Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
La separazione dei processi, a norma dell'art. 18, comma primo , lett. b), cod. proc. pen., nonostante la clausola di riserva iniziale concernente la necessità di mantenere unita la regiudicanda, deve ritenersi imposta in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno o più imputati, in special modo nelle ipotesi, in cui la causa della sospensione risulti protrarsi sostanzialmente "sine die". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di separazione del processo nei confronti di un coimputato in conseguenza di un'incapacità mentale sopravvenuta determinata dal morbo di Alzheimer).
Commentari • 2
- 1. Art. 71 - Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Alzheimer: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22065 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 22 0 65 / 1 5 22065 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 334 Giacomo Paoloni Presidente N. sent. sez. UP 26/02/2015 Consigliere Carlo Citterio Consigliere relatore N. R.G. 16492/2014 Orlando Villoni Consigliere Alessandra Bassi Benedetto Paternò Raddusa Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NT IE, n. Mesagne (Ta) 2.12.1949 2) MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore rappresentato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce avverso la sentenza n. 1/2013 Corte d'Assise d'Appello di Taranto del 23/01/2013 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni sentito il PM in persona del sostituto PG, dott. V. Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
-uditi l'avv. US Lanzalone difensore delle parti civili DI PP, FE MA, FE IG, FE RI e FE LO e l'avv. Antonia Ingrosso in sostituzione dell'avv. Daniela D'Amuri - difensore delle parti civili GL NA, FE RM e FE RO che hanno chiesto dichiararsi inammissibili o di rigettare i ricorsi e la condanna dell'imputato e del responsabile civile al pagamento delle spese pro- cessuali per il presente grado di giudizio, come da rispettive note prodotte;
1 d. udito il difensore del responsabile civile Ministero dell'Interno, Avvocato dello Stato An- tonio Tarentini, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, proprio e dell'imputato; uditi i difensori del ricorrente imputato NT, avv. Leonardo Mazza e avv. Carmelo Molfetta, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Assise d'Appello di Taranto, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con pronuncia di questa Corte di Cassazione, Se- conda Sezione Penale in data 26/04/2010, ha dichiarato NT IE colpevole del reato di omicidio volontario aggravato (artt. 110, 61 n. 9, 575 cod. pen.) in danno di FE VI, quale originariamente contestatogli nel procedimento definito in primo grado con sen- tenza della Corte d'Assise di IS n. 3/2003 del 17/06/2005 e ritenuto lo stesso delitto avvinto dal vincolo della continuazione con i reati di porto illegale d'arma (capo G2), ca- lunnia (capo L2) e falso ideologico (capi N2 e P2) giudicati con distinta sentenza della Corte d'Assise di IS del 15/07/2004, previo riconoscimento delle attenuanti generiche pre- valenti sulla contestata aggravante riferita a quello di omicidio e della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. per i reati satellite, ha rideterminato la pena complessivamente inflit- tagli nella misura di quindici anni e quattro mesi di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena. L'evento morte, come ben noto a tutte le parti coinvolte nell'annoso procedimento, si era verificato nel corso dell'inseguimento da parte di un elicottero della Polizia di Stato in ser- vizio anti immigrazione clandestina di un'imbarcazione avente a bordo dei contrabbandieri, che nella fuga era stata fatta segno di lancio di bombe e di numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi dagli occupanti dell'elicottero e, per quanto concerne propriamente la condotta del ricorrente, all'epoca Capo della Squadra Mobile di IS, da colpi esplosi mediante una mitraglietta M12 in dotazione alla Polizia, uno dei quali aveva attinto al capo FE VI. Riportata la descrizione degli eventi quale accolta dalla decisione della Corte di Cassazione e definiti i termini delle questioni che avevano determinato l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Lecce del 22/11/2007, la Corte tarantina ha statuito: - che la ricostruzione dei fatti accaduti nella notte del 14 maggio 1995 era ormai coperta dal giudicato progressivo formatosi nel corso del processo;
- che lo stesso doveva dirsi quanto alla riferibilità della condotta all'imputato; - che i soli temi ancora sub judice vertevano sull'atteggiamento psicologico dell'agente - oggetto tra l'altro del primo ricorso in Cassazione da parte dell'NT e sull'eventuale sussistenza della scriminate dell'uso legittimo delle armi. 2 Tanto premesso, operata ampia digressione sul tema delle rispettive strutture concettuali e delle differenze intercorrenti tra le figure dogmatiche del dolo eventuale e della colpa co- sciente, il giudice del rinvio ha ritenuto che l'azione posta in essere dall'imputato fosse stata sorretta dal dolo indiretto, non essendo egli stato, al momento del fatto, in grado ra- gionevolmente di escludere che i colpi a raffica esplosi dalla sua mitraglietta potessero attingere gli occupanti del natante (pag. 41 motiv.). A detta conclusione la Corte territoriale è pervenuta rivalutando i cd. indici rivelatori dell'elemento psicologico del reato indicati dalla decisione di annullamento con rinvio e vale a dire il tipo ed il numero delle armi usate (pagg. 42-44 motiv.), il dato temporale della azione (pagg. 44-45), l'inseguimento ad elevata velocità con continue manovre modificative della rotta di fuga (pagg. 45-48 motiv.), le dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 7.5.2011 (pagg. 48-51 motiv.), affermando che l'assenza di un motivo plausibile e razionale dell'agire dell'imputato - invece valorizzata dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce per ravvi- sare l'ipotesi della colpa cosciente - non rappresenta elemento di per sé sufficiente a esclu- - dere la volontarietà della condotta, attesa l'innegabile possibilità che l'agire umano possa essere spiegato anche da motivi insorti improvvisamente al verificarsi di determinate con- dizioni. Esaminando, inoltre, il secondo profilo critico evidenziato dalla sentenza di annullamento con rinvio, la Corte d'Assise d'appello ha escluso la sussistenza dell'esimente dell'uso le- gittimo delle armi di cui all'art. 6 della legge n. 100 del 1958, unica ritenuta conferente alla fattispecie dalla sentenza di annullamento, fornendo composite risposte ai cinque specifici quesiti la cui soluzione era stata ritenuta necessaria dalla decisione di legittimità per definire in maniera esauriente il contesto dell'azione (pagg. 58-72 motiv.).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'NT con duplice atto d'impugnazione, sottoscritto dai suoi difensori.
2.1 Ricorso avv. Mazza Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 627 in relazione all'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., allegando il ricorrente che erroneamente la Corte di Assise di Appello, dopo aver disposto la sospensione del processo nei confronti del coimputato OR RA e il conseguente stralcio della sua posizione, ha ritenuto di non dover far rife- rimento al contenuto della sentenza di primo grado del 15/07/2004 in quanto emessa nei confronti del medesimo OR, laddove la stessa Corte di Cassazione aveva, invece, ri- tenuto che tale sentenza facesse stato anche nei confronti del ricorrente. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 71 in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.; travisamento dell'elaborato peritale e delle dichiarazioni rese in udien- za dal perito;
nullità del giudizio di appello svoltosi in sede di rinvio. 3 Si allega, in particolare, che poiché nel corso dell'intero giudizio di rinvio il coimputato OR non era in grado di stare in giudizio poiché affetto da morbo di Alzheimer, ne era risultato vulnerato anche l'esercizio del proprio diritto di difesa in ragione dell'intreccio delle due posizioni nella vicenda dell'omicidio. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce di nuovo violazione dell'art. 71 cod. proc. pen. riguardo all'impedito esercizio del diritto di difesa, avendo la Corte tarantina rigettato l'istanza, presentata dopo la sospensione del giudizio nei confronti del OR, di procedere ad una nuova discussione orale, circostanza che lo ha pregiudicato anche riguardo al profilo risarcitorio. Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 71 e 72 cod. proc. pen. sotto il profilo della possibile disparità di trattamento tra la posizione del computato OR e quella del ricorrente e violazione del principio della contestualità di decisioni in caso di delitto ascritto a titolo concorsuale. Il ricorrente si duole, in sostanza, del mancato accoglimento della richiesta di sospen- sione dell'intero processo, necessaria a suo dire per svolgere una compiuta difesa e inelu- dibile in presenza della disposta riunione degli originari procedimenti, all'epoca ritenuta ne- cessaria dal giudice di secondo grado prima della decisione di annullamento in sede di legittimità. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono violazione dei principi processual civilistici che regolano la domanda risarcitoria;
vizio di ultra petizione;
violazione dell'art. 300 cod. proc. civ.; abnormità del provvedimento;
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione allo art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si allega, in particolare, che la Corte d'Assise d'Appello avrebbe adottato una decisione diversa in ordine al risarcimento danni che, richiesto inizialmente nei confronti degli imputati in solido, è stato accolto solo nei confronti del ricorrente, riservando la decisione nei con- fronti del coimputato OR;
non essendo stata dichiarata l'interruzione dell'intero processo, riguardo all'azione civile è stata, così, pregiudicata la possibilità per il ricorrente di far valere i principi in tema di solidarietà interna rispetto al coimputato. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 6 I. 4 marzo 1958 n. 100 in re- lazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; travisamento dei fatti;
con- traddittorietà della motivazione. In particolare, si allega che erroneamente la Corte d'Assise di Appello ha interpretato la sentenza di annullamento nel senso che, una volta che questa ha ritenuto di inquadrare la possibile esimente nell'ambito dello art. 6 I. n. 100 del 1958, non sia più possibile ritenere integrata una delle altre scriminanti comuni del codice penale;
ancora erroneamente è stato ritenuto che l'articolo 6 legge cit. trovi applicazione solo nel caso di fuga dei contrab- bandieri, laddove l'inequivoco dato testuale impone all'interprete di ritenere consentito l'uso delle armi ove il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale e i capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo e ciò anche ai fini di mero controllo ed ispezione, diversamente da quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 4 e 2 della stessa legge che presuppongono la diversa situazione della fuga e dell'abbandono del carico. La Corte di Assise di Appello ha, inoltre, travisato i fatti ricostruiti in primo grado e inter- pretando scorrettamente la legge, ha ritenuto che non fosse stato dato alcun segnale pre- ventivo al motoscafo dei contrabbandieri, mentre dalle sentenze di primo e secondo grado risulta, invece, che furono esplosi da parte del coimputato LI dei colpi di pistola in aria per intimare l'alt all'imbarcazione; la Corte territoriale ha, infine, erroneamente stabilito, smentendo senza ragione le precedenti decisioni, che il ricorrente iniziò a sparare al se- condo colpo di LI e che i colpi vennero esplosi mentre il natante stazionava, laddove la sentenza di primo grado attestava che gli spari vi furono al momento della fuga. Il ricorrente osserva, altresì, come la sentenza impugnata ricostruisca in diversi e contra- stanti modi la stessa vicenda, affermando la mancata esplosione di colpi, poi l'esplosione di un colpo e infine di due colpi, mentre la sentenza del 2005 aveva, invece, ritenuto che il coimputato LI avesse esploso tre colpi di arma da fuoco e che il ricorrente avesse iniziato a sparare in concomitanza con il terzo, poiché il natante si era dato alla fuga. Ancora erroneamente la Corte territoriale afferma che non furono fatte le dovute se- gnalazioni luminose, ritenendo necessario l'uso del faro ad intermittenza che, invece, non costituisce requisito richiesto dalla legge anticontrabbando n. 100 del 1958 Ritiene, in conclusione, il ricorrente che furono seguite tutte le disposizioni del citato arti- colo 6, venendo osservato il modo di operare standard predisposto per altre missioni not- turne di quella stessa settimana. Quanto all'utilizzo delle armi nel contesto operativo, si deduce che la sentenza impugnata non ha rispettato il principio affermato dalla Corte di Cassazione che esclude l'esistenza di un generale principio di proporzionalità nel rapporto tra reazione ed uso delle armi;
il re- lativo uso troverebbe, infatti, giustificazione nella necessità di fermare il motoscafo in un contesto in cui erano state date disposizioni d'intensa vigilanza costiera, a fronte di ripetuti attacchi contro le forze dell'ordine in quel torno di tempo già registrati e condotti finanche con impiego di mezzi blindati. Il ricorrente elenca, infine, dedotti errori di ricostruzione della vicenda ovvero pretese illo- gicità della decisione impugnata (pagg. 31-41 ricorso) ad ulteriore dimostrazione della cor- rettezza del proprio operato, ricavabile anche dalla presenza sul velivolo di un superiore sovraordinato, quale l'allora Questore di IS e coimputato RA OR. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge riguardo all'art. 53 cod. pen. e omessa motivazione sul punto: del tutto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che, al di fuori della applicabilità dell'esimente della legge speciale, non sia ravvisabile l'ordinaria esimente dell'uso legittimo delle armi;
la stessa valutazione riguardante il significativo volu- me di fuoco utilizzato non tiene conto né della pericolosità della criminalità contrabbandiera in quel periodo né dell'intrinseca gravità delle condotte di contrabbando rispetto alle entrate dello Stato. 5 Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'art. 55 cod. pen. e omessa motivazione in te- ma di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi in zona doganale o da parte di pubblici ufficiali. La Corte territoriale ha sbrigativamente ritenuto che non possa configurarsi l'eccesso col- poso di cui all'articolo 55 cod. pen., laddove, invece, si ricava dalle stesse risultanze pro- cessuali che la volontà del ricorrente era volta alla realizzazione di quel determinato fine (arresto dei contrabbandieri e recupero del carico) che nella situazione specifica ne rendeva giustificato il comportamento, ancorché accompagnato da un errore nell'uso dei mezzi in concreto adoperati. Con il nono motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 59 ultimo comma cod. pen. La Corte di Assise d'Appello ha escluso l'applicabilità della disposizione in tema di scrimi- nante putativa, avendo già affermato la sussistenza del dolo eventuale;
una corretta valu- tazione avrebbe, invece, dovuto considerare che le modalità di conduzione delle operazioni la parte del Questore OR aveva putativamente indotto il ricorrente a ritenere di trovarsi in una situazione di fatto tale da richiedere l'uso delle armi. Con il decimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. Il ricorrente allega in primo luogo che ad un'indicazione programmatica di non dover pro- cedere nuovamente alla ricostruzione della dinamica dei fatti avvenuti nella notte del 14 giugno 1995 si contrappone contraddittoriamente la loro rievocazione al fine di stabilire o escludere la sussistenza delle esimenti;
contesta, inoltre, la ricostruzione del panorama giu- risprudenziale sul tema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente;
censura le conclusioni da esso tratte dalla Corte territoriale;
ripercorre nuovamente le questioni più rilevanti della vicenda processuale, dolendosi delle determinazioni assunte dal giudice di rin- vio. Con l'undicesimo motivo si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 9 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico relativo alla aggravante della violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. Con il dodicesimo motivo, si deducono, infine, violazione e falsa applicazione della di- sciplina della continuazione: ad avviso del ricorrente non è stata sufficientemente esplicitata la misura degli aumenti di pena disposti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., caratterizzati da diversificate diminuzioni prive di qualsiasi motivazione, in luogo di una nuova determina- zione della pena in rapporto all'aumento unico per i delitti caduti in continuazione 2.2 Ricorso avv. Molfetta Il primo ed il secondo motivo corrispondono agli analoghi motivi dell'altro ricorso. Con il terzo motivo s'invoca l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in tema di quantifica- zione del danno in tema di obbligazioni, attesa la mancata qualificazione della fuga dei con- trabbandieri come concausa determinante diminuzione dell'entità del risarcimento. 6 Il quarto motivo deduce la violazione del principio generale in dubio pro reo mai consi- derato dalla Corte d'Assise d'Appello in sede di rinvio. Con il quinto motivo si sollecita la Corte di Cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 18 e 71 cod. pen. nella parte in cui, già disposta la riunione perché ritenuta assolutamente necessaria, non prevede il divieto di suc- cessiva separazione e l'obbligo della sospensione dell'intero processo ove questo sia pluri- soggettivo;
tali disposizioni violerebbero, infatti, il principio di eguaglianza e del giusto pro- cesso di cui agli artt. 3 e 111 Cost., ove dagli atti risulti l'assoluta necessità della trattazione congiunta e il carattere inscindibile delle posizioni processuali degli imputati.
2.3 Nelle more della fissazione dell'odierna udienza di trattazione dei ricorsi, è intervenuta la sentenza della Sezioni Unite n. 38343 del 18/09/2014 in tema di differenze tra dolo even- tuale e colpa cosciente, costituente oggetto di uno dei motivi d'impugnazione; sul punto ha redatto memoria il difensore avv. Mazza, pervenuta in data 10/02/2015, in cui si sostiene che la censura operata da detta decisione al concetto di accettazione del rischio quale cri- terio di individuazione del dolo eventuale non può che indurre ad un'attenta valutazione dell'atteggiamento interiore dello agente, al fine di riempirlo di contenuti desunti da fatti esteriori, così da individuare il reale elemento psicologico al momento del fatto.
3. Ha presentato ricorso anche il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Lecce, in qualità di responsabile civile del reato di omicidio Tale ricorrente impugna tanto la sentenza emessa dalla Corte territoriale in sede di rinvio quanto le ordinanze pronunziate durante il dibattimento in data 06/07/2011, 25/01/2012 e 24/10/2012 poiché asseritamente emesse in violazione degli artt. 79 e 82, comma 2 cod. proc. pen. Ordinanza del 06/07/2011 Le costituzioni di parte civile effettuate a tale udienza, riguardanti FE RM, FE RO e GL NA, rappresentavano domande diverse rispetto a quelle dei precedenti gradi di giudizio, ragion per cui avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili;
alla Corte territoriale, inoltre, sono stati presentati atti di citazione già proposti dinanzi al Tribunale Civile di Lecce, ciò che avrebbe imposto di ritenere implicitamente revocata la precedente costituzione ex art. 82 cod. proc. pen.; la Corte d'Assise ha ritenuto, invece, non perfettamente coincidenti le due azioni, pur riguardando esse sempre l'omicidio di VI Fer- rarese. Ordinanza del 25/01/2012 Con tale ordinanza, la Corte d'Assise tarantina ha rigettato la richiesta di sospensione del processo ex art. 71 cod. proc. pen., ritenendo che il perito nominato prof. Catanesi avesse giudicato il coimputato OR in grado di partecipare al procedimento e ciò in aperto contrasto con quanto successivamente disposto alla luce della perizia del prof. Tatarelli: si 7 E deduce al riguardo che la mancata tempestiva sospensione del processo abbia comportato la nullità di tutti gli atti processuali successivi al 25/01/2012 Ordinanza del 24/10/2012 Si censura la disposta sospensione nel processo nei confronti del solo coimputato OR, allegandosi violazione dell'art. 18 cod. proc. pen. in aperta contraddizione con la decisione della Corte di Assise d'Appello di Lecce che aveva, invece, ravvisato la necessità di riunire i due procedimenti, giunti separati al suo esame. Quanto alla sentenza, si deduce illogicità della motivazione riguardo alla ritenuta re- sponsabilità per l'omicidio: il ricorrente esclude, infatti, che possa ritenersi dimostrata la sussistenza del dolo;
quanto all'individuazione dell'elemento psicologico, si allega l'irrile- vanza della prevedibilità dell'evento morte, in quanto intrinsecamente collegato al rischio insito nell'uso legittimo delle armi.; emerge, anzi, dagli atti del processo, la mancanza assoluta della volontà dell'imputato di sparare in direzione degli occupanti del natante, come affermato dallo stesso NT nelle dichiarazioni da lui stesso rese e valorizzate a suo carico della Corte tarantina;
si censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell'esistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi ex art. 6 I. n. 100 del 1958, così come di quella di cui all'art. 53 cod. pen., non esclusa dal tentativo di fuga del natante e di quella cui all'art. 59 cod. pen. Il ricorrente chiede, infine, la sospensione e la revoca della clausola di provvisoria esecu- tività della provvisionale stabilita dalla Corte d'Assise d'Appello in favore di GL NA ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
2. Ricorsi dell'imputato NT 2.1 Atto sottoscritto dal difensore avv. Mazza primi cinque motivi di tale ricorso sono accomunati dal riferirsi alla circostanza che uno degli altri imputati nel medesimo procedimento, l'allora Questore di IS RA For- leo, ha visto separata la propria posizione per sospensione del processo a suo carico ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. dovuta ad incapacità mentale sopravvenuta determinata da ma- lattia seria, ingravescente e irreversibile (morbo di Alzheimer). A tale riguardo, il ricorrente si duole di essere stato pregiudicato, sul piano sia formale che sostanziale anche sotto il profilo risarcitorio, dalla disposta sospensione del giudizio da parte della Corte d'assise tarantina nei confronti del OR e dalla conseguente separazione 8 dei processi ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., allegando la ricorrenza di un'inscindibile connessione tra le rispettive posizioni nella vicenda dell'omicidio. A tale riguardo va semplicemente osservato che, pur non constando precedenti giurispru- denziali in tema di rapporti tra sospensione del processo ex art. 71 e art. 18 cod. proc. pen., non par dubbio che, nonostante la clausola di riserva iniziale concernente l'assoluta ne- cessità di mantenere unito il procedimento, la lett. b) dell'art. 18 prevede espressamente la necessità (la separazione di processi è disposta') di separazione in caso di sospensione del procedimento nei confronti di uno degli imputati e in special modo quando la causa di so- spensione sia sostanzialmente sine die, non essendo consentito nel vigente sistema -come correttamente già rilevato dalla Corte tarantina congelare il processo nel caso in cui uno - degli imputati versi nelle condizioni previste dall'art. 71 cod proc. pen. In ogni caso, vi è anche carenza d'interesse a sollevare questioni riferite a tale profilo, allorquando come nel caso di specie - si verta in caso di concorso non necessario nel reato (art. 110 cod. pen.), ciò valendo anche per il responsabile civile, la cui posizione sia ac- cessoria rispetto a quella dell'imputato (v. infra). Il sesto motivo di ricorso, variamente articolato, va parimenti ma per diverse ragioni ritenuto infondato. Il ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto im- possibile ravvisare la ricorrenza di cause scriminanti diverse da quella di cui all'art. 6 della 1. n. 100 del 1958, ma basta scorrere le puntuali considerazioni svolte sul punto dalla sen- tenza di annullamento parziale (riportate alle pagg. 31 e 32 di quella impugnata) per rendesi conto che la Corte tarantina si è attenuta strettamente al disposto dall'art. 627 com- ma 3 cod. proc. pen. per quanto concerne la qualificazione giuridica della situazione di fatto eventualmente integrante la causa speciale di non punibilità. Infondato è anche l'argomento secondo cui la Corte di Cassazione in sede rescindente avrebbe ritenuto legittimo l'uso delle armi ex art. 6 I. n. 100 cit. solo in caso di fuga dei contrabbandieri, in contrasto con quanto invece previsto dall'art. 1 della stessa legge. A parte il fatto che tale doglianza non riguarda propriamente la sentenza impugnata quanto piuttosto quella di annullamento parziale, va rilevato che l'affermazione di questa Corte in fase rescindente di astratta applicabilità dell'art. 6 della legge speciale ('L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza, doganale marittima e i capitani non ottemperino alle intimazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose') discende direttamente dalla ricostruzione degli eventi quale accolta nella stessa sentenza di an- nullamento e ha comunque preso in espressa considerazione la previsione di carattere ge- nerale disciplinata dall'art.1 della stessa legge (E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli art. 52, 53, primo comma, e 54 c.p. e quando: a) il contrabbandiere sia armato palesemente;
b) il contrabbando sia compiuto in 9 tempo di notte;
c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone') osservando correttamente la necessità di una sua lettura coordinata con il successivo art. 2, che fa divieto di impiego delle armi in determinate situazioni tra cui la fuga del contrab- bandiere ('E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si dà alla fuga ed abbandona il carico). Sono, invece, precluse dalla formazione del giudicato progressivo le doglianze riguardanti la ritenuta assenza di segnali preventivi di arresto intimati dagli occupanti dell'elicottero al natante in fuga e l'individuazione del momento iniziale di esplosione dei colpi dalla mitra- glietta dell'imputato, asseritamente in contrasto con le ricostruzioni in fatto accolte dalle precedenti decisioni. Vale sul punto ribadire che la decisione di annullamento parziale emessa da questa Corte di Cassazione ha cristallizzato la ricostruzione degli eventi sfociati nella morte di VI Fer- rarese in quella accolta dalla sentenza emessa in primo grado dalla Corte d'Assise di IS del 17/06/2005 (v. pagg. 33 e 35 sentenza impugnata) e che la Corte tarantina ha riportato nel paragrafo 4.3 della sentenza impugnata (pagg. 26-29), ragion per cui è vano oggi de- durre travisamenti dei fatti o pretese incongruenze ricostruttive dei medesimi, dimenticando l'intervenuta formazione del giudicato sul punto. E' infine inesatto il presupposto da cui muove l'ultima doglianza in cui si articola tale motivo di ricorso e cioè che la Corte di Cassazione in sede rescindente avrebbe escluso l'esistenza di un generale principio di proporzionalità nel rapporto tra reazione ed uso delle armi. In realtà, la sentenza rescindente si è limitata a indicare cinque punti di fatto (1- se l'attività d'intervento della polizia e di fuga del motoscafo sia avvenuta nella c.d. zona do- ganale e se l'azione complessiva si sia svolta in tale ambito;
2- se, una volta avvicinatosi l'elicottero al motoscafo dei contrabbandieri, siano stati dati gli avvisi [sonori e luminosi] prescritti dalla legge e nelle forme da questa prevista;
3- in base a quali elementi di fatto le forze di Polizia a bordo dell'elicottero potessero pervenire alla conclusione che fosse in corso un'attività di contrabbando;
3- se l'uso della forza [uso delle armi] fosse assolutamente necessario' per il perseguimento dello scopo di fermare l'attività illecita e ostacolare o impe- dire la fuga e il conseguente arresto dei contrabbandieri;
5- se vi fosse la possibilità da parte della Polizia di impedire altrimenti la fuga dei contrabbandieri, ricorrendo anche al coordinamento con forze di polizia in mare, posto che sulla scena del fatto risulta essere stata presente anche una motovedetta della Guardia Costiera) demandati allo scrutinio del giudice di rinvio al fine di stabilire la ricorrenza o meno della citata esimente speciale, senza affrontare temi più generali come quello impropriamente evocato dal ricorrente. Va, infine, osservato che una delle giustificazioni che il ricorrente allega a sostegno del ca- rattere legittimo del proprio operato e cioè il fatto che in quel torno di tempo ed in quella zona di territorio (province di IS e Lecce) si fossero registrati ripetuti attacchi da parte di contrabbandieri contro le forze dell'ordine, condotti anche con mezzi blindati, riguarda il contesto ambientale di contorno e non già la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni 10 d. legittimanti l'uso delle armi ai sensi della normativa speciale, per altro concepita con spe- cifico riguardo al servizio svolto dalla forza di polizia (Guardia di Finanza) propriamente deputata al contrasto ed alla repressione di quel fenomeno criminale. Gli stessi motivi di censura articolati nel precedente motivo sostanziano il settimo motivo che torna sulla questione dell'applicabilità dell'esimente generale del'uso legittimo delle armi di cui all'art. 53 cod. pen. oltre a quella prevista dalla normativa speciale ed insiste sulla particolare pericolosità della criminalità contrabbandiera in quel periodo di tempo nonché sull'intrinseca gravità delle condotte di contrabbando rispetto alle entrate dello Stato, ond'è che si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte. Lo stesso è a dirsi dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, con cui si deducono rispettiva- mente violazione dell'art. 55 cod. pen. e omessa motivazione in tema di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi in zona doganale o da parte di pubblici ufficiali nonché omessa applicazione dell'esimente putativa dell'art. 59 ultimo comma cod. pen. integrata dalle mo- dalità di conduzione delle operazioni da parte del Questore OR, le quali avevano putati- vamente indotto il ricorrente a ritenere di trovarsi in una situazione di fatto tale da richie- dere l'impiego delle armi. Il presupposto metodologico di entrambi è il medesimo di quello confutato in precedenza, pretendendo in buona sostanza il ricorrente una qualificazione giuridica della situazione di fatto astrattamente integrante la causa di non punibilità diversa da quella fissata ex art. 627 cod. proc. pen. dalla decisione di annullamento parziale. que-Del pari infondato è il decimo motivo di ricorso, ma esso evoca espressamente stione centrale del giudizio d'appello in sede di rinvio e cioè l'esatta qualificazione dello elemento psicologico del reato, strettamente connesso alla descrizione degli eventi che con- dussero alla morte di VI FE accolta dalla decisione impugnata, talché esso necessita la spendita di considerazioni più articolate. Nella sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione del 26/04/2010, il fatto materiale dell'omicidio così veniva ricostruito alla stregua delle risultanze acquisite nei giu- dizi di merito (par.
4.3 sentenza impugnata): 'Nella notte del 14.6.1995 un elicottero della Polizia di Stato, in attività di servizio anticontrabbando, sorprendeva in mare, nello specchio d'acqua com- preso tra IS e Cerano, un motoscafo a bordo del quale, insieme ad altre persone, almeno due, si trovava, come verrà accertato nelle fasi successive, il FE VI, impegnato in attività di contrabbando. A bordo del velivolo della polizia, unitamente ai componenti dell'equipaggio, si trovavano il Di GL SI, comandante direttore delle operazioni di volo, LI GI, funzionario della questura di IS, OR RA e NT IE, rispettivamente questore e dirigente della Squadra Mobile di IS. Avvistato il motoscafo, l'elicottero si abbassava di quota, accendeva il faro di posizione, mentre l'LI GI, aperti i portelloni laterali, sparava alcuni colpi di pistola;
i contrabban- dieri, a loro volta, dopo aver acceso il faro in dotazione al motoscafo ed illu- 11 minato l'elicottero della polizia, fuggivano verso il mare aperto, con il natante, ad andatura sostenuta e con modalità volte ad eludere il pressante inseguimento dell'elicottero che volava a bassa quota seguendo i mutamenti di direzione dell'imbarcazione. Durante questa fase il OR RA, che aveva trovato posizione sul lato del veicolo, prima con la propria pistola e successivamente con quella dell'LI GI, esplodeva colpi di arma da fuoco, lanciando nel contempo alcune bombe che esplodevano cadendo in acqua;
l'NT, posizionato sul lato opposto dello elicottero, a sua volta, sparava dei colpi d'arma da fuoco facendo uso di una mitraglietta M12 in dotazione al corpo di polizia. Nel corso della fuga verso il mare aperto, il motoscafo raggiungeva un natante della Guardia Costiera;
gli inseguiti, dopo aver gridato all'equipaggio della motovedetta di essere oggetto di colpi d'arma da fuoco, virando di bordo ripartivano in direzione della costa, persistendo l'inseguimento da parte dell'elicottero della polizia. Nel corso della fuga, uno dei colpi d'arma da fuoco esplosi dall'elicottero, attin- geva il FE VI, cagionandogli lesioni personali mortali. Tale circostanza veniva accertata dalla polizia una volta terminato l'inseguimento, essendo lo scafo giunto riva ed essendosi dileguati gli altri occupanti dello scafo, che non venivano identificati. Del fatto descritto, veniva data una prima versione ufficiale, per la quale si accreditava l'ipotesi che il FE VI fosse deceduto nel corso di uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, di talché la morte del suddetto sarebbe stata la conseguenza di un uso legittimo delle armi da parte della polizia. In particolare veniva sostenuto che i contrabbandieri avevano sparato colpi di arma contro l'elicottero, con la conseguenza che l'impiego delle armi da parte della polizia si era imposta in forza degli accadimenti. A supporto della tesi uffi- ciale giovava il rinvenimento a bordo dello scafo di una mitraglietta Agram dotata di caricatore 9 x 21, sequestrata nell'immediatezza. Sulla vicenda veniva aperta una prima inchiesta giudiziaria poi archiviata dalla Procura della Repubblica Brin- disi. Per le dichiarazioni rese dai poliziotti Vacca e Greco, nel corso dell'interro- gatorio del 21 ottobre 1998, emergeva successivamente agli organi inquirenti una diversa realtà che determinava la riapertura delle indagini sulle cause e sulle modalità del decesso del FE VI. Nel corso di questa seconda indagine emergeva che: 1 la mitraglietta Agram, era stata collocata del motoscafo, da personale della Polizia di Stato;
2-non vi era stato alcun conflitto a fuoco tra le forze di polizia e gli occupanti del natante;
-3 la vicenda vedeva coinvolto anche il questore OR, la cui presenza a bordo dello elicottero nella notte del 14.6.1995 era stata sottaciuta. 12 Veniva quindi svolta una perizia balistica con la quale si appurava che il FE rese era stato attinto da uno dei colpi esplosi dalla pistola usata dal questore OR che veniva così incolpato del delitto di cui all'art. 575 c.p. e rinviato a giudizio avanti la Corte d'Assise di IS (proc. n. 1/99 rg. Corte d'Assise). Nel corso del giudizio di primo grado (definito poi con sentenza 15/7/2004), veniva eseguita una seconda perizia balistica, con la quale si accertava che, diversamente dalle risultanze della prima perizia, il proiettile che aveva cagiona- to la morte del FE era stato esploso non dalla pistola adoperata dal OR, ma dal mitra M12 adoperato dallo NT IE;
questi veniva pertanto sottoposto a separato giudizio (proc. n. 3/2003 Corte d'Assise) per il delitto di cui all'art. 575 c.p. che veniva definito con sentenza 17/6/2005, essendo deru- bricata l'originaria imputazione in violazione dell'art. 589 c.p. Medio tempore trovava pure la sua definizione il procedimento rg. 1/99 ove il OR veniva condannato in riferimento alla morte di FE VI, per il reato di cui allo art. 589 c.p. così derubricata l'originaria imputazione'. E' con tale ricostruzione degli eventi che la Corte d'Assise d'Appello di Taranto si è con- frontata per stabilire, secondo la successione argomentativa dalla stessa stabilita: a) quale fosse, alla luce degli indici rivelatori individuati alla pag. 18 della sentenza di annullamento parziale (svolgimento degli eventi in tempo di notte;
evoluzioni e manovre repentine dei due mezzi;
tipo e numero di armi usate) l'atteggiamento psicologico dell'im- putato, nell'alternativa già postasi nei precedenti gradi di giudizio tra dolo eventuale e colpa cosciente, immediatamente rifluente sulla qualificazione giuridica del fatto. b) se ricorresse o meno l'esimente speciale di cui all'art. 6 I. n. 100 del 1958, previa ri- sposta ai cinque specifici interrogativi su questioni di fatto parimenti poste dalla sentenza rescindente (v. supra, pag. 10). Nelle more della trattazione dei presenti ricorsi è, come anzidetto, intervenuta la decisione delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, che ha costituito l'occasione di un'actio finium regundorum tra le distinte figure dogmatiche e di cui deve oggi tenersi conto, se non altro per l'espressa sollecitazione difensiva in tal senso. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della colpa cosciente, ravvisando invece il dolo eventuale del delitto di omicidio, osservando che al momento del fatto l'imputato non era in grado di escludere in maniera ragionevole che i colpi a raffica esplosi dalla sua mi- traglietta potessero uccidere gli occupanti del natante, a tal fine valorizzando il tipo ed il numero delle armi caricate sull'elicottero e adoperate quella notte, il dato temporale della azione, l'inseguimento ad alta velocità con continue manovre modificative della rotta del velivolo ed infine le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel giudizio di in primo grado all'udienza del 7.5.2001, ritenendo che nel loro complesso detti elementi di valutazione appaiono univoci nel rivelare l'esistenza del dolo eventuale (pagg. 41-55 sentenza). Più in particolare la Corte tarantina ha sul punto osservato che l'imputato sparò con accanimento, come riferito dai testimoni, anche per meritarsi il plauso del Questore che 13 occasionalmente partecipava a quell'operazione e che aveva in concreto dimostrato la sua linea d'azione ad oltranza in quel contesto, sparando anche con la pistola dell'LI e lanciando bombe in mare' (pagg. 53-54 sentenza), concludendo che la tesi della sussistenza della colpa con previsione non ha validi elementi probatori di sostegno, dacché l'evento morte si configurò come possibilità concreta nella psiche dell'imputato, che tuttavia non si astenne dall'azione, ma vi persistette, accettando il rischio, tutt'altro che astratto, che tale evento si verificasse' (pag. 54 sentenza). Tutto ciò premesso, non spetta evidentemente a questo Collegio stabilire la fondatezza delle considerazioni svolte dal giudice di rinvio, mentre è certamente suo compito sindacare se il concetto di 'accettazione del rischio' adoperato conservi ancora validità al fine di trac- ciare un discrimine tra le distinte figure dogmatiche, alla luce anche degli approdi inter- pretativi giurisprudenziali più recenti. Secondo la massima redatta della citata sentenza delle Sezioni Unite, in tema di elemento soggetto del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappre- sentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascu- ratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, sent. n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261104). Un esame più approfondito della corposa motivazione della decisione evidenzia poi che nell'accezione accolta dalle Sezioni Unite, il dolo eventuale è caratterizzato dalla consa- pevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha tuttavia la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, con accettazione volontaristica di tale rischio;
mentre, quando l'evento è ritenuto dall'agente altamente probabile o certo, l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, vale a dire che lo vuole, integrando il dolo diretto, che addirittura diventa specifico ove l'evento, oltre che accettato, è anche per- seguito. Sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, nel dolo eventuale occorre una situa- zione di probabilità dell'evento che deve essere verificata scrutinando il modo in cui l'agente ha ravvisato la possibilità di verificazione di un risultato derivante dalla sua condotta, cui si accompagna un profilo deliberativo (la cd. accettazione volontaristica del rischio) che ri- guarda però non già l'evento in sé, ma il rischio della sua verificazione. Nel caso in cui l'evento è, invece, certo o probabile, non occorre secondo le Sezioni Unite ricercare l'atto deliberativo in cui si estrinseca la direzione della volontà; detto altrimenti, la presenza dell'elemento volitivo del dolo si ricava dalla stessa elevata probabilità e deve essere accertata sulla base di indici obiettivi connessi sostanzialmente alla peculiarità della fattispecie. 14 Come, del resto, la stessa massima suggerisce, la decisione in questione risente più di quanto non si voglia della specificità del caso, in cui la pubblica accusa aveva contestato ai responsabili dello stabilimento ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA di Torino vari reati sia dolosi (art. 437 cod. pen.) che colposi (artt. 61 n. 3, 449 e 423 cod. pen.; artt. 61 n. 3 e 589 cod. pen.) oltre ad imputazioni meno rilevanti e nei confronti di un dirigente apicale della stessa società (Espenhahn) i delitti di incendio doloso (art. 423 cod. pen.) e di omicidio plurimo (artt. 81, 575 cod. pen.) per aver cagionato volontariamente la morte di sette lavo- ratori in conseguenza della deliberata mancata adozione di misure organizzative e di protezione della sicurezza sul lavoro. L'impostazione accusatoria era stata accolta dal giudice di primo grado, la cui decisione era stata, però, parzialmente riformata in grado di appello, quando nei confronti di Espenhahn il reato di omicidio doloso era stato qualificato come omicidio colposo ai sensi degli artt. 589, commi 1, 2 e 3 e 61, n. 3, cod. pen. e quello di incendio doloso riqualificato come incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 61, n. 3, cod. pen. oltre a statuizioni di contorno. Ebbene, proprio il collegamento stabilito dalla sentenza tra colpa cosciente e violazione di regole cautelari, determinata quest'ultima dai motivi più vari (trascuratezza, imperizia, insi- pienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo) indica con chiarezza che quella deli- mitazione di confini tra le distinte figure dogmatiche è avvenuta in un ambito concettuale del tutto diverso da quello qui in esame e cioè connotato dalla cosciente trasgressione di regole di cautela positivamente o normativamente stabilite (norme in materia di preven- zione infortuni sul lavoro e malattie professionali, di prevenzione di danni all'ambiente, di circolazione stradale, etc.), in cui si sono registrate le maggiori tensioni interpretative, soprattutto a livello di decisioni di merito, in epoca recente. La conseguenza di tale argomentare è, però, che ove mai si dovessero ritenere applicabili anche alla fattispecie in esame i capisaldi dogmatici della indicata decisione, l'elemento psicologico dell'agente potrebbe ritenersi connotato finanche dal dolo diretto, attesa l'alta probabilità dell'evento in concreto determinatosi (la morte di uno degli occupanti del motoscafo contrabbandiere) per effetto della condotta ascrittagli. Sparare ripetutamente e con lucida determinazione all'indirizzo del natante, impiegando una arma di prestazioni elevate (mitraglietta M12) non di ordinanza, ancorché in dotazione al corpo di polizia di appartenenza, nel corso di un inseguimento notturno connotato da alta velocità e da frequenti mutamenti di rotta sia dell'imbarcazione sia dell'elicottero su cui l'im- putato si trovava, in un contesto di emulazione e di reciproca esaltazione dovute anche alla presenza di un superiore gerarchico (l'allora Questore di IS, OR) partecipante alla azione, con impiego anche di bombe a mano, ancorché non riferibile in prima persona al ricorrente, unitamente alla mancata adozione di particolari sistemi di puntamento dell'arma da fuoco volti a indirizzare i colpi in parti determinate dell'imbarcazione atte a tenere indenni gli occupanti, in assenza di una particolare perizia professionale nell'uso delle armi, ammessa dallo stesso imputato (pag. 54 sentenza), costituiscono, infatti, indiscutibili indici 15 rivelatori della sussistenza di un'alta probabilità che qualcuno di quegli occupanti fosse attinto dai colpi esplosi, quando non dalle bombe lanciate verso l'imbarcazione in fuga. Deve, pertanto, ritenersi immune da censure la decisione impugnata che, sulla base dei ricordati indici obiettivi dell'azione, ha qualificato l'atteggiamento psicologico del ricorrente in termini di dolo eventuale, dal momento che nessun argomento a sostegno della tesi pro- pugnata dal ricorrente può essere tratta dall'arresto delle Sezioni Unite. Destituito di fondamento è anche l'undicesimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente de- duce falsa applicazione dell'art. 61 n. 9 cod. pen. e omessa motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico relativo all'aggravante della violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. Osserva, infatti, il Collegio che la Corte tarantina ha espressamente ed inequivocabil- mente argomentato circa il superamento dei limiti della funzione pubblica di cui l'imputato era investito, quale intrinseco alle condotte in addebito (pag. 53 sentenza): quel che nell'azione è stato obliterato, infatti, è in primo luogo il rispetto della legalità che si impone sempre e comunque agli appartenenti alle forze dell'ordine, quand'anche essi si trovino in situazioni pericolose per la propria incolumità personale e ciò integra precisamente il dato tipico dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. Palesemente destituito di fondamento è, infine, il dodicesimo motivo di ricorso con cui si deducono violazione e falsa applicazione della disciplina della continuazione La Corte tarantina ha correttamente indicato quale reato più grave quello ritenuto di omicidio volontario (artt. 61 n. 9, 575 cod. pen.) e sulla misura di pena inflitta a detto titolo (14 anni di reclusione) ha calcolato l'aumento di pena per i reati di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco (artt. 61 n.2 e 9, 110 cod. pen., 10 e 12 I. n. 497 del 1974, capo G2), falso ideologico continuato e materiale in atto pubblico (artt. 81 cpv., 110, 476, 479 cod. pen., capi L2, N2 e P2) giudicati nel procedimento n. 1/99 conclusosi con la sentenza della Corte d'Assise di IS del 15/07/2004, applicando un complessivo aumento di pena di un anno e quattro mesi di reclusione, così determinata previa riduzione di un terzo per la concessione di attenuanti generiche e diminuzione di un ulteriore terzo per il rito prescelto (art. 442 cod. proc. pen.) e ripartita per ciascun reato satellite (sei mesi per il reato sub G2, quattro mesi per quello sub L2, tre mesi rispettivamente per quelli sub N2 e P2) fino a determinare la pena complessiva finale di quindici anni e quattro mesi di reclusione. Sostenere con il ricorrente che non risulta sufficientemente esplicitata la misura degli au- menti di pena disposti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., asseritamente caratterizzati da diversi- ficate diminuzioni prive di qualsiasi motivazione, in luogo di una nuova determinazione della pena in rapporto all'aumento unico per i delitti caduti in continuazione, implica, dunque, la totale obliterazione del chiaro dettato testuale della decisione sul punto.
2.2 Atto sottoscritto dal difensore avv. Molfetta Il primo ed il secondo motivo dell'atto d'impugnazione a firma di detto difensore corri- spondono agli analoghi motivi dell'altro, entrambi formulando sostanzialmente la stessa 16 doglianza dell'essersi il processo di rinvio svolto congiuntamente nei confronti del ricorrente e del coimputato OR, la cui posizione è stata, però, alla fine separata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 71 cod. proc. pen. E' proprio con riferimento a tale sviluppo processuale - che il ricorrente ritiene lesivo delle sue garanzie difensive e che, invece e come anticipato, appare del tutto rispondente alle regole dettate in tema di sospensione e separazione dei processi che viene dedotta la - violazione dell'art. 55 cod. pen.: in altri termini, il ricorrente sostiene che lo stralcio della posizione del OR gli ha sottratto la possibilità di dimostrare la sussistenza di un eccesso colposo nell'uso delle armi, connesso evidentemente al ruolo attivo svolto nell'operazione dall'allora Questore di IS. La censura è del tutto infondata, in primo luogo poiché costituisce né più né meno che il tentativo di conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una rivalutazione del com- pendio probatorio, sostitutiva di quella funzionalmente demandata al giudici di merito ed in secondo luogo, perché non tiene minimamente conto dei limiti del giudizio di rinvio, quali fissati dalla sentenza rescindente di annullamento parziale. Con il terzo motivo s'invoca l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in tema di quantifica- zione del danno in tema di obbligazioni, in ragione della mancata qualificazione della fuga dei contrabbandieri quale concausa determinante una diminuzione dell'entità del risarci- mento. La tesi della possibilità di qualificare la fuga dei contrabbandieri e quindi anche del FE rese come 'fatto colposo del creditore' concorrente a cagionare il danno (art. 1227 cod. civ.) nel contesto di una vera e propria obbligazione di natura civilistica è di ben modesto spes- sore e va ascritta a pura creatività giuridica. Palesemente generico si rivela, invece, il quarto motivo di ricorso con cui si deduce la vio- lazione del principio generale in dubio pro reo mai considerato dalla Corte d'Assise d'Appello in sede di rinvio: quella di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. non costituisce, infatti, una regola di valutazione delle prove, ma il principio generale cui il giudice deve attenersi per addivenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, previo esame del compendio probatorio posto alla sua attenzione quand'anche di natura indiziaria, a meno di non voler sostenere, in maniera del tutto irragionevole, che solo gli imputati rei confessi possano essere dichiarati colpevoli. Manifestamente infondata appare, infine, la questione di legittimità costituzionale, dedotta con il quinto motivo di ricorso, degli articoli 18 e 71 cod. pen. nella parte in cui, già disposta la riunione perché ritenuta assolutamente necessaria, non prevede il divieto di successiva separazione e l'obbligo della sospensione dell'intero processo. Del tutto inconferenti appaiono i riferimenti al principio di eguaglianza e a quello del giu- sto processo di cui agli artt. 3 e 111 Cost., atteso che l'art. 71 cod. pen. è posto a garanzia e tutela dell'imputato incapace di partecipare coscientemente al processo, ma la relativa so- spensione (che può protrarsi senza limiti sino al decesso dell'interessato) deve contem- perarsi proprio con le esigenze di ragionevole durata del processo nei confronti dei coim- 17 putati e con le esigenze della giurisdizione al sollecito accertamento dei fatti di rilevanza penale.
2. Ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno Un primo gruppo di censure sollevate da tale ricorrente riguarda la vicenda della sospen- sione del processo nei confronti dell'imputato OR ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. ed in particolare le ordinanze emesse dalla Corte tarantina prima per respingere (ordinanza 25/01/2012) e poi per accogliere (ordinanza 24/10/2012) l'istanza di sospensione. Secondo il ricorrente, le difformi decisioni adottate dalla Corte territoriale risulterebbero tra loro in aperta contraddizione e inoltre la mancata tempestiva sospensione del processo ha comportato la nullità di tutti gli atti processuali successivi al 25/01/2012. Questo Collegio non ravvisa, in realtà, alcuna contraddizione tra l'originaria decisione di non sospendere il processo e quella successiva di procedervi, non appena la situazione ac- certata dal perito incaricato di valutare le condizioni di salute psichica dell'imputato OR ne hanno configurato la necessità: trattasi di decisioni che il giudice deve assumere in re- lazione alla concreta situazione emergente dagli accertamenti disposti in tal senso e ben può accadere che la necessità della sospensione non si configuri in un determinato momento del processo per materializzarsi successivamente, all'esito del progredire della patologia o di più approfondite verifiche di carattere medico - legale. Non è dato, inoltre, comprendere quale sarebbe la base normativa per ricavare la dedotta nullità degli atti processuali assunti tra le due ordinanze in questione. Altra censura concerne l'ordinanza del 06/07/2011 di ammissione di parte civile di FE rese RM, FE RO e GL NA e la dedotta violazione degli artt. 79 e 82 cod. proc. pen. Anche in questo caso, non si ravvisa alcuna delle dedotte violazioni di legge. Non c'è stata violazione dell'art. 79 cod. proc. pen., dal momento che la Corte territoriale ha chiaramente affermato la tempestività della costituzione, posto che la precedente udien- za del 16/03/2011 era stata caratterizzata del mero rinvio determinato da un'astensione dall'attività forense cui avevano aderito difensori degli imputati;
non c'è stata violazione dell'art. 82 cod. proc. pen. poiché non si è determinata alcuna situazione tipica dante luogo a revoca della costituzione, senza dimenticare che l'art. 75, comma 1 cod. proc. pen. con- sente che l'azione proposta davanti al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunziata sentenza di merito anche non passata in giudicato, evenienza neppure allegata dal ricorrente. Quanto, invece, ai motivi riferiti al merito della decisione impugnata, si rinvia alle consi- derazioni svolte sugli specifici punti di doglianza formulati dall'NT, atteso che quelli articolati dal responsabile civile ricalcano sostanzialmente i temi del ricorso dell'imputato. Con riferimento, infine, alla richiesta di sospensione della provvisionale in favore della parte civile NA GL ex art. 612 cod. proc. pen., il contenuto della presente deci- sione vale come chiara conferma dell'omessa adozione della misura in pendenza di ricorso. 18 4. Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, nella rispettiva misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti NT IE e Ministero dell'Interno al paga- mento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giu- dizio dalle parti civili, che liquida: in complessivi € 4.200,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge ed € 355,28 per spese esenti per le parti civili FE RM, FE IO e GL NA;
in complessivi € 4.800,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge per le parti civili DI US, FE IG, FE RI, FE LO;
in € 600,00 per FE MA, ammessa al patrocinio pubblico, disponendone il paga- mento in favore dello Stato. Roma, 26/02/2015 Il consigliere estensore Il Presidente / ando Villoni Giacomo Paoloni Raca DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 MAG 2015 REMADIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito O N CORTE × CASSAZ U P R E S IG 19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supremo di Cassazione - Sezione Sesta Penole - con ordinanza n° 3055/16 del 15/1/16 e depositata il 22/1/2016 : LLordica la conversione del dispritivo della sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 26/2/2015 22065/15 vei confronti di TO IE ed altri nel senso che siano agguinite in fonds le ли con distrazione delle stesse in seguenti parole:". favore degli avvocati Lawzalove e Guiseppe Daniela D'Amuri dichiaratio autistatari", >>- CORTE Roma , 27 GEN 2016 A Il Funzionario Giudiziario SSAZION S R E U P M Filippo GRECO IG