Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 754 /2022 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Paganica, 66 L' Parte_1
Aquila presso e nello studio dell' Avv. dal quale è Parte_2 rappresentato e difeso
Attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via Avezzano 11 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. DE
NARDIS DOMENICO e dell' Avv. RAFFAELLA DURANTE dai quali è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 21/04/2022, ritualmente notificato, l'attore Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila, il
[...]
al fine di sentirne accertare e dichiarare il diritto al risarcimento Controparte_1
dei beni mobili andati distrutti dal sisma del 06/04/2009 e per l'effetto, sentir condannare l'Ente locale a corrispondere la somma di € 10.000,00 oltre interessi legali o in alternativa liquidare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per il medesimo ammontare , con rivalutazione ed interessi legali.
A sostegno della domanda deduceva che a seguito dell'assegnazione dell'esito di agibilità “E” alla propria abitazione sita in Paganica, fraz. L' Aquila, via
Pescomaggiore n. 30 aveva presentato in data 18/09/2009 domanda di indennizzo per il ristoro dei danni ai beni mobili al Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione del
Comune allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui CP_2
all'art 3 O.P.C.M. 3789/091 indicandone il valore in € 12.375,00; che successivamente a richiesta dell' Ente locale depositava documentazione integrativa prot. 0107970 del 26/10/2016; che in data 24/02/2021 a seguito di un accesso agli atti, veniva a conoscenza che il Comune in data 01.12.2017 aveva adottato un provvedimento (prot.
n. 120561/2017) di rigetto della domanda di concessione dell'indennizzo ex art. 3
O.P.C.M. n. 3789/2009, motivata erroneamente dal fatto che egli non aveva l' abitazione principale presso il fabbricato di Via Pescomaggiore n. 30 in Paganica -
L'Aquila alla data del 6.4.2009 e che mancava “la documentazione utile a descrivere e quantificare il danno subito in conseguenza del sisma e ad attestarne il relativo valore…[…]…al fine di determinare il quantum di spettanza”.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previa disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dal , Controparte_3 Controparte_4
, Beni Mobili Danneggiati prot. n. 120561
[...] Controparte_5
del 1.12.2017, riconosciuto il diritto all'indennizzo ex art. 3 O.P.C.M. n. 3789/2009, richiesto con istanza dell'18.9.2009, condannare il , in persona Controparte_3
del Sindaco pro-tempore, a corrisponderlo all'attore nella misura Parte_1
massima di € 10.000,00, oltre interessi legali fino alla data dell'effettiva liquidazione
o, in alternativa, liquidare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il medesimo ammontare, con aggiunta di rivalutazione ed interessi legali.
Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in via preliminare la Controparte_1
prescrizione e nel merito l'infondatezza della domanda destituita di prova, chiedendo il rigetto della domanda.
Precisava le seguenti conclusioni:
“ Chiede il rigetto delle domande ex adversis proposte, siccome destituite di ogni pragmatico e giuridico fondamento e comunque travolte dalla prescrizione. Ai fini della celere definizione del giudizio, l'eccezione di prescrizione non è da considerare come conclusione subordinata rispetto a quella relativa all'infondatezza pragmatica e giuridica della domanda, per cui si rimette all'Ecc.mo Tribunale ogni scelta in ordine alla questioni da disaminare con priorità ai fini della reiezione della domanda.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e oneri previdenziali 23,80% sostitutivi di IVA 22% e CAP2%.”.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, rigettata la prova testimoniale richiesta dall'attore per inammissibilità , la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 19/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Dalla documentazione in atti si evince che il ha rigettato la Controparte_1
domanda attorea di riconoscimento dell'indennizzo per l'asserita distruzione/danneggiamento di alcuni beni mobili ex art. 3 O.P.C.M. n. 3789/09 per mancanza dei relativi presupposti, da un lato perché agli Uffici risultava che al tempo del sisma 06/04/2009 in L' Aquila fraz. Paganica via Pescomaggiore 30 sussisteva soltanto un' unità immobiliare identificata N.C.E.U. foglio 23 part. 207 sub.
5 di proprietà del sig. il quale aveva presentato autonoma e distinta Controparte_6
domanda di indennizzo per il ristoro dei beni mobili danneggiati nell'abitazione identificata al citato sub. 5, dall'altro perché di tali oggetti l'istante non aveva fornito idonea documentazione benché avesse assunto che gli stessi avessero il valore di €
12.375,00.
Da qui il provvedimento di inammissibilità della richiesta di indennizzo dei beni mobili danneggiati, non avendo ritenuto la P.A. la sussistenza di entrambi i presupposti.
In via pregiudiziale di rito, occorre verificare se l'intestato Tribunale sia munito di giurisdizione, avendo chiesto l'attore nelle conclusioni dell'atto introduttivo la disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dal con il Controparte_3
riconoscimento del diritto all'indennizzo o in alternativa il risarcimento del danno ex art. 2043 cod.civ.. Con riferimento alla concessione di indennizzi pubblici previsti dalla legge direttamente in favore del privato, sia l'A.P. del Consiglio di Stato n. 6/14, sia la S.C. di Cassazione, SS.UU., sent. n. 150/13 hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del G.O., venendo in rilievo, quale posizione giuridica soggettiva sottesa a siffatta attività, quella del diritto soggettivo.
Gli artt. 2, 4 e 5 Legge sul Contenzioso Amministrativo (L. 2248/1865, All. E), da un lato, conferiscono al G.O. il potere di conoscere gli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e dall'altro, gli precludono la revoca, modifica o annullamento dello stesso, fermo restando il potere di disapplicazione. Inoltre dalle richiamate norme, lette in combinato disposto tra loro, discende nell'ordinamento il divieto per il G.O. di ordine un facere alla P.A., eccezion fatta pe gli atti paritetici (ossia posti in essere dall'amministrazione in regime di iure privatorum), ovvero per i meri comportamenti materiali o per condotte sine titulo.
In altre parole, nei casi, come in quello che in questa sede ci occupa (e a differenza dei rapporti in cui la P.A. opera in veste di soggetto privato), in cui la giurisdizione del
G.O. sussiste in relazione all'attività vincolata della P.A. (concessione di contributi pubblici previsti direttamente dalla legge in capo al privato), al G.O. è preclusa la revoca, modifica o annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, nonchè il potere di ordinare un facere alla P.A., non trattandosi di atti paritetici.
Pertanto il G.O., ove accerti l'illegittimità del provvedimento impugnato, deve limitarsi a dichiarare siffatta circostanza, non potendo condannare la P.A. a tenere il comportamento oggetto dello stesso (condanna all'erogazione dell'indennizzo).
Risulta invece ammissibile l'azione risarcitoria conseguente ai danni patiti dall'attore in conseguenza dell'eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo in questa sede impugnato.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia fondata e, come tale, debba essere rigettata. Sul punto va osservato che l'art. 3 dell' O.P.C.M. 9 LUGLIO 2009, N. 3789 stabilisce:.
“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), e' riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro. Tale indennizzo non e' cumulabile con quelli previsti dall'art. 2.”
Applicando tale norma al caso in esame, si ricava che per ottenere la concessione dell'indennizzo per i mobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009 sono necessari due presupposti : un requisito oggettivo, ossia che i beni indennizzabili al tempo del sisma fossero ubicati in un immobile adibito ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8
D. Lgs. N. 504/ 1992 con esito di agibilità di tipo “E”, e un requisito soggettivo ossia la proprietà sui beni mobili danneggiati.
Quanto al requisito oggettivo soccorre la sentenza n. 37/2020 del Tribunale di L'
Aquila sez. lavoro resa nel giudizio n. 80/2027 resa tra le parti laddove statuisce che
“quanto all'immobile di via Pescomaggiore, dalla documentazione versata in atti si evince che alla data del sisma , esso aveva come unico proprietario ed intestatario catastale , padre del ricorrente” ( odierno Controparte_6 Parte_1
attore) figurando quest' ultimo come comodatario)“…come confermato dai testi e dalla documentazione versata in atti è emerso che l'immobile sito in via
Pescomaggiore 30 a Paganica consiste in una palazzina comprensiva di due appartamenti autonomi, ciascuno per ogni piano oltre ad una mansarda al terzo piano, costituenti unità abitative autonome, con propria porta d'ingresso […]. In particolare
[…] nell'appartamento al piano superiore abitavano [alla data del sisma del 6.4.2009] i genitori e e al piano mansardato Controparte_6 CP_7 Parte_1
odierno ricorrente unitamente a moglie e figli”.
[...]
La suddetta sentenza passata in giudicato, resa tra le medesime parti e facente riferimento al medesimo rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, ha acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale per cui l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il giudizio de quo ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (cfr. per il principio Cass. civ. sez. V, ordinanza 02/01/2025 n. 13).
Quanto alla dimostrazione del requisito soggettivo ossia la proprietà sui beni mobili danneggiati parte attrice, l' art. 3 O.P.C.M. 3789/2009 richiede un' autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Sebbene però detta autocertificazione sia stata rilasciata dall'attore, non è stata allegata la richiamata documentazione a supporto,
(fotografie del danno, stime e/o perizie del valore dei beni;
preventivi/fatture di restauro, ed eventuali schede si smaltimento dei beni distrutti) , utile a descrivere i beni danneggiati alcuni definiti “beni di pregio” e la quantificazione del danno subito come richiesto dall' art. 6 del D.P.R. n. 445/2000. Né la documentazione mancante è stata depositata dopo la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/1990 di data 19 giugno 2017, a cui l'odierno attore risulta essere rimasto assente.
Ciò che è determinate è che documentazione idonea , ai fini di ogni valutazione anche sulla congruità della richiesta da parte dell'Ente locale, non è stata prodotta unitamente all'istanza di indennizzo per ristoro dei danni ai mobili di data 18/09/2009 per cui la non sussistenza del requisito oggettivo è sufficiente a precludere l'accesso al contributo.
La documentazione fotografica che l'attore avrebbe fornito al perito per la stima di data 27/08/2021 redatta sulla base delle foto fornite dal medesimo raffiguranti mobilio e oggetti che sarebbero stati distrutti/danneggiati dal sisma, allo stato, è irrilevante ai fini della prova del danno.
Alla luce di quanto precede il provvedimento amministrativo di diniego alla concessione dell'indennizzo ex art. 3 O.P.C.M. 3789/2009 impugnato è da ritenersi legittimo con conseguente rigetto della domanda attorea di declaratoria di illegittimità del medesimo e la conseguente domanda di condanna dell' Ente Locale al risarcimento del danno.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Quanto alle spese di lite sono da ritenersi sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio stante le peculiari circostanze di fatto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in L' Aquila 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini