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Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
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Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Versione
29 gennaio 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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