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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5412 R.G. dell'anno 2023, riservata all'udienza del 28/10/2024, promossa
DA
n. a PALERMO (PA) il 17/06/1940, Parte_1
, elett.te dom.ta in VIA VINCENZO SPINELLI 26, 90144 PALERMO, C.F._1 presso l'AVV. APOLLONI GIOVANNI che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2
e per esso del suo l.r.p.t. c.f. e P.I. n°
[...] Controparte_3
elett.te dom.ta a PALERMO, VIA MARIANO STABILE 142 90141 P.IVA_1
PALERMO, presso l'AVV. ANZALONE DARIO che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia condominiale
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 28.3.2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 440/2023, emesso su richiesta del di Parte_2
Palermo per il mancato pagamento della somma di € 14.250,86 quale insoluto riferito ad oneri Condominiali pregressi, eccependo, in via preliminare e come unico motivo d'impugnazione, la maturazione della prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, conseguentemente, la revoca del decreto in quanto somme non dovute e la condanna dell'opposto condominio alle spese di lite.
Con comparsa del 25.10.2023 si è costituita in giudizio l'amministrazione condominiale, in epigrafe indicata, contestando le ragioni della proposta opposizione e chiedendone il rigetto nel merito.
La causa viene decisa allo stato degli atti pervenuti a questo giudice e trattandosi di questioni di mero diritto sostanziale per cui è superflua qualsiasi attività istruttoria, salvo l'esame della produzione documentale offerta al giudicante.
Le domande attrici appaiono infondate in fatto ed in diritto e vanno rigettate.
L'eccepita prescrizione del credito vantato dal qui convenuto non si è maturata per CP_1
le seguenti ragioni.
L'art. 2943, comma 4°, cod. civ. dispone che la prescrizione è interrotta altresì (n.d.r.: notifica dell'atto introduttivo di una qualsiasi tipologia di giudizio, dalla domanda formulata nel corso di un giudizio, dalla dichiarazione della parte di voler intraprendere un procedimento arbitrale) da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Nel caso di specie tale atto equipollente è costituito, come dimostrato dal convenuto
, dalla delibera adottata dall'assemblea dei condomini del 2/05/2022 che approvò i CP_1
rendiconti relativi ai mandati assembleari conferiti ai precedenti amministratori del , CP_1
per i periodi 1/01/2021-31/12/2021 alla d.ssa ed allo , Persona_1 Controparte_4
rappresentato dalla d.ssa come descritto dall'odierno amministratore costituito, Controparte_3
d.ssa ala calendata assemblea del 2 maggio 2022. CP_5
La suddetta delibera, approvata da una maggioranza qualificata del valore millesimale dell'edificio condominiale, non è mai stata impugnata dalla condomina nei termini ex art. Parte_1
1137 c.c., sicché è divenuta obbligatoria ed esecutiva nei suoi confronti.
A tale assemblea la condomina era presente, come dimostra l'elencazione in calce Parte_1
al verbale dell'assemblea del 2 maggio 2022, della sua presenza ed approvazione con millesimi
8,46, né l'opponente figura nell'elencazione dei i condomini dissenzienti. La delibera in parola, mentre dà contezza di tutte le pendenze giudiziarie e di mediazione pendenti con altri condomini, nulla evidenzia con riferimento agli oneri condominiali ricadenti sulla condomina attrice.
Per soprassello la suddetta partecipò alla nomina del nuovo amministratore nello Studio A CCsrl, approvandola.
V'è da precisare, a questo punto, che partecipò alle assemblee del 2 e Parte_1
del 3/05/2022 conferendo delega all'avv. Dario Anzalone, così come asseverato dall'elencazione dei presenti di persona e per delega allegata ai due verbali anzi calendati.
Nella presente causa l'opponente non ha sollevato altra eccezione o difesa di merito al di fuori della eccezione di prescrizione del credito oggetto del decreto monitorio opposto.
Il che conferma l'assoluta infondatezza della proposta opposizione, atteso che nei confronti della opponente il corso della prescrizione dei crediti vantati dal è stato puntualmente CP_1
interrotto proprio dalla presenza, alle assemblee anzi richiamate, assertiva e approvativa svolta dalla più volte evocata attrice, delle delibere adottate dai condomini.
Appare pleonastico riferire circa la dettagliata elencazione elaborata dallo Controparte_4 della d.ssa circa la situazione delle morosità maturate nelle gestioni condominiali CP_3 precedenti a al 2022 assunto dal detto professionista, se non fosse che per la pregevole ed encomiabile meticolosità del richiamato studio professionale che specifica le singole voci di debito non assolto dagli indicati condomini morosi egli anni 2019-2021, ed attribuisce a un debito complessivo di euro 16.084,89. Parte_1
Orbene il termine prescrizionale che ci riguarda e che viene eccepito non può coprire i crediti del proprio del periodo quinquennale precedente all'assemblea del CP_1
3/05/2022 perché la data di decorrenza a ritroso è quella del 3/05/2017 e sino al
3/05/2012. Per tale periodo l'amministrazione condominiale pro-tempore non pretende nulla da Parte_1
Per quanto sopra esposto l'opposizione va respinta per piena infondatezza.
D'altra parte, sebbene la stessa difesa del si è affaticata - per mero spirito di CP_1 completezza di difesa, riteniamo - ad argomentare in ordine alla dovutezza da parte della anche degli oneri condominiali di natura straordinaria, rispetto Controparte_6
a quelli ordinari che ricadono ex art. 2948 n. 4, c.c., nella disciplina civilistica sostanziale sulla prescrizione di cui all'art.2948 n. 4 c.c., che il legislatore ha disposto essere temporalmente quinquennale, i crediti derivanti da straordinaria amministrazione, - e buona parte dei crediti vantati dal convenuto, ricorrente in monitorio, attengono a lavori strutturali compiuti nell'edificio condominiale, (punto 5 dell'OdG dell'assemblea del
10/03/2021: interventi di riqualificazione edilizia per Superbonus e Sismabonus, 110%) il termine prescrizionale è, invece, quello di cui all'art. 2946 c.c.. Ne consegue che a maggior ragione la proposta opposizione è radicalmente infondata.
È vero che la condomina non partecipò all'assemblea dell'1/03/2021 ove i Parte_1 condomini approvarono il progetto di riqualificazione edilizia energetica sul c.d.
Superbonus e Sismabonus, ma è pur vero che neppure tale delibera fu impugnata nel termine prescritto dall'art. 1137 c.c. dalla medesima condomina.
Dunque: nei suoi confronti anche tale delibera e le determinazioni assembleari ivi approvate sono assolutamente obbligatorie nei suoi confronti come disposto dal primo comma dell'art. 1137 c.c. e, quel che più qui rileva, sono forieri anche di interruzione del corso della prescrizione dei debiti ad essa attribuiti dalla gestione condominiale,
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si indicano, come da tariffa professionale di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, stante il valore della causa quello di euro 14.250,86 nel valore medio dello scaglione tra € 5201,00 ed € 26000,00, in euro
5.077,00 per compensi difensivi, oltre 15% per spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti e lette le rispettive difese conclusionali. Definitivamente pronunziando.
Rigetta l'opposizione proposta da contro il Parte_1 Controparte_7
, avverso il decreto ingiuntivo n° 440 emesso da questo Tribunale, dott. M.
[...]
Alajmo, il 20/01/2023, e notificatole in copia esecutiva il 14/01/2023 unitamente all'atto di precetto, perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto in ogni sua parte.
Condanna l'attrice a rifondere il convenuto, in persona Parte_1 CP_1
dell'amministratore pro-tempore, delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 5077,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo 22/01/2025 Il Giudice
Fabrizio Zagarella
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5412 R.G. dell'anno 2023, riservata all'udienza del 28/10/2024, promossa
DA
n. a PALERMO (PA) il 17/06/1940, Parte_1
, elett.te dom.ta in VIA VINCENZO SPINELLI 26, 90144 PALERMO, C.F._1 presso l'AVV. APOLLONI GIOVANNI che la rappresenta e difende per mandato in atti
Email_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2
e per esso del suo l.r.p.t. c.f. e P.I. n°
[...] Controparte_3
elett.te dom.ta a PALERMO, VIA MARIANO STABILE 142 90141 P.IVA_1
PALERMO, presso l'AVV. ANZALONE DARIO che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia condominiale
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 28.3.2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 440/2023, emesso su richiesta del di Parte_2
Palermo per il mancato pagamento della somma di € 14.250,86 quale insoluto riferito ad oneri Condominiali pregressi, eccependo, in via preliminare e come unico motivo d'impugnazione, la maturazione della prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, conseguentemente, la revoca del decreto in quanto somme non dovute e la condanna dell'opposto condominio alle spese di lite.
Con comparsa del 25.10.2023 si è costituita in giudizio l'amministrazione condominiale, in epigrafe indicata, contestando le ragioni della proposta opposizione e chiedendone il rigetto nel merito.
La causa viene decisa allo stato degli atti pervenuti a questo giudice e trattandosi di questioni di mero diritto sostanziale per cui è superflua qualsiasi attività istruttoria, salvo l'esame della produzione documentale offerta al giudicante.
Le domande attrici appaiono infondate in fatto ed in diritto e vanno rigettate.
L'eccepita prescrizione del credito vantato dal qui convenuto non si è maturata per CP_1
le seguenti ragioni.
L'art. 2943, comma 4°, cod. civ. dispone che la prescrizione è interrotta altresì (n.d.r.: notifica dell'atto introduttivo di una qualsiasi tipologia di giudizio, dalla domanda formulata nel corso di un giudizio, dalla dichiarazione della parte di voler intraprendere un procedimento arbitrale) da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Nel caso di specie tale atto equipollente è costituito, come dimostrato dal convenuto
, dalla delibera adottata dall'assemblea dei condomini del 2/05/2022 che approvò i CP_1
rendiconti relativi ai mandati assembleari conferiti ai precedenti amministratori del , CP_1
per i periodi 1/01/2021-31/12/2021 alla d.ssa ed allo , Persona_1 Controparte_4
rappresentato dalla d.ssa come descritto dall'odierno amministratore costituito, Controparte_3
d.ssa ala calendata assemblea del 2 maggio 2022. CP_5
La suddetta delibera, approvata da una maggioranza qualificata del valore millesimale dell'edificio condominiale, non è mai stata impugnata dalla condomina nei termini ex art. Parte_1
1137 c.c., sicché è divenuta obbligatoria ed esecutiva nei suoi confronti.
A tale assemblea la condomina era presente, come dimostra l'elencazione in calce Parte_1
al verbale dell'assemblea del 2 maggio 2022, della sua presenza ed approvazione con millesimi
8,46, né l'opponente figura nell'elencazione dei i condomini dissenzienti. La delibera in parola, mentre dà contezza di tutte le pendenze giudiziarie e di mediazione pendenti con altri condomini, nulla evidenzia con riferimento agli oneri condominiali ricadenti sulla condomina attrice.
Per soprassello la suddetta partecipò alla nomina del nuovo amministratore nello Studio A CCsrl, approvandola.
V'è da precisare, a questo punto, che partecipò alle assemblee del 2 e Parte_1
del 3/05/2022 conferendo delega all'avv. Dario Anzalone, così come asseverato dall'elencazione dei presenti di persona e per delega allegata ai due verbali anzi calendati.
Nella presente causa l'opponente non ha sollevato altra eccezione o difesa di merito al di fuori della eccezione di prescrizione del credito oggetto del decreto monitorio opposto.
Il che conferma l'assoluta infondatezza della proposta opposizione, atteso che nei confronti della opponente il corso della prescrizione dei crediti vantati dal è stato puntualmente CP_1
interrotto proprio dalla presenza, alle assemblee anzi richiamate, assertiva e approvativa svolta dalla più volte evocata attrice, delle delibere adottate dai condomini.
Appare pleonastico riferire circa la dettagliata elencazione elaborata dallo Controparte_4 della d.ssa circa la situazione delle morosità maturate nelle gestioni condominiali CP_3 precedenti a al 2022 assunto dal detto professionista, se non fosse che per la pregevole ed encomiabile meticolosità del richiamato studio professionale che specifica le singole voci di debito non assolto dagli indicati condomini morosi egli anni 2019-2021, ed attribuisce a un debito complessivo di euro 16.084,89. Parte_1
Orbene il termine prescrizionale che ci riguarda e che viene eccepito non può coprire i crediti del proprio del periodo quinquennale precedente all'assemblea del CP_1
3/05/2022 perché la data di decorrenza a ritroso è quella del 3/05/2017 e sino al
3/05/2012. Per tale periodo l'amministrazione condominiale pro-tempore non pretende nulla da Parte_1
Per quanto sopra esposto l'opposizione va respinta per piena infondatezza.
D'altra parte, sebbene la stessa difesa del si è affaticata - per mero spirito di CP_1 completezza di difesa, riteniamo - ad argomentare in ordine alla dovutezza da parte della anche degli oneri condominiali di natura straordinaria, rispetto Controparte_6
a quelli ordinari che ricadono ex art. 2948 n. 4, c.c., nella disciplina civilistica sostanziale sulla prescrizione di cui all'art.2948 n. 4 c.c., che il legislatore ha disposto essere temporalmente quinquennale, i crediti derivanti da straordinaria amministrazione, - e buona parte dei crediti vantati dal convenuto, ricorrente in monitorio, attengono a lavori strutturali compiuti nell'edificio condominiale, (punto 5 dell'OdG dell'assemblea del
10/03/2021: interventi di riqualificazione edilizia per Superbonus e Sismabonus, 110%) il termine prescrizionale è, invece, quello di cui all'art. 2946 c.c.. Ne consegue che a maggior ragione la proposta opposizione è radicalmente infondata.
È vero che la condomina non partecipò all'assemblea dell'1/03/2021 ove i Parte_1 condomini approvarono il progetto di riqualificazione edilizia energetica sul c.d.
Superbonus e Sismabonus, ma è pur vero che neppure tale delibera fu impugnata nel termine prescritto dall'art. 1137 c.c. dalla medesima condomina.
Dunque: nei suoi confronti anche tale delibera e le determinazioni assembleari ivi approvate sono assolutamente obbligatorie nei suoi confronti come disposto dal primo comma dell'art. 1137 c.c. e, quel che più qui rileva, sono forieri anche di interruzione del corso della prescrizione dei debiti ad essa attribuiti dalla gestione condominiale,
Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si indicano, come da tariffa professionale di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, stante il valore della causa quello di euro 14.250,86 nel valore medio dello scaglione tra € 5201,00 ed € 26000,00, in euro
5.077,00 per compensi difensivi, oltre 15% per spese forfetarie, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti i procuratori delle parti e lette le rispettive difese conclusionali. Definitivamente pronunziando.
Rigetta l'opposizione proposta da contro il Parte_1 Controparte_7
, avverso il decreto ingiuntivo n° 440 emesso da questo Tribunale, dott. M.
[...]
Alajmo, il 20/01/2023, e notificatole in copia esecutiva il 14/01/2023 unitamente all'atto di precetto, perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto in ogni sua parte.
Condanna l'attrice a rifondere il convenuto, in persona Parte_1 CP_1
dell'amministratore pro-tempore, delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 5077,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo 22/01/2025 Il Giudice
Fabrizio Zagarella