Articolo 6 della Legge 4 marzo 1958, n. 100
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 1958
Art. 6.
L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958
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