Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è possibile dar luogo alla consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera soltanto laddove, dallo stesso mandato o dalla documentazione trasmessa, non sia desumibile l'indicazione precisa del provvedimento restrittivo della libertà personale su cui si basa l'istanza, dovendosi in questo senso interpretare la disposizione dettata dall'art. 6, comma terzo, della legge n. 69 del 2005, che richiede l'allegazione al mandato di quel provvedimento. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto ostativa alla consegna l'assenza agli atti del provvedimento cautelare firmato dal giudice tedesco richiedente e della relazione sui fatti addebitati alla persona).
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Le condizioni di salute del consegnando non sono annoverate dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 tra le cause di rifiuto della consegna. La citata Legge, art. 23, comma 3, infatti, che in presenza di gravi ragioni che inducano a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato, può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia. Nel disegno del legislatore, pertanto, lo stato di salute è una condizione personale soggetta a modificazioni, anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente …
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Non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'Appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato, come nel caso di specie, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione. La segretazione dell'identità dei testimoni in questa fase del procedimento non costituisce una violazione dei principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, poiché si è in presenza della mera possibilità di …
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Per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, basta la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona richiesta, nè è necessaria la allegazione del provvedimento cautelare su cui si basa il MAE. Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 31 agosto – 1 settembre 2017, n. 39864 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 agosto 2017, ha disposto la consegna di L.Z. , cittadino albanese, all'autorità giudiziaria ungherese in esecuzione del mandato di arresto emesso il 9 dicembre 2016 nel procedimento aperto a carico del consegnando per i reati di corruzione e contraffazione (sez. 293 1-2 e sez. 343, comma 1, cod. pen. dell'Ungheria), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2015, n. 49612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
MAS 49 6 1 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2288 Nicola Milo Carlo Citterio CC 11/12/2015 - R.G.N. 47264/2015 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese -Relatore Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da OS AN OL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2015 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente, l'avv. Danilo Lombardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia disponeva la consegna della cittadina rumena AN OL OS alle autorità giudiziarie tedesche, a seguito di mandato di arresto europeo emesso al fine del suo perseguimento penale per 27 episodi di truffa commessi a Francoforte nel giugno 2010. La OS era ricercata dalle autorità giudiziarie tedesche per aver inserito sulla piattaforma internet Ebay 3000 falsi annunci di offerte per la vendita di oggetti, ricevendo dagli acquirenti nelle ipotesi contestate danaro senza poi procedere alla consegna.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione personalmente la OS, con cui deduce: - la violazione dell'art. 1, comma 3 legge 69/2005, per l'assenza agli atti del provvedimento cautelare firmato dal giudice tedesco;
-- la violazione dell'art. 6, comma 4, lett. a) legge 69/2005, per l'assenza agli atti della relazione prevista dalla norma e non risultando altrimenti acquisite le informazioni sulle fonti di prova;
- la violazione dell'art. 6, comma 4, lett. a) legge 69/2005, per l'omessa allegazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle circostanze fattuali del reato;
- la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f) legge 69/2005, per l'omessa indicazione della pena minima. la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. e) legge 69/2005, per l'omessa verifica sull'esistenza dei termini di durata della custodia cautelare nell'ordinamento tedesco;
- la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. r) legge 69/2005, non avendo la Corte accertato la tipologia del mandato se esecutivo o processuale;
- la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) legge 69/2005, in mancanza - dell'accertamento sulla tipologia di mandato, se si versasse in ipotesi di mandato esecutivo, la Corte avrebbe dovuto richiedere le informazioni necessarie a verificare il rispetto dei diritti minimi della difesa e la garanzia della celebrazione di uno nuovo processo;
-la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. v) legge 69/2005 e dell'art. 13, comma 2 della Costituzione, in mancanza dell'accertamento sulla tipologia di mandato, se si versasse in ipotesi di mandato processuale, la Corte avrebbe dovuto rifiutare la consegna in quanto la persona sottoposta alle indagini non può essere costretta ad essere presente al giudizio;
- la violazione dell'art. 17, n. 2 legge 69/2005 e dell'art. 9, comma 5 legge 69/2005, non avendo la Corte motivato sul pericolo di fuga e risultando superati i limiti temporali dei sessanta giorni, con conseguente revoca della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. G 2 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del costante insegnamento, secondo il quale la Corte di appello, competente a decidere sulla richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto europeo, non può dare corso alla domanda formulata dall'autorità giudiziaria straniera solo laddove dallo stesso mandato d'arresto europeo o dalla documentazione trasmessa non sia in alcun modo desumibile l'indicazione precisa del provvedimento su cui si basa l'istanza, dovendosi in questo senso interpretare la disposizione dettata dall'art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005, che richiede l'allegazione al mandato di quel provvedimento (così, Sez. 6, n. 37124 del 24/09/2012, Iossa, Rv. 253431; Sez. 6, n. 46298 del 11/12/2008, Cavallo, Rv, 242008). In tal senso, la Suprema Corte non ha ritenuto ostativa alla consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo, sia esso il provvedimento cautelare (così, tra le tante, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv.239428; Sez. 6, n. 4054 del 23/1/2008, Vasiliu, Rv. 238394) o la sentenza di condanna (Sez. F, n. 33600 del 01/09/2009, Paraschivu, Rv. 244388; Sez. F, n. 333389 del 13/08/2009, Duroi, Rv. 244754; Sez. 6, n. 15223, del 3/4/2009, Burlacu, Rv. 243081), se il controllo affidato all'autorità giudiziaria sui gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, o sulla motivazione ex art. 18, comma 1, lett. t), possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo. Pertanto, non vi è ragione alcuna per discostarsi dall'orientamento esegetico già proposto in materia, per il quale non solo non è causa di invalidità, ma non comporta di per sé l'ineseguibilità del mandato di arresto europeo, la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare, richiesta dall'art. 1, comma 3, legge cit. (così Sez. 6, n. 1125 del 8/1/2009, Stojanovic, Rv. 244140). il 3. Anche secondo e il terzo motivo sono manifestamenti infondati. Va ribadito che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma quarto, lett. a), della legge n. 69 del 2005, non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge (Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, Estrada Ortiz, Rv. 250793). 3 G Quanto alla dedotta mancanza della indicazione delle fonti di prova, va osservato che la Corte di appello ha tratto tali elementi dalla stessa ordinanza cautelare acquisita: ha infatti evidenziato che le fonti di prova erano costituite dalle dichiarazioni delle parti offese, dagli annunci on line e dall'estratto conto dell'indiziata. Tale verifica appare in linea con l'insegnamento consolidato di questa Corte secondo il quale l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in tema di mandato di arresto europeo, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).
4. Miglior sorte non può essere assegnata al quarto e quinto motivo. Va rammentato che, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma primo, lett. f), della I. n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187). Quanto alla mancanza di termini di durata della custodia cautelare nell'ordinamento tedesco, basti ricordare che le Sezioni Unite, nell'affrontare la questione di diritto relativa all'ipotesi di rifiuto prevista dall'art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, hanno esaminato l'ordinamento processuale penale tedesco, ritenendolo in linea con la citata norma (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235351), in quanto esso prevede meccanismi processuali che instaurano, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.
5. Il sesto e settimo motivo sono manifestamente infondati, non essendovi alcuna incertezza sulla tipologia del mandato di arresto europeo. L'art. 1 della legge 69/2005, nel definire il mandato di arresto europeo, prevede che due siano le finalità della consegna: l'esercizio di azioni giudiziarie in G 4 materia penale o l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. Orbene, nel caso in esame è evidente dall'esame della documentazione in atti che le autorità giudiziarie tedesche abbiamo avanzato la richiesta di consegna solo per la prima delle finalità sopra indicate. Infatti, nella lettera di trasmissione del mandato di arresto europeo della Procura di Francoforte sul Meno si dichiara chiaramente di richiedere la consegna della OS "ai fini della persecuzione dei reati" sulla base di un "mandato di custodia cautelare della Pretura di Francoforte sul Meno". Nella sezione del mandato di arresto europeo si attesta, circa la tipologia di decisione posta alla base della richiesta di consegna, che trattasi di "mandato di arresto" (solo per mancanza di spazio sono indicati gli estremi nella sezione dedicata ai titoli esecutivi). Il mandato di arresto di Pretura di Francoforte sul Meno reca l'intestazione "ordinanza di custodia cautelare", confermando che il m.a.e. sia stato emesso per finalità processuali. Pertanto, non trovano applicazione gli invocati motivi di rifiuto, relativi a m.a.e. esecutivo.
6. Anche l'ottavo motivo è manifestamente infondato. Ancorché il provvedimento posto a base del m.a.e. abbia natura di ordine di arresto finalizzato alla comparizione dell'imputato in relazione al procedimento a suo carico, come sostiene la ricorrente, questo non comporta l'ineseguibilità della consegna. L'art. 6, comma 1, lett. c) legge 69/2005 si riferisce infatti ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti, come nella specie, al processo. Un provvedimento avente le finalità dedotte dalla ricorrente, come già affermato da questa Corte, non è fondato su ragioni incompatibili con i diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione Repubblicana sia a quelli enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (tra tante, Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013, P.G. in proc. Waligora, Rv. 255170).
7. Inammissibile è anche l'ultimo motivo, in quanto propone censure che dovevano essere rivolte al titolo cautelare, ex art. 9, ult. comma legge 69/2005, che rinvia all'art. 719 cod. proc. pen.
5 -E' pacifico inoltre l'insegnamento che qui va richiamato secondo cui l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna, né preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma quinto, della legge cit., quando sussiste il pericolo di fuga (Sez. F, n. 35525 del 07/08/2014, Brindusescu,Rv. 261744).
8. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria. La Cancelleria procederà agli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 legge 69/2005. Così deciso il 11/12/2015. Presidente Il Consigliere estensore Ersilia Calvanese Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA : 16 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DACAS M E R Piera Esposito P U E T R O C ! 1 06