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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1826/2024 V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonella Turrigrossa
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Leonardo Infantolino.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione dei coniugi.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 14 novembre 2024, e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Serradifalco il 15 settembre 2007, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2007, parte II, n. 22; che dal matrimonio sono nati due figli,
, il 28/10/2010, e il 2/5/2014; che la convivenza è divenuta intollerabile a causa Per_1 Per_2 del venir meno dell'affectio coniugalis per incomprensioni e incompatibilità di carattere;
di essere economicamente indipendenti e di avere regolato i reciproci rapporti economici.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
(…) 3. La casa attualmente adibita a casa familiare, sita in Serradifalco, via Dante, 20, di proprietà della sorella del Sig. , resterà nella disponibilità del sig. Parte_1 PT
che assumerà ogni obbligo relativo all'immobile, ivi compreso il pagamento
[...] dell'eventuale canone di locazione. La Sig.ra dichiara di aver già Parte_2 prelevato i propri effetti personali.
4. I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale. I genitori provvederanno a prestare cura, educazione ed istruzione ai figli impegnandosi a far sì che non risentano gli effetti della separazione.
5. Le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, quali quelle relative: all'educazione, alla salute, alla scuola verranno assunte concordemente dai genitori nell'interesse esclusivo dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di urgenza in cui risulti compromessa la salute o la sicurezza dei minori, potranno essere adottate autonomamente da ogni genitore che informerà il più presto possibile l'altro.
6. La Sig.ra si impegna a versare al Sig. la somma di € 200,00 mensili Pt_2 PT
(€ 100,00 per ciascun figlio), quale contributo per mantenimento dei figli minori, da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese, tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Tale somma viene, altresì, calcolata sulla base dell'attuale stato di disoccupazione del Sig. e considerando la piena capacità lavorativa della Signora PT
, seppur attualmente disoccupata. Le parti si danno reciprocamente atto che nel Pt_2 suddetto importo è, altresì, prevista la quota per l'utilizzo dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
7. I coniugi concordano che l'importo dell'Assegno Unico pari ad € 398,00 versato dall'INPS in favore dei figli verrà corrisposto al padre, in ragione della convivenza con i figli.
8. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In conformità alle Linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale forense e adottate dal Tribunale di Caltanissetta, al fine di prevenire qualunque futura discorde interpretazione, i coniugi convengono che le spese di carattere straordinario, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che devono essere documentate, siano le seguenti: -libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il
SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le altre spese di carattere straordinario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dagli stessi consentite, nonché provate a mezzo di documento fiscale.
9. La madre potrà vedere i figli due volte a settimana, il martedì, dalle 16,00 alle 20,30 nel periodo scolastico e dalle 16,00 alle 22,00 nel periodo estivo, e il giovedì, dalle 16,00 alle
20,30 nel periodo scolastico e dalle 16,00 alle 22,00 nel periodo estivo. La madre potrà stare, altresì, con i minori a weekend alternati nei giorni di sabato e domenica. La madre prenderà i figli il sabato mattina alle 11,00 e li riporterà la domenica alle 20,30 nel periodo scolastico ed alle 22,00 nel periodo estivo. Resta inteso che, previo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni dello stesso e dei minori, la madre potrà vedere i propri figli quando vorrà, concordando i giorni e gli orari con l'altro genitore.
10. Per quanto riguarda le feste calendarizzate in rosso: 1 Novembre, 8 Dicembre,
Natale, Capodanno, 1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno,
Ferragosto e feste locali, le stesse verranno trascorse dai minori alternativamente con i genitori, iniziando dal padre a far data dalla prima festa successiva all'omologa della separazione dei coniugi. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari.
11. Durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con i propri figli un periodo di vacanza di 8 15 gg. consecutivi, periodo da comunicare preventivamente al padre. In tale occasione la madre potrà portare i minori anche fuori dal comune di residenza, comunicando tale circostanza all'altro genitore”.
Con il consenso delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 30/1/2025 - ha invitato le predette a depositare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e ad indicare la casa in cui la madre avrebbe ospitato la prole nei giorni concordati, assegnando termine e fissando una nuova udienza, con modalità di trattazione scritta.
In data 10/3/2025 le parti hanno depositato le note, con allegata documentazione, da cui evincere la disponibilità, da parte della madre, di una casa in cui ospitare i figli nei periodi concordati, con il consenso del padre, insistendo per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori, ai quali viene garantito il mantenimento dell'habitat domestico, un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, nonché l'idoneo contributo al mantenimento anche da parte della madre, genitore non collocatario.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serradifalco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto