Art. 6.
L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.
L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.