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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.4.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
C. F. Apruzzi
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. F. Leone e M. Mattia CP_2
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A.G. De Pascalis
Resistenti
contumace CP_3
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.02420239001237320000, notificata in data 24.11.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 32420130000005148000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica del titolo, la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99, la prescrizione sopravvenuta del credito e la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 l. 212/000. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza della somma richiesta in pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti rappresentando di aver utilmente interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica, in data 10.10.2017 ed in data 24.4.2019, di due intimazioni di pagamento. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì che rilevava, in particolare, la legittimità della pretesa (non CP_2
oggetto di alcuna contestazione) e l'inammissibilità delle eccezioni rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 617 c.p.c. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_3
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma 1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, il motivo di censura attinente l'omessa notifica del titolo è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni ex art 617 c.p.c. decorrente dalla data in cui lo stesso ricorrente ha allegato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dell'avviso di addebito, ovvero in data 24.11.2023, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione all'eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo. In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs.
46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all'Ente di previdenza di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto
(Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999 suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato. E' invece ammissibile la censura concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo: tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs.
26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Trattasi tuttavia di eccezione infondata.
Ed invero, ha depositato documentazione comprovante la regolare notifica di due CP_4 intimazioni di pagamento, una avvenuta in data 10.10.2017 e l'altra in data 24.4.2019
(mediante consegna al destinatario), che hanno utilmente interrotto il termine prescrizionale, stante la (non contestabile) notifica del presupposto avviso di addebito, perfezionatasi in data 22.2.2013.
A differenti conclusioni non inducono i rilievi formulati nelle note depositate in data
19.3.2025.
Ed invero, quanto alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
02420179003027878000, si osserva che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n.
58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi
i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020).
Nel caso di specie, pertanto, proprio perché non viene in considerazione la notifica di atti giudiziari, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato deve ritenersi valida.
Inoltre, trattandosi di notifica eseguita mediante inoltro diretto della raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata a mani di familiare convivente, non è necessario l'ulteriore adempimento dell'invio, al destinatario dell'atto, della raccomandata informativa, trovando diretta applicazione la disciplina di cui al decreto 9 aprile 2001 relativa al servizio postale ordinario, per il cui perfezionamento è sufficiente che la consegna del plico avvenga nel luogo di domicilio del destinatario (Cass Sez. V n.
18484/2021) - circostanza nel caso di specie incontestata- con espresso onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. n.
27007/2023).
In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte, evidenziando che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina di cui agli artt. 32 e 39 del dm 9 aprile 2001, è sufficiente per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da nessuna norma, e al relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 1686/2023; Cass. Trib. n.
4567/2015; Cass. Sez. Trib. n. 6395/2014; Cass. Sez. Trib n. 11708/2011).
Deve pertanto ritenersi che l'agente della riscossione abbia dato effettiva prova della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento in esame (eseguita mediante servizio postale) con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata al destinatario dell'atto, consegnata a persona di famiglia e per il cui perfezionamento non è richiesto alcun ulteriore adempimento da parte del servizio postale.
Ne deriva che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(24.11.2023), il termine quinquennale della prescrizione non era ancora decorso.
Quanto alla denunciata violazione dell' art.7 della legge n.212/2000, deve osservarsi che il requisito della motivazione, in cui rientra anche la natura del tributo e dell'Ente impositore, la cui assenza determina la nullità dell'atto alla quale la stessa si riferisce, costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto impugnato nel presente giudizio. Il predetto requisito è, infatti, proprio della fase impositiva nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
non sussiste, viceversa, alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare l'intimazione di pagamento e/o il preavviso di fermo e/o la comunicazione preventiva di ipoteca allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella e/o dell' avviso di addebito
(circostanza che, nel caso di specie, stante l'inammissibilità del relativo motivo di censura, non può più essere contestata) è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione.
In ogni caso si osserva che, nel prospetto accluso all'intimazione di pagamento impugnata, vi è l'indicazione - con riferimento all'avviso di addebito sotteso- di tutti gli elementi – numero del titolo, entità, anno di riferimento, causale del credito nonché ente creditore (pag. 5 dell'atto impugnato) – idonei a garantire il diritto di difesa, sicché – anche in tale prospettiva - l'eccezione in esame va disattesa.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, della natura delle parti, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria- segue il principio della soccombenza.
Stante la contumacia della non si dà luogo alla regolamentazione delle spese CP_3
tra il ricorrente e la società di cartolarizzazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: CP_2 CP_3
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita.
Nulla per le spese nei confronti della CP_3
Brindisi, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere