TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5343/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5343/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Filippo Pirisi del foro di Cagliari;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con gli avv.ti Romano Manfredi e Matteo Manfredi del foro di Brescia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.4.2021 la società citava Controparte_1
in giudizio la società al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto CP_2 intervenuto tra le parti e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura gradatamente esposta da parte attrice, a titolo di danno emergente e lucro cessante, oltre € 15.000,00 per il danno d'immagine subito e la perdita di chances. Parte attrice chiedeva altresì la condanna della società CP_2 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014 e dell'art. 96 c.p.c. per aver immotivatamente rifiutato l'adesione al procedimento di negoziazione assistita.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_2
domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, la limitazione della condanna al risarcimento del danno ad € 400,20 quale danno emergente ed € 280,00 quale lucro cessante.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. la causa veniva mandata in decisione senza espletamento di istruttoria.
All'udienza del 28.11.2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La società ha chiesto la risoluzione del contratto asseritamente CP_1
concluso con la convenuta avente ad oggetto la fornitura da parte di CP_2 quest'ultima di 250 tonnellate di acciaio AISI 304, al prezzo di € 1.000 a tonnellata, per un corrispettivo di € 250.000, mediante n. 10 consegne da effettuarsi presso la sede di altra società ( . Parte_1
Secondo l'attrice il contratto sarebbe provato dalle comunicazioni a mezzo e- mail intercorse tra le parti, nonché dall'ordine di acquisto n. 14230 da parte di destinataria finale delle consegne a cui l'attrice aveva rivenduto il Parte_1 materiale al prezzo di € 1.040 a tonnellata, impegnandosi ad esaurire la fornitura entro pagina 2 di 8 un dato termine (mediante n. 10 consegne, previa prenotazione del trasporto). Inoltre, il contratto sarebbe stato parzialmente adempiuto dalla convenuta mediante l'effettuazione di due consegne (rispetto alle dieci concordate), regolarmente pagate dall'attrice. Nondimeno, in corso di esecuzione del contratto la convenuta si CP_2
sarebbe resa inadempiente interrompendo le consegne, con la conseguenza che l'attrice, per non divenire a sua volta inadempiente rispetto al destinatario finale, era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore che applicava un prezzo superiore.
Chiedeva pertanto il ristoro dei danni subiti imputandoli alla convenuta (danno emergente, lucro cessante, da immagine, da perdita di chances).
La convenuta contestava fosse stato stipulato tra le parti il contratto di CP_2
fornitura nei termini prospettati dalla attrice. Contestava la provenienza delle e-mail rilevando come anche dalla lettura delle predette comunicazioni -ferme le plurime contestazioni mosse- alcun riferimento era fatto alla specifica quantità di 250 tonnellate. Evidenziava inoltre che il documento n. 6, prodotto dalla attrice, e costituito da una fattura emessa dalla convenuta, riguardava l'unico rapporto commerciale intercorso tra le parti, conclusosi con la fornitura del 5 ottobre 2020 regolarmente pagata dalla attrice per l'importo di € 37.987. In ogni caso, non sussisteva alcun rapporto tra la convenuta e il terzo in tesi attorea, destinatario finale della Parte_1
fornitura di 250 tonnellate, né la stessa era a conoscenza di eventuali accordi intercorsi tra le due società. Infine, contestava il danno richiesto sia nell'an che nel quantum, rilevando come le fatture prodotte a sostegno degli esborsi sostenuti per l'acquisito di acciaio a prezzo superiore recassero, in parte, data antecedente;
in parte, un importo di € 1.000 o inferiore;
in parte, non riportavano quale oggetto l'acciaio inox 304.
Giova anzitutto premettere che secondo l'insegnamento della Suprema Corte:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
pagina 3 di 8 Nel caso in esame non risulta provata la fonte negoziale del contratto.
L'attrice, che ne aveva l'onere, non ha adempiuto alla prova.
A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto le seguenti comunicazioni a mezzo e-mail asseritamente intercorse con la convenuta:
- 24 settembre 2020, ore 11:53, da , a Email_1
, oggetto: conferma ordine, testo: “Buongiorno, come Email_2
accordi siamo a confermarvi quanto segue: ton 250 ton acciaio inox 304 a euro 1010/ton Tempi di consegna: 15 giorni a partire dal giorno 05 ottobre.
Restiamo in attesa del Vs ordine. Grazie e saluti (doc. 1); Controparte_3
- 24 settembre 2020, ore 18:01, da , a Email_1
, oggetto: conferma ordine, testo: “Come da telefonata Email_2 con il sig. Vi riconfermiamo il prezzo dell'acciaio AISI 304 a € Tes_1
1000/ton. Attendiamo vs ordine (doc. 2); Controparte_3
- 28 settembre 2020, ore 8:55, da a Email_2
, oggetto: ordine 14230 testo: Email_1 Parte_1
“Buongiorno, con la presente siamo a confermare fornitura di: - 10 viaggio di rottame aisi 304 a 1000 €/tn ordine 14230 scarico entro il 09/10/20 la destinazione è: sede Via Calvenzana Parte_1 Controparte_4
Inferiore, 11 23849 Rogeno (LC) P.I. Vi chiedo di contattarmi P.IVA_3
perché gli scarichi vanno concordati quindi quando avete indicazioni per i trasporti posso provvedere a prenotare. Grazie Cordiali saluti ufficio Tes_2 intermediazione Via Parma 416 Chiavari” (doc. 4); CP_1
- 5 ottobre 2020, ore 15:09, da , a , Email_1 Email_2 oggetto: consegne, testo: “Buongiorno, come da richiesta confermiamo le date di consegna: nr 02 scarichi per il 06.10; nr 02 scarichi per il 09.10; nr
02 scarichi per il 13.10; nr 02 scarichi per il 15.10; nr 02 scarichi per il 16.10
Grazie e saluti (doc. 5); CP_2
- 7 ottobre 2020, ore 11:56, da , a , Email_2 Email_1 testo: “Buongiorno, ci chiede immediato riscontro per gli scarichi Parte_1
delal settimana, devono programmare il lavoro. Ci hanno comunicato inoltre
pagina 4 di 8 che venerdì 09/10 scaricheranno al massimo fino alle ore 15,00 per dei lavori di manutenzione e che il materiale deve arrivare entro martedì 13/10.
Per piacere datemi un riscontro, dovevate confermare i viaggi in più ieri mattina e ancora non abbiamo ricevuto risposta. Grazie Cordiali saluti
NN ufficio intermediazione”(doc. 7);
- 7 ottobre 2020, ore 12:20, da rmnchiesa@gmail.com, a , Email_2 oggetto: urgente prenotazione consegne, testo: “Buongiorno NN, confermo per venerdì 2 scarichi e sono in attesa di un trasportatore per il 3 sempre venerdì. L'azienda ha bisogno almeno del pagamento degli scarichi di ieri hanno appena iniziato con la nuova società così da poter organizzare tutto il resto. Solleciti per cortesia i riscontri così riusciamo a fatturare e predisporre il tutto quanto prima. Grazie mille e scusaci ancora. Attendo vs conferma. (doc. 8). CP_2
La convenuta ha contestato la provenienza delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte dalla attrice, negando che le stesse fossero riferibili alla società in CP_2 quanto l'indirizzo utilizzato non era riferibile alla stessa, né comunque si trattava di comunicazioni riconducibili al legale rappresentante unico soggetto legittimato alla conclusione di atti negoziali.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche,
è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. n. 3540/2019).
pagina 5 di 8 Ed ancora: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr Cass. n. 3122/2015).
La giurisprudenza di legittimità, al fine del disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, richiede la tempestività del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito.
Nel caso in esame, la convenuta risulta aver preso specifica posizione, contestando sin dalla comparsa di costituzione e risposta la provenienza ed il contenuto delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte dalla attrice e poste alla base della domanda.
Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale può dirsi pertanto certamente tempestivo.
La convenuta ha inoltre allegato in modo compiuto elementi dai quali appare verosimile che la stessa fosse estranea al contenuto delle comunicazioni, che risultano essere state inviate da un indirizzo e-mail non direttamente riconducibile alla società convenuta.
Il disconoscimento può quindi dirsi chiaro, circostanziato ed esplicito.
Va inoltre richiamato l'orientamento della Suprema Corte con riguardo alla circoscritta valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dall'autore, che come tale è
pagina 6 di 8 liberamente valutabile dal giudice: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità)” (Cass. n.
5523/2018).
Nel caso in esame, l'attrice -che ne aveva l'onere- non ha fornito ulteriori elementi, nemmeno di carattere indiziario o presuntivo, a dimostrazione della conclusione del contratto negli specifici termini prospettati. Né i capitoli di prova dedotti dalla attrice nella seconda memoria istruttoria risultano volti a confermare la provenienza delle comunicazioni a mezzo e-mail da parte della convenuta. Con la conseguenza che non è stato dimostrato che le comunicazioni in contestazione provenissero dalla convenuta o comunque fossero riconducibili alla sua sfera di controllo.
In ogni caso, anche a voler ritenere provenienti dalla attrice le comunicazioni a mezzo e-mail prodotte in giudizio, il contenuto delle stesse risulta piuttosto generico, non potendo tali comunicazioni, in mancanza di ulteriori elementi, dirsi sufficienti per ritenere che le parti intendessero raggiungere un accordo nei termini prospettati dalla attrice.
Anzi, il documento n. 6 prodotto dalla attrice e costituito dalla fattura emessa dalla convenuta alla attrice avente ad oggetto: “rottame di acciaio inox aisi 304 end of waste” riferito a 2 documenti di trasporto del 5 ottobre 2020 per l'importo complessivo di € 37.987,00, depone per far ritenere che le parti si fossero accordate per la fornitura di cui alla fattura, regolarmente pagata dalla convenuta (doc. 6).
Del resto, eventuali accordi intercorsi tra l'attrice e altri soggetti, in mancanza di elementi di segno contrario, non sono opponibili alla convenuta.
In definitiva non può dirsi raggiunta la prova della conclusione del contratto nei pagina 7 di 8 termini prospettati dall'attrice.
La domanda va quindi rigettata.
L'approdo decisionale assorbe ogni altra questione.
Con riguardo alle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza e le stesse si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, valori ai minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della controversia e non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna altresì la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%), i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5343/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Filippo Pirisi del foro di Cagliari;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con gli avv.ti Romano Manfredi e Matteo Manfredi del foro di Brescia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.4.2021 la società citava Controparte_1
in giudizio la società al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto CP_2 intervenuto tra le parti e, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura gradatamente esposta da parte attrice, a titolo di danno emergente e lucro cessante, oltre € 15.000,00 per il danno d'immagine subito e la perdita di chances. Parte attrice chiedeva altresì la condanna della società CP_2 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014 e dell'art. 96 c.p.c. per aver immotivatamente rifiutato l'adesione al procedimento di negoziazione assistita.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_2
domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, la limitazione della condanna al risarcimento del danno ad € 400,20 quale danno emergente ed € 280,00 quale lucro cessante.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. la causa veniva mandata in decisione senza espletamento di istruttoria.
All'udienza del 28.11.2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La società ha chiesto la risoluzione del contratto asseritamente CP_1
concluso con la convenuta avente ad oggetto la fornitura da parte di CP_2 quest'ultima di 250 tonnellate di acciaio AISI 304, al prezzo di € 1.000 a tonnellata, per un corrispettivo di € 250.000, mediante n. 10 consegne da effettuarsi presso la sede di altra società ( . Parte_1
Secondo l'attrice il contratto sarebbe provato dalle comunicazioni a mezzo e- mail intercorse tra le parti, nonché dall'ordine di acquisto n. 14230 da parte di destinataria finale delle consegne a cui l'attrice aveva rivenduto il Parte_1 materiale al prezzo di € 1.040 a tonnellata, impegnandosi ad esaurire la fornitura entro pagina 2 di 8 un dato termine (mediante n. 10 consegne, previa prenotazione del trasporto). Inoltre, il contratto sarebbe stato parzialmente adempiuto dalla convenuta mediante l'effettuazione di due consegne (rispetto alle dieci concordate), regolarmente pagate dall'attrice. Nondimeno, in corso di esecuzione del contratto la convenuta si CP_2
sarebbe resa inadempiente interrompendo le consegne, con la conseguenza che l'attrice, per non divenire a sua volta inadempiente rispetto al destinatario finale, era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore che applicava un prezzo superiore.
Chiedeva pertanto il ristoro dei danni subiti imputandoli alla convenuta (danno emergente, lucro cessante, da immagine, da perdita di chances).
La convenuta contestava fosse stato stipulato tra le parti il contratto di CP_2
fornitura nei termini prospettati dalla attrice. Contestava la provenienza delle e-mail rilevando come anche dalla lettura delle predette comunicazioni -ferme le plurime contestazioni mosse- alcun riferimento era fatto alla specifica quantità di 250 tonnellate. Evidenziava inoltre che il documento n. 6, prodotto dalla attrice, e costituito da una fattura emessa dalla convenuta, riguardava l'unico rapporto commerciale intercorso tra le parti, conclusosi con la fornitura del 5 ottobre 2020 regolarmente pagata dalla attrice per l'importo di € 37.987. In ogni caso, non sussisteva alcun rapporto tra la convenuta e il terzo in tesi attorea, destinatario finale della Parte_1
fornitura di 250 tonnellate, né la stessa era a conoscenza di eventuali accordi intercorsi tra le due società. Infine, contestava il danno richiesto sia nell'an che nel quantum, rilevando come le fatture prodotte a sostegno degli esborsi sostenuti per l'acquisito di acciaio a prezzo superiore recassero, in parte, data antecedente;
in parte, un importo di € 1.000 o inferiore;
in parte, non riportavano quale oggetto l'acciaio inox 304.
Giova anzitutto premettere che secondo l'insegnamento della Suprema Corte:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
pagina 3 di 8 Nel caso in esame non risulta provata la fonte negoziale del contratto.
L'attrice, che ne aveva l'onere, non ha adempiuto alla prova.
A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto le seguenti comunicazioni a mezzo e-mail asseritamente intercorse con la convenuta:
- 24 settembre 2020, ore 11:53, da , a Email_1
, oggetto: conferma ordine, testo: “Buongiorno, come Email_2
accordi siamo a confermarvi quanto segue: ton 250 ton acciaio inox 304 a euro 1010/ton Tempi di consegna: 15 giorni a partire dal giorno 05 ottobre.
Restiamo in attesa del Vs ordine. Grazie e saluti (doc. 1); Controparte_3
- 24 settembre 2020, ore 18:01, da , a Email_1
, oggetto: conferma ordine, testo: “Come da telefonata Email_2 con il sig. Vi riconfermiamo il prezzo dell'acciaio AISI 304 a € Tes_1
1000/ton. Attendiamo vs ordine (doc. 2); Controparte_3
- 28 settembre 2020, ore 8:55, da a Email_2
, oggetto: ordine 14230 testo: Email_1 Parte_1
“Buongiorno, con la presente siamo a confermare fornitura di: - 10 viaggio di rottame aisi 304 a 1000 €/tn ordine 14230 scarico entro il 09/10/20 la destinazione è: sede Via Calvenzana Parte_1 Controparte_4
Inferiore, 11 23849 Rogeno (LC) P.I. Vi chiedo di contattarmi P.IVA_3
perché gli scarichi vanno concordati quindi quando avete indicazioni per i trasporti posso provvedere a prenotare. Grazie Cordiali saluti ufficio Tes_2 intermediazione Via Parma 416 Chiavari” (doc. 4); CP_1
- 5 ottobre 2020, ore 15:09, da , a , Email_1 Email_2 oggetto: consegne, testo: “Buongiorno, come da richiesta confermiamo le date di consegna: nr 02 scarichi per il 06.10; nr 02 scarichi per il 09.10; nr
02 scarichi per il 13.10; nr 02 scarichi per il 15.10; nr 02 scarichi per il 16.10
Grazie e saluti (doc. 5); CP_2
- 7 ottobre 2020, ore 11:56, da , a , Email_2 Email_1 testo: “Buongiorno, ci chiede immediato riscontro per gli scarichi Parte_1
delal settimana, devono programmare il lavoro. Ci hanno comunicato inoltre
pagina 4 di 8 che venerdì 09/10 scaricheranno al massimo fino alle ore 15,00 per dei lavori di manutenzione e che il materiale deve arrivare entro martedì 13/10.
Per piacere datemi un riscontro, dovevate confermare i viaggi in più ieri mattina e ancora non abbiamo ricevuto risposta. Grazie Cordiali saluti
NN ufficio intermediazione”(doc. 7);
- 7 ottobre 2020, ore 12:20, da rmnchiesa@gmail.com, a , Email_2 oggetto: urgente prenotazione consegne, testo: “Buongiorno NN, confermo per venerdì 2 scarichi e sono in attesa di un trasportatore per il 3 sempre venerdì. L'azienda ha bisogno almeno del pagamento degli scarichi di ieri hanno appena iniziato con la nuova società così da poter organizzare tutto il resto. Solleciti per cortesia i riscontri così riusciamo a fatturare e predisporre il tutto quanto prima. Grazie mille e scusaci ancora. Attendo vs conferma. (doc. 8). CP_2
La convenuta ha contestato la provenienza delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte dalla attrice, negando che le stesse fossero riferibili alla società in CP_2 quanto l'indirizzo utilizzato non era riferibile alla stessa, né comunque si trattava di comunicazioni riconducibili al legale rappresentante unico soggetto legittimato alla conclusione di atti negoziali.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche,
è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. n. 3540/2019).
pagina 5 di 8 Ed ancora: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr Cass. n. 3122/2015).
La giurisprudenza di legittimità, al fine del disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, richiede la tempestività del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito.
Nel caso in esame, la convenuta risulta aver preso specifica posizione, contestando sin dalla comparsa di costituzione e risposta la provenienza ed il contenuto delle comunicazioni a mezzo e-mail prodotte dalla attrice e poste alla base della domanda.
Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale può dirsi pertanto certamente tempestivo.
La convenuta ha inoltre allegato in modo compiuto elementi dai quali appare verosimile che la stessa fosse estranea al contenuto delle comunicazioni, che risultano essere state inviate da un indirizzo e-mail non direttamente riconducibile alla società convenuta.
Il disconoscimento può quindi dirsi chiaro, circostanziato ed esplicito.
Va inoltre richiamato l'orientamento della Suprema Corte con riguardo alla circoscritta valenza probatoria del messaggio di posta elettronica privo di certificazione volta ad attestarne la provenienza dall'autore, che come tale è
pagina 6 di 8 liberamente valutabile dal giudice: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità)” (Cass. n.
5523/2018).
Nel caso in esame, l'attrice -che ne aveva l'onere- non ha fornito ulteriori elementi, nemmeno di carattere indiziario o presuntivo, a dimostrazione della conclusione del contratto negli specifici termini prospettati. Né i capitoli di prova dedotti dalla attrice nella seconda memoria istruttoria risultano volti a confermare la provenienza delle comunicazioni a mezzo e-mail da parte della convenuta. Con la conseguenza che non è stato dimostrato che le comunicazioni in contestazione provenissero dalla convenuta o comunque fossero riconducibili alla sua sfera di controllo.
In ogni caso, anche a voler ritenere provenienti dalla attrice le comunicazioni a mezzo e-mail prodotte in giudizio, il contenuto delle stesse risulta piuttosto generico, non potendo tali comunicazioni, in mancanza di ulteriori elementi, dirsi sufficienti per ritenere che le parti intendessero raggiungere un accordo nei termini prospettati dalla attrice.
Anzi, il documento n. 6 prodotto dalla attrice e costituito dalla fattura emessa dalla convenuta alla attrice avente ad oggetto: “rottame di acciaio inox aisi 304 end of waste” riferito a 2 documenti di trasporto del 5 ottobre 2020 per l'importo complessivo di € 37.987,00, depone per far ritenere che le parti si fossero accordate per la fornitura di cui alla fattura, regolarmente pagata dalla convenuta (doc. 6).
Del resto, eventuali accordi intercorsi tra l'attrice e altri soggetti, in mancanza di elementi di segno contrario, non sono opponibili alla convenuta.
In definitiva non può dirsi raggiunta la prova della conclusione del contratto nei pagina 7 di 8 termini prospettati dall'attrice.
La domanda va quindi rigettata.
L'approdo decisionale assorbe ogni altra questione.
Con riguardo alle spese di lite, non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza e le stesse si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, valori ai minimi per tutte le fasi attesa la natura documentale della controversia e non particolare complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna altresì la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
(15%), i.v.a. e c.p.a.
Brescia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 8 di 8