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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.2935/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ALEMAGNA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/06/2025 ad ore 9.23 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ALEMAGNA GABRIELLA, la quale precisa che alla data di oggi la morosità persiste ed ammonta ad euro 19.843; insiste nell'accoglimento del ricorso. per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e nulla ammesso a favore avverso: In via principale nel merito: - riconosciuto l'inadempimento di controparte, dichiarare risolto il contratto di locazione de quo;
- per l'effetto condannare il signor all'immediato rilascio in favore CP_1 dell'intimante dell'immobile a lui locato e al pagamento della somma di € 10.743,00 per canoni e spese dovuti sino alla notifica dell'atto d'intimazione, oltre l'indennità ex art. 1591 c.c. per il periodo ad essa successivo fino all'effettivo rilascio, oltre gli interessi al tasso di cui all'art 1284
c.c.. - Vinte le spese. Con riserva di produrre, dedurre, integrare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2935/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ALEMAGNA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
PARTE RICORRENTE
c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ha citato in giudizio per ottenere la liberazione dell'immobile di Parte_1 CP_1 sua proprietà sito in Vigevano (PV), Via Olivelli n. 39, in tesi illecitamente occupato dal resistente.
L'intimante ha lamentato l'inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del resistente, concretatosi nella mancata corresponsione del canone pattuito.
L'intimato, ritualmente notiziato, non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia, quanto all'onere della prova va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il creditore che agisce in giudizio deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso Cass. Sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
È stato documentato che le parti in causa abbiano stipulato contratto di locazione avente ad oggetto il predetto immobile (cfr contratto sub fascicolo di parte intimante).
Parte ricorrente ha dunque assolto al proprio onere della prova circa la costituzione del rapporto giuridico dedotto a fondamento delle proprie pretese.
Come detto, il resistente è rimasto contumace, omettendo di assolvere all'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, non rilevabili d'ufficio.
Ciò posto, il ricorrente ha allegato il perdurante inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione – pari ad euro 5.400 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate per euro 450 ciascuna – per un ammontare di euro 10.743 alla data di notifica dell'atto di intimazione.
Conseguentemente risulta fondata la domanda di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazione, come allegata da parte ricorrente ed aggiornata all'attualità nella misura di euro 19.743 oltre interessi in misura legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo.
Tenendo conto del fatto che parte resistente risulta inadempiente da più di due anni, si ritiene di condannare la stessa al rilascio immediato dell'immobile.
7. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente le quali vengono liquidate secondo i parametri medi previsto per le fasi di trattazione e decisionale del procedimento di cognizione ordinaria, per quella di studio e di introduzione del procedimento sommario tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti;
- condanna parte resistente al rilascio immediato dell'immobile sito in Vigevano, via Olivelli n. 39 libero da persone e/o cose di sua pertinenza;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 19.843, oltre interessi nella misura legale dalla data del dovuto per ciascuna mensilità al soddisfo;
- condanna altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 543,62 per anticipazioni ed in euro 3.856 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18 giugno 2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ALEMAGNA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/06/2025 ad ore 9.23 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ALEMAGNA GABRIELLA, la quale precisa che alla data di oggi la morosità persiste ed ammonta ad euro 19.843; insiste nell'accoglimento del ricorso. per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e nulla ammesso a favore avverso: In via principale nel merito: - riconosciuto l'inadempimento di controparte, dichiarare risolto il contratto di locazione de quo;
- per l'effetto condannare il signor all'immediato rilascio in favore CP_1 dell'intimante dell'immobile a lui locato e al pagamento della somma di € 10.743,00 per canoni e spese dovuti sino alla notifica dell'atto d'intimazione, oltre l'indennità ex art. 1591 c.c. per il periodo ad essa successivo fino all'effettivo rilascio, oltre gli interessi al tasso di cui all'art 1284
c.c.. - Vinte le spese. Con riserva di produrre, dedurre, integrare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2935/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. ALEMAGNA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA
PARTE RICORRENTE
c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ha citato in giudizio per ottenere la liberazione dell'immobile di Parte_1 CP_1 sua proprietà sito in Vigevano (PV), Via Olivelli n. 39, in tesi illecitamente occupato dal resistente.
L'intimante ha lamentato l'inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo da parte del resistente, concretatosi nella mancata corresponsione del canone pattuito.
L'intimato, ritualmente notiziato, non si è costituito in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia, quanto all'onere della prova va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il creditore che agisce in giudizio deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso Cass. Sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
È stato documentato che le parti in causa abbiano stipulato contratto di locazione avente ad oggetto il predetto immobile (cfr contratto sub fascicolo di parte intimante).
Parte ricorrente ha dunque assolto al proprio onere della prova circa la costituzione del rapporto giuridico dedotto a fondamento delle proprie pretese.
Come detto, il resistente è rimasto contumace, omettendo di assolvere all'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, non rilevabili d'ufficio.
Ciò posto, il ricorrente ha allegato il perdurante inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione – pari ad euro 5.400 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate per euro 450 ciascuna – per un ammontare di euro 10.743 alla data di notifica dell'atto di intimazione.
Conseguentemente risulta fondata la domanda di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazione, come allegata da parte ricorrente ed aggiornata all'attualità nella misura di euro 19.743 oltre interessi in misura legale dalla data di scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo.
Tenendo conto del fatto che parte resistente risulta inadempiente da più di due anni, si ritiene di condannare la stessa al rilascio immediato dell'immobile.
7. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente le quali vengono liquidate secondo i parametri medi previsto per le fasi di trattazione e decisionale del procedimento di cognizione ordinaria, per quella di studio e di introduzione del procedimento sommario tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti;
- condanna parte resistente al rilascio immediato dell'immobile sito in Vigevano, via Olivelli n. 39 libero da persone e/o cose di sua pertinenza;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 19.843, oltre interessi nella misura legale dalla data del dovuto per ciascuna mensilità al soddisfo;
- condanna altresì il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 543,62 per anticipazioni ed in euro 3.856 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18 giugno 2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina