Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1980, n. 885
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 gennaio 1981
Art. 11.
L'articolo 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980, dal seguente:
"Al personale addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio viene corrisposto, per ogni chilometro virtuale di servizio di condotta, un compenso di percorrenza nelle seguenti misure:

VIAGGIATORI MERCI
Omnibus e
Locali Altri raccoglitori Altri
TV . . . . . . . . . . . . L. 20 18 40 28
Locom. Diesel. . . . . . . L. 12 10 22 16
Locom. TEcc; ALc; ALn. . . L. 10 9 20 14

Per i servizi di condotta sia viaggiatori che merci di andata e ritorno senza riposo fuori residenza ciascuna delle suddette aliquote viene aumentata di lire 7 per km/virtuale.
I locomotori isolati sono assimilati ai treni merci diversi dagli omnibus e raccoglitori.
Per i servizi di manovra l'indennita' di percorrenza viene corrisposta per km/reale, secondo le seguenti misure:

manovre TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 con altri generi di trazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1981
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