Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2025, proposto da
LA RN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. TA GI IO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro nella causa iscritta al n° 2257/2024 di R.G., passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata in data 27/02/2025, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra LA RN a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato a costituire detta Carta in favore di quella, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Nonostante la notifica della sentenza in data 27.02.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra LA RN, con ricorso notificato in data 17 novembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 29/01/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 27/02/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 17/11/2025, dopo più di otto mesi dall’avvenuta notifica della sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 29/10/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato l’attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per l’importo complessivo di € 1.000,00 - oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo -, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore il difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato l’attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per l’importo complessivo di € 1.000,00 - oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo -, entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Giuseppe Musolino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente
TA GI IO MI, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA GI IO MI | NI CH |
IL SEGRETARIO