Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Barbara BORTOT Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 25644 del 25.09.2024 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro da
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Parte_1
Federico Pradella e Giovanni Quinternetto che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante in riassunzione- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
Michele Rosa che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 25644 del
25.09.2024 della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 498/21 della Corte d'Appello di Venezia – rito l. n.
92/2012
In punto: licenziamento disciplinare
Causa trattata all'udienza del 15.05.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in applicazione di quanto disposto dalla Suprema Corte con l'ordinanza
n. 2963/2024, previo espletamento degli incombenti di rito - rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma integrale delle pronunce tutte rese nei precedenti giudizi di merito – e segnatamente della sentenza n.
130/2020 pronunciata nel procedimento RG n. 97/2019 dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, e della sentenza n. 498/2021 pronunciata nel procedimento RG n. 382/2020 dalla Corte di Appello di Venezia,
Sezione Lavoro –, accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare si insiste nella decadenza per tardiva costituzione del datore nella fase di opposizione, come eccepita all'udienza del 25.06.2019; si chiede autorizzare il deposito dei documenti nuovi (dal doc.
Reclamo 1 al doc. Reclamo 7 indicati ai punti n. 4A, n. 5 e n. 7 del presente reclamo, per i motivi ivi specificati In via principale
1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli affetti dell'art 18 primo comma L. 300/1970, la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente dal Rag. con provvedimento datato Controparte_1
24.10.2017;
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perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 c.c. e/o comunque nullo per ogni altra disposizione di legge ai sensi del primo comma dell'alt 18 L. 300/1970;
CONSEGUENTEMENTE
2) Ordinare al Rag. la reintegrazione della signora Controparte_1
nel posto di lavoro, Pt_1
3) Condannare il Rag. al risarcimento del danno Controparte_1
subito dalla per il licenziamento di cui sia stata accertata la Pt_1
nullità, condannandolo al pagamento, in favore della lavoratrice, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, sulla base del tallone mensile di €. 1.739,93 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia,
4) Condannare il Rag. inoltre, per il medesimo Controparte_1
periodo di cui al precedente n. 3, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sempre nel merito, in via subordinata:
Nella non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande svolte in via principale e salvo gravame,
5) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli affetti dell'art. 8 L.
604/66, che non ricorre la giusta causa del licenziamento intimato alla ricorrente dal Rag. con provvedimento datato Controparte_1
24.10.2017 e che, pertanto, è illegittimo;
CONSEGUENTEMENTE
6) Condannare il Rag. al risarcimento del danno in Controparte_1
favore della ricorrente con condanna al pagamento di un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto sulla base del tallone mensile
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
di €. 1.739,93 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
Sempre nel merito
7) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli affetti dell'art. 96 c.p.c., che il datore ha resistito in giudizio con mala fede ovvero, in subordine, colpa grave e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno in favore della ricorrente
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi giudizio – rito sommario, opposizione, reclamo, giudizio di cassazione e presente giudizio di rinvio - ivi compresi rimborso forfettario 15%, CPA e IVA
(se dovuta).
Si segnala che la presente azione è volta all'accoglimento delle solo conclusioni sub punti 5) e 6) del presente atto, nonché sulle conclusioni relative alle spese di lite (sub “In ogni caso”), siccome caduto il giudicato sugli altri punti.”
Conclusioni per parte appellata: “Nel rito ed in via preliminare
(conclusione questa meramente replicata come da memoria di costituzione nell'originario procedimento RG 382/20)
- dichiararsi improcedibile il reclamo per le suesposte ragioni;
Nel merito:
In via di principalità:
-rigettarsi il reclamo avversario con integrale conferma della sentenza n° 130/2020 Tribunale del Lavoro di Verona;
- accertarsi e dichiararsi sussistente il grave inadempimento consumato dalla ricorrente, come sopra descritto, e quindi la sussistenza di fatti a rilievo disciplinare sostanzianti la giusta causa di licenzi amento, e per l'effetto dichiararsi pienamente valido,
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legittimo, giustificato ed efficace il comportamento datoriale ed il conseguente recesso de quo, e per l'effetto rigettarsi le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
- in denegata ipotesi di ravvisabilità di un licenziamento giudicato illegittimo per difetto di giusta causa, dichiararsi pur sempre sussistenti i fatti a suo supporto e pertanto qualificarlo semmai come sorretto da giustificato motivo soggettivo con conseguente diritto della ricorrente alla sola indennità sostitutiva del preavviso, e, in ulteriore gradato subordine, applicarsi la tutela meno afflittiva per la società resistente, comunque diminuita in funzione dell'aliunde perceptum (anche a titolo di indennità di disoccupazione), nella misura da accertarsi nel presente giudizio, da parte della ricorrente
e/o dell'espletamento da parte dello stesso di attività nel periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compenso di lite, oltre ad accessori di Legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come esposto nella parte in fatto dell'ordinanza della Suprema Corte indicata in epigrafe, era stata dipendente di Parte_1 [...]
, ex marito e titolare di uno studio di consulenza tributaria, CP_1
dal 23/12/2014 in qualità di impiegata e inquadrata nel 3^ livello
CCNL studi professionali. Con lettera del 12/10/2017 il le CP_1
aveva comunicato una contestazione disciplinare relativa ad una serie di infrazioni relative all'asserito omesso deposito di innumerevoli bilanci di clienti dello studio e, all'esito, le aveva comminato la sanzione del licenziamento per giusta causa, ritualmente impugnato dinanzi al Tribunale di Verona sostenendone la natura ritorsiva
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(rispetto a dei dissidi connessi alla separazione personale) e, in ogni caso, negando la rilevanza disciplinare degli addebiti. Il Tribunale di
Verona rigettava le domande della ricorrente e la decisione veniva successivamente confermata da questa Corte territoriale con sentenza n. 498/2021 nell'ambito della quale si affermava che: potevano considerarsi legittimamente contestate le omissioni riferibili al periodo successivo alla sua assunzione (bilanci dal 2014 al 2016); la Pt_1
non aveva mai contestato l'avvenuto pagamento delle parcelle da parte dei clienti cui si riferivano i bilanci che non sarebbero stati depositati;
dall'istruttoria era emerso che il deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio rientrava tra le sue mansioni e che l'incombente avveniva dietro espressa richiesta e autorizzazione del necessariamente successiva al pagamento della parcella da CP_1
parte dei clienti ed eventualmente anche dopo la scadenza dei termini di legge;
solo a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni clienti, che avevano ricevuto un sollecito da parte della Camera di
Commercio, erano state fatte le necessarie verifiche da cui erano emerse analoghe omissioni oggetto della contestazione disciplinare
(da considerarsi perciò tempestiva); l'impiegato addetto al deposito dei bilanci era tenuto a segnalare al datore di lavoro eventuali criticità
e ciò, a maggior ragione, in un contesto lavorativo di piccole dimensioni;
il faceva necessariamente affidamento sulla CP_1
All'esito del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha Pt_1
accolto il primo motivo formulato (con cui la ricorrente aveva censurato la decisione di merito per aver ritenuto “non contestata” la circostanza dell'avvenuto pagamento delle parcelle e degli oneri relativi al deposito dei bilanci da parte dei clienti e, di conseguenza, imputabile a lei il mancato deposito dei bilanci), rilevando quanto segue: “Orbene, come lamenta la ricorrente, ella aveva invece
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contestato proprio questa circostanza sia nelle giustificazioni (doc. 2 del fasc. ricorrente), sia nel ricorso introduttivo della fase c.d. sommaria (doc. 5 del fasc. ricorrente), il cui contenuto è specificamente e analiticamente riportato nel ricorso per cassazione alle pp. 21-22. In ogni caso, con riguardo alla verifica del ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di censura relativa ad error in procedendo questa Corte ha libero accesso agli atti in quanto giudice del fatto processuale (Cass. ord. n. 20716/2018; Cass. n. 8069/2016).
Dunque del tutto contraddittoriamente i giudici del reclamo, al punto
10. della sentenza impugnata, hanno poi ritenuto altrettanto
“pacifico” che fosse avvenuta l'espressa richiesta e l'autorizzazione del richiesta ed autorizzazione – per come accertato dai CP_1
giudici di merito – sarebbero intervenuti solo se e quando il cliente avesse pagato il preavviso di parcella (come risulta dalla stessa sentenza impugnata).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5 L. n. 604/1966, era onere del
in qualità di datore di lavoro, dimostrare l'addebitabilità alla CP_1
del mancato deposito dei bilanci, ossia che ne sussistessero Pt_1
tutti i relativi presupposti, fra i quali soprattutto l'avvenuto pagamento del preavviso di parcella da parte del cliente e poi la richiesta e la contestuale autorizzazione del datore di lavoro.
Sul punto la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché, esclusa la non contestazione, siano accertate le circostanze sia del mancato o piuttosto dell'avvenuto pagamento della parcella o comunque degli oneri di deposito dei bilanci da parte dei clienti quale presupposto dell'obbligo della odierna ricorrente di depositare conseguentemente i bilanci, sia delle conseguenti richiesta ed autorizzazione al deposito da parte del . CP_1
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In sede di riassunzione, l'originaria ricorrente ha ribadito come non vi fosse prova né del fatto che i clienti avessero effettivamente pagato la parcella, né dell'ordine datoriale di provvedere al deposito dei bilanci all'esito del pagamento;
entrambe condizioni necessarie affinché potesse sorgere un onere di provvedere in tal senso da parte dell'addetto. Sul punto contesta la rilevanza probatoria di alcune fatture depositate da controparte sub doc. 7 e argomenta in merito all'inattendibilità della teste laddove aveva dichiarato che gli Tes_1
oneri di bilancio sarebbero stati pagati dai clienti. La ricorrente, inoltre, rileva che a distanza di oltre un anno e mezzo dalla asserita scoperta delle omissioni oggetto di addebito, il non aveva CP_1
ancora provveduto al deposito di larga parte dei bilanci in contestazione, a conferma della pratica invalsa nello studio di non procedere al deposito in assenza di pagamento da parte del cliente.
Inoltre, sostiene che, quand'anche si volesse affermare il suo inadempimento rispetto ai pochi bilanci depositati tardivamente
(rispetto ai quasi cento contestati), il licenziamento sarebbe viziato in ragione di una evidente sproporzione tra la condotta posta in essere e la sanzione comminata. Ha poi concluso rilevando che l'azione è rivolta all'accoglimento della domanda di tutela obbligatoria e alla refusione delle spese di lite di tutti i gradi.
Si è costituito in giudizio il sig. in sede di riassunzione CP_1
sostenendo che, anche non applicando il principio di contestazione, devono ritenersi provati i pagamenti dei clienti e la piena addebitabilità alla ricorrente delle omissioni consistenti nel mancato deposito dei bilanci di innumerevoli clienti. Ribadisce che la sig.ra era l'unica Pt_1
dipendente dello studio deputata al deposito dei bilanci e alla verifica dei conti, obbligata più che autorizzata a depositare i bilanci laddove
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sul conto “telemaco” vi fossero stati i fondi e una volta che i clienti avessero pagato le relative anticipazioni. Atteso che i fondi vi erano sempre stati e i clienti avevano pagato i diritti di deposito, gli omessi depositi costituivano comportamenti gravi disciplinarmente rilevanti.
Di qui l'affermata legittimità del licenziamento intimato.
La causa è stata trattenuta in decisione secondo la disciplina processuale del rito applicato alla fattispecie di cui alla l. n. 92/2012 all'esito dell'udienza del 15.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte, questa Corte
d'Appello è chiamata ad accertare se vi sia prova dell'avvenuto pagamento della parcella o comunque degli oneri di deposito dei bilanci da parte dei clienti, quale presupposto dell'obbligo della ricorrente di depositare conseguentemente i bilanci, sia delle conseguenti richiesta ed autorizzazione al deposito da parte del datore di lavoro.
1.1 – Esclusa la possibilità di invocare il principio di non contestazione, si deve ritenere che il datore di lavoro non abbia fornito prova in merito al fatto che l'omesso deposito dei bilanci sia addebitabile in termini disciplinarmente rilevanti alla lavoratrice e, in particolare, in ordine ai presupposti richiesti dalla prassi dello studio per poter procedere al deposito, consistenti nel previo pagamento del preavviso di parcella da parte del cliente e nella richiesta e contestuale autorizzazione del datore di lavoro a procedere in tal senso.
1.2 – Parte resistente, pur affermando che i clienti – i cui bilanci non sarebbero stati depositati dalla – avrebbero provveduto al Pt_1
pagamento dei relativi oneri, non ha puntualmente documentato tali pagamenti. Si è limitata a produrre in giudizio (sub doc. 7; prodotto in
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questa fase dalla ricorrente in riassunzione sub All. I, fascicolo parte fase reclamo 4_8) alcune fatture quietanzate e degli estratti di scritture contabili riferibili ad un numero estremamente limitato di clienti
(alcuni, peraltro, neppure citati nella missiva di contestazione) che attesterebbero il pagamento di oneri connessi alla predisposizione di bilanci. La lettura di tale documentazione, tuttavia, non consente di ricavare a quali bilanci (cioè, a quale annualità) si riferiscano i pagamenti. Neppure la data di emissione delle fatture consente di dimostrare che si riferiscano al bilancio da depositarsi nell'anno in corso vista la prassi – pacifica in causa – di provvedere al deposito del bilancio solo dopo il pagamento della parcella e anche dopo lo scadere dei termini di legge. La documentazione in parola, pertanto, non consente di dimostrare che i pagamenti ivi attestati siano riferibili proprio agli oneri connessi ai bilanci il cui omesso deposito è stato imputato alla lavoratrice.
1.3 – La teste è ben vero che ha dichiarato: “Nel settembre Tes_1
2017 ho iniziato a ricevere email di clienti che chiedevano spiegazioni avendo ricevuto dalla camera di commercio segnalazione per il mancato deposito dei bilanci di anni precedenti 2014, 2015 ma si va anche indietro nel 2009. Io ho iniziato a controllare e verificare se era vero che il bilancio non era stato depositato e se il cliente aveva o meno pagato. E' emerso che diverse società, nonostante avessero fatto il pagamento, negli anni 2014-2015 in particolare non avevano i bilanci depositati. A memoria posso ricordare la Omega, Pt_2
Francesco Service, , Mag, la Rotonda, la Reina la Trei srl la Pt_3
D&D design srl tra quelle che ricordo. Quindi il ragioniere ha iniziato a provvedere a regolarizzare tutte le posizioni accollandosi gli oneri”. Tuttavia, tale dichiarazione non chiarisce quando sarebbe avvenuto il pagamento, né consente di dimostrare che la ricorrente
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avesse ricevuto l'indicazione di provvedere al deposito di tali bilanci.
Peraltro, la necessità di un impulso datoriale per provvedere al deposito dei bilanci all'esito del pagamento effettuato dal cliente si ricava da altra dichiarazione della medesima teste laddove afferma che
“E' che completa il bilancio e poi lo passa alla persona CP_1
addetta per il deposito, così avveniva anche prima con la sig.ra . Pt_1
(..) la prassi è che prima il cliente deve pagare l'avviso di parcella per la pratica. Una volta che il riceve la somma di cui CP_1
all'avviso di parcella, procede con la pratica di deposito. Se il cliente non paga, il bilancio non viene depositato. Non sono a conoscenza di eccezioni a questa regola”. La teste fa, infatti, riferimento ad un'iniziativa del che, dopo aver ricevuto il pagamento, procede CP_1
con la pratica di deposito (evidentemente dando incarico in tal senso al personale addetto che, all'epoca dei fatti, era la ricorrente).
1.4 – La difesa del ha affermato sin dal primo grado che la CP_1
ricorrente aveva accesso ai conti bancari aziendali (tale allegazione non è in contestazione). Tuttavia, tale circostanza risulta neutra ai fini del decidere posto che parte datoriale non ha specificamente dedotto né, soprattutto, provato di aver assegnato alla ricorrente il compito di monitorare i conti aziendali al fine precipuo di verificare il pagamento da parte dei clienti al fine di poter poi procedere, in assenza di indicazioni e autorizzazioni in tal senso, al deposito dei bilanci dei clienti “paganti”. D'altro canto, in via assorbente, la Suprema Corte ha ritenuto la richiesta e l'autorizzazione del datore di lavoro, conseguente al pagamento da parte dei clienti, un presupposto per poter provvedere al deposito che avrebbe dovuto provare il e, CP_1
pertanto, in questa fase di rinvio non è neppur possibile ritenere superflua – ai fini dell'addebitabilità delle condotte omissive – la richiesta datoriale successiva al pagamento da parte dei clienti (di qui
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il carattere neutro e non decisivo della possibilità per la ricorrente di visionare i conti dello studio in mancanza di prova in merito alla richiesta e autorizzazione del di provvedere al deposito dopo CP_1
aver incassato il pagamento). Sotto altro profilo, è infondato il rilievo di parte resistente in riassunzione circa l'intervenuto passaggio in giudicato delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado secondo cui non risulterebbe che il titolare dello studio avesse imposto alla ricorrente di attendere il pagamento da parte dei clienti e che gli stessi non avessero tempestivamente adempiuto. Tali affermazioni, infatti, sono state oggetto di censura in sede di reclamo laddove la ricorrente ha lamentato la mancanza di prova dei pagamenti dei clienti
(che avrebbe dovuto fornire il datore di lavoro) e ha ribadito la necessità dell'autorizzazione del per poter provvedere al CP_1
deposito dei bilanci, contestando sul punto la sentenza gravata (pag.
27, 28, 29 reclamo). In più, come già evidenziato, è lo stesso giudice di legittimità ad aver rilevato le doglianze in tal senso formulate dalla ricorrente, al fine di escludere la possibilità di applicare il principio di non contestazione su tali circostanze di fatto.
Inoltre, da ultimo, si deve rilevare come esuli dal perimetro dei fatti addebitati nella contestazione disciplinare l'eventuale negligenza consistente nel non aver segnalato al datore di lavoro il pagamento effettuato dai clienti.
2 – Deve, quindi, concludersi affermando che non risultano dimostrati i presupposti che, in base alla prassi aziendale confermata in sede istruttoria, rendevano doveroso il deposito dei bilanci da parte della ricorrente.
2.1 – Le omissioni contestate alla lavoratrice, pertanto, risultano prive di antigiuridicità e, nella sostanza, disciplinarmente irrilevanti.
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2.2 – Per le ragioni esposte, il licenziamento è illegittimo e, tenuto conto sia della limitazione delle domande alla sola tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966 (anche in ragione dell'insussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale), sia della specifica richiesta di ottenere esclusivamente l'indennità risarcitoria
(cfr. punto 6 delle conclusioni), l'appellato va condannato al pagamento in favore della ricorrente in riassunzione dell'indennità risarcitoria prevista. Tenuto conto sia dell'anzianità di servizio della ricorrente (poco meno di tre anni, dal 23.12.2014 al 24.10.2017), sia delle modeste dimensioni aziendali (atteso l'esiguo numero di dipendenti), l'appellato va condannato a corrisponderle CP_1
un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 1.739,93 lordi mensili;
somma non specificamente contestata).
3 – Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento solo della domanda di minor valore formulata in via subordinata, sono compensate nella misura di un terzo per tutti i gradi e le fasi del giudizio e vengono poste a carico del resistente in riassunzione per i due terzi residui sulla base del valore di causa dichiarato in ricorso dalla stessa ricorrente in riassunzione
(commisurato alla domanda di tutela obbligatoria) e liquidate nei valori prossimi ai medi di tale scaglione, tenendo conto che l'attività istruttoria è stata svolta esclusivamente nella fase sommaria di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 25644/24 della Corte di
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cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e condanna il datore di lavoro resistente a risarcire il danno versando alla stessa un'indennità pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.739,93 lordi mensili, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di licenziamento al saldo;
- Compensa per un terzo le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio e condanna il resistente in riassunzione al pagamento in favore della ricorrente dei residui due terzi che si liquidano, quanto al primo grado in Euro 2.335 per la fase sommaria ed
Euro 2.800 per la fase di opposizione, quanto al secondo grado in Euro 2.640, quanto al giudizio di legittimità in Euro 2.000, quanto alla presente fase di rinvio in Euro 2.640, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del
15.05.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Barbara Bortot
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