Decreto presidenziale 25 ottobre 2019
Sentenza 8 gennaio 2020
Rigetto
Sentenza 15 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04850/2025REG.PROV.COLL.
N. 08657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8657 del 2024, proposto da Tintoria di Caselle s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e RC TI, rappresentati e difesi dall'avvocato RC Faggiano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caselle Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, A.R.P.A. - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 8273 del 15 ottobre 2024
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caselle Torinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. La Tintoria di Caselle s.r.l. ed il sig. RC TI, amministratore unico di tale società, hanno agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 15 ottobre 2024 n. 8273 con cui è stato respinto il ricorso in appello avverso la pronuncia del T.a.r. per il Piemonte, Sez. II, n. 28 dell’8 gennaio 2020 che aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto improcedibile il ricorso proposto dalla società stessa e dai precedenti proprietari dello stabilimento industriale in cui essa esercita la sua attività per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Caselle Torinese n. 36 del 27 giugno 2016 di approvazione del progetto definitivo della variante strutturale n. 1 al PRGC vigente.
2. A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto la presenza nella pronuncia revocanda di due errori di fatto e di un contrasto di giudicati ex art. 395 n. 4 e n. 5 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Caselle Torinese, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso per revocazione.
4. Con memorie del 3 febbraio 2025 e repliche del 13 febbraio 2025 le parti hanno sviluppato ulteriormente le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. La controversia in esame trae origine, come anticipato, dal ricorso proposto dalla Tintoria di Caselle s.r.l. e dai precedenti proprietari del complesso industriale in cui essa esercita la sua attività contro la delibera del Consiglio comunale di Caselle Torinese n. 36 del 27 giugno 2016 di approvazione del progetto definitivo della variante strutturale n. 1 del PRGC vigente, con particolare riguardo alla parte in cui tale atto assegna all’area contigua al loro stabilimento la destinazione “residenziale satura”.
7. Il T.a.r. ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile, in relazione alle doglianze con le quali i ricorrenti contestando “la destinazione urbanistica impressa all’area, (avevano tentato)… di mettere in discussione la legittimità dei titoli edilizi rilasciati ai confinanti, titoli che non (erano)…stati impugnati nel…giudizio e che, comunque, (risultavano)… ormai inoppugnabili” e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in rapporto alle restanti censure, “con cui (veniva)… contestata la classificazione acustica dell’area confinante, (poiché)…l’interesse fatto valere dai ricorrenti era legato al timore che la nuova destinazione di residenziale satura impressa all’area dalla variante impugnata comportasse l’attrazione dello stabilimento industriale di loro proprietà verso una classe inferiore della zonizzazione acustica, (ma) …a seguito della approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51/2018 del 29.11.2018, (era) stata, invece, confermata la classe IV per l’area P1 di proprietà dei ricorrenti e attribuita all’area P2 la classe III”.
8. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la suddetta pronuncia perché il punto di partenza di tutti i ragionamenti degli appellanti – l’esistenza di una lottizzazione abusiva nell’area, che sarebbe stata trasformata di fatto da zona tutta industriale a zona residenziale, in violazione delle prescrizioni del PRGC che richiedevano un piano di recupero e consentivano di destinare all’uso residenziale un massimo del 20% - sarebbe risultato in contrasto con il giudicato e con i titoli edilizi rilasciati, ormai inoppugnabili, evidenziando anche che la stessa società appellante aveva consentito la trasformazione in esame con una scrittura privata, ricevendo in cambio la particella P1 e che la modifica recata dalla variante era, in realtà, ragionevole e congrua, prendendo atto dell’effettiva evoluzione dello stato dei luoghi.
9. I ricorrenti, come “ iudicium rescindens”, hanno lamentato, in primo luogo, il fatto che “ il Giudice (fosse) incorso in errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, C.p.c., laddove (aveva) ritenuto <<che l’intero fabbricato, ivi compresa la parte in proprietà dell’appellante, (avesse) destinazione in area residenziale/satura, e dunque (che) quella in contestazione in nulla si differenzia(sse) dal resto dell’immobile>>”. Invece dai documenti in atti sarebbe emerso che “ad un unico corpo di fabbrica… (erano) stati assegnati due regimi urbanistici diversi, in quanto: - un lato del fabbricato (aveva) destinazione industriale e ricade(va) in zona IC; - l’altro lato del medesimo fabbricato (aveva) destinazione residenziale e ricade(va) in zona RS”. La linea di confine tra le due zone sarebbe stata costituita “da un muro di cls che divide(va) in due parti il fabbricato…, (creando)…un accostamento critico di due zone fra loro acusticamente incompatibili, separate da un modesto muro divisorio” e dando origine ad una tipologia di situazione che il Consiglio di Stato stesso aveva escluso in quanto illogica.
10. Tale circostanza non avrebbe costituito un punto controverso ed avrebbe rappresentato un errore “di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità”, risultando, altresì, determinante per la decisione. Senza la suddetta “svista”, infatti, secondo i ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe sicuramente superato l’eccezione di inammissibilità delle loro doglianze, accogliendole nel merito.
11. Con il secondo motivo di revocazione i ricorrenti hanno successivamente dedotto il contrasto della sentenza revocanda con la precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 9271/2022, passata in giudicato, che, considerando “la presentazione del clima acustico e la predisposizione dei necessari accorgimenti acustici…presupposti per il rilascio del titolo edilizio”, avrebbe implicato quantomeno “l’inefficacia” delle DIA presentate dai confinanti, che non si sarebbero in realtà mai perfezionate.
12. A ciò doveva aggiungersi anche un errore di fatto ulteriore rispetto a quello indicato nel primo motivo di revocazione, concernente l’impossibilità per la Tintoria di Caselle di conoscere il progetto di creazione del condominio residenziale nell’area adiacente al suo stabilimento al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 1° agosto 2007.
13.Tali doglianze non colgono nel segno, rendendo il ricorso per revocazione inammissibile, in quanto proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione.
14. In primo luogo, occorre evidenziare che le criticità esposte non possono, infatti, neppure in astratto rilevare ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., costituendo una mera riproposizione delle censure già esposte nei precedenti gradi di giudizio e già vagliate dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata e non avendo nessuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio.
15. Questo, per essere dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall’art. 106 del cod. proc. amm.), deve essere infatti:
a) dovuto ad una “svista” sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili per cui il Giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
b) decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
c) non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato;
d) contraddistinto dai caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
e) non consistente in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; id., Sez. VI, 2 ottobre 2019 n. 6749; id., Sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; id., Sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; id., Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).
16. Detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché lo si può ravvisare solo nell'attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale. Esso non deve, invece, coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni (cfr. funditus , Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2019 n. 7938).
17. Si deve poi, sottolineare, soprattutto, che “ la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome <<rationes decidendi>> rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo” (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678).
18. Oltre al fatto che nella sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha mostrato di aver puntualmente ricostruito la complessa situazione dei luoghi di causa, occorre sottolineare che le circostanze dedotte dai ricorrenti quali errori revocatori si rivelano, in realtà, non determinanti per la decisione di rigetto dell’appello, stante l’inammissibilità e improcedibilità delle censure di merito, ed hanno rappresentato per di più punti controversi tra le parti, su cui la sentenza ha espressamente preso posizione.
19. A riguardo può precisarsi, inoltre, che, come già ricordato, l'errore revocatorio non può mai riguardare l'attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo e non ricorre, quindi, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che danno luogo, semmai, a un ipotetico errore di giudizio non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore terzo grado di giudizio non previsto dall'ordinamento (Cons. Stato Sez. III, 21 settembre 2023, n.8457; Sez. II, 28 novembre 2022, n. 10463; Sez. III, 4 luglio 2022, n. 5534; Sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 1322).
20. Così avviene per il dato rappresentato dalla attuale destinazione urbanistica dell’area ricompresa nel più risalente complesso industriale e per quello relativo alle concrete circostanze di sottoscrizione dell’atto del 1° agosto 2008.
21. Parimenti insussistente è il preteso contrasto della decisione revocanda con il precedente giudicato recato dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9271/2022, il cui richiamo appare, in verità, non pertinente al caso di specie. La citata pronuncia riguarda, infatti, non la legittimità delle DIA dei confinanti, ormai oggetto di statuizione irretrattabile, ma il diverso thema dell’agibilità degli immobili realizzati, evidentemente non idoneo ad influire sull’efficacia dei titoli edilizi ormai consolidatisi, né tanto meno a mettere in discussione le valutazioni ed i giudizi di merito espressi dall’organo giudicante.
22. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere, perciò, come anticipato, dichiarato inammissibile.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza n. 8273/2024, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune di Caselle Torinese delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO