Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di R.G. 3189/2016 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Antonio Nardone
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alfonso Luigi Marra, come da mandato in atti,
Appellata ed appellante incidentale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2010 la società - Controparte_1
d'ora innanzi, per brevità, società - ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il , CP_1 Parte_1
perché fosse condannato alla restituzione delle somme che la società attrice assumeva esser state indebitamente percepite dalla banca nel corso dei rapporti di conto corrente ordinario n. 27/205 e di conto anticipi fatture n. 8/10, a titolo di interessi usurari e non pattuiti, di anatocismo e di applicazione di commissioni e spese non dovuti.
Il si è ritualmente costituito in giudizio eccependo la prescrizione del diritto a ripetere le somme Parte_1
asseritamente non dovute per il periodo decennale anteriore alla notifica dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla società . CP_1
1
15457/2015 resa all'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 18.12.2015, ha accolto la domanda proposta dall'attrice, condannando il alla restituzione della somma di euro 35.860,68 oltre interessi dalla domanda Parte_1 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento di quelle della disposta c.t.u.
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, ha ritenuto sussistere l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla data del 30.06.2000, accertando che a far data dal 1° luglio 2000 la banca aveva applicato la disciplina introdotta dalla delibera CICR del
09.02.2000; la mancata pattuizione degli interessi relativamente al conto anticipi n. 8/10, nonché della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto per entrambi i rapporti;
il superamento del tasso-soglia limitatamente ad alcuni periodi relativi al rapporto di conto corrente intercorso con la società . CP_1
Pertanto, sulla scorta dei conteggi effettuati dal c.t.u., che ha rideterminato i saldi dei due rapporti epurandoli dalle voci ritenute indebite, il Tribunale ha accertato un credito della società correntista nei confronti della banca, pari alla somma di euro 35.860,68.
§§§§
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , affidato a cinque motivi con i quali contesta: 1) la Parte_1
violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado;
2) la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia relativamente alla pattuizione degli interessi per il conto corrente n. 27/05; 4) la contraddittorietà ed erroneità della pronuncia relativamente alle spese di tenuta del conto corrente n. 27/05; 5) l'errata motivazione in ordine al ritenuto superamento del tasso-soglia ex L. 108/96 relativamente al rapporto di conto corrente n. 27/205.
La società appellata si è ritualmente costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
in subordine e condizionatamente all'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca dopo il 30.06.2000, pur in assenza di espressa pattuizione con la società correntista.
Nel corso del presente giudizio la Corte, con ordinanza del 02.02.2023, ha disposto un'integrazione della perizia redatta in primo grado dal Dott. , mandando allo stesso consulente di eliminare tutti gli addebiti per capitalizzazione Persona_1
trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.06.2000, di individuare le rimesse aventi natura solutoria effettuata dalla società correntista nei dieci anni anteriori all'introduzione del giudizio, anche in ipotesi di esistenza di un fido di fatto, e di accertare l'eventuale superamento del tasso-soglia vigente al momento della stipula dei contratti.
§§§§
2 Ad esito dell'integrazione peritale disposta dalla Corte, risulta parzialmente fondato il primo motivo di impugnazione, relativo all'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dall'appellante con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, nei limiti di cui in appresso.
Invero, costituisce principio oramai pacifico quello per cui la banca convenuta in giudizio con azione di ripetizione di indebito, che eccepisce la prescrizione decennale del relativo diritto del correntista, non è onerata di specificare le singole rimesse aventi natura solutoria dalle quali far decorrrere il termine prescrizionale, essendo sufficiente la proposizione della relativa eccezione (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 13.06.2019 n. 15895 ed ancora di recente Cass. Civ., Sez. I, 16.10.2024 n. 26897).
Dunque, ha errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di prescrizione sul presupposto della mancata indicazione, da parte della convenuta, dei singoli versamenti aventi natura solutoria effettuati dal correntista nel decennio anteriore alla CP_2
notifica dell'atto di citazione.
Ciò posto, l'appellante chiede pertanto di applicare i conteggi effettuati dal c.t.u. nella relazione integrativa, con i quali è stato rideterminato il saldo del conto corrente e del conto anticipi secondo due distinte ipotesi: 1) considerando solutorie tutte le rimesse effettuate nel decennio anteriore alla citazione;
2) considerando solutorie soltanto le rimesse eseguite in tale periodo a copertura dei saldi negativi eccedenti il limite dell'affidamento come risultante dagli estratti conto.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione della seconda ipotesi di calcolo, in considerazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio, evidenziati dalla società appellata e di cui ha tenuto conto anche il c.t.u., dai quali può desumersi, pur in assenza del relativo contratto, che il conto corrente era assistito da un affidamento indicato negli estratti conto acquisiti al giudizio almeno a far data dal 28.04.1997, il cui importo è variato nel tempo da lire 50 milioni ad euro 20.000,00 (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 34997 del 14.12.2023).
Ciò si evince in particolare, come detto, dal fatto che tale limite risulta indicato sugli estratti conto prodotti, dall'applicazione della commissione di massimo scoperto ed anche dalle integrazioni contrattuali successive alla stipula del contratto principale, ove l'apertura di credito viene dapprima “ulteriormente” elevata – a riprova del fatto che era stata concessa ab origine – e poi ridotta ad euro 20.000,00.
Ne consegue che il saldo creditore, come rideterminato dal c.t.u. nella relazione tecnica integrativa disposta nel corso del presente giudizio, pur epurato delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione, ammonta per il conto corrente n. 27/205 ad euro 19.161,37 a favore della società appellata e per il conto anticipi n. 8/10 ad euro 2.351,33 sempre a favore della società appellata, per un totale a credito della di euro Parte_2
21.512,70 (pag. 20 all.ti 6 ed 8 della relazione integrativa redatta dal Dott. ). Per_1
Né può essere accolta l'ulteriore tesi sostenuta dalla appellante, secondo cui il dies a quo della prescrizione CP_2
decorrerebbe da ogni singola operazione o da ogni chiusura contabile, a prescindere dalla natura dei versamenti effettuati dal correntista, per cui dovrebbero ritenersi prescritti tutti i versamenti effettuati dalla società appellata nel decennio anteriore alla notifica della citazione.
3 Sul punto è sufficiente richiamare la nota pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 24418/2010), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la quale ha rilevato come l'azione di ripetizione di indebito presupponga che vi sia stato il pagamento di una somma di denaro e come di pagamento possa parlarsi soltanto quando il versamento effettuato dal correntista avvenga su un conto scoperto (cioè, privo di qualsivoglia affidamento) o per coprire un saldo passivo eccedente il fido concesso dalla banca.
§§§§
Il secondo motivo di appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca appellante è certamente illegittima, non solo per il periodo anteriore alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 ma anche per quello successivo che va dal 1° luglio 2000 e sino all'estinzione dei rapporti.
Invero, ai fini del rispetto della condizione prevista dall'art. 2 di tale normativa è necessaria un'espressa pattuizione fra banca e correntista, non essendo sufficiente la mera pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali sulla Gazzetta
Ufficiale o la comunicazione al cliente attraverso l'invio degli estratti conto (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, 02.04.2024 n.
8639).
Nel caso di specie, la banca appellante non ha provato l'esistenza di una nuova pattuizione circa l'applicazione degli interessi con la società correntista, essendosi limitata a rilevare l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni di calcolo degli interessi secondo la richiamata normativa di cui alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000.
La sentenza impugnata, in accoglimento sul punto dell'appello incidentale proposto dalla società , va quindi CP_1
riformata nella motivazione, dovendosi ritenere illegittima la capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo del rapporto intercorso fra le parti, in assenza di espressa pattuizione delle nuove condizioni contrattuali relative alla misura ed al calcolo degli interessi creditori e debitori.
§§§
Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo relativi alla pattuizione degli interessi e delle spese afferenti al conto corrente n. 27/205.
L'appellante deduce, in tal caso fondatamente, che il Tribunale pur avendo accertato che per detto rapporto il tasso di interesse era stato pattuito ab origine nel relativo contratto, nel determinare il saldo a favore della società correntista ha invece fatto riferimento ai conteggi effettuati dal c.t.u. su richiesta della società , che applicavano il tasso CP_1
sostitutivo ex art. 117 T.U.B. anche al rapporto di conto corrente n. 27/205 e dai quali, pertanto, risultava un maggior credito a favore della società appellata.
4 Analogamente, il primo Giudice ha affermato che non vi sia stata pattuizione in ordine alle spese di tenuta conto, laddove il c.t.u. ha accertato, sulla scorta del contratto in atti depositato, che anche il costo di tali spese era stato pattuito ab origine, cosicché erroneamente il loro ammontare è stato escluso dal totale delle somme dovute alla banca dalla società . CP_1
Entrambi i motivi sono fondati, poiché effettivamente risulta dal contratto acquisito in giudizio che relativamente al rapporto di conto corrente n. 27/205 vi è stata espressa pattuizione sia dei tassi di interesse creditore e debitore, sia delle spese di tenuta conto, per cui con riferimento a tale rapporto sussiste il debito della società correntista nei confronti della banca appellante per gli importi a tale titolo dovuti, così come rideterminati dal c.t.u. nella perizia integrativa depositata il
09.06.2024, escludendo soltanto le c.m.s. non pattuite e gli interessi anatocistici ( pag. 11 - all. n. 6).
§§§§
Il quinto motivo di appello concerne il superamento dei tassi-soglia di cui alla L. 108/96.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha fatto applicazione di tale normativa anche relativamente al contratto di conto corrente n. 27/205, stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 108/96 (ovvero, il 12.05.1994), pur avendo inizialmente incaricato il c.t.u. di verificare il rispetto dei tassi-soglia soltanto nel caso in cui il rapporto contrattuale fosse sorto in epoca successiva alla L. 108/96.
Anche tale motivo di impugnazione appare fondato, poiché nel caso di interessi pattuiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della richiamata normativa, ove pure nel corso del rapporto la misura degli stessi superi il tasso-soglia determinato dai decreti ministeriali attuativi, non sussiste alcun nullità della relativa clausola, atteso che ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della richiamata disciplina è soltanto il momento della pattuizione degli interessi e non quello, successivo, del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 19.10.2017 n. 24675).
Valgono pertanto, anche in tal caso, i conteggi effettuati con la perizia integrativa del 09.06.2024, utilizzando il saggio d'interesse pattuito ed applicato dalla banca (pag. 11 – all. 6).
§§§§
In conclusione, ed in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di appello principale sopra indicati e del motivo di appello incidentale proposto dalla società , il credito di quest'ultima nei confronti del va accertato CP_1 Parte_1 nella minor importo di euro 21.512,70, di cui euro 19.161,37 relativo al conto corrente n. 27/205 ed euro 2.351,33 relativo al conto anticipi n. 8/10 (come da conteggi effettuati con la c.t.u. integrativa disposta dal Collegio con ordinanza del
02.02.2023, pagg. 19-21), tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del diritto della correntista a ripetere le somme corrisposte alla banca, aventi natura solutoria, sino al 10.09.2000; su detto importo vanno inoltre calcolati gli interessi legali dalla domanda al pagamento effettuato dal in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
In ragione di ciò, ovvero del fatto che banca appellante ha provato di aver già corrisposto alla società , in CP_1
esecuzione della sentenza impugnata, la somma di euro 38.846,86, l'appellata va condannata alla restituzione dell'importo eccedente quello effettivamente dovuto dalla banca, come sopra accertato.
5 La riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che, in ragione dell'esito complessivo della controversia, che ha visto comunque soccombente la banca appellante, seppure in misura inferiore alle avverse richieste, si ritiene di poter compensare fra le parti nella misura di un terzo, ponendo pertanto gli altri due terzi, liquidati nella misura media prevista dallo scaglione di valore sino ad euro 26.000,00 del D.M. n. 55/2014, a carico della banca soccombente, con attribuzione all'Avv. Alfonso Luigi Marra.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto dal avverso la sentenza n. 15457/2015 resa in data Parte_1
18.12.2015 dal Tribunale di Napoli, accerta che il credito della società Controparte_1
nei confronti del , relativamente al saldo dei rapporti di conto corrente n. 27/205 e di conto anticipi
[...] Parte_1
n. 8/10 intrattenuti con il predetto istituto ed a titolo di somme indebitamente corrisposte alla banca, ammonta ad euro
21.512,70 oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettuato dal in esecuzione della sentenza Parte_1
riformata;
2) per l'effetto, condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo eccedente la somma indicata al capo precedente in favore del
[...]
Parte_1
3) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della società Parte_1 appellata dei due terzi delle spese di lite, che liquida nella misura già così ridotta in euro 3.384,67 per compensi ed euro
558,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 3.872,67 per compensi quanto al giudizio di impugnazione, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Alfonso Luigi Marra che si è dichiarato antistatario;
4) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, come liquidate con ordinanza del 08.07.2024, definitivamente a carico del Parte_1
Napoli, 13.01.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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