Versione
1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 9. Regolamenti e altri provvedimenti 1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. I regolamenti adottati dall' ((IVASS)) ai sensi del presente codice sono emanati ((...)) nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L' ((IVASS)) stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L' ((IVASS)) disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facolta' di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 . L' ((IVASS)) determina i casi di necessita' ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui e' consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell' ((IVASS)) possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall' ((IVASS)) in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita' previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall' ((IVASS)) sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonche' ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall' ((IVASS)) nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresi' resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del ((Ministero dello sviluppo economico)) , in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli gia' emanati.
2. I regolamenti adottati dall' ((IVASS)) ai sensi del presente codice sono emanati ((...)) nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L' ((IVASS)) stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L' ((IVASS)) disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facolta' di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 . L' ((IVASS)) determina i casi di necessita' ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui e' consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell' ((IVASS)) possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall' ((IVASS)) in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita' previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall' ((IVASS)) sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonche' ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall' ((IVASS)) nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresi' resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del ((Ministero dello sviluppo economico)) , in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli gia' emanati.
Commentari • 11
- 1. Global Minimum Tax: obblighi informativiFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 17 ottobre 2024 · 1
Sulla base dei principi e delle regole elaborate in sede OCSE, recepiti mediante la Direttiva del Consiglio UE 2022/2523, l'Italia ha implementato le regole sulla global minimum tax. Si tratta della c.d. “imposta minima globale” che a partire dal 1° gennaio 2024 si applica a tutte quelle multinazionali con un fatturato complessivo di almeno 750 milioni di euro. L'aliquota della global minimum tax è pari al 15% dell'utile netto e si applica alla holding, se ha sede in un Paese che applica questo tipo di imposta, o in alternativa alle sussidiarie. Il decreto MEF 25 febbraio 2025, emanato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 209/23, fornisce disposizioni attuative della disciplina. …
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Giurisprudenza • 117
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 1622Provvedimento: […] Violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e degli artt. 3 e 9 cod. ass. […] Violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 24 l. 262/2005, dell'art. 9 cod. ass. e dell'art. 3, co. 3, regolamento Isvap n. 1/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.Leggi di più...
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- regolamento ISVAP n. 31/2009·
- interpretazione normativa·
- art. 316 d.lgs. 209/2005·
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- ammissibilità del ricorso·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
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- obbligo di comunicazione dei dati·
- principio di tipicità delle sanzioni