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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2802/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Lulli Parte_1 C.F._1
Vito
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Clara Fanelli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con nota di deposito delL'8.1.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/07/2024, i sig.ri e Parte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis CP_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 23 giugno 2018 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 6/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29/10/2024, successivamente rinviata alla data del 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.1.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con nota di deposito delL'8.1.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) Controparte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 23 giugno 2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 143 – parte 1 – anno 2018)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1) il Sig. verserà in favore della Sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento la somma concordata di € 200,00 mensili;
l'assegno di mantenimento avrà decorrenza a far data dal deposito del ricorso di separazione, e sarà versata in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza giugno 2024;
2) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il collocamento della minore sarà paritario tra i genitori, che provvederanno al mantenimento della figlia ciascuno in via diretta, con alternanza di circa due giorni a settimana e weekend alternati, salvo diversi accordi tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) la figlia trascorrerà le festività in modo alternato con i genitori, un anno il
Natale e Capodanno con la madre e Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa, e così via, salvo diversi accordi tra le parti;
5) le eventuali vacanze invernali ed estive seguiranno sempre, previa dovuta informativa ed autorizzazione in caso di viaggi all'estero di un genitore all'altro, anch'esse il criterio dell'alternanza: quelle invernali col padre e quelle estive con la madre e viceversa l'anno successivo e così via (con espresso
3 richiamo al “piano genitoriale” allegato al ricorso), salvo diversi accordi tra le parti;
6) Il padre provvederà al versamento di assegno di mantenimento Parte_1 in favore della figlia anche in via indiretta, mediante pagamento Persona_2 alla madre dell'importo concordato, di € 250,00 mensili, da Controparte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno di mantenimento della minore avrà decorrenza dal momento del deposito del ricorso per la separazione, solo e sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza giugno 2024, purché l'indice sia positivo;
7) le spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento nell'interesse della figlia, previo accordo e documentate tranne quelle urgenti e/o obbligatorie, facendo espresso richiamo alle categorie e modalità di rimborso individuate nelle linee guida emanate dal
CNF e loro eventuali modifiche, saranno sostenute in via esclusiva dal Sig.
sino al compimento della maggiore età della figlia (successivamente la Pt_1 misura della ripartizione tra i genitori sarà oggetto di eventuale revisione); le spese straordinarie suddette, anche per abbigliamento, non obbligatorie e/o urgenti sostenute dalla Sig.ra direttamente, saranno oggetto di CP_1 rimborso da parte del Sig. solo ove previamente autorizzate e Pt_1 documentate. Ove la madre intenda effettuare vacanze da sola con la figlia, il padre, per le spese a ciò correlate, non verserà né rimborserà alcunché alla madre Sig.ra CP_1
8) l'attuale giacenza sul conto corrente intestato a presso Controparte_1
Deutsche Bank n. 316 821601-1 è da intendersi di esclusiva proprietà del Sig.
e la Sig.ra autorizza espressamente il Sig. contestualmente Pt_1 CP_1 Pt_1 al deposito del ricorso congiunto, a spostare tutti i fondi presenti sul suddetto conto corrente su altro conto corrente a lui intestato, salvo la somma di €
10.000,00 che rimarrà sul conto intestato alla Sig.ra La Sig.ra CP_1
rinuncia a ogni e qualsivoglia pretesa in merito alla proprietà delle CP_1 suddette somme oggetto di trasferimento e, a fronte del riconoscimento della somma di € 10.000,00 che rimarrà in giacenza sul predetto conto corrente, si impegna a manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia pretesa presente e Pt_1 futura da parte della Sig.ra per eventuali prestiti ricevuti dal Sig. Parte_2 per sostenere le spese correlate all'acquisto dell'abitazione coniugale. La Pt_1
Sig.ra si rende disponibile, ove occorrer possa e entro e non oltre 10 CP_1 giorni dal deposito del presente ricorso, ad ogni eventuale adempimento burocratico presso l'istituto bancario atto a consentire il buon esito dell'operazione bancaria di cui sopra, astenendosi dall'effettuare qualsivoglia operazione bancaria sul ridetto conto corrente sino all'effettivo spostamento dei fondi come sopra individuati sul conto corrente intestato al Sig. il Sig. Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra Pt_1 CP_1
4 9) le giacenze sui conti correnti summenzionati rispettivamente n. 400 821357 presso Deutsche Bank quanto alla Sig.ra e n. 3398834 presso banca CP_1
Bper quanto al Sig. si intendono a tutti gli effetti di proprietà esclusiva di Pt_1 ciascuno dei rispettivi titolari;
10) l'autovettura Mercedes GLC, tg. GK475AB (cfr doc. 6) è da intendersi di proprietà esclusiva del Sig. e la Sig.ra rinunciando ad ogni e Pt_1 CP_1 qualsivoglia pretesa in merito, si impegna, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso, a sottoscrivere passaggio di proprietà in favore del Sig. le cui spese saranno sostenute integralmente da quest'ultimo; il Sig. Pt_1 Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra CP_1
11) la casa coniugale di via dei Sette Santi, 11 a Livorno (al Catasto Fabbricati di
Livorno, Foglio 41, part. 1332, sub. 41, cat. A/2, classe 4, vani 7, R.C. € 1.229,17) sarà posta in vendita e il Sig. fornirà la più ampia e fattiva collaborazione Pt_1 in merito;
all'atto della vendita la Sig.ra si impegna contestualmente CP_1 ad estinguere integralmente il mutuo gravante sull'immobile (atto pubblico del
16.03.2023 al Notaio Dott.ssa in Livorno Rep. n. 83176, Racc. n. 13339 Per_3 con Bper Banca per un importo complessivo di € 263.000) e a liberare il Sig. da ogni impegno in merito;
il conto corrente cointestato presso Bper Pt_1
Banca n. 3786765 sarà di conseguenza estinto con la cancellazione di ipoteca;
12) a far data dal deposito del ricorso, la Sig.ra si trasferirà presso i suoi CP_1 genitori e consentirà al signor di permanere in detta casa sino al momento Pt_1 della vendita dell'immobile e comunque per un periodo massimo di mesi 12
(dodici) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, allo scadere del quale periodo il signor dovrà lasciare l'abitazione nella piena disponibilità della Pt_1 signora libero da persone e/o cose, asportando, ove non fatto prima, i CP_1 beni mobili di sua proprietà come da successivo punto. Nel frattempo, il mutuo gravante sull'abitazione coniugale sarà sostenuto integralmente dal Sig.
e comunque sino alla vendita dell'immobile; Pt_1
13) il signor TI si obbliga a fornire la propria collaborazione per la vendita dell'immobile, sia, tra l'altro, mantenendola in ottimo stato di manutenzione, sia consentendo le visite ai potenziali acquirenti durante il periodo della sua permanenza nell'immobile;
14) tutti i beni mobili e le pertinenze della suddetta abitazione coniugale, ad eccezione: (i) della cucina che rimarrà nell'abitazione e con essa sarà venduta,
(ii) degli effetti personali e guardaroba della Sig.ra che provvederà ad CP_1 asportare, (iii) della , sono da considerarsi di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1 con rinuncia della Sig.ra ad ogni e qualsivoglia pretesa in merito, CP_1 autorizzandolo sin d'ora a disporne come vuole, salvo l'obbligo di liberazione dell'immobile da cose di sua proprietà di cui al paragrafo 14; il Sig. Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra CP_1
15) nel caso in cui il prezzo di vendita dell'abitazione coniugale non consentisse, al netto dell'estinzione del mutuo e cancellazione dell'ipoteca, di far incamerare
5 alla Sig.ra la somma di almeno € 140.000,00, la somma pari alla CP_1 differenza aritmetica tra la somma di € 140.000,00 e la minor somma ottenuta dalla Sig.ra dalla vendita, al netto dell'estinzione mutuo e CP_1 cancellazione ipoteca, sarà versata dal Sig. in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1 entro e non oltre tre mesi dalla vendita dell'abitazione. La Sig.ra CP_1 quale condizione essenziale per la presente pattuizione, si impegna a consegnare ed estendere per conoscenza al Sig. tutta la documentazione, Pt_1 anche in copia conforme se del caso, comprovante la vendita dell'immobile; le parti con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte quivi pattuite dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal coniugio direttamente e indirettamente nonché più in generale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
16) spese di lite compensate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2802/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Lulli Parte_1 C.F._1
Vito
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Clara Fanelli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con nota di deposito delL'8.1.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/07/2024, i sig.ri e Parte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis CP_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 23 giugno 2018 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 6/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29/10/2024, successivamente rinviata alla data del 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.1.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con nota di deposito delL'8.1.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) Controparte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 23 giugno 2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 143 – parte 1 – anno 2018)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1) il Sig. verserà in favore della Sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento la somma concordata di € 200,00 mensili;
l'assegno di mantenimento avrà decorrenza a far data dal deposito del ricorso di separazione, e sarà versata in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza giugno 2024;
2) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il collocamento della minore sarà paritario tra i genitori, che provvederanno al mantenimento della figlia ciascuno in via diretta, con alternanza di circa due giorni a settimana e weekend alternati, salvo diversi accordi tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) la figlia trascorrerà le festività in modo alternato con i genitori, un anno il
Natale e Capodanno con la madre e Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa, e così via, salvo diversi accordi tra le parti;
5) le eventuali vacanze invernali ed estive seguiranno sempre, previa dovuta informativa ed autorizzazione in caso di viaggi all'estero di un genitore all'altro, anch'esse il criterio dell'alternanza: quelle invernali col padre e quelle estive con la madre e viceversa l'anno successivo e così via (con espresso
3 richiamo al “piano genitoriale” allegato al ricorso), salvo diversi accordi tra le parti;
6) Il padre provvederà al versamento di assegno di mantenimento Parte_1 in favore della figlia anche in via indiretta, mediante pagamento Persona_2 alla madre dell'importo concordato, di € 250,00 mensili, da Controparte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno di mantenimento della minore avrà decorrenza dal momento del deposito del ricorso per la separazione, solo e sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza giugno 2024, purché l'indice sia positivo;
7) le spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive, ricreative e di abbigliamento nell'interesse della figlia, previo accordo e documentate tranne quelle urgenti e/o obbligatorie, facendo espresso richiamo alle categorie e modalità di rimborso individuate nelle linee guida emanate dal
CNF e loro eventuali modifiche, saranno sostenute in via esclusiva dal Sig.
sino al compimento della maggiore età della figlia (successivamente la Pt_1 misura della ripartizione tra i genitori sarà oggetto di eventuale revisione); le spese straordinarie suddette, anche per abbigliamento, non obbligatorie e/o urgenti sostenute dalla Sig.ra direttamente, saranno oggetto di CP_1 rimborso da parte del Sig. solo ove previamente autorizzate e Pt_1 documentate. Ove la madre intenda effettuare vacanze da sola con la figlia, il padre, per le spese a ciò correlate, non verserà né rimborserà alcunché alla madre Sig.ra CP_1
8) l'attuale giacenza sul conto corrente intestato a presso Controparte_1
Deutsche Bank n. 316 821601-1 è da intendersi di esclusiva proprietà del Sig.
e la Sig.ra autorizza espressamente il Sig. contestualmente Pt_1 CP_1 Pt_1 al deposito del ricorso congiunto, a spostare tutti i fondi presenti sul suddetto conto corrente su altro conto corrente a lui intestato, salvo la somma di €
10.000,00 che rimarrà sul conto intestato alla Sig.ra La Sig.ra CP_1
rinuncia a ogni e qualsivoglia pretesa in merito alla proprietà delle CP_1 suddette somme oggetto di trasferimento e, a fronte del riconoscimento della somma di € 10.000,00 che rimarrà in giacenza sul predetto conto corrente, si impegna a manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia pretesa presente e Pt_1 futura da parte della Sig.ra per eventuali prestiti ricevuti dal Sig. Parte_2 per sostenere le spese correlate all'acquisto dell'abitazione coniugale. La Pt_1
Sig.ra si rende disponibile, ove occorrer possa e entro e non oltre 10 CP_1 giorni dal deposito del presente ricorso, ad ogni eventuale adempimento burocratico presso l'istituto bancario atto a consentire il buon esito dell'operazione bancaria di cui sopra, astenendosi dall'effettuare qualsivoglia operazione bancaria sul ridetto conto corrente sino all'effettivo spostamento dei fondi come sopra individuati sul conto corrente intestato al Sig. il Sig. Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra Pt_1 CP_1
4 9) le giacenze sui conti correnti summenzionati rispettivamente n. 400 821357 presso Deutsche Bank quanto alla Sig.ra e n. 3398834 presso banca CP_1
Bper quanto al Sig. si intendono a tutti gli effetti di proprietà esclusiva di Pt_1 ciascuno dei rispettivi titolari;
10) l'autovettura Mercedes GLC, tg. GK475AB (cfr doc. 6) è da intendersi di proprietà esclusiva del Sig. e la Sig.ra rinunciando ad ogni e Pt_1 CP_1 qualsivoglia pretesa in merito, si impegna, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso, a sottoscrivere passaggio di proprietà in favore del Sig. le cui spese saranno sostenute integralmente da quest'ultimo; il Sig. Pt_1 Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra CP_1
11) la casa coniugale di via dei Sette Santi, 11 a Livorno (al Catasto Fabbricati di
Livorno, Foglio 41, part. 1332, sub. 41, cat. A/2, classe 4, vani 7, R.C. € 1.229,17) sarà posta in vendita e il Sig. fornirà la più ampia e fattiva collaborazione Pt_1 in merito;
all'atto della vendita la Sig.ra si impegna contestualmente CP_1 ad estinguere integralmente il mutuo gravante sull'immobile (atto pubblico del
16.03.2023 al Notaio Dott.ssa in Livorno Rep. n. 83176, Racc. n. 13339 Per_3 con Bper Banca per un importo complessivo di € 263.000) e a liberare il Sig. da ogni impegno in merito;
il conto corrente cointestato presso Bper Pt_1
Banca n. 3786765 sarà di conseguenza estinto con la cancellazione di ipoteca;
12) a far data dal deposito del ricorso, la Sig.ra si trasferirà presso i suoi CP_1 genitori e consentirà al signor di permanere in detta casa sino al momento Pt_1 della vendita dell'immobile e comunque per un periodo massimo di mesi 12
(dodici) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, allo scadere del quale periodo il signor dovrà lasciare l'abitazione nella piena disponibilità della Pt_1 signora libero da persone e/o cose, asportando, ove non fatto prima, i CP_1 beni mobili di sua proprietà come da successivo punto. Nel frattempo, il mutuo gravante sull'abitazione coniugale sarà sostenuto integralmente dal Sig.
e comunque sino alla vendita dell'immobile; Pt_1
13) il signor TI si obbliga a fornire la propria collaborazione per la vendita dell'immobile, sia, tra l'altro, mantenendola in ottimo stato di manutenzione, sia consentendo le visite ai potenziali acquirenti durante il periodo della sua permanenza nell'immobile;
14) tutti i beni mobili e le pertinenze della suddetta abitazione coniugale, ad eccezione: (i) della cucina che rimarrà nell'abitazione e con essa sarà venduta,
(ii) degli effetti personali e guardaroba della Sig.ra che provvederà ad CP_1 asportare, (iii) della , sono da considerarsi di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1 con rinuncia della Sig.ra ad ogni e qualsivoglia pretesa in merito, CP_1 autorizzandolo sin d'ora a disporne come vuole, salvo l'obbligo di liberazione dell'immobile da cose di sua proprietà di cui al paragrafo 14; il Sig. Pt_1 accetta le rinunce della Sig.ra CP_1
15) nel caso in cui il prezzo di vendita dell'abitazione coniugale non consentisse, al netto dell'estinzione del mutuo e cancellazione dell'ipoteca, di far incamerare
5 alla Sig.ra la somma di almeno € 140.000,00, la somma pari alla CP_1 differenza aritmetica tra la somma di € 140.000,00 e la minor somma ottenuta dalla Sig.ra dalla vendita, al netto dell'estinzione mutuo e CP_1 cancellazione ipoteca, sarà versata dal Sig. in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1 entro e non oltre tre mesi dalla vendita dell'abitazione. La Sig.ra CP_1 quale condizione essenziale per la presente pattuizione, si impegna a consegnare ed estendere per conoscenza al Sig. tutta la documentazione, Pt_1 anche in copia conforme se del caso, comprovante la vendita dell'immobile; le parti con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte quivi pattuite dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale derivante dal coniugio direttamente e indirettamente nonché più in generale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
16) spese di lite compensate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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