Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza in caso di condanna a fronte dell'imputazione di detenzione di tabacchi lavorati esteri, per il reato di detenzione per la vendita di tabacchi nazionali, essendo i due reati del tutto sovrapponibili non solo sotto il profilo dell'oggettività materiale, ma anche sotto quello dell'oggettività giuridica, rappresentata, per entrambi, dall'interesse finanziario dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 35152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35152 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1647
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - est. Consigliere - N. 2333/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SS, nato a [...] il [...];
MA CI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 ottobre 2010;
sentita la relazione del consigliere Dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 14 ottobre 2010, resa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli ha condannato gli imputati per il reato di cui alla L. n. 27 del 1951, art. 8, per avere detenuto, per la vendita, kg. 4,280 di tabacchi nazionali, così riqualificando il reato, a fronte della contestazione, da parte del pubblico ministero, della più grave fattispecie di detenzione illecita di tabacchi lavorati esteri.
2. - Avverso tale decisione, gli imputati, hanno proposto, tramite il difensore, ricorso in cassazione, deducendo: a) la nullità della decisione, per violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 1, e art. 521 c.p.p., commi 1 e 2, in quanto il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso, nei suoi elementi essenziali, rispetto a quello contestato, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione e trasmettere gli atti al pubblico ministero, perché procedesse alla diversa contestazione, consentendo, così, l'accesso degli imputati all'oblazione; b) quanto al solo MA CI, la violazione del divieto del ne bis in idem, perché questi sarebbe già stato giudicato per lo stesso fatto, in un precedente procedimento definito con oblazione;
c) la nullità della sentenza, per violazione della L. n. 27 del 1951, art. 8, comma 1, in relazione alla L. n. 907 del 1942, art. 96, comma 1, per violazione dei limiti minimi edittali nella determinazione della pena;
d) la carenza di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. - In relazione al motivo sub a) - con cui si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 1, e art.521 c.p.p., commi 1 e 2, in quanto il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso, nei suoi elementi essenziali, rispetto a quello contestato - va preliminarmente richiamato l'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa. In altri termini, la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (ex plurimis, Sez. 6, 21 gennaio 2005, n. 12175; Sez. 4, 15 gennaio 2007 n. 10103; Sez. 2, 17 maggio 2007, n. 29912). Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, perché la condotta materiale posta in essere dagli imputati - quella della detenzione illecita di tabacchi lavorati - è suscettibile di essere sussunta sia nella fattispecie contestata di detenzione di tabacchi lavorati esteri, sia in quella ritenuta in sentenza di detenzione di tabacchi nazionali, essendo i due reati del tutto sovrapponibili, non solo sotto il profilo dell'oggettività materiale, ma anche sotto quello dell'oggettività giuridica, rappresentata, per entrambi, dall'interesse finanziario dello Stato. La qualificazione dei tabacchi detenuti come nazionali o esteri costituisce, dunque, un profilo meramente accessorio, che non inficia in alcun modo la difesa apprestata dall'imputato quanto agli elementi essenziali del fatto storico contestato.
Quanto all'ulteriore profilo di doglianza - secondo cui la diversa qualificazione data al fatto avrebbe comportato un pregiudizio nell'accesso all'oblazione - deve, poi, richiamarsi la decisione delle Sezioni unite di questa Corte 28 febbraio 2006, n. 7645, che ha statuito che la rimessione in termini per l'oblazione, prevista dall'art. 141, comma 4 bis delle disposizioni di attuazione per il caso di modificazione dell'originaria contestazione in altra per la quale sia possibile l'oblazione, non si applica nel caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (v. anche, ex multis, Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 14944; Sez. 3, 11 febbraio 2010, n. 12443). Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. - Il motivo sub b) - con cui si deduce, per il solo MA CI, la violazione del divieto del ne bis in idem, perché questi sarebbe già stato giudicato, per lo stesso fatto, in un precedente procedimento definito con oblazione - è manifestamente infondato, perché generico.
Ci si limita, infatti, a riportare gli estremi identificativi di un altro procedimento penale e della relativa sentenza, sostenendo che si tratti dello stesso fatto, senza però addurre alcuna argomentazione a sostegno di tale asserita identità. 3.3. - Il motivo sub c) - con cui si lamenta il superamento dei limiti edittali nella determinazione della pena - è, invece, fondato.
Il massimo edittale per la contravvenzione di cui al combinato disposto della L. n. 27 del 1951, L. n. 907 del 1942, art. 8, comma 1, e art. 96, comma 1, è infatti di L. 125.000, corrispondenti alla cifra, arrotondata senza i decimali a norma del D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 51, di Euro 64,00. Tale somma è inferiore a quella di
Euro 75,00 considerata in sentenza come pena base per l'applicazione della diminuzione per il rito.
3.4. - Parzialmente fondato è il motivo sub d), relativo alla carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati.
Deve rilevarsi che la sentenza censurata è effettivamente priva di motivazione circa la concreta commisurazione della pena al fatto, non essendovi alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Quanto, invece, all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza è manifestamente infondata, perché l'applicazione di dette circostanze non era stata richiesta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che il giudice ha correttamente omesso una specifica motivazione sul punto. 4. - Ne deriva l'annullamento della sentenza, limitatamente alla motivazione sulla pena, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché provveda in merito, facendo applicazione dei principi enunciati ai punti 3.3. e 3.4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, limitatamente alle statuizioni sulla determinazione della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011