Sentenza 20 novembre 2017
Massime • 1
Legittimato ad agire in giudizio per i danni conseguenti ad un protesto illegittimamente levato è non solo il titolare del conto corrente sul quale l'assegno è tratto, ma anche colui che, emettendolo quale delegato alla firma, è suscettibile di subire un pregiudizio alla reputazione dalla pubblicazione del proprio nominativo nel bollettino dei protesti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2017, n. 27518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27518 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2017 |
Testo completo
275 18 2 017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Protesto- AMBROSIO ANNAMARIA Presidente Illegittimità- VALITUTTI ANTONIO Consigliere Legittimazione MARULLI MARCO Consigliere Rel. FALABELLA MASSIMO Consigliere Ud. DOLMETTA ALDO ANGELO Consigliere 16/03/2017 PU Cron 27518 SENTENZA F.U. sul ricorso 27986/2013 proposto da: II UC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Largo del Nazareno n.8/11, presso l'avvocato Montanari Marco Saverio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC S.p.a.; - intimata - 349 2017 nonché IC S.p.a. (P. IVA 00348170101), già Capitalia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Montello n.20, presso l'avvocato Pirani Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
II UC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Largo del Nazareno n.8/11, presso l'avvocato Montanari Marco Saverio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 6159/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale e rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Marco Saverio Montanari che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Cons est. Marulli RG 27986/13 II-IC 2 Francesco Pirani che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale FATTI DI CAUSA 1.1. II UC ed IC ricorrono a questa Corte onde sentir cassare la sentenza in atti con la quale la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda del primo intesa a conseguire il risarcimento del danno limitatamente al solo danno reputazionale conseguente - all'indebita elevazione del protesto relativo a taluni assegni che il II, dopo la revoca di una precedente autorizzazione concessa su altro conto, era stato nuovamente autorizzato ad emettere in veste di delegato del figlio in relazione ad un nuovo conto aperto presso la medesima agenzia della banca prima del decorso del termine trimestrale di cui all'art. 9 1. ass. all'epoca vigente.
1.2 Il giudice distrettuale, accertata l'illegittimità del protesto in quanto la pregressa autorizzazione accordata con riguardo al conto 13738 era stata revocata il 26.1.1991, mentre la nuova autorizzazione era stata concessa in data 14.3.1991, sicché appariva evidente l'illegittimità del comportamento attuato dalla banca», che in luogo di pagare gli assegni come previsto dall'art. 9 citato si era rifiutata di onorarli e li aveva fatti protestare, ha tuttavia limitato l'accoglimento del gravame al solo danno reputazionale lamentato dall'appellante in considerazione «dell'indubbio discredito derivante dal fatto in sé del protesto», a nulla rilevando in contrario la circostanza che costui non fosse il titolare del conto, dovendo aversi infatti riguardo non già ai riflessi economici derivanti dal protesto, «ma al pregiudizio conseguente al discredito>> subito per effetto del protesto. Il medesimo gravame è stato invece respinto con riguardo alle altre voci di danno Consest. Marulli RG 27986/13 II-IC 3 lamentate dall'impugnante, atteso, quanto alle conseguenze penali del fatto, che l'art. 9 citato «risponde alla ratio di tutelare i terzi», ma da ciò non può evincersi pure «la liceità del comportamento posto in essere dal traente l'assegno privo di provvista>>; e quanto alla esecuzione promossa dai creditori insoddisfatti, che la circostanza non può significare sollevazione dell'emittente l'assegno senza fondi dal debito avuto nei confronti del prenditore e possessore del titolo».
1.3. Il mezzo azionato dal II in via principale si vale di cinque motivi e quello azionato in via incidentale dalla banca si vale di due motivi. Entrambe le parti resistono poi ai reciproci atti di gravame con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Ragioni di priorità logica inducono a prendere in esame il primo motivo del ricorso incidentale a mezzo del quale la banca si duole del parziale accoglimento dell'appello e della condanna di essa al risarcimento del danno reputazionale subito dall'appellante, in quanto, contravvenendo all'insegnamento di questa Corte, il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto nella specie sussistente la legittimazione attiva del mero delegato alla firma nelle ipotesi di pregiudizio derivante dal discredito alla reputazione commerciale e personale derivante dal protesto e dall'esposizione del nominativo del traente sul bollettino dei protesti».
1.2. Il motivo è infondato. Sulla circostanza di fatto acclarata dalla sentenza che la banca, in luogo di onorare gli assegni emessi in appoggio al nuovo conto, li abbia fatti «protestare a nome del titolare del conto corrente e del traente II UC» e che tale condotta, per gli antefatti di Cons. est. Marulli RG 27986/13 II-IC 4 causa non oggetto di contestazione, debba ritenersi illegittima, l'obiezione fatta valere dalla ricorrente incidentale con il motivo in disamina non può trovare alcun seguito. Invero, sanzionandone la condotta con l'imporre il risarcimento del danno subito dall'appellante per effetto del pregiudizio derivato al medesimo sotto il profilo reputazionale dalla illegittima pubblicazione del suo nominativo sul Bollettino dei protesti, il giudice d'appello ha mostrato di regolare la fattispecie al suo esame in perfetta sintonia con i principi che sovrintendono alla responsabilità da fatto illecito, onde rettamente ha riconosciuto che legittimato a reclamarne il ristoro fosse colui sul quale quel pregiudizio era venuto concretamente a gravare. che riflette fedelmente il principio secondo cui Né questo assunto - è il danneggiato che ha titolo per chiedere il risarcimento del danno sofferto contra ius si pone in attrito, come oppone la ricorrente - incidentale, rispetto al precedente di questa Corte da essa citato (Cass., Sez I, 30/07/1997, n. 7117) - ove pure era in discussione la legittimazione del delegato alla firma atteso che in - quell'occasione la Corte si è indotta a negare la legittimazione attiva di costui in merito ad una fattispecie in cui, non precisandosi se il titolo protestato fosse stato emesso dal delegato e se il protesto fosse stato elevato pure a suo nome, i profili fattuali considerati non si mostrano perciò esattamente coincidenti con quelli presupposti dall'odierno ricorso.
2.1. Inammissibile si rivela invece il secondo motivo del ricorso incidentale con cui la banca ricorrente lamenta che l'assunto fatto proprio dal giudicante sarebbe indimostrato in quanto, in difetto di una prova storica, la Corte territoriale per superare la carenza probatoria in ordine all'avvenuta pubblicazione del nominativo del Cons. est. Marulli RG 27986/13 II-IC 5 II sul Bollettino dei protesi «ha fatto ricorso alle presunzioni disciplinate dagli art. 2727 e 2729 cod. civ.».
2.2. L'inammissibilità discende dalla constatazione che, censurando il ragionamento probatorio del giudice di merito sotto il profilo dell'idoneità degli elementi indiziari addotti a fondamento della decisione, il motivo richiede a questa Corte un sindacato, che avendo ad oggetto propriamente l'iter motivazionale seguito dal decidente, fuoriesce manifestamente dai limiti entro cui il procedimento presuntivo è suscettibile di rivisitazione in questa sede sotto il profilo della denunciata violazione di diritto. Fermo per vero che, come già altrove rammentato, pertiene ai compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit e che il relativo apprezzamento si sottrae al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici, la censurabilità in punto di diritto del procedimento presuntivo è consentita se il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento» (Cass., Sez. VI-V, 2/03/2017, n. 5374) Non formalizzando peraltro alcuna deduzione in questo senso, la doglianza di cui al motivo si risolve nell'inutile perorazione di un rinnovato giudizio sulla concludenza del ragionamento indiziario operato dal giudice di merito e risulta come tale inammissibile. Cons. st. Marulli RG 27986/13 II-IC 6 3.1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale il II censura per gli effetti dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. le statuizioni adottate dal decidente in ordine al danno da processo e al danno da escussione dei creditori risultando esse inficiate da un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e da un errore di diritto per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., 1223 e 2056 cod. civ. e la prima pure per violazione dell'art. 2 1. ass., atteso che, da un lato, «i procedimenti penali non sarebbero iniziati se la banca avesse pagato gli assegni in forza dell'articolo 9, comma 5, legge 386/90» e, dall'altro, che le azioni intraprese dai creditori quale riflesso dell'indebita condotta della banca sono la diretta conseguenza dell'esecutorietà degli assegni protestati in base all'azione cartolare in forza della quale i portatori hanno esercitato le loro pretese immediatamente in sede esecutiva».
3.2. Ferma in via di principio l'inammissibilità delle contestazioni motivazionali, applicandosi alla specie il novellato dettato del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., le contestazioni in diritto su cui pure insiste il motivo si rivelano infondate e meritano perciò di essere rigettate. La tesi ricorrente si basa sulla convinzione che, se la banca trattaria attinta per il pagamento dei titoli emessi a seguito di un'autorizzazione concessa prima del decorso del termine di legge avesse onorato l'impegno cartolare in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 5, I. ass. in allora vigente (Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine»), egli non avrebbe Cons. est Marulli RG 27986/13 II-IC 7 dovuto subire le conseguenze dell'inadempimento del trattario e non sarebbe stato per questo perseguito penalmente o esecutato dai creditori rimasti insoddisfatti.
3.3. E' questa però una convinzione del tutto errata a cui fa difetto, inizialmente, la circostanza non contestata dal ricorrente che gli assegni, quand'anche si fosse ritenuta la banca obbligata ad onorarli in adesione all'art. 9, comma 5, I. ass., erano stati emessi in difetto di provvista, onde la loro emissione in mancanza di fondi sufficienti a permetterne il pagamento da parte del trattario difficilmente avrebbe potuto sottrarre il traente dalle conseguenze della sua azione, esponendolo alle sanzioni penali al tempo previste per il reato di emissione di assegni a vuoto e agli effetti civilistici del suo inadempimento nei confronti dei prenditori. Omette poi il ricorrente di considerare che la previsione dell'art. 9, di cui si invoca l'applicazione nella specie, non è diretta a stabilire una provvidenza in favore del traente inadempiente, della quale questi possa beneficiaria nel caso in cui l'assegno da lui emesso non venga pagato perché manca la provvista, ma tutela l'interesse più generale alla pubblica fede che l'ordinamento ascrive alla circolazione dell'assegno bancario e alla sua idoneità a costituire un valido strumento di pagamento in sostituzione del denaro, di talché il trattario che non onora l'assegno emesso prima del decorso del termine dilatorio non viene meno all'obbligo nascente dalla convenzione di assegno in essere con il traente, ma viola l'interesse pubblico sotteso all'affidabilità che i contraenti dell'obbligazione cartolare ripongono nel fatto che essa sarà anche in questo caso comunque adempiuta.
4.1.1. Il terzo motivo del ricorso introdotto dal II deduce per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ. un vizio di Cons. est. Marulli RG 27986/13 II-IC 8 omessa pronuncia ed un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, posto che la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per gli esborsi sostenuti per l'assistenza difensiva, ma non ha fatto menzione alcuna circa la domanda di risarcimento del danno psicofisico annessa all'esposizione del ricorrente ai predetti giudizi penali».
4.1.2. Con il quarto motivo del proprio ricorso il II lamenta ancora per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ. un vizio di omessa pronuncia ed un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla domanda con cui aveva chiesto il risarcimento del danno relativo all'assegno 4589657485 emesso il 7.4.1991 e di altri due assegni emessi in data 26.4.1991 che la banca aveva rifiutato di pagare malgrado la sussistenza della provvista, non potendo condividersi la tesi che la provvista sarebbe stata erosa in quanto l'art. 9 «non prevede alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'emittente» e comunque non valendo essa per il primo assegno «protestato benché in documentale presenza di provvista di lire 5.455.975>>
4.1.3. Anche il quinto motivo del ricorso principale allega per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. un vizio di omessa pronuncia circa il motivo di appello concernente la mancata dimostrazione degli esborsi sostenuti per la difesa in sede penale, sebbene la pretesa fosse comprovata da presunzioni gravi, precise e concordanti «rinvenibili negli atti di causa», che il giudice di primo grado aveva ignorato e sulle quali il giudice d'appello aveva omesso ogni statuizione.
4.2. Ferma in principio per quanto sopra si è detto l'inammissibilità delle contestazioni motivazionali, tutti i sopradetti motivi, quanto ai risvolti in punto di diritto sono affetti da un pregiudiziale difetto di Cons.est Marulli RG 27986/13 II-IC 9 autosufficienza non riproducendo essi nei loro esatti termini le domande a suo tempo poste al giudice di merito e da questo asseritamente disattese. Vale invero ricordare, come reiteratamente affermato da questa Corte, che ai fini della deduzione del vizio in questione è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte» (Cass., Sez. IV, 4/07/2014, n. 15367). Nella specie le doglianze ricorrenti in parte qua sono manifestamente lacunosa sotto il secondo profilo evidenziato, posto che, pur allegando la mancata statuizione dei primi giudici in ordine alle diverse domande risarcitorie oggetto di assunta proposizione, il ricorrente ha tuttavia omesso di riportarle nei termini prospettati ai detti giudicanti, in modo tale da non consentire alla Corte, in ossequio appunto al richiamato principio dell'autosufficienza codificato nell'art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c., di prendere cognizione di esse senza bisogno di dover ricorrere alla consultazione degli atti.
5. I proposti ricorsi vanno dunque entrambi respinti e le spese potranno perciò essere compensate. Poiché peraltro essi risultano notificati in data successiva a quella (31.1.2013) di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. Cons est. Marulli RG 27986/13 II-IC 10 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1-quater, del seguente tenore quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso», IC soggiace al pagamento di quanto in ragione di ciò dovuto. Non vi è invece soggetto il II essendo egli ammesso al gratuito patrocinio (Cass., Sez. IV, 2/09/2014, n. 18523).
PQM
Respinge entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di IC, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 16.3.2017. F I Il Presidente Il Cons est. QuamanyUmbrosio Dott.ssa Annamaria Ambrosio Dott. Marco Marulli DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 20 NOV 2017 IL CANCELLIERE B3 Dott.ssa Fabrizia Barone Cons. est. Marulli RG 27986/13 II-IC 11