CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 1319/2023
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1319/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 14.05.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1
Polce, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Trasacco, Via
Muzio Febonio, n. 48;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Panella, giusta CP_1
procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Luco dei Marsi, Via Umbria,
n. 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. 530/2023 resa dal
Tribunale di Avezzano il 07.11.2023, nell'ambito del giudizio n. 1253/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: accoglimento dell'appello, riformare l'Ordinanza impugnata e così provvedere: 1) rigettare la domanda di rivendicazione avanzata da , nei confronti CP_1 dell'appellante per le ragioni indicate nella parte motiva. 2) provvedere in ordine alle spese del doppio grado di lite, con refusione delle spese eventualmente corrisposte nelle more dall'appellante>>;
Per la parte appellata: rigettare l'appello del in quanto infondato sia in fatto che in diritto. In via Parte_1 subordinata, nel caso l'Adita Corte ritenga ex art. 702-ter 3° comma c.p.c. (ora art.
281 duodecies 1° comma c.p.c.) che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, voglia rimettere la causa in istruttoria fissando l'udienza ex art. 183
c.p.c. innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. Con vittoria di spese ed onorari di lite>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda avanzata dall'originario ricorrente ex art. 948 c.c., condannando, altresì, il al rilascio dell'immobile controverso, sito in Trasacco, Via Parte_1
Circofucense n. 58, ivi censito nel Catasto al fg. 1, part. 553, sub. 1-2- part. 154,
(costituito da un capannone di circa 1.150 mq. con area circostante e manufatto uso ufficio di 80 mq), nonché alla rifusione delle spese di lite.
1.1. A sostegno della originaria domanda, deduceva che: CP_1
- era divenuto proprietario del complesso immobiliare suindicato dal 2002, in virtù di successione ereditaria dal padre, , il quale a sua volta ne Persona_1
era divenuto proprietario in quanto il terreno su cui insiste la costruzione del complesso, gli era stato ceduto dal di lui padre , (nonno CP_1 CP_1 dell'originario ricorrente), avendo costui, nell'anno 1972, regolarmente acquistato l'immobile dall'Ente per la Valorizzazione del territorio del Fucino;
- dal 2012, tali immobili erano occupati sine titulo dall'originario resistente, a nulla rilevando le diffide e le querele sporte nei di lui confronti, al fine del rilascio degli stessi.
Egli aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti del chiedendone Parte_1
la condanna al rilascio ed alla restituzione degli immobili per cui è causa.
pag. 2/7 1.2. Costituitosi in giudizio, seppur tardivamente, l'originario resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dell'insufficiente e carente assolvimento dell'onere probatorio richiesto al , il quale si limitava ad allegare la mera dichiarazione di CP_1
successione e la visura catastale degli immobili, non già un valido titolo di appartenenza del bene ai suoi danti causa, sino al raggiungimento di un acquisto a titolo originario.
1.3. Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, ritenendo attenuato il rigore probatorio in capo all'originario ricorrente, considerando che il riconosceva implicitamente, e non contestava specificatamente, Parte_1
l'appartenenza del bene al rivendicante, al punto da non contestare neppure la propria occupazione sine titulo, si determinava nel modo suindicato.
2. Ha proposto appello articolando tre motivi di Parte_1
censura, di seguito così riassunti.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui non ritiene contestata da parte di esso originario resistente la titolarità del bene in capo all'odierno appellato. Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel non considerare il principio evocato da esso resistente nel difendersi, ossia quello del possideo quia possideo, in base al quale, una volta sostenuto il possesso effettivo del bene controverso, null'altro bisogna provare.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valenza probatoria alla documentazione prodotta dal (visure catastali e denuncia di CP_1 successione) ponendola a sostegno dell'accoglimento della domanda, giacché il Tribunale stesso, in un altro passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, ne riconosceva la assoluta irrilevanza ai fini del decidere, incorrendo in una evidente contraddizione. A dire del Parte_1 dunque, l'odierno appellato avrebbe totalmente disatteso il regime probatorio rigoroso (cd. probatio diabolica), limitandosi ad allegazioni non aventi valore probatorio, ma meramente indiziario, poiché non pag. 3/7 considerabili alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti, su cui poter fondare l'esistenza del diritto di proprietà vantato.
2.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto provata la titolarità del bene in capo al per possesso ultraventennale, in unione a quello dei suoi danti CP_1
causa, del terreno e, per accessione, del capannone, incorrendo, il primo giudice nel vizio di extrapetizione, giacché, a dire dell'appellante,
l'originario ricorrente in alcun caso aveva dedotto di essere comunque divenuto proprietario degli immobili controversi in virtù di intervenuta usucapione e accessione dei beni, neppure in via residuale o subordinata.
Tra l'altro, l'originario ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, si era limitato ad affermare di essere divenuto proprietario degli immobili per cui è causa in virtù di successione testamentaria senza mai produrre il testamento e senza aver allegato e dedotto un titolo proprietario di acquisto per usucapione.
2.4. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
3. Sulle conclusioni innanzi trascritte, nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione all'udienza del
14.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
4. L'appello è fondato, ed i relativi motivi, stante la stretta correlazione tra gli stessi, possono essere trattati congiuntamente, secondo quanto si dirà di seguito.
4.1. Anzitutto, questa Corte rileva che, l'originario resistente, nella difesa svolta in occasione della propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la validità, a fini probatori, della documentazione posta a sostegno del ricorso da parte del , anche se non ha contestato CP_1 specificatamente la titolarità del bene in capo a quest'ultimo. A tal riguardo, si osserva che il si limitava a sostenere che, giacché il Parte_1
fabbricato controverso che insisteva sul terreno veniva costruito nel 1994,
pag. 4/7 difettava l'elemento del possesso ultraventennale sulla res, necessario ai fini della configurabilità dell'usucapione.
In particolare, l'originario resistente deduceva, all'interno dell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, che “Dalle trascritte pronunzie è incontrovertibile che le sole allegazioni documentali (visura catastale e denunzia di successione) offerte dal ricorrente non appaiono adeguate e sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio probatio diabolica sulla stessa incombente. Peraltro, al ricorrente, in considerazione del rito scelto (ex art 702 bis cpc), è inibito produrre altra (eventuale) documentazione a sostegno della domanda. In ogni caso il ricorrente non potrebbe in alcun modo risalire e provare un acquisto a titolo originario del capannone controverso, atteso che è stato edificato nell'anno 1994
(come ammesso dal ricorrente al 3° cpv di pag. 1) mentre l'immobile medesimo risulta posseduto o nella disponibilità del concludente dal 2012
(come ammesso dal ricorrente al primo rigo di pag. 2). È evidente che è del tutto carente l'elemento temporale dei venti anni di possesso previsto per
l'usucapione. Sicché il ricorrente non potrà fornire la prova dell'acquisto a titolo originario” (Cfr. pag. 5).
In realtà, come del resto evidenzia l'appellante, ha contestato anche un eventuale (e neppure dedotto) acquisto per usucapione, posto che il fabbricato era stato edificato nel 1994 sicché, fino al 2012, anno in cui egli aveva occupato l'immobile, non si era compiuto il periodo di vent'anni necessario all'acquisto della proprietà a titolo originario.
Ma, anche a ritenere l'attenuazione dell'onere probatorio da parte del
, resta il fatto che questi non ha assolutamente provato il proprio CP_1 diritto, stante l'assenza di produzioni documentali (tranne la denuncia di successione e le visure catastali) e finanche di allegazioni e l'assenza totale di istruttoria in prime cure, che non potevano giustificare l'accoglimento della domanda.
4.2. Ed invero, la sentenza impugnata deve essere riformata per aver ritenuto provato da parte del un acquisto a titolo originario dando per CP_1
pag. 5/7 scontato che il titolo di acquisto della proprietà in capo ai suoi danti causa
(neppure prodotto) ne rendesse pacifico anche l'esercizio del possesso, che invece andava specificamente provato, ritenendo che “dalla documentazione in atti, è emerso che già a partire dal 1972, il nonno dell'odierno ricorrente, , aveva acquistato ed iniziato a CP_1
possedere il terreno su cui è stato edificato il complesso immobiliare mediante acquisto a titolo derivativo dall'Ente per la Valorizzazione del territorio del Fucino e che detto bene era stato ceduto nel 1986 al figlio, padre del ricorrente, , e da lui e dal figlio successivamente Persona_1 alla morte ed all'apertura della successione nel 2002, posseduto quantomeno sino al 2012, anno in cui è iniziato (per ammissione anche del resistente) il possesso da parte del Pertanto, è evidente come, Parte_1
già nel 2012, il terreno e, per accessione, il complesso immobiliare, era stato posseduto già da venti anni (quantomeno dal 1986) dall'odierno ricorrente, in virtù della successione nel possesso ex art. 1146, co. 1, c.c., iniziato da parte del proprio congiunto e protratto da egli sino al 2012.”.
E' vero che il non aveva neppure dedotto un siffatto possesso ad CP_1
usucapionem nello scarno ricorso ex art. 702 bis e tanto ha fatto, pure genericamente, costituendosi in appello.
Premesso che tanto poteva anche fare in questa sede, vertendosi in tema di diritti autodeterminati, resta il fatto che neppure in questa sede egli ha allegato alcunché a sostegno del dedotto acquisto per possesso ultraventennale, e ben poteva farlo, con produzioni documentali (in prime cure) relative alla costruzione del complesso immobiliare, che magari poteva essere iniziata anche prima del 1994 o deducendo (ma in prime cure) le necessarie prove testimoniali sul punto.
In conclusione, l'attore, in presenza di un deserto in tema di allegazioni, produzioni e prove, non ha proprio assolto l'onere probatorio su di lui incombente, sicché l'appello deve essere accolto.
pag. 6/7 5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori inferiori alla media in ragione della non complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda dell'appellato;
2) condanna la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante, delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 1319/2023
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1319/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 14.05.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1
Polce, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Trasacco, Via
Muzio Febonio, n. 48;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edmondo Panella, giusta CP_1
procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Luco dei Marsi, Via Umbria,
n. 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. 530/2023 resa dal
Tribunale di Avezzano il 07.11.2023, nell'ambito del giudizio n. 1253/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: accoglimento dell'appello, riformare l'Ordinanza impugnata e così provvedere: 1) rigettare la domanda di rivendicazione avanzata da , nei confronti CP_1 dell'appellante per le ragioni indicate nella parte motiva. 2) provvedere in ordine alle spese del doppio grado di lite, con refusione delle spese eventualmente corrisposte nelle more dall'appellante>>;
Per la parte appellata: rigettare l'appello del in quanto infondato sia in fatto che in diritto. In via Parte_1 subordinata, nel caso l'Adita Corte ritenga ex art. 702-ter 3° comma c.p.c. (ora art.
281 duodecies 1° comma c.p.c.) che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, voglia rimettere la causa in istruttoria fissando l'udienza ex art. 183
c.p.c. innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario. Con vittoria di spese ed onorari di lite>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda avanzata dall'originario ricorrente ex art. 948 c.c., condannando, altresì, il al rilascio dell'immobile controverso, sito in Trasacco, Via Parte_1
Circofucense n. 58, ivi censito nel Catasto al fg. 1, part. 553, sub. 1-2- part. 154,
(costituito da un capannone di circa 1.150 mq. con area circostante e manufatto uso ufficio di 80 mq), nonché alla rifusione delle spese di lite.
1.1. A sostegno della originaria domanda, deduceva che: CP_1
- era divenuto proprietario del complesso immobiliare suindicato dal 2002, in virtù di successione ereditaria dal padre, , il quale a sua volta ne Persona_1
era divenuto proprietario in quanto il terreno su cui insiste la costruzione del complesso, gli era stato ceduto dal di lui padre , (nonno CP_1 CP_1 dell'originario ricorrente), avendo costui, nell'anno 1972, regolarmente acquistato l'immobile dall'Ente per la Valorizzazione del territorio del Fucino;
- dal 2012, tali immobili erano occupati sine titulo dall'originario resistente, a nulla rilevando le diffide e le querele sporte nei di lui confronti, al fine del rilascio degli stessi.
Egli aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti del chiedendone Parte_1
la condanna al rilascio ed alla restituzione degli immobili per cui è causa.
pag. 2/7 1.2. Costituitosi in giudizio, seppur tardivamente, l'originario resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dell'insufficiente e carente assolvimento dell'onere probatorio richiesto al , il quale si limitava ad allegare la mera dichiarazione di CP_1
successione e la visura catastale degli immobili, non già un valido titolo di appartenenza del bene ai suoi danti causa, sino al raggiungimento di un acquisto a titolo originario.
1.3. Il giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, ritenendo attenuato il rigore probatorio in capo all'originario ricorrente, considerando che il riconosceva implicitamente, e non contestava specificatamente, Parte_1
l'appartenenza del bene al rivendicante, al punto da non contestare neppure la propria occupazione sine titulo, si determinava nel modo suindicato.
2. Ha proposto appello articolando tre motivi di Parte_1
censura, di seguito così riassunti.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui non ritiene contestata da parte di esso originario resistente la titolarità del bene in capo all'odierno appellato. Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel non considerare il principio evocato da esso resistente nel difendersi, ossia quello del possideo quia possideo, in base al quale, una volta sostenuto il possesso effettivo del bene controverso, null'altro bisogna provare.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valenza probatoria alla documentazione prodotta dal (visure catastali e denuncia di CP_1 successione) ponendola a sostegno dell'accoglimento della domanda, giacché il Tribunale stesso, in un altro passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, ne riconosceva la assoluta irrilevanza ai fini del decidere, incorrendo in una evidente contraddizione. A dire del Parte_1 dunque, l'odierno appellato avrebbe totalmente disatteso il regime probatorio rigoroso (cd. probatio diabolica), limitandosi ad allegazioni non aventi valore probatorio, ma meramente indiziario, poiché non pag. 3/7 considerabili alla stregua di presunzioni gravi, precise e concordanti, su cui poter fondare l'esistenza del diritto di proprietà vantato.
2.3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto provata la titolarità del bene in capo al per possesso ultraventennale, in unione a quello dei suoi danti CP_1
causa, del terreno e, per accessione, del capannone, incorrendo, il primo giudice nel vizio di extrapetizione, giacché, a dire dell'appellante,
l'originario ricorrente in alcun caso aveva dedotto di essere comunque divenuto proprietario degli immobili controversi in virtù di intervenuta usucapione e accessione dei beni, neppure in via residuale o subordinata.
Tra l'altro, l'originario ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, si era limitato ad affermare di essere divenuto proprietario degli immobili per cui è causa in virtù di successione testamentaria senza mai produrre il testamento e senza aver allegato e dedotto un titolo proprietario di acquisto per usucapione.
2.4. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1
in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
3. Sulle conclusioni innanzi trascritte, nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione all'udienza del
14.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
4. L'appello è fondato, ed i relativi motivi, stante la stretta correlazione tra gli stessi, possono essere trattati congiuntamente, secondo quanto si dirà di seguito.
4.1. Anzitutto, questa Corte rileva che, l'originario resistente, nella difesa svolta in occasione della propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la validità, a fini probatori, della documentazione posta a sostegno del ricorso da parte del , anche se non ha contestato CP_1 specificatamente la titolarità del bene in capo a quest'ultimo. A tal riguardo, si osserva che il si limitava a sostenere che, giacché il Parte_1
fabbricato controverso che insisteva sul terreno veniva costruito nel 1994,
pag. 4/7 difettava l'elemento del possesso ultraventennale sulla res, necessario ai fini della configurabilità dell'usucapione.
In particolare, l'originario resistente deduceva, all'interno dell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, che “Dalle trascritte pronunzie è incontrovertibile che le sole allegazioni documentali (visura catastale e denunzia di successione) offerte dal ricorrente non appaiono adeguate e sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio probatio diabolica sulla stessa incombente. Peraltro, al ricorrente, in considerazione del rito scelto (ex art 702 bis cpc), è inibito produrre altra (eventuale) documentazione a sostegno della domanda. In ogni caso il ricorrente non potrebbe in alcun modo risalire e provare un acquisto a titolo originario del capannone controverso, atteso che è stato edificato nell'anno 1994
(come ammesso dal ricorrente al 3° cpv di pag. 1) mentre l'immobile medesimo risulta posseduto o nella disponibilità del concludente dal 2012
(come ammesso dal ricorrente al primo rigo di pag. 2). È evidente che è del tutto carente l'elemento temporale dei venti anni di possesso previsto per
l'usucapione. Sicché il ricorrente non potrà fornire la prova dell'acquisto a titolo originario” (Cfr. pag. 5).
In realtà, come del resto evidenzia l'appellante, ha contestato anche un eventuale (e neppure dedotto) acquisto per usucapione, posto che il fabbricato era stato edificato nel 1994 sicché, fino al 2012, anno in cui egli aveva occupato l'immobile, non si era compiuto il periodo di vent'anni necessario all'acquisto della proprietà a titolo originario.
Ma, anche a ritenere l'attenuazione dell'onere probatorio da parte del
, resta il fatto che questi non ha assolutamente provato il proprio CP_1 diritto, stante l'assenza di produzioni documentali (tranne la denuncia di successione e le visure catastali) e finanche di allegazioni e l'assenza totale di istruttoria in prime cure, che non potevano giustificare l'accoglimento della domanda.
4.2. Ed invero, la sentenza impugnata deve essere riformata per aver ritenuto provato da parte del un acquisto a titolo originario dando per CP_1
pag. 5/7 scontato che il titolo di acquisto della proprietà in capo ai suoi danti causa
(neppure prodotto) ne rendesse pacifico anche l'esercizio del possesso, che invece andava specificamente provato, ritenendo che “dalla documentazione in atti, è emerso che già a partire dal 1972, il nonno dell'odierno ricorrente, , aveva acquistato ed iniziato a CP_1
possedere il terreno su cui è stato edificato il complesso immobiliare mediante acquisto a titolo derivativo dall'Ente per la Valorizzazione del territorio del Fucino e che detto bene era stato ceduto nel 1986 al figlio, padre del ricorrente, , e da lui e dal figlio successivamente Persona_1 alla morte ed all'apertura della successione nel 2002, posseduto quantomeno sino al 2012, anno in cui è iniziato (per ammissione anche del resistente) il possesso da parte del Pertanto, è evidente come, Parte_1
già nel 2012, il terreno e, per accessione, il complesso immobiliare, era stato posseduto già da venti anni (quantomeno dal 1986) dall'odierno ricorrente, in virtù della successione nel possesso ex art. 1146, co. 1, c.c., iniziato da parte del proprio congiunto e protratto da egli sino al 2012.”.
E' vero che il non aveva neppure dedotto un siffatto possesso ad CP_1
usucapionem nello scarno ricorso ex art. 702 bis e tanto ha fatto, pure genericamente, costituendosi in appello.
Premesso che tanto poteva anche fare in questa sede, vertendosi in tema di diritti autodeterminati, resta il fatto che neppure in questa sede egli ha allegato alcunché a sostegno del dedotto acquisto per possesso ultraventennale, e ben poteva farlo, con produzioni documentali (in prime cure) relative alla costruzione del complesso immobiliare, che magari poteva essere iniziata anche prima del 1994 o deducendo (ma in prime cure) le necessarie prove testimoniali sul punto.
In conclusione, l'attore, in presenza di un deserto in tema di allegazioni, produzioni e prove, non ha proprio assolto l'onere probatorio su di lui incombente, sicché l'appello deve essere accolto.
pag. 6/7 5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori inferiori alla media in ragione della non complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda dell'appellato;
2) condanna la parte appellata al rimborso in favore della parte appellante, delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 4.996,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente relatore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 7/7