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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Seconda Sezione Civile
Riunita nella camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1614/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Michele Carpano e Paola Beatrice Carpano, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Torino, Via Virle 19, PEC:
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APPELLANTE / APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa Scotta, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Scarnafigi (CN), Via Roma 18; PEC:
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APPELLATA / APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 19.06.2024.
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza n. 471/2022 pubblicata in data 12.5.2022 dal
Tribunale di EO, non notificata, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra
a corrispondere al SI. il complessivo importo CP_1 Parte_1 di euro 63.978,00 o altro ritenuto di giustizia oltre interessi di legge a titolo di indebito ex art. 2033 cod. civ. o, quantomeno, a titolo di indennizzo per arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
A) ritenuta l'intempestività dell'impugnazione e in accoglimento della preliminare eccezione dichiarare l'appello inammissibile;
B) Per il caso di ritenuta ammissibilità dell'appello, comunque respingerlo in quanto infondato in diritto, riformulando la motivazione della sentenza impugnata;
C) in via di gradato subordine – ove il gravame sia ritenuto ammissibile e
l'appello fondato in diritto - comunque respingerlo in quanto infondato anche in fatto e pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale in riforma del capo 2 della sentenza, operarsi le dovute compensazioni tra i crediti reciprocamente vantati dai coniugi e condannarsi il SI. al Pt_1 pagamento del residuo dovuto alla SI.ra pari ad € 17.948,18 o del CP_1 diverso ammontare che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di spettanza di quest'ultima;
D) sempre in via di gradato subordine, per il caso in cui l'appello sia ritenuto ammissibile, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in riforma del capo 3 della sentenza, condannare il SI. all'integrale Pt_1 rifusione in favore della SI.ra delle spese e compensi CP_1 difensivi del primo grado, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014,
C.p.a. e I.v.a. come per legge;
ovvero disporre la parziale compensazione nella misura che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere congrua, con condanna del SI. alla rifusione della Pt_1 restante parte in favore della SI.ra . CP_1
pag. 2/16 E) In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, C.p.a. e
I.v.a. come per legge.
In via istruttoria si richiamano le istanze formulate in primo grado e non ammesse, svolte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, e specificamente i capi di prova per testi dedotti sub n.ri da 1 a 16 di seguito trascritti, la cui ammissione si appalesa indispensabile per eventualmente valutare nel merito le domande delle parti anche al fine della correzione della motivazione della sentenza di primo grado, sempre chon siano reputate risolventi, come ritenuto da questa difesa, le considerazione svolte in comparsa costitutiva sulla irripetibilità dei diversi apporti economici effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio:
1. Vero che fu il SI. a voler acquistare una seconda casa in Parte_1
Liguria per trascorrere week end e vacanze al mare con la famiglia (a testi SI.re , res. a Cavallermaggiore, CN, , Testimone_1 Testimone_2 res. a Grugliasco, TO);
2. Vero che fu il SI. a suggerire alla moglie di investire il Parte_1 denaro ricevuto in eredità dai genitori per l'acquisto di una seconda casa al mare per le eSIenze della famiglia (a teste SI.re , res. a Testimone_3
San Pietro Val Lemina, TO, e ); Testimone_2
3. Vero che furono entrambi i coniugi a rivolgersi Controparte_2 all'Agenzia immobiliare Paolino di , a individuare l'alloggio Controparte_3 di in via alle Monache n. 1, a intrattenere i rapporti e le trattative CP_4 con l'Agenzia Immobiliare medesima (a teste titolare Agenzia Immobiliare
Paolino, SI.ra , corr. in ); Controparte_3 CP_4
4. Vero che le visite all'alloggio di prima di decidere l'acquisto CP_4 vennero effettuate insieme da entrambi i coniugi – (a teste CP_1 Pt_1 titolare Agenzia Immobiliare Paolino, SI.ra , corr. in Controparte_3
); CP_4
5. Vero che fu il SI. a voler ristrutturare l'alloggio di Parte_1 CP_4 ed in particolare a voler sostituire la porta di ingresso e tutti gli infissi e rifare il bagno (a testi SI.re e ); Testimone_3 Testimone_2
pag. 3/16
6. Vero che il SI. per la sostituzione dei serramenti Parte_1 dell'alloggio di via alle Monache n. 1 e della porta di ingresso con CP_4 una blindata si rivolse alla ditta Giordano S.n.c., corrente in Trinità (CN) con la quale tenne personalmente i contatti (a testi SI.ri , Testimone_4
e c/o Giordano s.r.l. corr. in Trinità, CN, Testimone_5 Controparte_5
Fraz. San Giovanni Perucca n. 6 /a);
7. Vero che il SI. commissionò gli interventi di ristrutturazione Pt_1 dell'alloggio di via alle Monache n. 1 all'impresa Edile GALFRE' CP_4
PIERPAOLO s.r.l. con la quale tenne personalmente i contatti (a teste SI.
, c/o corr. in Piasco, CN, Strada dei Testimone_6 Testimone_7
Campassi, 26);
8. Vero che i lavori di ristrutturazione dell'alloggio di in via alle CP_4
Monache n. 1 e i contatti con le maestranze vennero organizzati e seguiti da entrambi i coniugi – (a testi SI.ri , CP_1 Pt_1 Testimone_4
e e ); Testimone_5 Controparte_5 Testimone_6
9. Vero che il SI. mise l'alloggio a disposizione dei propri Parte_1 parenti che ivi si recarono in più occasioni anche pernottandovi (a testi
SI.re , res. a Fossano, e ); Tes_8 Testimone_2
10. Vero che in diverse occasioni il SI. trascorse Parte_1 nell'alloggio di periodi di vacanza con il figlio in compagnia CP_4 Per_1 di parenti (a testi SI.re e ); Testimone_2 Tes_8
11. Vero che prima del matrimonio il SI. possedeva solo Parte_1 una bicicletta ORMEA e dopo il matrimonio acquisto la bici da corsa rossa in lega RD 305 RODMAN, la bici da corsa in lega , la Controparte_6
M.BIKE IN LEGA SPECIALIZED (a testi SI.ri res a Savigliano, Tes_9
res. Cavallermaggiore, ); Testimone_10 Testimone_2
12. Vero che durante il matrimonio la SI.ra possedeva una CP_1 bicicletta che aveva acquistato usata prima del matrimonio (a testi SI.re
e ); Testimone_3 Testimone_2
13. Vero che allorquando, in data 7 novembre 2015 a seguito dell'ordinanza presidenziale resa nella causa di separazione (doc. n. 21), la SInora è rientrata nella casa coniugale con il figlio CP_1 Per_1
pag. 4/16 constatava che mancavano numerosi suoi beni ed effetti personali;
la casa si presentava inoltre sporca e disordinata, priva di numerosi arredi e suppellettili, vi erano decine di fotografie sparse ovunque per la casa, oggetti rotti e strappati, elettrodomestici danneggiati e non funzionanti, antifurto privo della sim, portone sezionale rotto, cavi TV strappati (a teste SI.ra ); Testimone_1
14. Vero che il SI. ha distrutto alla moglie 5 telefoni Parte_1 cellulari e altri oggetti personali tra cui 3 vasi deSIn, un portaombrelli, un televisore, dei portafoto che la SI.ra aveva ricevuto in regalo in CP_1 occasione del matrimonio (a teste SI.ra ); Testimone_2
15. Vero che il SI. durante il matrimonio ricorreva al Parte_1 mercato dell'usato per l'acquisto delle biciclette da corsa o per la sostituzione di loro parti o pezzi (a testi SI.re e Testimone_2 Tes_1
);
[...]
16. Vero che l'autovettura Mercedes Classe A era l'unica autovettura che possedevano i coniugi e veniva utilizzata per le eSIenze Controparte_7 familiari (a teste e )”. Testimone_1 Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di EO , ex coniuge in seguito alla CP_1 sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 249/2022, chiedendone la condanna alla restituzione dell'importo di € 63.978,00 oltre interessi di legge a titolo di indebito ex art. 2033 o, in subordine, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda deduceva di avere gli allora coniugi optato per il regime della separazione dei beni, ma di avere acceso, in costanza di matrimonio, un conto corrente cointestato sul quale confluivano i rispettivi stipendi ovvero altre singole spettanze, al fine di provvedere alla gestione familiare: esso era rimasto aperto per cinque anni ed era stato chiuso con l'inizio del procedimento di separazione personale.
pag. 5/16 Lamentava che la avesse destinato parte della provvista ad CP_1 eSIenze estranee alla gestione della vita familiare ed a suo beneficio esclusivo, in particolare: a) € 122.378,59 destinati all'acquisto e ristrutturazione di immobile sito in , di sua proprietà esclusiva;
b) € CP_4
5.578,20 versati a titolo di accantonamento sulla polizza Vita Aviva ad essa intestata e chiedeva la restituzione del 50% di tali somme.
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della pretesa dell'attore, di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
In via subordinata e per la sola ipotesi di suo accoglimento in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore, effettuate le dovute compensazioni tra il dare e avere fra i coniugi, al pagamento in suo favore dell'importo di € 17.948,19.
Deduceva di avere anch'essa partecipato all'incremento del conto comune con propri stipendi e risparmi personali;
di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo della casa di Cavallermaggiore di proprietà esclusiva dell'attore, anche da sola nel periodo in cui l'ex marito era disoccupato.
Ancora, deduceva la di avere l'ex marito prelevato ingenti importi CP_1 per l'acquisto di beni personali, estranei alle necessità familiari, quali
Rolex, bici professionali ecc. per un valore di circa € 30.000,00; di aver utilizzato il conto in comune per anticipare spese di trasferte o costi per l'azienda della propria famiglia, all'epoca in crisi, che non risultavano ancora riaccreditati sul conto, il tutto per un credito pari a totali €
38.000,00; di aver saldato rate di polizze assicurative intestate al solo
; di aver egli sottratto beni di sua proprietà o comuni, in seguito Pt_1 alla separazione, per un valore pari a € 27.000,00.
In ogni caso, contestava la quantificazione operata dal per Pt_1
l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di , il quale, per di più, CP_4 per comune decisione familiare era stato destinato quale casa estiva, utilizzato da tutti fra cui anche la famiglia dello stesso attore.
Compensati il dare e avere, ella risultava creditrice dell'importo azionato in via riconvenzionale.
pag. 6/16 Infine, la proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del
20.05.2021 (“… Euro 25.000,00 per ciascuna parte, con spese di lite compensate”) era stata accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attore.
Con sentenza n. 471/2022 del 12.05.2022 il Tribunale di EO così statuiva: “... Nel caso di specie non è stata fornita la prova dall'attore degli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., azionata da parte attrice, dal momento che il conto corrente in oggetto era cointestato a entrambe le parti pagamenti contestati nel presente giudizio non possono essere ritenuti indebiti per definizione, inoltre, l'attore non ha provato, neanche su base presuntiva ex art. 2727 c.c., tale circostanza, la quale non trova riscontro nemmeno nelle produzioni documentali … anche esaminando nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. formulata, l'attore non ha provato, neanche su base presuntiva, gli elementi costitutivi di tale azione, essendosi invece limitato ad allegare solo genericamente le proprie prospettazioni … con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, si richiama quanto sopra esposto relativamente al mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del diritto azionato in giudizio, in quanto la prova dell'indebito pagamento delle somme oggetto della domanda riconvenzionale non è stata fornita, anche in questo caso, neanche per natura presuntiva, né risulta dalle produzioni documentali … In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince
l'infondatezza delle domande attoree, che devono pertanto essere rigettate, nonché l'infondatezza delle domanda attorea che devono essere pertanto integralmente rigettate, nonché l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, che dev'essere anch'essa respinta. Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita …” (cfr. sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha interposto appello principale il Pt_1 chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel prosieguo.
Si è costituita, nei termini di rito, la eccependo l'inammissibilità del CP_1 gravame in quanto proposto tardivamente: la sentenza di primo grado era stata depositata in data 04.05.2022, mentre la citazione in appello era pag. 7/16 stata notificata l'11.12.22, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ha chiesto il rigetto nel merito del gravame e ha proposto, in via condizionata e solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per aver rigettato la sua domanda riconvenzionale nonché per aver erroneamente compensato le spese di lite nonostante l'attore avesse ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale
e fosse stato il a dare origine al giudizio nonostante la palese Pt_1 infondatezza della sua pretesa, circostanze che avrebbero dovuto essere considerate dal Tribunale nel regolare le spese.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 19.06.24, la Corte ha assunto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per effetto della sua tardività è infondata.
Secondo l'appellata la sentenza ora impugnata sarebbe stata trasmessa dal magistrato in via telematica in data 04.05.2022, come evincibile dal fascicolo telematico di primo grado. Il termine semestrale per la proposizione dell'impugnazione sarebbe quindi scaduto il 05.12.2022 mentre l'appello sarebbe stato notificato solo l'11.12.2022, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Con la propria comparsa conclusionale il ha, però, evidenziato Pt_1 come dal fascicolo telematico di primo grado emerga che “... il deposito della minuta della sentenza e la sua pubblicazione, con attribuzione di numero identificativo e di data, sono state entrambe registrate alle ore
13,52 del 12.05.2022, e non già in date diverse come sostenuto da controparte in sede di appello …” e secondo i precedenti di legittimità da lui richiamati (che avrebbero superato l'orientamento ex adverso citato)
“... la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e
pag. 8/16 la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati …” (cfr. pag. 9 conclusionale ). Pt_1
A tale proposito, osserva questa Corte come le Sezioni Unite con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, abbiano chiarito che “… il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione
…”.
In particolare, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la
S.C. ha poi precisato che la data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione (cfr. Cass. n. 24891/2018 conf. Cass.
2362/2019).
E' poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico, l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere, fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (cfr. fra le tante Cass. nn. 9622 del 2009 e 4092 del
1985).
pag. 9/16 Nel caso di specie, come rilevato dall'appellata, sulla copia della sentenza prodotta in giudizio nonché dallo storico del fascicolo telematico del giudizio di prime cure, risulta attestata l'avvenuta pubblicazione della sentenza in data 12.05.2022, con attribuzione del numero progressivo della decisione in pari data.
Irrilevante è, invece, la data del 04.05.2022, relativa al momento in cui il giudicante ha trasmesso la sentenza in cancelleria, mero atto interno all'ufficio che ha avviato il procedimento di pubblicazione (sul punto, cfr.
Cass. ord. n. 18586 del 13.07.2018).
Dovendosi, quindi, avere riguardo alla data del 12.05.2022 e considerato il termine semestrale di cui all'art. 327 ter c.p.c. l'appello notificato in data
11.12.2022 risulta essere tempestivo.
Ciò premesso, i motivi di appello proposti dal sono infondati, Pt_1 ancorché per ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia errato nel ritenere che i pagamenti di cui egli chiedeva la restituzione ex art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., non potessero essere ritenuti indebiti per definizione solo perché effettuati dal conto corrente cointestato a entrambe le parti.
Il Tribunale, pur non richiamando espressamente alcuna norma, avrebbe erroneamente applicato l'art. 1854 c.c. che regola soltanto i rapporti con i terzi mentre ai rapporti interni tra i cointestatari si applicherebbe invece il disposto di cui all'art. 1298 c.c.
Secondo l'appellante, i citati principi rileverebbero esclusivamente nelle ipotesi in cui uno dei cointestatari pretenda una quota maggiore del saldo attivo per aver contribuito in misura maggiore alla creazione della disponibilità sul conto corrente cointestato, mentre, nel caso di specie, ciò che l'attore contestava erano tutti quei prelievi effettuati dalla in CP_1 violazione dell'accordo di destinazione del c/c cointestato all'interesse specifico della gestione familiare che ne renderebbe indebito l'utilizzo “…
pag. 10/16 anche se formalmente lecito nei rapporti con i terzi …” (cfr. pag. 6 appello).
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, osserva questa Corte come la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisca loro, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti (cfr. tra le tante Cass. n. 28772/2023; Cass. n. 4838/2021;
Cass. n. 18777/2015; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 19309/2006).
Anche a voler ritenere che l'art. 1854 c.c. non regoli i rapporti interni tra correntisti, bensì soltanto quelli con la banca, verrebbe in rilievo la presunzione di cui all'art. 1298, co. 2, c.c. ai sensi del quale il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali tra i correntisti, salvo che non risulti diversamente (cfr. Cass. n. 77/2018).
Nel caso di specie, si ritiene operativa la presunzione di cui all'art. 1854
c.c. ovvero quella di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. avendo, di fatto, entrambe le parti ammesso di aver contribuito, seppur con modalità e tempistiche diverse, in egual misura alle somme confluite nel conto cointestato.
L'operatività o meno della presunzione di cui agli artt. 1854 c.c. e 1298 co.
2 c.c. risulta dirimente ai fini del decidere, in quanto, avendo entrambe le parti in causa confermato la destinazione del c/c cointestato al soddisfacimento dei bisogni familiari (e non solo, come si dirà meglio nel prosieguo), induce a ritenere che, di fatto, entrambi i coniugi, in costanza di matrimonio, abbiano concorso in pari misura alla realizzazione del progetto di vita comune.
Alla luce della diversa natura dei prelievi operati sul c/c cointestato (solo a titolo esemplificativo: apertura di due mutui, uno per la casa coniugale di proprietà esclusiva del e l'altro per la casa di villeggiatura in Pt_1 CP_4 di proprietà esclusiva della;
l'acquisto di beni personali da parte di CP_1
pag. 11/16 entrambi i coniugi anche per regali (es. Rolex); il pagamento dei premi di polizze vita (e non solo) intestate rispettivamente a uno e all'altro coniuge) si deve ritenere che di fatto il conto corrente fosse destinato a soddisfare anche altre eSIenze diverse da quelle primarie della famiglia, eSIenze diverse alle quali il singolo coniuge partecipava spontaneamente anche a quella dell'altro.
Ciò posto, il primo giudice, una volta accertata l'operatività della presunzione e la destinazione del conto corrente cointestato, avrebbe dovuto valutare se i prelievi contestati dall'allora attore fossero effettivamente stati eseguiti in esecuzione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. al fine di poter accertare la sussistenza o meno di una giusta causa che avrebbe determinato l'irripetibilità dei prelievi ex art. 2033 c.c. o quantomeno ex art. 2041 c.c.
E difatti, con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene censurata per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie e per non aver il Tribunale ritenuto provato dall'attore, da un lato, gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. neanche su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dall'altro lato, neanche gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per essersi lo stesso limitato ad allegare genericamente le proprie prospettazioni.
Deduce l'appellante che, avendo la espressamente riconosciuto la CP_1 destinazione specifica del conto corrente cointestato alle eSIenze della famiglia e di aver prelevato dallo stesso importi destinati sia all'acquisto sia alla ristrutturazione dell'appartamento di di sua esclusiva CP_4 proprietà nonché di aver prelevato somme destinate alla propria polizza sulla vita, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere non provati i prelievi risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio come ripetibili visto l'assenza di una giusta causa in seguito al venir meno del vincolo coniugale.
Per di più, l'evidente assolvimento dell'onere della prova a suo carico sussisterebbe non solo ai fini della domanda principale ex art. 2033 c.c.,
pag. 12/16 ma anche ai fini della domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata.
Per tali ragioni, deduce l'appellante che, essendo dimostrato dagli estratti conto prodotti in giudizio che dal conto corrente cointestato risultano prelevati, per scopi diversi dalle eSIenze di gestione della vita familiare, i suddetti importi (€ 5.578,20 per la polizza vita della SI.ra ; € CP_1
122.378,59 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'appartamento di CP_4 di proprietà esclusiva dell'ex moglie) il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al pagamento di € 63.978,00 o altro importo ritenuto CP_1 di giustizia a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. o, quantomeno, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fondamento dell'assunto rileva l'appellante come:
- le operazioni effettuate sul c/c cointestato per scopi diversi da quelli per i quali esso era destinato sarebbero illegittime nei rapporti interni fra i correntisti ex art. 1298 c.c. pur essendo legittime nei rapporti con i terzi ex art. 1854 c.c., configurando in ogni caso il diritto del Pt_1
a chiederne la restituzione della metà;
- in via analogica, potrebbe applicarsi anche l'art. 192 c.c. in materia di comunione legale, in quanto “… in una situazione di contitolarità dell'intero patrimonio ... i prelievi – di per sé consentiti – impongono
l'obbligo della restituzione qualora le somme prelevate siano state utilizzate “per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 …” (cfr. pag. 11 appello) applicazione quest'ultima su cui il primo giudice nulla avrebbe argomentato;
- in ogni caso, esso appellante avrebbe diritto alla restituzione del 50% dei prelievi contestati anche con riferimento alla domanda azionata in via subordinata ex art. 2041 c.c., in quanto non sarebbe giustificabile che l'appellata “… al termine di un matrimonio durato poco più di 5 anni tra persone che godevano di corrispettivi da lavoro subordinato di circa € 50.000,00 annui, trattenga a proprio esclusivo vantaggio oltre due anni di detti corrispettivi …” (cfr. pag. 11 appello).
Il motivo di appello è infondato.
pag. 13/16 In primo luogo, questa Corte osserva che, come insegnato dalla S.C., “… i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c. non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale …” (cfr. Cass.
18749/2004, conf. Cass. n. 10942/2015, n. 10927/2018).
Pertanto, in applicazione di tale principio nel caso di specie - considerato l'ampio contenuto che la nozione di eSIenze familiare può avere sulla base dei diversi contesti familiari, anche alla luce delle agiate disponibilità patrimoniali degli allora coniugi, confermata anche dalle parti in atti - deve ritenersi che le spese sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà esclusiva della , ma di uso familiare CP_1 comune -circostanza mai contestata dal e, quindi, rilevante ex art. Pt_1
115 c.p.c.- fossero espressione di partecipazione alle eSIenze dell'intero nucleo familiare, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis c.c., ragione per cui non sussiste il diritto al rimborso in favore del . Pt_1
Vista la disponibilità patrimoniale del nucleo familiare, l'acquisto dell'appartamento di e la relativa ristrutturazione si presumono CP_4 effettuati in ragione di un comune progetto di vita, anche alla luce del mutuo addebitato sul c/c cointestato.
Dalla disamina degli estratti conto prodotti in giudizio emerge, infatti, che su di esso erano addebitate le rate relative a due mutui, uno destinato all'acquisto della casa coniugale intestata al solo e l'altro destinato Pt_1 alla casa di villeggiatura di famiglia intestata alla sola . CP_1
Dall'altra parte, quanto dedotto dall'appellante circa l'asserito aumento di valore dell'immobile di in seguito alle opere di ristrutturazione CP_4 effettuate in costanza di matrimonio non configura un indebito arricchimento della ai danni del , il quale avrebbe CP_1 Pt_1 quantomeno dovuto dimostrare non solo l'effettivo aumento di valore del pag. 14/16 citato immobile ma anche che le opere di ristrutturazione erano servite esclusivamente al solo incremento di valore dell'immobile, potendosi ben applicare al caso di specie il principio di presunzione che dette spese fossero servite, di comune accordo, al soddisfacimento dei bisogni familiari allo scopo di avere una casa di villeggiatura agevole per la famiglia.
Da ultimo, in relazione all'importo di € 5.578,20 di cui il chiede la Pt_1 restituzione in quanto prelevato dalla per fini diversi dal CP_1 soddisfacimento delle eSIenze familiari quali la sua polizza vita, si rileva quanto segue.
Come sopra evidenziato, dalla disamina degli estratti conto prodotti in giudizio dall'attore è emerso che sul c/c cointestato confluivano gran parte, se non tutte, le disponibilità patrimoniali dei coniugi, ragione per cui detto conto veniva utilizzato anche per spese personali di uno o dell'altro coniuge presumibilmente di eguale misura ex artt. 1854 e 1298 co. 2 c.c., alle quali l'altro coniuge partecipava spontaneamente e il pagamento del premio della polizza vita ne è proprio un esempio.
Difatti, dai citati estratti conto emerge chiaramente come lo stesso fosse stato destinato al pagamento non solo delle rate della polizza vita intestata alla (per € 5.578,20), ma anche di altre polizze intestate al CP_1 Pt_1
(per € 5.864,00) alle quali evidentemente hanno partecipato spontaneamente entrambi i coniugi che effettuavano dette operazioni sul c/c cointestato in misura uguale nei confronti di l'uno o dell'altro determinandone l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. (cfr. doc. 16 fascicolo appellata).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, quindi, il proposto appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata è confermata, ancorché con diversa motivazione rispetto a quella svolta dal Tribunale.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata in via condizionata.
Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano nel seguente modo, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione €
pag. 15/16 52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate:
- € 2.552,00= per la fase di studio,
- € 1.628,00= per la fase introduttiva,
- € 4.253,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 8.433,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_8
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO PRINCIPALE proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza n. 41/2022 del Tribunale di EO, pubblicata in data 12.05.2022, che conferma;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in € 8.433,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 16 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, in Camera di ConSIlio il 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Seconda Sezione Civile
Riunita nella camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1614/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Michele Carpano e Paola Beatrice Carpano, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti legali in Torino, Via Virle 19, PEC:
Email_1
Email_2
APPELLANTE / APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa Scotta, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Scarnafigi (CN), Via Roma 18; PEC:
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APPELLATA / APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 19.06.2024.
PER PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza n. 471/2022 pubblicata in data 12.5.2022 dal
Tribunale di EO, non notificata, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra
a corrispondere al SI. il complessivo importo CP_1 Parte_1 di euro 63.978,00 o altro ritenuto di giustizia oltre interessi di legge a titolo di indebito ex art. 2033 cod. civ. o, quantomeno, a titolo di indennizzo per arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.
Con il favore delle spese dei due gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
A) ritenuta l'intempestività dell'impugnazione e in accoglimento della preliminare eccezione dichiarare l'appello inammissibile;
B) Per il caso di ritenuta ammissibilità dell'appello, comunque respingerlo in quanto infondato in diritto, riformulando la motivazione della sentenza impugnata;
C) in via di gradato subordine – ove il gravame sia ritenuto ammissibile e
l'appello fondato in diritto - comunque respingerlo in quanto infondato anche in fatto e pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale in riforma del capo 2 della sentenza, operarsi le dovute compensazioni tra i crediti reciprocamente vantati dai coniugi e condannarsi il SI. al Pt_1 pagamento del residuo dovuto alla SI.ra pari ad € 17.948,18 o del CP_1 diverso ammontare che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di spettanza di quest'ultima;
D) sempre in via di gradato subordine, per il caso in cui l'appello sia ritenuto ammissibile, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in riforma del capo 3 della sentenza, condannare il SI. all'integrale Pt_1 rifusione in favore della SI.ra delle spese e compensi CP_1 difensivi del primo grado, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014,
C.p.a. e I.v.a. come per legge;
ovvero disporre la parziale compensazione nella misura che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere congrua, con condanna del SI. alla rifusione della Pt_1 restante parte in favore della SI.ra . CP_1
pag. 2/16 E) In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, C.p.a. e
I.v.a. come per legge.
In via istruttoria si richiamano le istanze formulate in primo grado e non ammesse, svolte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, e specificamente i capi di prova per testi dedotti sub n.ri da 1 a 16 di seguito trascritti, la cui ammissione si appalesa indispensabile per eventualmente valutare nel merito le domande delle parti anche al fine della correzione della motivazione della sentenza di primo grado, sempre chon siano reputate risolventi, come ritenuto da questa difesa, le considerazione svolte in comparsa costitutiva sulla irripetibilità dei diversi apporti economici effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio:
1. Vero che fu il SI. a voler acquistare una seconda casa in Parte_1
Liguria per trascorrere week end e vacanze al mare con la famiglia (a testi SI.re , res. a Cavallermaggiore, CN, , Testimone_1 Testimone_2 res. a Grugliasco, TO);
2. Vero che fu il SI. a suggerire alla moglie di investire il Parte_1 denaro ricevuto in eredità dai genitori per l'acquisto di una seconda casa al mare per le eSIenze della famiglia (a teste SI.re , res. a Testimone_3
San Pietro Val Lemina, TO, e ); Testimone_2
3. Vero che furono entrambi i coniugi a rivolgersi Controparte_2 all'Agenzia immobiliare Paolino di , a individuare l'alloggio Controparte_3 di in via alle Monache n. 1, a intrattenere i rapporti e le trattative CP_4 con l'Agenzia Immobiliare medesima (a teste titolare Agenzia Immobiliare
Paolino, SI.ra , corr. in ); Controparte_3 CP_4
4. Vero che le visite all'alloggio di prima di decidere l'acquisto CP_4 vennero effettuate insieme da entrambi i coniugi – (a teste CP_1 Pt_1 titolare Agenzia Immobiliare Paolino, SI.ra , corr. in Controparte_3
); CP_4
5. Vero che fu il SI. a voler ristrutturare l'alloggio di Parte_1 CP_4 ed in particolare a voler sostituire la porta di ingresso e tutti gli infissi e rifare il bagno (a testi SI.re e ); Testimone_3 Testimone_2
pag. 3/16
6. Vero che il SI. per la sostituzione dei serramenti Parte_1 dell'alloggio di via alle Monache n. 1 e della porta di ingresso con CP_4 una blindata si rivolse alla ditta Giordano S.n.c., corrente in Trinità (CN) con la quale tenne personalmente i contatti (a testi SI.ri , Testimone_4
e c/o Giordano s.r.l. corr. in Trinità, CN, Testimone_5 Controparte_5
Fraz. San Giovanni Perucca n. 6 /a);
7. Vero che il SI. commissionò gli interventi di ristrutturazione Pt_1 dell'alloggio di via alle Monache n. 1 all'impresa Edile GALFRE' CP_4
PIERPAOLO s.r.l. con la quale tenne personalmente i contatti (a teste SI.
, c/o corr. in Piasco, CN, Strada dei Testimone_6 Testimone_7
Campassi, 26);
8. Vero che i lavori di ristrutturazione dell'alloggio di in via alle CP_4
Monache n. 1 e i contatti con le maestranze vennero organizzati e seguiti da entrambi i coniugi – (a testi SI.ri , CP_1 Pt_1 Testimone_4
e e ); Testimone_5 Controparte_5 Testimone_6
9. Vero che il SI. mise l'alloggio a disposizione dei propri Parte_1 parenti che ivi si recarono in più occasioni anche pernottandovi (a testi
SI.re , res. a Fossano, e ); Tes_8 Testimone_2
10. Vero che in diverse occasioni il SI. trascorse Parte_1 nell'alloggio di periodi di vacanza con il figlio in compagnia CP_4 Per_1 di parenti (a testi SI.re e ); Testimone_2 Tes_8
11. Vero che prima del matrimonio il SI. possedeva solo Parte_1 una bicicletta ORMEA e dopo il matrimonio acquisto la bici da corsa rossa in lega RD 305 RODMAN, la bici da corsa in lega , la Controparte_6
M.BIKE IN LEGA SPECIALIZED (a testi SI.ri res a Savigliano, Tes_9
res. Cavallermaggiore, ); Testimone_10 Testimone_2
12. Vero che durante il matrimonio la SI.ra possedeva una CP_1 bicicletta che aveva acquistato usata prima del matrimonio (a testi SI.re
e ); Testimone_3 Testimone_2
13. Vero che allorquando, in data 7 novembre 2015 a seguito dell'ordinanza presidenziale resa nella causa di separazione (doc. n. 21), la SInora è rientrata nella casa coniugale con il figlio CP_1 Per_1
pag. 4/16 constatava che mancavano numerosi suoi beni ed effetti personali;
la casa si presentava inoltre sporca e disordinata, priva di numerosi arredi e suppellettili, vi erano decine di fotografie sparse ovunque per la casa, oggetti rotti e strappati, elettrodomestici danneggiati e non funzionanti, antifurto privo della sim, portone sezionale rotto, cavi TV strappati (a teste SI.ra ); Testimone_1
14. Vero che il SI. ha distrutto alla moglie 5 telefoni Parte_1 cellulari e altri oggetti personali tra cui 3 vasi deSIn, un portaombrelli, un televisore, dei portafoto che la SI.ra aveva ricevuto in regalo in CP_1 occasione del matrimonio (a teste SI.ra ); Testimone_2
15. Vero che il SI. durante il matrimonio ricorreva al Parte_1 mercato dell'usato per l'acquisto delle biciclette da corsa o per la sostituzione di loro parti o pezzi (a testi SI.re e Testimone_2 Tes_1
);
[...]
16. Vero che l'autovettura Mercedes Classe A era l'unica autovettura che possedevano i coniugi e veniva utilizzata per le eSIenze Controparte_7 familiari (a teste e )”. Testimone_1 Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di EO , ex coniuge in seguito alla CP_1 sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 249/2022, chiedendone la condanna alla restituzione dell'importo di € 63.978,00 oltre interessi di legge a titolo di indebito ex art. 2033 o, in subordine, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda deduceva di avere gli allora coniugi optato per il regime della separazione dei beni, ma di avere acceso, in costanza di matrimonio, un conto corrente cointestato sul quale confluivano i rispettivi stipendi ovvero altre singole spettanze, al fine di provvedere alla gestione familiare: esso era rimasto aperto per cinque anni ed era stato chiuso con l'inizio del procedimento di separazione personale.
pag. 5/16 Lamentava che la avesse destinato parte della provvista ad CP_1 eSIenze estranee alla gestione della vita familiare ed a suo beneficio esclusivo, in particolare: a) € 122.378,59 destinati all'acquisto e ristrutturazione di immobile sito in , di sua proprietà esclusiva;
b) € CP_4
5.578,20 versati a titolo di accantonamento sulla polizza Vita Aviva ad essa intestata e chiedeva la restituzione del 50% di tali somme.
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della pretesa dell'attore, di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
In via subordinata e per la sola ipotesi di suo accoglimento in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore, effettuate le dovute compensazioni tra il dare e avere fra i coniugi, al pagamento in suo favore dell'importo di € 17.948,19.
Deduceva di avere anch'essa partecipato all'incremento del conto comune con propri stipendi e risparmi personali;
di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo della casa di Cavallermaggiore di proprietà esclusiva dell'attore, anche da sola nel periodo in cui l'ex marito era disoccupato.
Ancora, deduceva la di avere l'ex marito prelevato ingenti importi CP_1 per l'acquisto di beni personali, estranei alle necessità familiari, quali
Rolex, bici professionali ecc. per un valore di circa € 30.000,00; di aver utilizzato il conto in comune per anticipare spese di trasferte o costi per l'azienda della propria famiglia, all'epoca in crisi, che non risultavano ancora riaccreditati sul conto, il tutto per un credito pari a totali €
38.000,00; di aver saldato rate di polizze assicurative intestate al solo
; di aver egli sottratto beni di sua proprietà o comuni, in seguito Pt_1 alla separazione, per un valore pari a € 27.000,00.
In ogni caso, contestava la quantificazione operata dal per Pt_1
l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di , il quale, per di più, CP_4 per comune decisione familiare era stato destinato quale casa estiva, utilizzato da tutti fra cui anche la famiglia dello stesso attore.
Compensati il dare e avere, ella risultava creditrice dell'importo azionato in via riconvenzionale.
pag. 6/16 Infine, la proposta conciliativa formulata dal Tribunale all'udienza del
20.05.2021 (“… Euro 25.000,00 per ciascuna parte, con spese di lite compensate”) era stata accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attore.
Con sentenza n. 471/2022 del 12.05.2022 il Tribunale di EO così statuiva: “... Nel caso di specie non è stata fornita la prova dall'attore degli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., azionata da parte attrice, dal momento che il conto corrente in oggetto era cointestato a entrambe le parti pagamenti contestati nel presente giudizio non possono essere ritenuti indebiti per definizione, inoltre, l'attore non ha provato, neanche su base presuntiva ex art. 2727 c.c., tale circostanza, la quale non trova riscontro nemmeno nelle produzioni documentali … anche esaminando nel merito la domanda ex art. 2041 c.c. formulata, l'attore non ha provato, neanche su base presuntiva, gli elementi costitutivi di tale azione, essendosi invece limitato ad allegare solo genericamente le proprie prospettazioni … con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, si richiama quanto sopra esposto relativamente al mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del diritto azionato in giudizio, in quanto la prova dell'indebito pagamento delle somme oggetto della domanda riconvenzionale non è stata fornita, anche in questo caso, neanche per natura presuntiva, né risulta dalle produzioni documentali … In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince
l'infondatezza delle domande attoree, che devono pertanto essere rigettate, nonché l'infondatezza delle domanda attorea che devono essere pertanto integralmente rigettate, nonché l'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, che dev'essere anch'essa respinta. Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita …” (cfr. sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza ha interposto appello principale il Pt_1 chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel prosieguo.
Si è costituita, nei termini di rito, la eccependo l'inammissibilità del CP_1 gravame in quanto proposto tardivamente: la sentenza di primo grado era stata depositata in data 04.05.2022, mentre la citazione in appello era pag. 7/16 stata notificata l'11.12.22, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Ha chiesto il rigetto nel merito del gravame e ha proposto, in via condizionata e solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per aver rigettato la sua domanda riconvenzionale nonché per aver erroneamente compensato le spese di lite nonostante l'attore avesse ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale
e fosse stato il a dare origine al giudizio nonostante la palese Pt_1 infondatezza della sua pretesa, circostanze che avrebbero dovuto essere considerate dal Tribunale nel regolare le spese.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 19.06.24, la Corte ha assunto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per effetto della sua tardività è infondata.
Secondo l'appellata la sentenza ora impugnata sarebbe stata trasmessa dal magistrato in via telematica in data 04.05.2022, come evincibile dal fascicolo telematico di primo grado. Il termine semestrale per la proposizione dell'impugnazione sarebbe quindi scaduto il 05.12.2022 mentre l'appello sarebbe stato notificato solo l'11.12.2022, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Con la propria comparsa conclusionale il ha, però, evidenziato Pt_1 come dal fascicolo telematico di primo grado emerga che “... il deposito della minuta della sentenza e la sua pubblicazione, con attribuzione di numero identificativo e di data, sono state entrambe registrate alle ore
13,52 del 12.05.2022, e non già in date diverse come sostenuto da controparte in sede di appello …” e secondo i precedenti di legittimità da lui richiamati (che avrebbero superato l'orientamento ex adverso citato)
“... la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e
pag. 8/16 la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati …” (cfr. pag. 9 conclusionale ). Pt_1
A tale proposito, osserva questa Corte come le Sezioni Unite con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, abbiano chiarito che “… il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione
…”.
In particolare, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la
S.C. ha poi precisato che la data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione (cfr. Cass. n. 24891/2018 conf. Cass.
2362/2019).
E' poi consolidato il principio secondo cui l'attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell'ambito del processo civile telematico, l'adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talché, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere, fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (cfr. fra le tante Cass. nn. 9622 del 2009 e 4092 del
1985).
pag. 9/16 Nel caso di specie, come rilevato dall'appellata, sulla copia della sentenza prodotta in giudizio nonché dallo storico del fascicolo telematico del giudizio di prime cure, risulta attestata l'avvenuta pubblicazione della sentenza in data 12.05.2022, con attribuzione del numero progressivo della decisione in pari data.
Irrilevante è, invece, la data del 04.05.2022, relativa al momento in cui il giudicante ha trasmesso la sentenza in cancelleria, mero atto interno all'ufficio che ha avviato il procedimento di pubblicazione (sul punto, cfr.
Cass. ord. n. 18586 del 13.07.2018).
Dovendosi, quindi, avere riguardo alla data del 12.05.2022 e considerato il termine semestrale di cui all'art. 327 ter c.p.c. l'appello notificato in data
11.12.2022 risulta essere tempestivo.
Ciò premesso, i motivi di appello proposti dal sono infondati, Pt_1 ancorché per ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia errato nel ritenere che i pagamenti di cui egli chiedeva la restituzione ex art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., non potessero essere ritenuti indebiti per definizione solo perché effettuati dal conto corrente cointestato a entrambe le parti.
Il Tribunale, pur non richiamando espressamente alcuna norma, avrebbe erroneamente applicato l'art. 1854 c.c. che regola soltanto i rapporti con i terzi mentre ai rapporti interni tra i cointestatari si applicherebbe invece il disposto di cui all'art. 1298 c.c.
Secondo l'appellante, i citati principi rileverebbero esclusivamente nelle ipotesi in cui uno dei cointestatari pretenda una quota maggiore del saldo attivo per aver contribuito in misura maggiore alla creazione della disponibilità sul conto corrente cointestato, mentre, nel caso di specie, ciò che l'attore contestava erano tutti quei prelievi effettuati dalla in CP_1 violazione dell'accordo di destinazione del c/c cointestato all'interesse specifico della gestione familiare che ne renderebbe indebito l'utilizzo “…
pag. 10/16 anche se formalmente lecito nei rapporti con i terzi …” (cfr. pag. 6 appello).
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, osserva questa Corte come la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisca loro, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti (cfr. tra le tante Cass. n. 28772/2023; Cass. n. 4838/2021;
Cass. n. 18777/2015; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 19309/2006).
Anche a voler ritenere che l'art. 1854 c.c. non regoli i rapporti interni tra correntisti, bensì soltanto quelli con la banca, verrebbe in rilievo la presunzione di cui all'art. 1298, co. 2, c.c. ai sensi del quale il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali tra i correntisti, salvo che non risulti diversamente (cfr. Cass. n. 77/2018).
Nel caso di specie, si ritiene operativa la presunzione di cui all'art. 1854
c.c. ovvero quella di cui all'art. 1298 co. 2 c.c. avendo, di fatto, entrambe le parti ammesso di aver contribuito, seppur con modalità e tempistiche diverse, in egual misura alle somme confluite nel conto cointestato.
L'operatività o meno della presunzione di cui agli artt. 1854 c.c. e 1298 co.
2 c.c. risulta dirimente ai fini del decidere, in quanto, avendo entrambe le parti in causa confermato la destinazione del c/c cointestato al soddisfacimento dei bisogni familiari (e non solo, come si dirà meglio nel prosieguo), induce a ritenere che, di fatto, entrambi i coniugi, in costanza di matrimonio, abbiano concorso in pari misura alla realizzazione del progetto di vita comune.
Alla luce della diversa natura dei prelievi operati sul c/c cointestato (solo a titolo esemplificativo: apertura di due mutui, uno per la casa coniugale di proprietà esclusiva del e l'altro per la casa di villeggiatura in Pt_1 CP_4 di proprietà esclusiva della;
l'acquisto di beni personali da parte di CP_1
pag. 11/16 entrambi i coniugi anche per regali (es. Rolex); il pagamento dei premi di polizze vita (e non solo) intestate rispettivamente a uno e all'altro coniuge) si deve ritenere che di fatto il conto corrente fosse destinato a soddisfare anche altre eSIenze diverse da quelle primarie della famiglia, eSIenze diverse alle quali il singolo coniuge partecipava spontaneamente anche a quella dell'altro.
Ciò posto, il primo giudice, una volta accertata l'operatività della presunzione e la destinazione del conto corrente cointestato, avrebbe dovuto valutare se i prelievi contestati dall'allora attore fossero effettivamente stati eseguiti in esecuzione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. al fine di poter accertare la sussistenza o meno di una giusta causa che avrebbe determinato l'irripetibilità dei prelievi ex art. 2033 c.c. o quantomeno ex art. 2041 c.c.
E difatti, con il secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene censurata per aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie e per non aver il Tribunale ritenuto provato dall'attore, da un lato, gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. neanche su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dall'altro lato, neanche gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per essersi lo stesso limitato ad allegare genericamente le proprie prospettazioni.
Deduce l'appellante che, avendo la espressamente riconosciuto la CP_1 destinazione specifica del conto corrente cointestato alle eSIenze della famiglia e di aver prelevato dallo stesso importi destinati sia all'acquisto sia alla ristrutturazione dell'appartamento di di sua esclusiva CP_4 proprietà nonché di aver prelevato somme destinate alla propria polizza sulla vita, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere non provati i prelievi risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio come ripetibili visto l'assenza di una giusta causa in seguito al venir meno del vincolo coniugale.
Per di più, l'evidente assolvimento dell'onere della prova a suo carico sussisterebbe non solo ai fini della domanda principale ex art. 2033 c.c.,
pag. 12/16 ma anche ai fini della domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata.
Per tali ragioni, deduce l'appellante che, essendo dimostrato dagli estratti conto prodotti in giudizio che dal conto corrente cointestato risultano prelevati, per scopi diversi dalle eSIenze di gestione della vita familiare, i suddetti importi (€ 5.578,20 per la polizza vita della SI.ra ; € CP_1
122.378,59 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'appartamento di CP_4 di proprietà esclusiva dell'ex moglie) il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al pagamento di € 63.978,00 o altro importo ritenuto CP_1 di giustizia a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. o, quantomeno, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fondamento dell'assunto rileva l'appellante come:
- le operazioni effettuate sul c/c cointestato per scopi diversi da quelli per i quali esso era destinato sarebbero illegittime nei rapporti interni fra i correntisti ex art. 1298 c.c. pur essendo legittime nei rapporti con i terzi ex art. 1854 c.c., configurando in ogni caso il diritto del Pt_1
a chiederne la restituzione della metà;
- in via analogica, potrebbe applicarsi anche l'art. 192 c.c. in materia di comunione legale, in quanto “… in una situazione di contitolarità dell'intero patrimonio ... i prelievi – di per sé consentiti – impongono
l'obbligo della restituzione qualora le somme prelevate siano state utilizzate “per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 …” (cfr. pag. 11 appello) applicazione quest'ultima su cui il primo giudice nulla avrebbe argomentato;
- in ogni caso, esso appellante avrebbe diritto alla restituzione del 50% dei prelievi contestati anche con riferimento alla domanda azionata in via subordinata ex art. 2041 c.c., in quanto non sarebbe giustificabile che l'appellata “… al termine di un matrimonio durato poco più di 5 anni tra persone che godevano di corrispettivi da lavoro subordinato di circa € 50.000,00 annui, trattenga a proprio esclusivo vantaggio oltre due anni di detti corrispettivi …” (cfr. pag. 11 appello).
Il motivo di appello è infondato.
pag. 13/16 In primo luogo, questa Corte osserva che, come insegnato dalla S.C., “… i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c. non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale …” (cfr. Cass.
18749/2004, conf. Cass. n. 10942/2015, n. 10927/2018).
Pertanto, in applicazione di tale principio nel caso di specie - considerato l'ampio contenuto che la nozione di eSIenze familiare può avere sulla base dei diversi contesti familiari, anche alla luce delle agiate disponibilità patrimoniali degli allora coniugi, confermata anche dalle parti in atti - deve ritenersi che le spese sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà esclusiva della , ma di uso familiare CP_1 comune -circostanza mai contestata dal e, quindi, rilevante ex art. Pt_1
115 c.p.c.- fossero espressione di partecipazione alle eSIenze dell'intero nucleo familiare, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis c.c., ragione per cui non sussiste il diritto al rimborso in favore del . Pt_1
Vista la disponibilità patrimoniale del nucleo familiare, l'acquisto dell'appartamento di e la relativa ristrutturazione si presumono CP_4 effettuati in ragione di un comune progetto di vita, anche alla luce del mutuo addebitato sul c/c cointestato.
Dalla disamina degli estratti conto prodotti in giudizio emerge, infatti, che su di esso erano addebitate le rate relative a due mutui, uno destinato all'acquisto della casa coniugale intestata al solo e l'altro destinato Pt_1 alla casa di villeggiatura di famiglia intestata alla sola . CP_1
Dall'altra parte, quanto dedotto dall'appellante circa l'asserito aumento di valore dell'immobile di in seguito alle opere di ristrutturazione CP_4 effettuate in costanza di matrimonio non configura un indebito arricchimento della ai danni del , il quale avrebbe CP_1 Pt_1 quantomeno dovuto dimostrare non solo l'effettivo aumento di valore del pag. 14/16 citato immobile ma anche che le opere di ristrutturazione erano servite esclusivamente al solo incremento di valore dell'immobile, potendosi ben applicare al caso di specie il principio di presunzione che dette spese fossero servite, di comune accordo, al soddisfacimento dei bisogni familiari allo scopo di avere una casa di villeggiatura agevole per la famiglia.
Da ultimo, in relazione all'importo di € 5.578,20 di cui il chiede la Pt_1 restituzione in quanto prelevato dalla per fini diversi dal CP_1 soddisfacimento delle eSIenze familiari quali la sua polizza vita, si rileva quanto segue.
Come sopra evidenziato, dalla disamina degli estratti conto prodotti in giudizio dall'attore è emerso che sul c/c cointestato confluivano gran parte, se non tutte, le disponibilità patrimoniali dei coniugi, ragione per cui detto conto veniva utilizzato anche per spese personali di uno o dell'altro coniuge presumibilmente di eguale misura ex artt. 1854 e 1298 co. 2 c.c., alle quali l'altro coniuge partecipava spontaneamente e il pagamento del premio della polizza vita ne è proprio un esempio.
Difatti, dai citati estratti conto emerge chiaramente come lo stesso fosse stato destinato al pagamento non solo delle rate della polizza vita intestata alla (per € 5.578,20), ma anche di altre polizze intestate al CP_1 Pt_1
(per € 5.864,00) alle quali evidentemente hanno partecipato spontaneamente entrambi i coniugi che effettuavano dette operazioni sul c/c cointestato in misura uguale nei confronti di l'uno o dell'altro determinandone l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. (cfr. doc. 16 fascicolo appellata).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, quindi, il proposto appello non risulta meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata è confermata, ancorché con diversa motivazione rispetto a quella svolta dal Tribunale.
Il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata in via condizionata.
Le spese del gravame seguono la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano nel seguente modo, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione €
pag. 15/16 52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate:
- € 2.552,00= per la fase di studio,
- € 1.628,00= per la fase introduttiva,
- € 4.253,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 8.433,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_8
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO PRINCIPALE proposto da nei Parte_1 confronti della sentenza n. 41/2022 del Tribunale di EO, pubblicata in data 12.05.2022, che conferma;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente grado liquidate in € 8.433,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 16 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, in Camera di ConSIlio il 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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