Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065
CASS
Sentenza 26 febbraio 2015

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La separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma primo , lett. b), cod. proc. pen., nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessità di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o più imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente "sine die". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacità mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer).

Commentari2

  • 1Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22065
Data del deposito : 26 febbraio 2015

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