Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/06/2025, n. 11126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11126 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13652 del 2024, proposto da
IO AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando, Filippo Maria Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Izzo E Associati Studio Legale in Roma, via Boezio n.2;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TT ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto rettorale n. 2443/2024 dell'8/10/2024 recante l'approvazione degli atti della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia - GSD 06/MEDS-06 (ex SC 06/C1) – settore scientifico-disciplinare 06/MEDS-06/A (ex SSD MED/18) – prima posizione - presso il Dipartimento di chirurgia - Facoltà di Medicina e Odontoiatria, da cui risulta che la controinteressata Prof.ssa TT ZA è dichiarata vincitrice della procedura;
- delle determinazioni e dell'attività svolta dalla Commissione giudicatrice per come risultanti dai verbali del 9/09/2024, 18-24/09/2024 e 1/10/2024 e dalla relazione finale del 1/10/2024, unitamente a tutti i relativi allegati, oggetto di approvazione da parte del decreto rettorale n. 2443/2024;
- per quanto necessario, del Decreto rettorale n. 1352/2024 del 13/06/2024 con il quale è stata indetta la procedura valutativa per n. 2 posti di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Chirurgia – Facoltà di Medicina e Odontoiatria, di cui n. 1 posto per il GSD 06/MEDS-06 (EX SC 06/C1) - Settore scientifico-disciplinare MEDS-06/A (EX SSD MED/18) – prima posizione, oggetto del presente ricorso, nella parte in cui ritaglia il profilo del vincitore sul riferimento, anziché alla Chirurgia generale (MED/18 ora MEDS-06/A), “alla Chirurgia endoscopica nelle neoplasie gastroenteriche e biliopancratiche” e prevede tra i criteri selettivi la congruità “con la tipologia di impegno richiesto” (Chirurgia endoscopica) e la “documentata esperienza nell'ambito dell'attività assistenziale, con riferimento alla capacità organizzativa e gestionale di UOS/UOSD/UOC”;
- ove occorra, del Decreto del Rettore n. 1866/2024 del 25/07/2024 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura valutativa suindicata;
- della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia del 22/10/2024 di approvazione della proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia per il GSD 06/MEDS-06 (ex SC 06/C1) - Settore scientifico-disciplinare MEDS-06/A (EX SSD MED/18) per la Prof.ssa TT ZA, nonché dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione mediante la deliberazione n. 353/2024 adottata nella seduta del 19/11/2024 e della successiva nomina in ruolo da parte del Rettore;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quello impugnato;
nonché per la conseguente adozione di misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato ex art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.
disponendo, ove necessario, che l'Università degli Studi di Roma La Sapienza proceda, attraverso una commissione esaminatrice in diversa composizione, ad una nuova valutazione, ed indicando sin d'ora un termine per la conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafi, adottati nell’ambito di una procedura di selezione a un posto di Professore di I fascia nella quale si è posizionato in seconda posizione, affidandosi ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL D.LGS. 165 DEL 2001. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 23/03/2000, N. 117 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO. VIOLAZIONE DEI D.M. 4 OTTOBRE 2000 E 30 OTTOBRE 2015 N. 855 E 2 MAGGIO 2024 N. 639 RECANTI LA DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI II E II FASCIA PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA, DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 770/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DI CONCORSUALITÀ, DI BUON ANDAMENTO, DI CORRETTEZZA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO in quanto il bando sarebbe stato profilato appositamente per favorire la controinteressata vincitrice alla luce del suo percorso didattico-scientifico e dell’attività professionale svolta;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST., DELLA LEGGE N. 241/1990 NONCHÉ DEL BANDO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 1352/2024 ED IN PARTICOLARE AL SUO ART. 5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, DI CONCORSUALITÀ, DI BUON ANDAMENTO, DI CORRETTEZZA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO in quanto sarebbe stata illogica e contraddittoria la valutazione dei titoli presentati dai candidati non preceduta da una analitica specificazione delle modalità della valutazione e della comparazione degli stessi, nonché indebitamente sovrastimato il profilo della vincitrice a discapito del ricorrente.
2. Il 03.02.2025 si costituiva con atto di stile l’Università “La Sapienza” e con memoria depositata il 17.03.2025 confutava le argomentazioni del ricorrente.
3. Le parti presentavano memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
4. All’udienza del 23.04.2025 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Va preliminarmente disattesa l’eccezione del resistente tendente far emergere l’obbligo del ricorrente di impugnare immediatamente il bando del quale lamenta la presunta “ eccessiva profilazione ”.
6.1. È noto, infatti, che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la necessità di preventiva impugnazione del bando è “ circoscritta al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all’ammissione dell’interessato” mentre “le clausole del bando che non implicano alcun automatico effetto escludente, ossia del tutto prive, in sé considerate, di possibili effetti direttamente incidenti sull’accesso del concorrente alla selezione, non sono immediatamente impugnabili, ciò anche con riferimento ai criteri di valutazione e di ammissione che non abbiano effetto appunto escludente per il soggetto interessato ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. 3636/2022; nello stesso senso TAR Lazio – Roma, Sez. III- ter , sent. 1429/2023; TAR Lazio – Roma, Sez. I- quater , sent. 3226/2025).
6.2. Nel caso di specie, la partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva non è stata preclusa dal bando. Egli ha potuto presentare la domanda di partecipazione e concorrere alla selezione per il reclutamento di un posto da professore ordinario (I fascia) e ne ha impugnato l’esito unitamente alla lex specialis per i motivi sopra indicati. La (presunta) “ eccessiva profilazione ”, in altri termini, non ha impedito al ricorrente di concorrere e di essere valutato dalla Commissione esaminatrice correttamente insediata. L’illegittimità lamentata, infatti, può al più incidere sugli esiti della procedura mettendo a repentaglio la corretta e generale valutazione del profilo professionale proposto più che la partecipazione alla procedura concorsuale. La tutela privata, di fronte a tale esercizio del potere, ben può esplicarsi con l’impugnazione del provvedimento reso al termine della procedura unitamente a tutti gli atti interni e presupposti fra cui anche il bando di concorso (D.R. n. 1352/2024 del 13.06.2024).
7. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
7.1. L’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2010, n. 240, statuisce quanto segue: “ 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari 1; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale ”.
7.2. In generale, l’art. 18 richiamato va inteso nel senso che, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale.
7.3. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
7.3.1. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
7.4. Nella medesima ottica va inteso l’art. 5 del Regolamento d’Ateneo (D.R. 770/2023), in questa sede non oggetto di censure, secondo il quale: “ Per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia la proposta del Dipartimento deve contenere:
a) specificazione del SC/GSD e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
b) l’attività didattica e di ricerca che il docente dovrà svolgere nonché la sede anche con riferimento all’attività che sarà chiamato a svolgere il/la vincitore/vincitrice in Dipartimento;
7.5. Sulla base del Regolamento di Ateneo l’Università (D.R. n. 1352/2024 del 13.06.2024) ha indetto una procedura valutativa di chiamata per n. 2 posti di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Chirurgia – Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Una di queste posizioni è stata maggiormente (ma non esclusivamente) profilata prevedendo in aggiunta a “ GSD 06/MEDS-06 (EX SC 06/C1) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-06/A (EX SSD MED/18) – prima posizione ”:
“ Attività di ricerca prevista: Inerente il settore concorsuale oggetto del bando (06/C1) con profilo MED/18 con particolare riferimento alla Chirurgia endoscopica nelle neoplasie gastroenteriche e bilio-pancratiche ”, nonché
“ Attività assistenziale prevista: L’attività assistenziale dovrà essere svolta presso il DAI Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica ed Ortopedia, UOSD di Endoscopia Digestiva ed Operativa Interdipartimentale” .
7.5.1. La specificazione ha riguardato, l’ambito della ricerca prevista nella Chirurgia endoscopica nelle neoplasie gastroenteriche e bilio-pancratiche e il luogo ove avrebbe dovuto essere svolta l’attività assistenziale ( DAI Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica ed Ortopedia, UOSD di Endoscopia Digestiva ed Operativa Interdipartimentale) .
7.6. Orbene, l’Università ha esercitato, per una delle due posizioni messe a bando, una facoltà prevista dal Regolamento d’Ateneo che consente non solo di specificare l’attività di ricerca prevista ma anche l’impegno didattico e la sede destinata all’espletamento dell’incarico. Non emerge, infatti, una “ eccessiva profilazione ” nella indicazione di elementi di dettaglio della posizione se non per scopi meramente informativi, peraltro legittimati dal Regolamento d’Ateneo, né è stato altrimenti dimostrato con prove certe e circostanziate che la volontà dell’amministrazione sia stata quella di favorire la controinteressata solo perché possiede un curriculum e una storia professionale ben compatibile con le (legittime) indicazioni del bando. Diversamente ragionando si assumerebbe come assodato (profilazione del bando orientato a favorire la controinteressata) ciò che si dovrebbe in realtà dimostrare (effettiva volontà di favorire la controinteressata), incorrendo in una inevitabile petizione di principio solo perché la Prof.ssa ZA è risultata, all’esito della procedura concorsuale, vincitrice di uno dei due posti banditi.
7.7. Inoltre la specificazione dell’attività di ricerca prevista, nonché l’impegno didattico e l’attività assistenziale richiesti, non hanno svolto un ruolo decisivo o esclusivo nella valutazione dei rispettivi profili. La Commissione esaminatrice ha svolto un confronto di carattere qualitativo, organico e complessivo oltre che comparativo che caratterizza i giudizi espressi nelle procedure per il reclutamento del personale – qual è quello di docente universitario – altamente qualificato. Tale modus operandi allontana ancora di più i possibili sospetti (sollevati da parte ricorrente) sulla preordinazione del bando a favorire la controinteressata.
7.8. Va, quindi, ribadito che, se è legittimo (e anche auspicabile) l’inserimento di criteri e requisiti tali da consentire la verifica della capacità necessaria, occorre che gli stessi non siano tali da limitare a monte la possibile partecipazione ad un numero sostanzialmente predeterminato di soggetti che abbiano osservato l’esclusivo criterio voluto sul punto dalla contestata lex specialis . Nel caso in esame, invece, la contestata specificazione va inquadrata nell’ambito delle finalità informative predette.
8. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
8.1. Costituisce ormai ius receptum nelle procedure di selezione pubblica del personale quello secondo il quale la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, sia in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi relativi ai titoli da essi vantati, sia in ordine alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Di conseguenza, l’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà che nel caso di specie il Collegio non ritiene sussistere. Diversamente opinando, e ad eccezione della palese illogicità e irragionevolezza, il giudizio si risolverebbe in un’attività sostitutiva dell’operato dell’amministrazione, incompatibile con il principio di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione in un ambito caratterizzato dalla discrezionalità tecnica.
8.2. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, poi, ha già avuto modo di affermare che il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali « deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti » (Cons. Stato, VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, V, 25 maggio 2012, n. 3062).
8.3. Nel caso di specie la Commissione ha recepito integralmente i “criteri selettivi” e i “ criteri comparativi ” previsti dall’art. 1 del bando (alla cui lettura si rinvia). E nell’ambito della propria discrezionalità ha preferito il profilo della odierna controinteressata.
8.4. Va precisato, poi, che la procedura di selezione di docenti universitari deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; id., 16 luglio 2015, n. 3561).
8.5. In quest’ottica, per quanto attiene alle pubblicazioni, la Commissione, utilizzando i parametri prestabiliti ha ritenuto “ottimo” il profilo della controinteressata e “buono” quello del ricorrente in virtù del ruolo di preminenza della prima in tutte le pubblicazioni presentate. In relazione agli interventi chirurgici effettuati, la Commissione, in ragione del ruolo messo a bando, ha valutato, ragionevolmente, solo quelli condotti quale primo operatore, nei quali la controinteressata prevaleva numericamente sul ricorrente e per un ambito in linea con l’attività di ricerca prevista. Per il resto ha ritenuto equivalenti i profili dei candidati in relazione a: ( i ) Collaborazioni internazionali; ( ii ) Premi e riconoscimenti; ( iii ) Relatore a congressi nazionali o internazionali; ( iv ) Ruolo di P.I. Per la ricorrente, ancora, spicca l’eccellente esperienza organizzativa e gestionale nella conduzione di una UOS prima e poi di una UOD dal 2016 ad oggi (mentre il ricorrente non riporta esperienza organizzativa e gestionale di UOS/UOD/UOC ). L’attività assistenziale e chirurgica è valutata come eccellente e congrua con la declaratoria del bando. L’attività didattica è buona e congrua con il ruolo ricoperto.
8.5.1. Quanto alla lamentata mancata valutazione del dottorato di ricerca conseguito dal ricorrente, occorre far notare che tale titolo non è obbligatoriamente valutabile secondo il bando e comunque il suo conseguimento si inserisce nella complessiva valutazione dei titoli operata dalla Commissione.
8.6. In conclusione non emergono profili di illegittimità nella valutazione discrezionale operata dalla Commissione o comunque tali da essere censurati in sede giurisdizionale.
9. Conclusivamente, il ricorso va complessivamente rigettato.
10. La complessiva vicenda e la peculiarità del presente contenzioso giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO