Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2004, n. 35984
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Sentenza 15 luglio 2004

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In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli possono essere sanate con la procedura prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, solo in caso di conformità agli strumenti urbanistici e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

In tema di tutela del paesaggio, la esecuzione in territori coperti da boschi di opere di bonifica, antincendio e conservazione che comportano una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, la cui assenza integra la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2004, n. 35984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35984
    Data del deposito : 15 luglio 2004

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