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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4986/2024 , introdotta da
(POGGIO MOIANO (RI), 24/08/1973), CF: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. LISTA LUCIA;
C.F._1
(POGGIO MOIANO (RI), 09/06/1974), CF: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LISTA LUCIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Roma, via Casimiro Teja n.19, resta in godimento del marito in quanto esclusivo proprietario;
c) La moglie ha trasferito la propria residenza in Roma via Malagodi n.6
d) Il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di riconoscimento delle spese dalla stessa sostenute nel corso del matrimonio, la somma onnicomprensiva di 18.000 euro (diciottomila euro) da versare, sul nuovo conto corrente della signora in cinque anni con accrediti mensili di CP_1
300.00 euro al mese;
e) I coniugi si scambiano fin da ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e altri titoli validi per l'espatrio.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4986/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CONTIGLIANO (RI) in data 22/05/2004 tra Parte_1
(POGGIO MOIANO (RI), 24/08/1973) e
[...] Controparte_1
(POGGIO MOIANO (RI), 09/06/1974) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CONTIGLIANO al n. 3, Parte II, Serie A, Anno
2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/12/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4986/2024 , introdotta da
(POGGIO MOIANO (RI), 24/08/1973), CF: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. LISTA LUCIA;
C.F._1
(POGGIO MOIANO (RI), 09/06/1974), CF: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. LISTA LUCIA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa coniugale sita in Roma, via Casimiro Teja n.19, resta in godimento del marito in quanto esclusivo proprietario;
c) La moglie ha trasferito la propria residenza in Roma via Malagodi n.6
d) Il marito si impegna a versare alla moglie a titolo di riconoscimento delle spese dalla stessa sostenute nel corso del matrimonio, la somma onnicomprensiva di 18.000 euro (diciottomila euro) da versare, sul nuovo conto corrente della signora in cinque anni con accrediti mensili di CP_1
300.00 euro al mese;
e) I coniugi si scambiano fin da ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e altri titoli validi per l'espatrio.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4986/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CONTIGLIANO (RI) in data 22/05/2004 tra Parte_1
(POGGIO MOIANO (RI), 24/08/1973) e
[...] Controparte_1
(POGGIO MOIANO (RI), 09/06/1974) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CONTIGLIANO al n. 3, Parte II, Serie A, Anno
2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/12/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi