Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
È ammessa l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, essendo lo stesso tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
ACR 14 33 14 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1462/2012 Dott. GIACOMO FOTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UMBERTO MASSAFRA N. 38783/2012 Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AS OL 1) RT QU N. IL 12/11/1956 avverso la sentenza n. 5031/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincent Geraci che ha Grolese per Udit i difensor Avv.; 2 Ritenuto in fatto 1. Con ricorso in data 24.4.2012, NO RA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 'predibattimentale' della Corte d'appello di Bologna del 29.7.2011, con la quale è stato dichia- rato non doversi procedere a carico di LE AR per il rea- to di omissione di soccorso stradale allo stesso ascritto, per l'intervenuta prescrizione dello stesso reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. A sostegno dell'impugnazione proposta, l'RA ha dedotto la violazione, da parte della corte territoriale, dell'art. 578 c.p.p. (ri- chiamato ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p.) ai sensi del quale, quando vi è stata condanna anche generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile (come nel caso di specie), il giudice d'appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili;
de- cisione nel caso di specie non intervenuta, essendosi limitata la corte distrettuale a prosciogliere l'imputato in sede predibattimentale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ignorando del tutto le statuizioni dei capi e degli interessi civili. Sulla base di tali argomentazioni, la parte civile ha concluso per l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio alla corte ter- ritoriale affinché provveda alla decisione dell'impugnazione agli effet- ti delle disposizioni e dei capi civili della sentenza gravata. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 2. - Il ricorso è fondato. L'eccezione d'inammissibilità dell'odierno ricorso sollevata dal procuratore generale riposa sull'insegnamento della giurisprudenza di legittimità formatosi con riguardo alla pronuncia delle sentenze predibattimentali (di primo grado) emesse ai sensi dell'articolo 469 c.p.p.. Il procuratore generale cita, infatti, il precedente di questa cor- te secondo cui il ricorso proposto dalla parte civile avverso la senten- za di proscioglimento predibattimentale è inammissibile, non avendo la parte civile veste per reagire contro una simile sentenza pronuncia- ta ex art. 469 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero e dell'imputa- to, essendo questi ultimi “i soli soggetti che hanno titolo per interlo- quire al riguardo, come appare chiaramente dalla lettera della norma e dalla ratio dell'istituto, che riposa sull'esigenza di celere de- finizione del procedimento nelle forme camerali in presenza di cause di improcedibilità dell'azione penale o di cause di estinzione del rea- to, con ciò precludendosi ogni esame del merito dell'azione penale, 3 riservato a una sede, quella dibattimentale, cui per l'appunto, sussi- stendo i presupposti previsti dalla norma, non deve darsi corso;
fermo restando che una simile sentenza non è idonea a pregiudicare in alcun modo le ragioni del danneggiato dal reato, che le potrà col- tivare davanti al giudice civile" (Cass., Sez. 6, n. 31016/2010, Rv. 247786). Non di meno, la vicenda oggetto dell'odierno esame non attie- ne all'impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p. in primo grado, bensì all'impugnazione proposta avverso una sentenza emessa, anteriormente alla celebrazione del dibattimento, in sede d'appello. Su tale punto, vale richiamare il consolidato principio afferma- tosi nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale deve rite- nersi “illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato con- dannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con senten- za predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito rela- tivamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della parti" (così Cass., Sez. 5, n. 44619/2005, Rv. 232718. V., in termini, Cass., Sez. 5, n. 16504/2006, Rv. 234452. Ancora, sulla non pronunciabilità di sentenze predibat- timentali ex art. 469 c.p.p. in appello, v. Cass., Sez. 4, n. 12001/2007, Rv. 236286; Cass., Sez. 3, n. 35577/2007, Rv. 237414; Cass., Sez. 1, n. 26815/2008, Rv. 240876). Ciò posto, se la parte civile non è ammessa all'impugnazione di una sentenza predibattimentale di primo grado per esigenze sistema- tiche legate al ragionevole e condivisibile rispetto di ragioni di eco- nomia processuale, diverso deve ritenersi il caso riguardante l'impugnabilità di una sentenza 'predibattimentale' emessa in sede di appello, atteso che (di là dalla rilevata inammissibilità di tale soluzio- ne predibattimentale in sede di gravame), l'avvenuta celebrazione, in primo grado, di una fase dibattimentale e l'avvenuta successiva emis- sione di una pronuncia nel merito dei fatti di causa (e, per ciò che qui più rileva, sui temi civili oggetto di causa), più non consentono la sot- trazione, alla parte civile, della possibilità di proseguire la celebrazio- ne del processo in sede d'impugnazione, non potendo conseguente- mente ravvisarsi alcuna valida ragione per escludere la parte civile dall'impugnazione di una sentenza d'appello che, travolgendo i capi 4 civili pronunciati dal giudice di primo grado, concretamente la pre- giudica. Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità, per la parte civile, della proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza 'predibattimen- tale' d'appello, dev'essere pronunciato l'annullamento della sentenza in questa sede impugnata, essendo la stessa incorsa nella violazione dell'art. 578 c.p.p. ai sensi del quale, quando vi è stata condanna an- che generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il giudice d'appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, deci- de sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugna- ta agli effetti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2012. Il Consigliere (dott. Marco Dell'Utri) Je Il Presidente (dott. Francesco Marzano) Унажено жанаما CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 N IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Ginio Mara TIBERIÓ S U E S T R O C