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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 13/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 10488 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MORAMARCO MARIO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. GRIESI LUCIA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/08/2024, , premesso di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della società nel periodo dall'8.09.2014 al 21.02.2024, data del Controparte_1 licenziamento, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale “… accertare e dichiarare
l'inefficacia, illegittimità e/o nullità del licenziamento di cui è lite e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
[...
in persona del legale rapp.te pro tempore, in virtù di quanto disposto dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/70, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare l'odierna resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità (o al numero di mensilità secondo giustizia), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.742,54 mensili (o a quella maggior o minor somma che risulterà dovuta), al lordo di trattenute e ritenute di legge, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino all'effettivo soddisfo;”; in via subordinata “accertare e dichiarare l'inefficacia, illegittimità e/o nullità del licenziamento di cui è lite e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te pro tempore, nella denegata ipotesi di insussistenza della Controparte_1 soglia dimensionale per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18 L. n. 300/70, al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 8 L. n. 604/66, pari a sei mensilità (o al numero di mensilità secondo giustizia), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.742,54 mensili (o a quella maggior
o minor somma che risulterà dovuta), al lordo di trattenute e ritenute di legge, oltre gli interessi legali e la
1 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto di credito sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Resisteva la Controparte_1
Con ordinanza del 3.01.2025 era formulata, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., la proposta conciliativa.
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo le parti trovato un accordo in adesione alla predetta proposta.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto dell'accordo in conformità alla proposta giudiziale, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Come richiesto congiuntamente da i procuratori, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 13/08/2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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