Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa civile n. 3363 /2020
All'udienza del 07/02/2025, alle ore 10.10
Sono presenti L'avv Federica Cingolani in sostituzione degli avv.ti Meroni Contr e Marra per e l'avv Luisa Di Curzio per il che Controparte_2 precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio. Alle ore 17,20 all'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti dall'aula, il Giudice pronuncia la sotto estesa sentenza, disponendone immediata lettura . Anzi in assenza delle parti provvede all'immediato deposito telematico .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi , ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.3363 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
c.f. con l'Avv. MARRA Parte_1 P.IVA_1
P
-parte attrice-
1
), con l'Avv. DI CURZIO LUISA, Controparte_2 P.IVA_2
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha convenuto in giudizio il di al Parte_1 CP_2 CP_2 fine di ottenere il pagamento del credito ceduto da in data Controparte_3
23.06.16, relativo alle fatture di erogazione di energia elettrica pari ad euro 6.069,14 per sorte capitale oltre agli interessi di mora ed anatocistici, derivanti dall'asserito ritardo nel pagamento, oltre interessi maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell'ente comunale, ed euro 40,00 a titolo di risarcimento come previsto dall'art 6 comma 2 Dlgs 231/02
Rappresentava parte attrice di essere cessionaria dei crediti vantati da CP_3 nei confronti del comune di e di aver comunicato la avvenuta
[...] CP_2 cessione dei crediti in data 05.07.2016 all'ente per i crediti scaduti . Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e Controparte_2 chiedendone il rigetto, adducendo che nulla era dovuto alla società attrice, atteso che le fatture relative all'erogazione dell'elettricità erano state regolarmente pagate ad precedentemente alla cessione, produceva i relativi mandati CP_3 di pagamento chiedendo altresì l'autorizzazione a citare in giudizio il terzo chiamato per l'eventuale manleva. Controparte_3
La causa, introdotta successivamente alla novella di cui alla legge 69/09, viene decisa ai sensi dell'art 132 cpc con sentenza redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto, senza necessità di ripercorrere le fasi del processo se non laddove necessarie alla comprensione della vicenda.
Esaminato il compendio probatorio, costituito dalla produzione documentale offerta dalle parti nonché la consulenza tecnica disposta al fine di verificare la sussistenza del credito, si osserva quanto segue. Non risulta contestata, dal convenuto, la fornitura ricevuta dalla CP_2 cedente né gli importi di cui alle fatture . CP_3
Appare inoltre documentalmente provata la cessione del credito del 23.06.2016 notificata all'ente comunale il 05.07.2016. La convenuta eccepisce l'insussistenza del credito in relazione alle fatture oggetto di cessione, in quanto sarebbero già state pagate prima della notifica della cessione ed a tal fine ha allegato alla comparsa di costituzione i mandati di pagamento disposti dall'ente comunale con ordine di pagamento al tesoriere, la efficacia dei quali, ai fini della prova del pagamento, non risulta tempestivamente contestata se non limitatamente ad un mandato che, secondo
2 quanto rilevato dalla difesa attorea reca un iban diverso, non riconducibile ad
( cfr I memoria di parte attrice) . CP_3
Premesso quanto sopra, sul credito di cui alla sorte capitale, relativo alle fatture emesse da e oggetto di cessione, dall'esame della documentazione CP_3 contabile e contrattuale in atti, l'indagine peritale a firma del ctu nominato Dr alla quale per comodità espositiva integralmente si rimanda Persona_1 ritenendola persuasivamente motivata e priva di contraddizioni, ha delineato quattro ipotesi di valutazione, in considerazione delle fatture oggetto di cessione e dei relativi mandati di pagamento depositati dall'ente convenuto. Tra queste, la ricostruzione più corretta in termini di verosimiglianza per la prova dell'effettivo credito, a parere di chi scrive, è quella in cui si riscontrano i mandati di pagamento emessi dal CP_2
che presentano data anteriore al 05/07/2016 (ovvero precedenti alla
[...] cessione del credito) e che recano l' IBAN come individuato in almeno una delle fatture elettroniche depositate da parte attrice nei documenti (nn. Da 10 a 151) così da potersi imputare il pagamento al creditore cedente . In ragione di tale ricostruzione operata dal ctu, il credito accertato al 5-7-2016 è pari ad euro 1.059,14 per sorte capitale .
Quello sopra descritto appare l'effettivo credito residuo che la cessionaria possa vantare nei confronti del comune, atteso che a seguito della eccezione sostenuta dalla convenuta e della documentazione prodotta, al 05.07.16 il credito risultava già in gran parte saldato.
Con riguardo alla eventuale determinazione degli interessi il ctu concludeva dichiarando di non essere in grado di determinarli stante la mancata disponibilità del contratto di fornitura tra e Controparte_3 CP_2
( si veda l'elaborato peritale in atti a firma del Dott. .
[...] Persona_1
Pertanto la pretesa attorea può ritenersi accolta per il minor importo sopra indicato, in mancanza di contratto e di sufficienti elementi probatori idonei a verificare ed a quantificare il maturarsi di interessi moratori o anatocistici . La sentenza va emessa nei termini sopra esposti. Il convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice, CP_2 della somma di euro 1.059,14 per il residuo credito portato dalle fatture cedute e non pagate, oltre interessi legali dalla data di debenza all'effettivo pagamento . In ragione del riconoscimento della minor somma rispetto alla originaria pretesa creditoria , sussistono congrui motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio nonché del costo della ctu .
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica, decidendo sulla domanda proposta da parte attrice,disattesa e respinta ogni diversa istanza:
-condanna il , in persona del sindaco pro tempore al Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice della somma di euro 1.059,14 , oltre interessi legali dalla data di debenza al saldo .
3 Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio .
Così deciso e pubblicato in Macerata il 07/02/2025, alle ore 17.20
.
Il giudice on.
Silvia Mosconi
4