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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1296/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sferrato n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca
Bartaletti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla
Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sferrato n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo
Taiti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato, alla via A.
Modigliani n. 7;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 26.6.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio con in PE (PT) il 15.8.1981 e Controparte_1
che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), entrambi maggiorenne ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente allegava che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dei comportamenti del coniuge, maltrattanti, vessatori, nonché fisicamente violenti, che avevano giustificato anche l'applicazione a suo carico della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa.
La ricorrente premetteva, poi, di aver sempre prestato attività lavorativa durante la vita matrimoniale nell'azienda agricola di titolarità del marito e di essere attualmente priva di occupazione.
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito della stessa al marito, assegno di mantenimento a suo favore a carico del coniuge pari ad € 500,00 mensili, con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.7.2024, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione;
le parti, poi, appresentavano di aver raggiunto un accordo relativo alle condizioni della separazione e precisavano congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 15.4.2025 la causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, di cui alle note in atti con esclusione del punto 4 cui hanno rinunciato, prevede quanto segue:
1) pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1
relativamente al matrimonio celebrato in PE (PT) in data Controparte_1
15.8.1981 e annotato presso i registri di Stato civile del Comune di PE, atto n. 60, parte 2, serie A, anno 1981, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del comune di PE di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT. La cifra relativa al mantenimento mensile verrà aumentata ad € 350,00 non appena il sig. avrà reperito una attività CP_1
lavorativa che gli consenta di avere uno stipendio mensile pari o superiore ad
€ 1.400,00;
3) l'abitazione coniugale, posta in PE (PT), Via Sferrato n. 5, di proprietà del signor in comunione ereditaria con il fratello Controparte_1 Pt_2
, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra , che ivi
[...] Parte_1
risiede assieme al figlio , fintanto che la stessa sig.ra Persona_3
non abbia reperito una idonea sistemazione alternativa. In ragione Parte_1
di ciò il sig. dichiara di nulla pretendere per l'occupazione Controparte_1
di detto immobile da parte della moglie e del figlio fintanto che gli stessi permarranno ad abitarvi;
5) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della Parte_1 separazione di cui all'atto introduttivo ed il sig. accetta detta Controparte_1
rinuncia;
6) Spese legali compensate tenendo conto dell'ammissione della sig.ra
al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La signora Parte_1
3 con la sottoscrizione del presente atto conferma che Parte_1
sussistono i requisiti per fruire del suddetto beneficio.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
PE (PT) il 12.2.1965, e nato a [...] il [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in PE (PT) il 15.8.1981, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 60, P. II, s. A, Anno 1981);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1296/2024 avente ad oggetto
Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sferrato n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca
Bartaletti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, alla
Piazzetta San Biagio n. 3;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Sferrato n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo
Taiti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Prato, alla via A.
Modigliani n. 7;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 26.6.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio con in PE (PT) il 15.8.1981 e Controparte_1
che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]), entrambi maggiorenne ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente allegava che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dei comportamenti del coniuge, maltrattanti, vessatori, nonché fisicamente violenti, che avevano giustificato anche l'applicazione a suo carico della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa.
La ricorrente premetteva, poi, di aver sempre prestato attività lavorativa durante la vita matrimoniale nell'azienda agricola di titolarità del marito e di essere attualmente priva di occupazione.
Pertanto, la ricorrente domandava pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito della stessa al marito, assegno di mantenimento a suo favore a carico del coniuge pari ad € 500,00 mensili, con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.7.2024, si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1
di separazione;
le parti, poi, appresentavano di aver raggiunto un accordo relativo alle condizioni della separazione e precisavano congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 15.4.2025 la causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti, di cui alle note in atti con esclusione del punto 4 cui hanno rinunciato, prevede quanto segue:
1) pronunciare la separazione personale dei signori e Parte_1
relativamente al matrimonio celebrato in PE (PT) in data Controparte_1
15.8.1981 e annotato presso i registri di Stato civile del Comune di PE, atto n. 60, parte 2, serie A, anno 1981, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del comune di PE di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta annualmente ed automaticamente alla rivalutazione ISTAT. La cifra relativa al mantenimento mensile verrà aumentata ad € 350,00 non appena il sig. avrà reperito una attività CP_1
lavorativa che gli consenta di avere uno stipendio mensile pari o superiore ad
€ 1.400,00;
3) l'abitazione coniugale, posta in PE (PT), Via Sferrato n. 5, di proprietà del signor in comunione ereditaria con il fratello Controparte_1 Pt_2
, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra , che ivi
[...] Parte_1
risiede assieme al figlio , fintanto che la stessa sig.ra Persona_3
non abbia reperito una idonea sistemazione alternativa. In ragione Parte_1
di ciò il sig. dichiara di nulla pretendere per l'occupazione Controparte_1
di detto immobile da parte della moglie e del figlio fintanto che gli stessi permarranno ad abitarvi;
5) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della Parte_1 separazione di cui all'atto introduttivo ed il sig. accetta detta Controparte_1
rinuncia;
6) Spese legali compensate tenendo conto dell'ammissione della sig.ra
al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La signora Parte_1
3 con la sottoscrizione del presente atto conferma che Parte_1
sussistono i requisiti per fruire del suddetto beneficio.”
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
PE (PT) il 12.2.1965, e nato a [...] il [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in PE (PT) il 15.8.1981, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 60, P. II, s. A, Anno 1981);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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