Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato.
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- 1. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
Leggi di più… - 2. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2018, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
0 1782-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. 2534/2018 UP 18/12/2018- FRANCESCO MARIA CIAMPI R.G.N. 26925/2018 CARLA MENICHETTI EUGENIA SERRAO Relatore- FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' : RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 25/02/2015 dal Tribunale di Sassari a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di EL EU per il reato di cui agli artt. 56,110,624 bis e 625, comma 1, n.2 cod. pen. commesso in Sassari il 26 dicembre 2014 allorchè, in concorso con altra persona, aveva compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco ad impossessarsi mediante sottrazione di quanto contenuto all'interno dell'appartamento di proprietà della famiglia Baldinu-Sechi, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia di Stato.
2. L'imputazione concerneva il seguente fatto: la mattina del 26 dicembre 2014 il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari aveva constatato la presenza di un veicolo Lancia Y10 aperto e con il sedile posteriore inclinato nel giardino di una villa;
il cancello d'ingresso della villa era bloccato dall'interno con uno scalpello;
il giardino di pertinenza dell'immobile era recintato da un muro di blocchetti e munito di cancello, verosimilmente aperto al momento dell'accesso dei malviventi;
una volta entrati, gli agenti avevano sorpreso due individui, uno dei quali era il EL, impegnati a caricare una specchiera su un piccolo carrello per il trasporto di oggetti pesanti;
i proprietari, avvertiti del fatto, avevano dichiarato che all'interno vi erano alcuni arredi di valore ma che non intendevano sporgere querela.
3. Ricorre EU EL censurando la sentenza impugnata con unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.624 bis cod. pen., non potendo considerarsi luogo di privata dimora una struttura in condizioni di abbandono, accessibile a chiunque perché priva di cancello con gli infissi aperti e danneggiati. Secondo il ricorrente, la mancanza di attualità nell'uso domestico, ulteriormente ribadita dalla decisione delle persone offese di non sporgere querela, esclude che si possa qualificare l'immobile come luogo destinato allo svolgimento di atti della vita privata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. L'art.624 bis cod. pen., introdotto dall'art.2 legge 26 marzo 2001, n.128, innovando rispetto alla previsione contenuta nell'art. 625 n.1 cod. pen., che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui «abitazione»>, prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa la condotta - dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a «privata dimora>> ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di abitazione», già presente nel soppresso n. 1, dell'art. 625 cod. pen. e tutt'ora ripreso nella rubrica della nuova norma.
1.2. Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Sez. 5, n. 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701), come le autorimesse (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffarti, Rv. 25319301; Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Pinto G, Rv. 21902701); i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Sez. 2, n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901); le scale (Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501); il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (Sez. 2, n. 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401); un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto (Sez. 2, n. 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101); la stanza d'ospedale destinata all'uso del personale paramedico (Sez. 5, n.3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901); uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l'autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l'abitazione (Sez. 2, n. 8276 del 16/05/1988, dep. 1989, Mattioni, Rv. 18152301).
1.3. In una sentenza del 2014, questa Sezione (Sez.4, n.33413 del 26/06/2014, Conti, n.m.) aveva sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emergesse dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di «privata dimora≫ nozione più ampia e comprensiva di quella di «abitazione» (come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 cod. pen., ove sono entrambi presenti), in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro 3 vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si era, infatti, ritenuto che vi rientrassero, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 24776501; Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 23849301; Sez. 5, n. 43671 del 17/09/2003, Sgaramella, Rv. 22641501; Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003, Solimano, Rv. 22456801), compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (v. Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009, Caglioni, Rv. 24443201); la portineria di un condominio (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 24044201); le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv.255100); uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 24985001); l'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero (Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801); una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile (Sez. 5, n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 24835601); l'area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita (Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale, Rv.24842101).
1.4. Nè si richiedeva che, per poter esser ritenuto «destinato a privata dimora», il luogo dal quale fossero stato sottratte le cose fosse munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si trattasse di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (per esempio l'arredamento) da cui fosse desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez.2, n. 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501; Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell'art. 624 bis cod. pen., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro, ma la stessa casa canonica;
nonché, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624 bis cod.pen. del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli 4 avvocati: trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato;
Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all'interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico;
Sez.4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura;
Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata).
2. Della questione dei limiti applicativi della norma in esame sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601) che, per quanto concerne lo specifico profilo che qui rileva, hanno messo in evidenza il requisito della stabilità della presenza personale, escludendosi la qualifica di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente.
2.1. Pur constatando l'ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di «privata dimora», le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico (portoni, saracinesche o altri meccanismi) quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata (specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie). Il Supremo consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell'art.624 bis cod. pen. debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, 5 ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.
2.2. Nella sentenza si è affermato che «L'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone», dovendosi individuare nel domicilio, inteso come luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e che sia tale da garantire la riservatezza, il bene giuridico tutelato dalla norma, con la precisazione che il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Elemento discriminante, in tal senso, è il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità».
2.3. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art.624 bis cod. pen. dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
3. Si osserva poi che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine «privata dimora>>, impone all'interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicchè si possa cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione). L'interpretazione della locuzione privata dimora» offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, espressione della ratio della norma, che è quella della tutela «forte» del domicilio in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed 6 imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale», e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano.
4. Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente da vizi, avendo qualificato come tentato furto in abitazione ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. la condotta posta in essere dall'imputato, introdottosi in un immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non era abbandonato ed era, anzi, «connotato dalla personalità del titolare» che vi custodiva alcuni arredi di valore. La qualificazione del fatto alla luce dell'interpretazione della norma propugnata dalle Sezioni Unite, non consente di attribuire rilievo alla mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il delitto, desumibile secondo il ricorrente dalla scelta del proprietario di non presentare querela.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccialli Eugenia Serrao рение DEPOSITATO IN CE IL FUNZIONA NUDIELNIO 160 2019 Dott.ssa. Vallendo oggi, 7