Versione
22 marzo 1958
22 marzo 1958
Art. 6.
L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.
L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065Provvedimento: […] Esaminando, inoltre, il secondo profilo critico evidenziato dalla sentenza di annullamento con rinvio, la Corte d'Assise d'appello ha escluso la sussistenza dell'esimente dell'uso le- gittimo delle armi di cui all'art. 6 della legge n. 100 del 1958, unica ritenuta conferente alla fattispecie dalla sentenza di annullamento, fornendo composite risposte ai cinque specifici quesiti la cui soluzione era stata ritenuta necessaria dalla decisione di legittimità per definire in maniera esauriente il contesto dell'azione (pagg. 58-72 motiv.).Leggi di più...
- separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. b), cod. proc. pen·
- fattispecie·
- necessità·
- separazione di processi·
- competenza