Art. 6.
Allo scadere della convenzione, lo Stato provvedera' alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cedera' inoltre in proprieta' al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sara' determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonche' della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.
Allo scadere della convenzione, lo Stato provvedera' alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cedera' inoltre in proprieta' al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sara' determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonche' della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.