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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 334/2023 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santi Certo;
Appellante
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1751/2022, pubblicata il 21.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 2.5.2013 esponeva al Parte_1
Tribunale di Messina che il giorno 30.6.2008, alle ore 8,00 circa, mentre
1 percorreva a piedi la Via dei Mille di inciampava e cadeva CP_1
rovinosamente a terra a causa di alcune mattonelle del marciapiede dissestate, riportando lesioni personali.
Prospettando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedeva, CP_1
pertanto, la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avversarie CP_1
domande.
Con sentenza pubblicata il 21.10.2022 il Tribunale rigettava le domande.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Prima di illustrare i motivi di appello è opportuno ripercorrere sinteticamente la motivazione della sentenza impugnata.
Dopo avere ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c. ed avere illustrato i principi giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha esaminato la deposizione testimoniale assunta per giungere all'affermazione secondo cui “in atti non vi sono foto dei luoghi”, sicchè “…ricostruita l'istruttoria occorre rilevare come sulla base delle dichiarazioni del teste è emerso che le Tes_1
mattonelle erano tutte posizionate sul marciapiede ma che quelle sulle quali è inciampata la erano “sollevate”, ovvero disallineate, creando quindi Parte_1
dei dislivelli, e che nel marciapiede c'erano altri tratti caratterizzati da mattonelle dissestate. A questo punto si ritiene che il mero dislivello esistente nel marciapiede per il disallineamento delle mattonelle – nel senso indicato - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da
2 renderne potenzialmente dannosa la sua normale utilizzazione (cfr. C. Cass.,
Sez. III, n. 6306/2013, cit.)”.
Aggiungeva il primo giudice come il nesso di causalità andasse escluso anche per le seguenti ulteriori considerazioni: “le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 8,00 di una mattina di giugno), in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere alla di individuare le anomalie, percepite del Parte_1
resto dal suo accompagnatore, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad evitare di percorrere il marciapiede proprio in corrispondenza delle mattonelle anomale
o, percorrendolo in quel tratto, a procedere con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n.
23919/2013, cit.). Del resto l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c. e il teste ha riferito che con una particolare attenzione sarebbe stato possibile accorgersi del disallineamento delle mattonelle…. Nel caso di specie il teste ha riferito che lui e la suocera procedevano allineati, dunque la suocera avrebbe potuto scegliere un percorso diverso sul marciapiede al fine di evitare l'anomalia in questione, ovvero avrebbe potuto scegliere di precedere o di seguire il genero.
Le considerazioni esposte consentono pertanto di attribuire alla condotta della
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con Parte_1
conseguente rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.. Anche ove la domanda attorea dovesse ricondursi nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si addiverrebbe a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite”.
Fatta tale premessa, può procedersi all'illustrazione dei motivi di appello.
3 3. Con il primo motivo la censura l'affermazione contenuta nella Parte_1
impugnata sentenza secondo cui “occorre rilevare come sulla base delle dichiarazioni del teste è emerso che le mattonelle erano tutte posizionate Tes_1
sul marciapiede ma che quelle sulle quali è inciampata la erano Parte_1
“sollevate”, ovvero disallineate, creando quindi dei dislivelli, e che nel marciapiede c'erano altri tratti caratterizzati da mattonelle dissestate. A questo punto si ritiene che il mero dislivello esistente nel marciapiede per il disallineamento delle mattonelle – nel senso indicato - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la sua normale utilizzazione”.
Al riguardo deduce che l'affermazione è contraddetta dal fatto che la , Parte_1
stando alle dichiarazioni del teste , era inciampata, mentre camminava, Tes_1
proprio a causa del dislivello esistente fra le mattonelle del marciapiede.
L'appellante censura poi l'altra affermazione contenuta in sentenza secondo cui la danneggiata avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità, posto che il teste escusso ha sottolineato che “soltanto facendo particolare attenzione mentre si camminava, si potevano notare e quindi evitare le mattonelle dissestate”. La particolare attenzione cui ha fatto riferimento il teste – prosegue l'appellante - è cosa ben diversa dalla ordinaria diligenza esigibile dagli utenti della via pubblica.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, l'appellante evidenzia come il nesso causale fra res e danno non possa ritenersi interrotto dalla condotta della danneggiata.
4. Con il secondo motivo l'appellante chiede il riconoscimento del risarcimento del danno, sulla base delle valutazioni del ctu in punto di danno biologico
(temporaneo e permanente), invocandone anche una personalizzazione.
4 5. Con il terzo motivo la chiede la riforma del capo condannatorio alle Parte_1
spese del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
6. In punto di diritto, va osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. sez. Unite 20943/2022). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza è
l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura “insidiosa” della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. 5116/2023). Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”. In definitiva, la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla
5 colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibili rispetto all'evento pregiudizievole.
Sul piano della causalità, va richiamato quanto evidenziato da Cassazione
2482/2018: a) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì
11/01/2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma), integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
b) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è 6 connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
c) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Ebbene, la prova del nesso causale fra la res e il danno passa attraverso una prova convincente delle caratteristiche della res, per stabilire, in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante, se la stessa si trovasse in condizioni tali da costituire l'antecedente causale dell'evento dannoso descritto in citazione, vale a dire la caduta dell'utente del marciapiede.
7 Nella fattispecie, la esatta definizione delle condizioni della cosa e della dinamica dell'incidente è rimessa alla deposizione resa dall'unico teste, escusso a distanza di oltre sette anni dal fatto oggetto di causa, soggetto fra l'altro legato da vincolo di affinità con la danneggiata. Il teste, presente al momento in cui la suocera percorreva il marciapiede della via dei Mille di la mattina del CP_1
30.6.2008, ha attribuito alle mattonelle dissestate la causa della rovinosa caduta a terra della aggiungendo che “il marciapiede, oltre il punto in cui mia Parte_1
suocera è inciampata, presentava a tratti mattonelle dissestate” e che “soltanto facendo particolare attenzione mentre si camminava, si potevano notare e quindi evitare le mattonelle dissestate”.
Ebbene, in assenza di fotografie raffiguranti i luoghi al momento dell'incidente, ritiene la Corte che non è sufficientemente provata l'idoneità causale della res a cagionare il danno lamentato, tanto più che lo stesso teste affermava la sconnessione delle mattonelle poteva essere notata anche se con una particolare attenzione. Per stabilire la idoneità a cagionare una caduta, e anche al fine di affermare o escludere che la condotta della danneggiata potesse considerarsi un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, sarebbe stata necessaria l'acquisizione di una foto idonea a raffigurare lo stato dei luoghi, considerato, fra l'altro, che l'incidente avvenne di mattino e in una giornata estiva e quindi in condizioni di piena visibilità, foto che avrebbe dovuto dare riscontro obiettivo ai ricordi e alle valutazioni (che scontano un margine di soggettività) del teste sullo stato dei luoghi.
In questo quadro, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ed € 1.550,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1751/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 334/2023 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santi Certo;
Appellante
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1751/2022, pubblicata il 21.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato il 2.5.2013 esponeva al Parte_1
Tribunale di Messina che il giorno 30.6.2008, alle ore 8,00 circa, mentre
1 percorreva a piedi la Via dei Mille di inciampava e cadeva CP_1
rovinosamente a terra a causa di alcune mattonelle del marciapiede dissestate, riportando lesioni personali.
Prospettando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedeva, CP_1
pertanto, la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avversarie CP_1
domande.
Con sentenza pubblicata il 21.10.2022 il Tribunale rigettava le domande.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la . Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Prima di illustrare i motivi di appello è opportuno ripercorrere sinteticamente la motivazione della sentenza impugnata.
Dopo avere ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c. ed avere illustrato i principi giurisprudenziali in materia, il Tribunale ha esaminato la deposizione testimoniale assunta per giungere all'affermazione secondo cui “in atti non vi sono foto dei luoghi”, sicchè “…ricostruita l'istruttoria occorre rilevare come sulla base delle dichiarazioni del teste è emerso che le Tes_1
mattonelle erano tutte posizionate sul marciapiede ma che quelle sulle quali è inciampata la erano “sollevate”, ovvero disallineate, creando quindi Parte_1
dei dislivelli, e che nel marciapiede c'erano altri tratti caratterizzati da mattonelle dissestate. A questo punto si ritiene che il mero dislivello esistente nel marciapiede per il disallineamento delle mattonelle – nel senso indicato - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da
2 renderne potenzialmente dannosa la sua normale utilizzazione (cfr. C. Cass.,
Sez. III, n. 6306/2013, cit.)”.
Aggiungeva il primo giudice come il nesso di causalità andasse escluso anche per le seguenti ulteriori considerazioni: “le circostanze che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (alle ore 8,00 di una mattina di giugno), in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere alla di individuare le anomalie, percepite del Parte_1
resto dal suo accompagnatore, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad evitare di percorrere il marciapiede proprio in corrispondenza delle mattonelle anomale
o, percorrendolo in quel tratto, a procedere con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n.
23919/2013, cit.). Del resto l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c. e il teste ha riferito che con una particolare attenzione sarebbe stato possibile accorgersi del disallineamento delle mattonelle…. Nel caso di specie il teste ha riferito che lui e la suocera procedevano allineati, dunque la suocera avrebbe potuto scegliere un percorso diverso sul marciapiede al fine di evitare l'anomalia in questione, ovvero avrebbe potuto scegliere di precedere o di seguire il genero.
Le considerazioni esposte consentono pertanto di attribuire alla condotta della
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con Parte_1
conseguente rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c.. Anche ove la domanda attorea dovesse ricondursi nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si addiverrebbe a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite”.
Fatta tale premessa, può procedersi all'illustrazione dei motivi di appello.
3 3. Con il primo motivo la censura l'affermazione contenuta nella Parte_1
impugnata sentenza secondo cui “occorre rilevare come sulla base delle dichiarazioni del teste è emerso che le mattonelle erano tutte posizionate Tes_1
sul marciapiede ma che quelle sulle quali è inciampata la erano Parte_1
“sollevate”, ovvero disallineate, creando quindi dei dislivelli, e che nel marciapiede c'erano altri tratti caratterizzati da mattonelle dissestate. A questo punto si ritiene che il mero dislivello esistente nel marciapiede per il disallineamento delle mattonelle – nel senso indicato - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la sua normale utilizzazione”.
Al riguardo deduce che l'affermazione è contraddetta dal fatto che la , Parte_1
stando alle dichiarazioni del teste , era inciampata, mentre camminava, Tes_1
proprio a causa del dislivello esistente fra le mattonelle del marciapiede.
L'appellante censura poi l'altra affermazione contenuta in sentenza secondo cui la danneggiata avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità, posto che il teste escusso ha sottolineato che “soltanto facendo particolare attenzione mentre si camminava, si potevano notare e quindi evitare le mattonelle dissestate”. La particolare attenzione cui ha fatto riferimento il teste – prosegue l'appellante - è cosa ben diversa dalla ordinaria diligenza esigibile dagli utenti della via pubblica.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, l'appellante evidenzia come il nesso causale fra res e danno non possa ritenersi interrotto dalla condotta della danneggiata.
4. Con il secondo motivo l'appellante chiede il riconoscimento del risarcimento del danno, sulla base delle valutazioni del ctu in punto di danno biologico
(temporaneo e permanente), invocandone anche una personalizzazione.
4 5. Con il terzo motivo la chiede la riforma del capo condannatorio alle Parte_1
spese del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
6. In punto di diritto, va osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(Cass. sez. Unite 20943/2022). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza è
l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura “insidiosa” della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. 5116/2023). Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere “un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”. In definitiva, la responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla
5 colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibili rispetto all'evento pregiudizievole.
Sul piano della causalità, va richiamato quanto evidenziato da Cassazione
2482/2018: a) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì
11/01/2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma), integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
b) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è 6 connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
c) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Ebbene, la prova del nesso causale fra la res e il danno passa attraverso una prova convincente delle caratteristiche della res, per stabilire, in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante, se la stessa si trovasse in condizioni tali da costituire l'antecedente causale dell'evento dannoso descritto in citazione, vale a dire la caduta dell'utente del marciapiede.
7 Nella fattispecie, la esatta definizione delle condizioni della cosa e della dinamica dell'incidente è rimessa alla deposizione resa dall'unico teste, escusso a distanza di oltre sette anni dal fatto oggetto di causa, soggetto fra l'altro legato da vincolo di affinità con la danneggiata. Il teste, presente al momento in cui la suocera percorreva il marciapiede della via dei Mille di la mattina del CP_1
30.6.2008, ha attribuito alle mattonelle dissestate la causa della rovinosa caduta a terra della aggiungendo che “il marciapiede, oltre il punto in cui mia Parte_1
suocera è inciampata, presentava a tratti mattonelle dissestate” e che “soltanto facendo particolare attenzione mentre si camminava, si potevano notare e quindi evitare le mattonelle dissestate”.
Ebbene, in assenza di fotografie raffiguranti i luoghi al momento dell'incidente, ritiene la Corte che non è sufficientemente provata l'idoneità causale della res a cagionare il danno lamentato, tanto più che lo stesso teste affermava la sconnessione delle mattonelle poteva essere notata anche se con una particolare attenzione. Per stabilire la idoneità a cagionare una caduta, e anche al fine di affermare o escludere che la condotta della danneggiata potesse considerarsi un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, sarebbe stata necessaria l'acquisizione di una foto idonea a raffigurare lo stato dei luoghi, considerato, fra l'altro, che l'incidente avvenne di mattino e in una giornata estiva e quindi in condizioni di piena visibilità, foto che avrebbe dovuto dare riscontro obiettivo ai ricordi e alle valutazioni (che scontano un margine di soggettività) del teste sullo stato dei luoghi.
In questo quadro, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ed € 1.550,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1751/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio in favore del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
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