Art. 17. Personale civile 1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.
(( 1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 ))
(( 1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 ))