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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6830/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 24.01.2025 alle ore 13,55 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Controparte_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità Controparte_2 D'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,00
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6830/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6830 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.04.2024
1. nato il [...] a [...] Controparte_1
Santa Catarina in Brasile) residente in [...]de Souza, n. 168, Centro, CAP 95540-000, MA do Sul (Stato di Rio Grande do Sul in Brasile), C.F.
; C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nata il [...] a [...] in Controparte_3
Brasile) residente in [...]de Souza, n. 168, Centro, CAP 95540-000, MA do Sul (Stato di Rio Grande do Sul in Brasile) C.F. ; C.F._2
3. nato il [...] a [...] in Controparte_4 Brasile) residente in [...]de Souza, n. 168, Centro, CAP 95540-000, MA do Sul (Stato di Rio Grande do Sul in Brasile), C.F. ; C.F._3
4. nata il [...] a [...] Controparte_5
Catarina in Brasile) residente in [...]de Souza, n. 168, Centro, CAP95540-000, MA do Sul (Stato di Rio Grande do Sul in Brasile) C.F. ; C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
-1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli
Stessi ( Controparte_1 Controparte_3 [...]
sono cittadini italiani dalla Controparte_4 Controparte_5 nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) Alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da CP_6 distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (di e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] e, una volta emigrato in Persona_3 Brasile, si sposava a BR do NO (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 04.07.1908 con la
Sig.ra Persona_4
-Il Sig. senza mai naturalizzarsi brasiliano, si univa in matrimonio con Persona_1
e dall'unione nasceva a RÃ AR Controparte_8 Persona_5 (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 13.08.1908. Quest'ultimo si sposava a RÃ AR (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 02.10.1944 con la Sig.ra Per_6
- dal suddetto matrimonio nasceva a RÃ AR (Stato di Santa Parte_1 Catarina in Brasile) il 02.02.1938 che si sposava a RÃ AR (Stato di Santa Catarina in
Brasile) il 22.04.1958 con la Sig.ra Persona_7
-dal predetto matrimonio nasceva il ricorrente Controparte_1
a RÃ AR (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 30.03.1959 il quale si sposava a NG (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 23.05.1981 con la Sig.ra Parte_2
- dal matrimonio predetto nascevano:
Dott. Giovanni Calasso 3
• la ricorrente Sig.ra a ÃO (Stato di Santa Catarina Controparte_3 in Brasile) il 09.06.1987
• la ricorrente Sig.ra a ÃO (Stato di Santa Catarina Parte_3 in Brasile) il 06.04.1984. Quest'ultima si è sposava a ÃO (Stato di Santa Catarina in Brasile) il 22.07.2014 con il Sig. Persona_8
• il ricorrente Sig. a ÃO (Stato di Santa Catarina Controparte_4 in Brasile) il 05.11.1990.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (di Persona_1
e nato a [...] il [...] Persona_2 Persona_3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
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maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 15,00
Lecce-Venezia, 24.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6