Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 2
La detenzione di bossoli esplosi, relativi a munizioni da guerra, è penalmente rilevante perché, per la configurazione del reato di illegale detenzione di munizioni da guerra, non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego.
Agli effetti delle leggi penali, sono da considerarsi munizioni da guerra, per la loro potenzialità offensiva, le munizioni ad espansione, a nulla rilevando che il loro uso bellico sia formalmente impedito da una convenzione internazionale.
Commentario • 1
- 1. Definizione normativa delle armi da sparo e loro qualificazione per tipo di munizionamentoRoberto D'Aloisio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2022
Riferimenti normativi: art. 1 – 2 – 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895; art. 11 legge 18 aprile 1975 n. 110 ; Circolare del Ministero dell' Interno n. 559/C-50, 133 – E.99; legge 23 dicembre 2021 n. 238 Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri aveva condannato l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine al delitto di cui all' art. 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola da guerra calibro 9. In particolare, il Giudice …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 22655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22655 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 275
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038276/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IN RG, N. IL 22/12/1959;
avverso SENTENZA del 24/01/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva. Udito il difensore Avv. MATTEI Gianpiero.
PREMESSO IN FATTO
- che la Corte di Appello di Trento, per quanto ancora interessa in questa sede, con sentenza del 24 gennaio 2007 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della stessa città, nella parte in cui aveva condannato l'appellante NI GI alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, in quanto colpevole del reato di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 per aver detenuto, presso la propria abitazione, parti di armi da guerra nonché vario munizionamento da guerra e segnatamente: a) cartuccia Luger cl. 9x9 con pallottola ad espansione (reperto 127); b) cartuccia cal. 7,62 NATO con pallottola tracciante (reperto n. 152);
c) caricatore per MAB, caricatore per pistola mitragliatrice e caricatore per mitragliatore Thompson (reperti 96, 97,144 e 146);
- che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NI, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo:
con i primi tre complessi motivi di gravame, l'illegittimità della decisione impugnata, per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto contestato in relazione a ciascuno degli indicati reperti;
con il quarto motivo d'impugnazione, l'illegittimità della decisione impugnata, per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2; con il quinto motivo d'impugnazione, l'illegittimità della decisione impugnata, per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto dell'istanza subordinata di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutti i motivi d'impugnazione, salvo l'ultimo, risultano privi di fondamento;
- che in relazione alla condanna per la detenzione del reperto 127 (munizione Luger 9 x 19 ad espansione, marca Winchester), nessun pregio può riconoscersi, in primo luogo, al rilievo difensivo secondo cui del tutto illegittimamente i giudici di merito avevano svalutato il dato che vietando la Convenzione dell'Aja l'impiego bellico delle munizioni ad espansione, il reperto di cui trattasi non poteva essere destinato al caricamento di armi da guerra, ove si consideri, per un verso, che il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate munizioni siano da considerarsi per armi da guerra (quelle cioè che per la loro spiccata potenzialità offensiva sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere) o per armi comuni da sparo, è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'articolo 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo (in tal senso si veda, Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 14617 del 9/12/1999 Ud. (dep. 23/12/1999 ) Rv. 216108, ric. Genovese) e, per altro verso, che in linea con tali consolidati principi questa Corte ha già avuto modo di precisare che "le pallottole ad espansione, per la loro potenzialità offensiva, sono munizioni da guerra, giacché la L. n.110 del 1975, art. 2 vieta che tali munizioni possano essere destinate ad armi comuni da sparo" (così Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 21611 del 7/4/2004 Ud. (dep. 06/05/2004 ) Rv. 228210, ric. Tuccimei), sicché, attesa la incontestata potenzialità offensiva di tali munizioni, poco rileva, ai fini della configurabilità della fattispecie, che l'uso bellico delle stesse risulti formalmente inibito da una convenzione internazionale;
- che sempre con riferimento alla detenzione del reperto 127, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata, per avere i giudici di merito ritenuto non decisiva la dedotta circostanza che apposita circolare del Ministero dell'Interno (la n. 556/C 11764.10 171 L) avrebbe chiarito, con riferimento alla direttiva CEE del 18 giugno 1991, che il divieto di produzione e uso di munizionamento a carica espansiva non si riferisce alle munizioni destinate alle armi da caccia e da tiro a bersaglio, tenuto conto, per un verso, della già evidenziata funzione "integratice" della nozione di munizioni da guerra assolta dalla L. n. 110 del 1975, art.2, comma 4 e che tale norma, certamente di rango superiore rispetto ad una circolare ministeriale, così come formulata, prescinde dalla possibilità di utilizzazione in concreto di tale munizionamento anche per un'arma comune da sparo, ovvero, come specificamente dedotto, per un'arma da caccia, che l'imputato per altro non risulta possedere;
- che avuto riguardo alla detenzione del reperto n. 152 (cartuccia 7,62 Nato), priva di fondamento deve ritenersi la censura difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che lo stesso integrasse una munizione da guerra pur se priva della carica di lancio, in quanto, come riferito dal perito d'ufficio, la cartuccia, seppur integra ed ancora efficiente, risultava "sconfezionata" e che ai fini di un corretto utilizzo in sede militare il ripristino non è possibile tecnicamente;
- che sul punto occorre considerare, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra, quali sono le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla Nato, è penalmente rilevante posto che per la configurazione del reato non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione" (così, Sez. 1^, Sentenza n. 24267 del 6/5/2004 Ud. (dep. 27/5/2004) Rv. 228902, ric. Reale);
- che per quel che attiene la condanna per la detenzione dei reperti n. 96, 97, 144 e 146 (caricatori per MAB e per mitragliatrice Thompson), parimenti infondato deve ritenersi l'assunto difensivo secondo cui erroneamente i giudici di appello avevano valorizzato il dato fattuale che tali parti di armi risultavano efficienti e di facile e veloce assemblaggio all'arma, avendo con ciò eluso l'essenziale e decisivo rilievo che i suddetti caricatori non erano più impiegati da eserciti moderni sicché difettava il requisito dell'impiego bellico, senza contare che appariva errata la stessa qualificazione dei reperti di cui trattasi (meri serbatoi mobili) come "caricatori" e come "parte" di arma da guerra;
- che preclusa in questa sede una diversa valutazione del fatto, sul punto occorre considerare, infatti, per un verso, "che ai fini della legge penale debbono intendersi per "parti di arma" non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco, e che fra le dette parti rientra quindi anche il caricatore, a nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477 del 1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma", essendo detta definizione funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (ovvero armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi)" in tal senso Cass., Sez. 3^, Sentenza n. 5329 del 12/12/2007 Ud. (dep. 4/2/2008 ) Rv. 238860, ric. Cagnin e altro e per altro verso che "per determinare il carattere di "arma da guerra" non è decisivo il fatto che l'arma sia antiquata e sia o non attualmente in dotazione a corpi di forze armate nazionali o estere" (così Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 3342 del 13/1/1988 Ud. (dep. 14/3/1988) Rv. 177869, ric. Sonzogni);
- che del tutto infondate devono ritenersi, infine, anche le censure difensive mosse alla decisione impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato che le deduzioni difensive afferivano all'insussistenza di una consapevolezza dell'imputato di detenere munizioni da guerra o parti di armi da guerra, e che in tal senso assumeva rilevanza la circostanza che presso l'imputato non erano state trovate armi di tale specie;
- che tali argomentazioni omettono di considerare, infatti, che la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione, anche perché, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera un fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata (in tal senso con riferimento proprio ad un delitto concernente la legge sulle armi, Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 15885 del 1/3/2007 Ud. (dep. 19/4/2007) Rv. 236432, ric. Re);
- che coglie invece nel segno il rilievo difensivo secondo cui erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto preclusa L. n. 689 del 1981, ex art 60 l'applicabilità nella fattispecie di pene sostitutive, e ciò in quanto tale norma, come dedotto in ricorso, risulta abrogata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 4, comma 1, lett. c);
- che in base alle considerazioni sin qui svolte la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, che determina in Euro 3.040,00 ai sensi dell'art 135 c.p. (Euro 38,00 x 80 gg.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, che determina in Euro 3.040,00.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008