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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1613 dell'anno 2021 vertente
TRA
(PART. IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Termini Imerese, via G. Mazzini n. 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Giunta giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(PART. IVA ), con sede in Vicenza, Controparte_1 P.IVA_2
via Stradone dei Nicolosi n. 53, in persona della titolare e legale rappresentante
Pag. 1 di 7 pro-tempore Signora (C.F. ), residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Vicenza, via Stradone dei Nicolosi n. 53
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: contratti e obbligazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice conclude come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ Parte_1
ha convenuto in giudizio la ditta individuale ,
[...] Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti domande:
- “Dire e Dichiarare risolto ex art. 1453 e seg. c.c. il contratto di fornitura del 3 novembre
2020, intercorso tra la “ e la ditta “ Parte_1 CP_1
, avente a oggetto la fornitura di 2483 scatole di guanti in nitrile, per
[...]
il grave inadempimento in premessa descritto del fornitore “ Controparte_1
[...]
- Dire e Dichiarare che “ è tenuta a restituire alla Controparte_1
“ la somma di € 7.698,30 Parte_1
(settemilaseicentonovantottovirgolatrenta) pari all'acconto da questa corrisposto
mediante bonifico bancario del 3 novembre 2020, oltre interessi legali, a decorrere dal
Pag. 2 di 7 giorno in cui la stessa somma fu accreditata alla “ dalla Controparte_1
“ Parte_1
- Condannare, pertanto, “ al pagamento in favore della Controparte_1
“ per la causale anzidetta, della somma sopra indicata Parte_1
di € 7.698,30 (settemilaseicentonovantottovirgolatrenta), oltre interessi legali dal 4
novembre 2020 al soddisfo.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
A sostegno delle spiegate domande eccepiva il grave inadempimento contrattuale della convenuta in ordine al contratto di fornitura del 03.11.2020,
con il quale era stato commissionato l'acquisto di n. 2483 scatole di guanti e corrisposto a titolo di acconto la somma di € 7.698,30 pari al 50% del prezzo complessivo della commessa.
Parte attrice assumeva che la ditta convenuta, più volte sollecitata, non aveva provveduto alla consegna della merce né alla restituzione dell'acconto ricevuto,
lamentando di essere incorsa in una truffa con un proprio fornitore, al quale aveva corrisposto quanto ricevuto dalla e di non avere la disponibilità Pt_1
economica per procedere al rimborso.
La società attrice allegava la fattura emessa dalla fornitrice, la ricevuta del bonifico effettuato in pagamento dell'acconto e la corrispondenza intercorsa con la ditta.
Pag. 3 di 7 La ditta non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, di natura documentale, veniva posta in decisione all'udienza del
23.06.2023, svoltasi nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.-.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della “ CP_1
, ritualmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
La domanda di parte attrice non è fondata e non può essere accolta.
In linea di principio la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei soggetti contraenti sono ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ. gli elementi costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere l'adempimento ovvero la risoluzione contrattuale ed in ogni caso il risarcimento del danno.
In particolare, a fronte dell'inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, intendendosi quello che se conosciuto avrebbe indotto la parte adempiente a non sottoscrivere il contratto, quest'ultima può chiedere la risoluzione contrattuale previa diffida ad adempiere in un termine assegnato
(art. 1454 cod. civ.).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale parte attrice ha lamentato l'omesso adempimento della ditta ossia la mancata CP_1
consegna della commessa, di cui all'ordine del 03.11.2020, a fronte del quale la
Pag. 4 di 7 società ha provato di aver effettuato un parziale pagamento in acconto, Pt_1
come da documentazione prodotta ed indicata come allegato 1) e allegato 2).
Tuttavia, la menzionata documentazione non risulta sufficiente a provare l'intervenuta risoluzione contrattuale e la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice così da ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla società attrice, atteso che la stessa, pur menzionando una corrispondenza intercorsa con la ditta convenuta, non ha fornito alcuna prova documentale a supporto.
Nel caso di specie, dai documenti prodotti in giudizio dalla società attrice, è
emerso che nessuna diffida ad adempiere con il termine ai sensi dell'art. 1454
cod. civ. e successiva richiesta di risoluzione contrattuale è stata effettuata dalla anzidetta nei confronti della ditta convenuta. Parte_1
É pacifico che ai sensi dell'articolo 2697 cod. civ. “Chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. inolttatapa
Parimenti pacifico è che la portata della menzionata disposizione non vale a rendere non contestati i fatti allegati dalla parte costituita nelle fattispecie di contumacia del convenuto, atteso che la scelta processuale della mancata costituzione in giudizio non equivale alla non contestazione dei fatti dedotti dalla parte avversaria, non risultando in alcun modo alterata la ripartizione
Pag. 5 di 7 degli oneri probatori, ma permanendo, in capo all'attore, l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
In atto di citazione risultano richiamati i contenuti delle missive e virgolettati alcuni passaggi di testo delle Pec asseritamente intercorse tra le parti, ma delle quali non si rinviene alcuna produzione in atti, nonostante riportino la dicitura
“allegate”, ma senza indicazione di alcun numero progressivo, contrariamente ai soli allegati presenti, numerati ed indicati come allegato 1) e allegato 2).
Risultano, invero, depositati telematicamente, in due file separati, i medesimi documenti ossia la Pec del 03.11.2020 di conferma di accettazione della commessa (allegato 1) e quella dell'11.02.2021 di comunicazione dell'effettuato bonifico con richiesta di conoscere la data per il ritiro della merce (allegato 2),
ma nessun documento relativo ad una diffida ad adempiere con il termine ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e la successiva richiesta di risoluzione contrattuale risultano prodotti agli atti del giudizio.
Alla luce delle risultanze documentali, mancando la richiesta di risoluzione contrattuale preceduta dalla diffida ad adempiere con fissazione del termine ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite in considerazione della contumacia del convenuto,
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta la domanda di parte attrice perché sfornita di prova;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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