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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1248/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F.: ,), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in OP (CZ) alla Via Belgrado s.n.c., frazione di Cuturella di OP,
E
(C.F: , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente, in Via Belgrado s.n.c., frazione di Cuturella di OP, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Puccio, (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in LL (CZ) alla Via Ilaria Alpi, 2/A, giusta procura in atti,
RICORRENTI NONCHÈ resso il Tribunale di Catanzaro CP_1
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 26 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24 settembre 1994 in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro dell'anno 1994, come Atto n. 37, Parte II, Serie A, Uff. 4); esponevano, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli: nato il [...], Per_1
, nata il [...], nata il [...]. Persona_2 Per_3
A fondamento della domanda, le parti deducevano che:
- con sentenza n. 1912/23 emessa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 16/11/2023, era stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- erano trascorsi almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Tribunale e la separazione si era protratta ininterrottamente fin da allora;
persistevano le condizioni che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza e la volontà di porre fine agli effetti civili del matrimonio.
Concludevano chiedendo:
“2) I figli maggiorenni, potranno decidere liberamente quando e come incontrarsi con il proprio genitore;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento di € Parte_2 Parte_1
300.00 mensili.
4) i coniugi danno atto con la sottoscrizione della presente di non avere alcuna altra situazione patrimoniale in comune e con la firma del presente atto dichiarano di aver risolto tutte le altre eventualmente esistenti”
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 19 novembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale n. 1400/2023, omologata il 15 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni: “2) I figli maggiorenni, potranno decidere liberamente quando e come incontrarsi con il proprio genitore;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento di € Parte_2 Parte_1
300.00 mensili.
4) i coniugi danno atto con la sottoscrizione della presente di non avere alcuna altra situazione patrimoniale in comune e con la firma del presente atto dichiarano di aver risolto tutte le altre eventualmente esistenti”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Si dichiarano interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ), in data 24.09.1994, tra (C.F.: Parte_1
,), nata a [...] il [...], e residente in [...]
Belgrado s.n.c., e (C.F: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01.01.1963 e residente in OP (CZ), in Via Belgrado s.n.c., trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro dell'anno 1994, come Atto n. 37, Parte II, Serie A, Uff. 4;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza camerale del 12.12.2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.F.: ,), nata a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1 in OP (CZ) alla Via Belgrado s.n.c., frazione di Cuturella di OP,
E
(C.F: , nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente, in Via Belgrado s.n.c., frazione di Cuturella di OP, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Puccio, (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in LL (CZ) alla Via Ilaria Alpi, 2/A, giusta procura in atti,
RICORRENTI NONCHÈ resso il Tribunale di Catanzaro CP_1
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 26 luglio 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 24 settembre 1994 in Catanzaro (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro dell'anno 1994, come Atto n. 37, Parte II, Serie A, Uff. 4); esponevano, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli: nato il [...], Per_1
, nata il [...], nata il [...]. Persona_2 Per_3
A fondamento della domanda, le parti deducevano che:
- con sentenza n. 1912/23 emessa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 16/11/2023, era stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- erano trascorsi almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al Tribunale e la separazione si era protratta ininterrottamente fin da allora;
persistevano le condizioni che avevano determinato l'intollerabilità della convivenza e la volontà di porre fine agli effetti civili del matrimonio.
Concludevano chiedendo:
“2) I figli maggiorenni, potranno decidere liberamente quando e come incontrarsi con il proprio genitore;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento di € Parte_2 Parte_1
300.00 mensili.
4) i coniugi danno atto con la sottoscrizione della presente di non avere alcuna altra situazione patrimoniale in comune e con la firma del presente atto dichiarano di aver risolto tutte le altre eventualmente esistenti”
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 19 novembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale n. 1400/2023, omologata il 15 dicembre 2023, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni: “2) I figli maggiorenni, potranno decidere liberamente quando e come incontrarsi con il proprio genitore;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento di € Parte_2 Parte_1
300.00 mensili.
4) i coniugi danno atto con la sottoscrizione della presente di non avere alcuna altra situazione patrimoniale in comune e con la firma del presente atto dichiarano di aver risolto tutte le altre eventualmente esistenti”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Si dichiarano interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catanzaro (CZ), in data 24.09.1994, tra (C.F.: Parte_1
,), nata a [...] il [...], e residente in [...]
Belgrado s.n.c., e (C.F: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01.01.1963 e residente in OP (CZ), in Via Belgrado s.n.c., trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro dell'anno 1994, come Atto n. 37, Parte II, Serie A, Uff. 4;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 12 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo