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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/07/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1822/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERRINI NICOLA, in virtù di mandato in Parte_1 calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO TRAETTA,103 Bitonto;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D'IPPOLITO ARMANDO e SARDIELLO CP_1
PATRIZIA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in
VIA CRISTOFORO COLOMBO N.30/A CEGLIE MESSAPICA.
OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione, la sig.na nella Parte_1 qualità di proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare sita nella località di mare di “Campomarino”,
Comune di Maruggio, chiedeva al Tribunale di adito, il diniego di rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del primo quadriennio previsto per il 05 luglio 2024 per adibire l'abitazione posta nella zona di villeggiatura di Campomarino ad uso personale.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta datata 15.03.2024 l'intimata sig.ra si opponeva al diniego di rinnovo richiesto dalla intimante, sostenendo tra CP_1 le varie eccezioni, in particolare, che il motivo di diniego indicato nella lettera raccomandata del 1 13.05.2022 non ritirata dalla intimata per compiuta giacenza, ossia di dover utilizzare in proprio la villa al mare in località Campo Marino per “uso personale” della proprietaria era ritenuto generico.
Con ordinanza resa il 21.04.2024, il Giudice adito rigettava l'ordinanza provvisoria di rilascio, disponendo il mutamento di rito ex art. 667 ordinando che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presso un Organismo di Mediazione
Territorialmente competente entro il termine ivi indicato.
In data 29.04.2024 veniva attivato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione di di Martina Franca, ma con esito negativo, come da verbale in atti. CP_2
Con comparsa veniva riassunto il giudizio di merito da parte dell'odierna ricorrente-intimante.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione mediante trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, prima di intraprendere l'azione giudiziale, l'odierna intimante con lettera racc. a.r. del 13/05/2022 avvalendosi delle disposizioni di legge in materia, di cui all'art. 3 L.431/98 e, come da contratto di locazione, inviava alla conduttrice Sig.ra CP_1
lettera raccomandata A/R di diniego alla rinnovazione del contratto di affitto alla scadenza
[...] del 05.07.2024, indicando quale motivo del diniego, quello di dover adibire l'abitazione nella località di villeggiatura di Campomarino ad uso personale. La disdetta contenente il diniego alla rinnovazione del contratto di locazione alla prima scadenza, inviata in data 13.05.2022 a mezzo lettera racc. A.R. non sortiva alcun effetto.
La eccepita genericità del motivo indicato dalla intimante a fondamento della disdetta è infondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 28 marzo 2022 n. 9851, ribadendo la propria giurisprudenza, afferma che al fine di evitare il rinnovo del rapporto locatizio la legge ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà del locatore. Egli deve dichiarare di destinare l'immobile ad abitazione o a luogo di lavoro, per sé o per un familiare, senza particolari formalità.
Il giudice non è tenuto ad operare un equo contemperamento degli interessi delle parti, in quanto
è sufficiente che l'intenzione del locatore sia seria «ma non è sindacabile nel suo contenuto di merito, non potendo il giudice interferire sull'utilità o sulla convenienza della divisata destinazione per il locatore».
Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato
2 nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità”. Cassazione civile sez. III, 18/07/2013, n.17577.
Ne consegue l'accoglimento della domanda dell'intimante e la condanna della sig.ra CP_1
al rilascio immediato della casa per civile abitazione sita nel residence “Campomarino” in
[...]
Maruggio contraddistinta dal civico F/12, libero e sgombro da persone e da cose.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra , nei confronti Parte_1 della sig.ra , così dispone: CP_1
1) Rigetta la opposizione;
2) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine complessivo di durata e per legittimo esercizio del diritto di diniego di ulteriore rinnovo, stipulato in data 06.07.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 16.07.2020 al n° 2379;
3) Per l'effetto, ordina alla sig.ra di rilasciare nella disponibilità della sig.ra CP_1 Parte_1
, il suddetto immobile, libero e sgombero da persone e da cose, immediatamente;
[...]
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.939,12, di cui € 2.552,00 per compenso ed € 387,12 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
3
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1822/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERRINI NICOLA, in virtù di mandato in Parte_1 calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO TRAETTA,103 Bitonto;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D'IPPOLITO ARMANDO e SARDIELLO CP_1
PATRIZIA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in
VIA CRISTOFORO COLOMBO N.30/A CEGLIE MESSAPICA.
OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione, la sig.na nella Parte_1 qualità di proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare sita nella località di mare di “Campomarino”,
Comune di Maruggio, chiedeva al Tribunale di adito, il diniego di rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del primo quadriennio previsto per il 05 luglio 2024 per adibire l'abitazione posta nella zona di villeggiatura di Campomarino ad uso personale.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta datata 15.03.2024 l'intimata sig.ra si opponeva al diniego di rinnovo richiesto dalla intimante, sostenendo tra CP_1 le varie eccezioni, in particolare, che il motivo di diniego indicato nella lettera raccomandata del 1 13.05.2022 non ritirata dalla intimata per compiuta giacenza, ossia di dover utilizzare in proprio la villa al mare in località Campo Marino per “uso personale” della proprietaria era ritenuto generico.
Con ordinanza resa il 21.04.2024, il Giudice adito rigettava l'ordinanza provvisoria di rilascio, disponendo il mutamento di rito ex art. 667 ordinando che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presso un Organismo di Mediazione
Territorialmente competente entro il termine ivi indicato.
In data 29.04.2024 veniva attivato il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione di di Martina Franca, ma con esito negativo, come da verbale in atti. CP_2
Con comparsa veniva riassunto il giudizio di merito da parte dell'odierna ricorrente-intimante.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione mediante trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è risultata infondata e, pertanto, va rigettata con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, prima di intraprendere l'azione giudiziale, l'odierna intimante con lettera racc. a.r. del 13/05/2022 avvalendosi delle disposizioni di legge in materia, di cui all'art. 3 L.431/98 e, come da contratto di locazione, inviava alla conduttrice Sig.ra CP_1
lettera raccomandata A/R di diniego alla rinnovazione del contratto di affitto alla scadenza
[...] del 05.07.2024, indicando quale motivo del diniego, quello di dover adibire l'abitazione nella località di villeggiatura di Campomarino ad uso personale. La disdetta contenente il diniego alla rinnovazione del contratto di locazione alla prima scadenza, inviata in data 13.05.2022 a mezzo lettera racc. A.R. non sortiva alcun effetto.
La eccepita genericità del motivo indicato dalla intimante a fondamento della disdetta è infondata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 28 marzo 2022 n. 9851, ribadendo la propria giurisprudenza, afferma che al fine di evitare il rinnovo del rapporto locatizio la legge ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà del locatore. Egli deve dichiarare di destinare l'immobile ad abitazione o a luogo di lavoro, per sé o per un familiare, senza particolari formalità.
Il giudice non è tenuto ad operare un equo contemperamento degli interessi delle parti, in quanto
è sufficiente che l'intenzione del locatore sia seria «ma non è sindacabile nel suo contenuto di merito, non potendo il giudice interferire sull'utilità o sulla convenienza della divisata destinazione per il locatore».
Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato
2 nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità”. Cassazione civile sez. III, 18/07/2013, n.17577.
Ne consegue l'accoglimento della domanda dell'intimante e la condanna della sig.ra CP_1
al rilascio immediato della casa per civile abitazione sita nel residence “Campomarino” in
[...]
Maruggio contraddistinta dal civico F/12, libero e sgombro da persone e da cose.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra , nei confronti Parte_1 della sig.ra , così dispone: CP_1
1) Rigetta la opposizione;
2) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine complessivo di durata e per legittimo esercizio del diritto di diniego di ulteriore rinnovo, stipulato in data 06.07.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 16.07.2020 al n° 2379;
3) Per l'effetto, ordina alla sig.ra di rilasciare nella disponibilità della sig.ra CP_1 Parte_1
, il suddetto immobile, libero e sgombero da persone e da cose, immediatamente;
[...]
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.939,12, di cui € 2.552,00 per compenso ed € 387,12 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 30/07/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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