Sentenza 16 aprile 1998
Massime • 1
In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell' assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/1998, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Bruno Foscarini Presidente del 16/4/1998
dott. Rinato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
" Angelo Di Popolo " N. 774
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 17022/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA GO, n. a Parma il 9 giugno 1952 avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze depositata il 13 febbraio 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI. Udite le conclusioni del P.M. di Giovanni Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze confermò la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di GO IA, già amministratore unico dall'8 marzo al 31 luglio 1986 della I.E.M. s.r.l., poi dichiarata fallita.
Quanto alla bancarotta documentale, i giudici d'appello rilevarono che GO IA doveva considerarsi responsabile dell'assurda impostazione della contabilità aziendale, perché, pur avendo assunto la carica di amministratore solo negli ultimi mesi di vita della società, non aveva contestato le precedenti annotazioni contabili, ma aveva cercato di dar loro una parvenza di regolarità, avallandole.
Quanto alla bancarotta patrimoniale, la corte toscana ritenne che la disponibilità di una somma pari a circa settantamilioni di lire, non rinvenuta nelle casse sociali dopo il fallimento, risultava da un'annotazione redatta di pugno dallo stesso imputato, sicché appariva superflua la prova per testi dedotta per dimostrare che in realtà l'introito di quella somma risaliva ad epoca in cui GO IA non era ancora amministratore della I.E.M. s.r.l.. Ricorre per cassazione GO IA, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lettera d), in relazione all'art. 507 c.p.p., lamentando che la corte d'appello abbia ingiustificatamente negato l'ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.606 lettera e) c.p.p., in relazione all'art. 216 legge fallimentare,
lamentando che i giudici del merito gli abbiano addossato la responsabilità dell'impossibilità di ricostruire la situazione contabile della società, pur riconoscendo che la contabilità era stata da altri impostata in modo "assurdo".
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo del ricorso, occorre premettere che è improprio il collegamento tra l'art. 606 lettera d) e l'art. 507 c.p.p., perché la mancata assunzione di una prova decisiva,
sanzionata dall'art.606 lettera d) c.p.p., presuppone la violazione dell'art.495 comma 2 c.p.p., che disciplina l'ammissione della prova contraria, destinata a negare il fatto oggetto della prova articolata dalla parte avversa.
In realtà il mancato esercizio del potere istruttorio officioso del giudice a norma dell'art. 507 c.p.p. può essere denunciato con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 606 lettera e) c.p.p., come vizio della motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza più attendibile, infatti, "per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessità, sia attribuita al giudice come "potere" e non come obbligo (arg. ex art. 507 c.p.p.), tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio o per il mancato esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova" (Cass., sez. III, 6 febbraio 1995, Spinelli, MP 201570; Cass, sez. VI, 8 novembre 1993, Capizzi, MP 196218).
Nel caso in esame la corte d'appello ha ritenuto che non sussistesse l'assoluta necessità di acquisire la prova dedotta dal ricorrente, in quanto risultava dagli atti che lo stesso IA aveva attestato l'esistenza in cassa della somma poi non rinvenuta, sicché era irrilevante accertare, per mezzo della prova testimoniale, quando quella somma fosse entrata nella disponibilità della società fallita. E questa argomentazione, del tutto logica e plausibile, non è censurabile nel giudizio di legittimità. Altrettanto incensurabile appare l'argomentazione, oggetto del secondo motivo del ricorso, con la quale i giudici del merito ritennero IA responsabile della bancarotta documentale. La corte toscana, infatti, ha rilevato che il ricorrente, posto di fronte a una contabilità impostata in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e della gestione degli affari sociali, ha operato per restituire apparenza di attendibilità a quella contabilità, commettendo ulteriori irregolarità, sia pure di minore importanza. Sicché è plausibile la conclusione dei giudici del merito circa l'addebitabilità anche a IA di aver tenuto, rectius di aver continuato a tenere, la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale e del conto economico della società poi fallita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998