Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 1
Deve ritenersi ammissibile la testimonianza, ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., dell'imputato di corruzione attiva in un procedimento connesso, qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la Corte di cassazione ha altresì precisato che la testimonianza ai sensi della norma citata sarebbe ammissibile nel caso di dichiarazioni rese da imputato di corruzione passiva, in relazione alle quali potrebbe prospettarsi l'eventualità della revoca della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. per corruzione al fine di procedere nei confronti del dichiarante per concussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2007, n. 31945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31945 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/02/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 342
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 18010/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AO;
avverso la sentenza 20 dicembre 2004 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Pietro Federico, per il NE.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 20 dicembre 2004 la Corte di appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità di AO NE in ordine ai seguenti reati:
- corruzione perché, quale appartenente a una pattuglia della Guardia di finanza incaricata di eseguire una verifica fiscale presso la ditta individuale RO IA e LZ LO, in primo luogo, accettava la promessa e riceveva, in concorso con altri appartenenti al detto corpo, la somma di L. 40 - 50 milioni per omettere la rilevazione e la denuncia delle violazioni fiscali e penali accertabili in forza della documentazione non inserita in contabilità, sopprimendo o occultando la detta documentazione;
in secondo luogo, riceveva la somma di L. 3, 4 milioni per restituire al LZ diversi assegni postdatati, irritualmente acquisiti e che non venivano presi in considerazione ai fini della verifica;
- concussione perché, subito dopo aver eseguito la verifica fiscale, al corrente delle violazioni fiscali e penali compiute dalla società La Commerciale Italia dal 1993 al 1996, induceva il titolare di tale società NT SO a consegnargli o a promettergli danaro sotto forma di provvigioni corrisposte alla SEPA, società intestata alla moglie dell'imputato, che ne era di fatto titolare e gestore, per un importo non inferiore a L. 25 milioni.
Ricorre per cassazione il NE, con atto sottoscritto dall'avvocatessa VOLO Patrizia, articolando i seguenti motivi. - Violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p., per avere la Corte di appello disatteso la censura concernente l'audizione dei testi assistiti RO, ON, SO, RA, TT e RO con l'avvertimento della facoltà di non rispondere, nonostante nei confronti di costoro fosse stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell' art. 425 c.p.p., dallo stesso reato per intervenuta prescrizione.
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del fatto corruttivo, essendosi la sentenza impugnata - senza svolgere alcun esame critico dei motivi - pedissequamente conformata alle argomentazioni della decisione di primo grado, omettendo ogni verifica dell'attendibilità intrinseca del teste GAIOLA su cui risulta basato l'intero impianto accusatorio - teste, per giunta, che riferisce de relato - nonché delle dichiarazioni di chi ebbe a conseguire l'assegno postdatato e sul raffronto tra i preventivi e le fatture nonché delle dichiarazioni degli altri testimoni prosciolti per intervenuta prescrizione. Senza contare che sarebbe, tutt'al più ravvisabile il tentativo di corruzione.
Un' analoga censura viene svolta con riferimento alla concussione, per l'erroneo generico richiamo alle dichiarazioni del SO sulla cui base sarebbe stata riconosciuta la responsabilità del NE, tenuto conto che in dibattimento il SO ha affermato di non essere in alcun modo stato costretto dal finanziere a stipulare l'associazione in partecipazione con la società facente capo al SO.
Si lamenta, infine, violazione dell' art. 62 bis c.p., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
3. Va, prima di tutto, presa in esame l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi o collegati, relativamente ai quali è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
La Corte territoriale ha - per la verità, alquanto superficialmente - liquidato l'eccezione richiamando sul punto la decisione di primo grado, con l'osservare che "le dichiarazioni rese dai testi assistiti RO, ON, SO, RA, TT e RO sono equiparabili a quelle dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, sulla base della sostanziale identicità della sentenza ex art. 425 c.p.p., con quelle di proscioglimento di cui all'art. 197 bis c.p.p., comma 1". La "teorizzazione" di detta equiparazione si risolve, in effetti, in una grave elusione della lettera e dello scopo perseguito dall'art.197 bis c.p.p.. Come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare, il comma 1 di tale precetto indica che l'imputato in un procedimento connesso o collegato, una volta irrevocabilmente definita la sua posizione, può sempre essere chiamato a deporre e che quindi è a tanto capace, abbia reso o meno dichiarazioni durante le indagini e sia stato o meno avvertito ai sensi dell' art. 64, comma 2, lett. c); una conclusione, quella ora ricordata, sulla corretta interpretazione dell' art. 191 bis, comma 1, che risponde all'intento del legislatore di coniugare il principio per cui nessuno è tenuto ad offrire elementi a suo carico, con la necessità di acquisire fonti responsabili e utili all'accertamento della verità. Se, dunque, l'avvertimento di cui si tratta è diretto a rendere noto al dichiarante che, una volta rilasciate le dichiarazioni contra alios, egli non potrà non deporre con i pericoli che discendono dall' esporsi alla dialettica processuale, l'esigenza di non ledersi è recessiva una volta già concluso irrevocabilmente il procedimento, con la conseguenza che la garanzia dell' art. 64 rimane in questi casi priva di funzione. Tanto - si è aggiunto - è avvalorato dello stesso art. 197 bis, comma 2, il quale, solo per l'imputato nei cui confronti il procedimento connesso sia ancora pendente, pretende come condizione di capacità a testimoniare l'osservanza dell' art. 64, comma 2, lett. c). Senza, si è aggiunto, che tale linea ermeneutica sia in alcun modo contrastata dall' art.210 c.p.p., che, nel suo riferimento a persone imputate in un procedimento connesso a norma dell' art. 12, comma 1, lett. a), per i quali si sia proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, ha riguardo a coloro verso i quali il procedimento si sia esaurito senza che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile (cfr., proprio in questi termini, Sez. 6, 7 maggio 2003, Brambilla;
e, più di recente, Sez. 6, 6 novembre 2006, Simonetti).
Con il che resta da dimostrare proprio l'argomento che il giudice a quo ha apoditticamente utilizzato per disattendere la censura difensiva;
vale a dire, che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex art. 425 c.p.p., valga ad identificarsi con quella "sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell' art. 444" cui si riferisce l'art. 197 bis c.p.p., comma 1, Ciò anche considerando che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 197 bis, commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate nel comma 1, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", divenuta irrevocabile (sentenza n. 361 del 2006). Una decisione la cui ratio decidendi non fa - oltre tutto - che ribadire quanto già reiteratamente affermato da questa Corte Suprema, vale a dire, che la funzione primaria dell' art. 197 bis c.p.p., è la tutela del dichiarante che verrebbe esposto all'incertezza dell'esito delle sue dichiarazioni - con conseguenti riverberi quanto alla sua stessa credibilità - laddove il procedimento potrebbe comunque riaprirsi tutte le volte in cui sia espressamente prevista la possibilità di dare ulteriore seguito alla vicenda giudiziaria;
un caso espressamente contemplato dall'art. 434 c.p.p., e segg.. Si spiega perché in giurisprudenza sia prevalsa la linea interpretativa secondo cui non può essere sentito quale testimone l'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., o di reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, indipendentemente dalle ragioni del proscioglimento, posto che detta sentenza è sempre formalmente revocabile;
pur prendendosi in esame, a sostegno dell' obbligo di testimonianza, una pretesa irrevocabilità "sostanziale" della sentenza di non luogo a procedere pronunciata a favore degli imputati in procedimento connesso (Sez. 1, 17 novembre 2004, Narducci). Ma se la ratio dell'art. 191 bis ed i limiti soggettivi a tale norma connaturati vanno individuati soprattutto nella tutela del dichiarante, è chiaro che proprio nell' interesse di quest' ultimo va individuata l'area di possibile espansione della "irrevocabilità" della sentenza di non luogo a procedere;
un evento che può realizzarsi se non sia concretamente profilabile, ex ante, il ricorso al mezzo previsto dall'art. 434 c.p.p., e segg.; e ciò in base al principio, evocato dall'art. 197 bis c.p.p., comma 5, in base al quale la sanzione dell' inutilizzabilità è prevista solo nel caso in cui di queste dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese (Sez. 2, 7 luglio 2004, Ambrosio). A tale stregua pare debba interpretarsi quella tendenza affacciatasi in giurisprudenza secondo cui la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex art. 425 c.p.p., pur se non ricompresa fra quelle di cui agli artt. 648 e 649 c.p.p., formalmente preclusive di un secondo giudizio, impedisce ugualmente l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona ove in concreto manchino le condizioni per la sua revocabilità; precisandosi che quando poi tale sentenza sia stata emessa per estinzione del reato, l'effetto preclusivo è irreversibile, al pari di quello di cui all'art. 649 c.p.p., non potendosi configurare neppure in via ipotetica la sopravvenienza di presupposti per un nuovo esercizio dell'azione penale (Sez. 6, 8 novembre 1996, Privitera). Un principio che adattato alla fattispecie di cui all'art. 197 bis c.p.p., va ritenuto immanente allorché non sia in alcun modo profilabile la revoca della sentenza di cui all'art. 425 c.p.p.. La situazione ora richiamata viene a coincidere con quella realizzatasi nel caso di specie solo considerando le imputazioni contestate e le vicende concrete costituenti dell'antefatto dell'eccezione di inutizzabilità evocato nel ricorso e coincidente con le ipotesi di corruzione attiva;
diverso avrebbe potuto essere il profilo dedotto ove i ricorrenti fossero risultati imputati di corruzione passiva, potendo dalle loro dichiarazioni concretamente prospettarsi l'eventualità di revoca della sentenza di non luogo a procedere per corruzione per procedere nei loro confronti per concussione.
4. Da disattendere sono pure gli ulteriori motivi di ricorso.
4.1. Quanto al motivo in punto di responsabilità per la corruzione, pur dovendo censurarsi la metodologia adottata dalla decisione qui impugnata, sprovvista com'è di organici momenti ricostruttivi, va dato atto al giudice a quo di avere esaurientemente ponderato ogni profilo di censura nel suo costante riferimento alla articolata ed esaustiva sentenza di primo grado, cosicché può ora ripetersi quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui si deve ritenere consentita la motivazione per relationem con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest' ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi;
e ciò perché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 5, 22 aprile 1999, Maffeis, 213643). Più in particolare, a pagg. da 20 a 22 della sentenza di primo grado sono esaminati punto per punto i profili di censura parcellizzati a pagg. 6 e 7 della sentenza di appello;
con la conseguenza che le doglianze del ricorso finiscono per risolversi, nonostante l'encomiabile sforzo del difensore, in una non consentita rilettura delle fonti di prova, sulla cui attendibilità si sono compiutamente espresse entrambe le decisioni da cui si ricava la rilevanza non soltanto delle dichiarazioni, ma anche della documentazione - fatture, questionari dei "dolenti" etc. - con il costante corretto uso di massime di esperienza.
4.2. A maggior ragione, una identico epilogo va assegnato al motivo in punto di responsabilità per il reato di concussione, stante il costante richiamo, anche qui, agli ampi puntuali argomenti da cui è stata ricavata la colpevolezza del NE e, cioè, le dichiarazioni SO, la precedente verifica presso l'azienda di costui, l'antieconomicità della associazione in partecipazione, il metus publicae potestatis ammesso dal SO e solo "edulcorato" nella fase dibattimentale.
4.3. Pure da disattendere è la censura avente ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche correttamente non concessa alla stregua della motivazione svolta a pag. 10.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007