Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/1998, n. 5806
CASS
Sentenza 16 aprile 1998

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In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell' assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/1998, n. 5806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5806
    Data del deposito : 16 aprile 1998

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