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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1348/2022 R.G.L., promossa in grado di appello da
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Walter Parte_1
Gulotta
- Appellante-
C O N T R O
Controparte_1
-Appellato non costituito -
All'udienza del 24.04.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.04.2021 chiedeva dichiararsi Parte_1
l'illegittimità del provvedimento del 19.03.2021 con il quale le era stata CP_1 intimata la restituzione della somma di € 594,84 indebitamente percepita a titolo di pensione di invalidità civile nei mesi di marzo e aprile 2021. Esponeva che era stata riconosciuta meritevole della prestazione di invalidità civile e che a seguito di visita medica del 16.02.2021 la prestazione era stata revocata a decorrere dal mese di marzo 2021 per mancanza del requisito sanitario. Assumeva che nulla era dovuto poiché i ratei della prestazione possono essere recuperati a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca e non retroagiscono nel tempo come disposto, oltre che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, dall'art.3 ter D.L. 850/1976 (conv. in L. 29/77) e dall'art.3 D.L. 173/88 (conv. in L. 291/1988) e tenuto altresì conto dell'affidamento incolpevole
1 della percettrice, affetta da gravi patologie, nonché dell'assenza di dolo o colpa. Con sentenza n.3397/2022 il Tribunale di Palermo nella contumacia Pt_2 dell' , rigettava il ricorso. CP_1
Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 26.04.2022, affidando il gravame a due motivi. Parte_1
Nessuno si è costituito per l . CP_1
All'udienza del 12.12.2024 il difensore della parte appellante ha chiesto un termine per “depositare il ricorso notificato all' ”. CP_1
Il 13.12.2024 il medesimo difensore ha depositato nel proprio fascicolo telematico la busta telematica - comprensiva di copia del ricorso, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e del verbale dell'udienza del 12.12.2024 - consegnata all'indirizzo PEC dell in data 13.12.2024. CP_1
------------------------- Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso [introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa …. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo);
- “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del
Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti.
Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa.
Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso.
La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con un'ordinanza (n.20721/2007), pienamente condivisa da questo collegio, della
2 quale preme riportare alcuni passaggi motivazionali sovrapponibili all'odierna vicenda processuale:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti,
l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994
n.989)”.
Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio
1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di
3 impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius).
L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U. n.9331 del 15 ottobre 1996; S.U.
n.6841 del 1996; Cass. n.7013 del 27 maggio 2000), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da poi uniformata Cass. civ., sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che: “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che
è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso
l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della riferita giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dalla parte appellante la quale - pur avendo tempestivamente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c. – ha notificato, per la prima volta, all' il ricorso introduttivo del giudizio di appello in data CP_1 successiva alla prima udienza di discussione.
Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti, è infatti emerso che la notifica del ricorso si è perfezionata - mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica dell' - dopo l'udienza di discussione ex art.437 c.p.c. del 12.12. 2024. CP_1
4 Notifica tardiva effettuata dall'istante in assenza, comunque, di qualsiasi autorizzazione da parte di questa Corte, la quale all'udienza del 12.12.2024 si è limitata ad onerare l'appellante del deposito del ricorso, evidentemente presumendo, in forza di quanto domandato dal difensore della medesima parte a verbale (“chiede termine per depositare il ricorso notificato all' ”), che il CP_1 ricorso fosse stato già notificato all' . Controparte_2
A non diversa conclusione può indurre la considerazione che l'atto di appello, seppur tardivamente, sia stato comunque notificato.
Basti in proposito osservare che la decadenza dalla facoltà di proporre appello discende dall'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato.
Omissione documentale, non altrimenti sanabile attraverso una rinnovazione della notifica, come effettuata dall'istante (in assenza di qualsiasi autorizzazione), per l'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato, circostanza indirettamente sanzionata dall'art.291 c.p.c. e dalla nuova lettura giurisprudenziale delle disposizioni del codice di rito. Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.3397/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 24 ottobre 2022.
Nulla per le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo
5
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1348/2022 R.G.L., promossa in grado di appello da
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Walter Parte_1
Gulotta
- Appellante-
C O N T R O
Controparte_1
-Appellato non costituito -
All'udienza del 24.04.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale, in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.04.2021 chiedeva dichiararsi Parte_1
l'illegittimità del provvedimento del 19.03.2021 con il quale le era stata CP_1 intimata la restituzione della somma di € 594,84 indebitamente percepita a titolo di pensione di invalidità civile nei mesi di marzo e aprile 2021. Esponeva che era stata riconosciuta meritevole della prestazione di invalidità civile e che a seguito di visita medica del 16.02.2021 la prestazione era stata revocata a decorrere dal mese di marzo 2021 per mancanza del requisito sanitario. Assumeva che nulla era dovuto poiché i ratei della prestazione possono essere recuperati a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca e non retroagiscono nel tempo come disposto, oltre che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, dall'art.3 ter D.L. 850/1976 (conv. in L. 29/77) e dall'art.3 D.L. 173/88 (conv. in L. 291/1988) e tenuto altresì conto dell'affidamento incolpevole
1 della percettrice, affetta da gravi patologie, nonché dell'assenza di dolo o colpa. Con sentenza n.3397/2022 il Tribunale di Palermo nella contumacia Pt_2 dell' , rigettava il ricorso. CP_1
Per la riforma di tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 26.04.2022, affidando il gravame a due motivi. Parte_1
Nessuno si è costituito per l . CP_1
All'udienza del 12.12.2024 il difensore della parte appellante ha chiesto un termine per “depositare il ricorso notificato all' ”. CP_1
Il 13.12.2024 il medesimo difensore ha depositato nel proprio fascicolo telematico la busta telematica - comprensiva di copia del ricorso, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e del verbale dell'udienza del 12.12.2024 - consegnata all'indirizzo PEC dell in data 13.12.2024. CP_1
------------------------- Tanto premesso l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Dispone in materia l'art. 435 c.p.c. che:
- “Il Presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso [introduttivo del giudizio di appello in materia di lavoro] nomina il giudice relatore e fissa …. l'udienza di discussione dinanzi al collegio” (comma primo);
- “L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato” (comma secondo);
- “Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni” (comma terzo). La scelta del legislatore, come emerge da una complessiva lettura del Titolo IV del
Libro II del codice di rito, è evidentemente orientata nel senso di favorire un processo del lavoro rapido e potenzialmente impermeabile a tecniche dilatorie adottate dai contendenti.
Esigenza abdicabile solo di fronte a decelerazioni procedimentali estranee alla sfera di diretta responsabilità di una delle parti in causa.
Si pensi all'ipotesi di un vizio nella notifica del ricorso sanabile ex art. 291 c.p.c. (analogicamente applicabile anche al rito del lavoro) su richiesta del giudice, il quale autorizza il ricorrente a procedere ad una nuova notifica. Ovvero al caso in cui il ricorso, sebbene tempestivamente notificato a controparte, pervenga nella sfera di diretta conoscibilità di quest'ultima già decorso il termine di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione ex art.435, comma 3° c.p.c., eventualità nella quale può essere autorizzata, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del resistente, una nuova notifica del ricorso.
La questione è stata affrontata in termini dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con un'ordinanza (n.20721/2007), pienamente condivisa da questo collegio, della
2 quale preme riportare alcuni passaggi motivazionali sovrapponibili all'odierna vicenda processuale:
- “.….la legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, … ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, già implicito in numerose disposizioni del codice processuale (artt. 40 , 156 …) ed alla base della riforma del processo del lavoro del 1973;
- alla luce di tale principio costituzionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno proceduto alla revisione dei precedenti orientamenti della Corte di legittimità in materia processuale, specie nel rito del lavoro …le Sezioni Unite (sent. 28 febbraio 2007 n.4636) hanno ritenuto che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
- l'impugnazione (e l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel processo del lavoro non si esaurisce con il deposito del ricorso, ma il ricorrente è tenuto a due adempimenti,
l'editio actionis e la vocatio in ius;
i due atti sono distinti, ma costituiscono, insieme con il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza, elementi essenziali della complessa fattispecie impugnatoria introduttiva del processo di appello (o di opposizione), la quale deve essere esaurita nei termini perentori indefettibili propri per qualsiasi tipo di impugnazione;
- tale quadro ricostruttivo è reso necessario dalla esigenza di applicare al processo del lavoro, che inizia con ricorso, i termini per l'impugnazione, rimasti invariati, previsti dal codice di rito per i giudizi che iniziano con l'atto di citazione, nel quale la editio actionis e la vocatio in ius coincidono nel medesimo atto;
- … la fedeltà al tenore testuale dell'art.291 c.p.c. consente le rinnovazioni delle notifiche eseguite ma affette da nullità, e non delle notifiche inesistenti perché mai tentate (Cass. 29 luglio 1993 n.8419, 12 novembre 1993 n.11170, 1 febbraio 1994
n.989)”.
Tale orientamento si riallaccia ad un insegnamento delle Sezioni Unite (decisioni 1 marzo 1988 n.2166 e 12 gennaio 1993 n.271, ma anche Cass. Sez. Lav. 7 febbraio
1990 n.845 e 25 luglio n.7522) per il quale nel rito del lavoro l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è vizio passibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art.291 c.p.c., solamente con effetto ex nunc e cioè con salvezza dei diritti quesiti, sicché in fase di impugnazione dell'appello, il giudice qualora rilevi che l'invalidità ha causato l'inidoneità dell'atto di
3 impugnazione ad impedire (per il decorso del termine di appello) il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza disporre la rinnovazione dell'atto. Principio esteso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24 marzo 2001 n.4291) anche all'ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, attesa la identità di ratio e l'equivalenza strutturale (entrambi gli istituti sono caratterizzati dalla duplicità necessaria delle fasi della editio actionis e della vocatio in ius).
L'esigenza di una rimeditazione dell'ordinamento processuale civile nell'ottica di una ragionevole durata del processo spinge, pertanto, ad escludere, superando un diverso orientamento giurisprudenziale (S.U. n.9331 del 15 ottobre 1996; S.U.
n.6841 del 1996; Cass. n.7013 del 27 maggio 2000), ogni interpretazione normativa che possa determinare esiti distorsivi e di rallentamento dell'iter dibattimentale, favorendo “un effetto obiettivamente dilatorio dei tempi del processo”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.20604 del 30/07/2008 alla quale si è da poi uniformata Cass. civ., sez. VI, 30/04/2011, n. 9597) hanno ribadito che: “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che
è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso
l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile”. Alla luce della linearità del dato normativo e della riferita giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame proposto dalla parte appellante la quale - pur avendo tempestivamente ricevuto comunicazione del decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art.435 1° comma c.p.c. – ha notificato, per la prima volta, all' il ricorso introduttivo del giudizio di appello in data CP_1 successiva alla prima udienza di discussione.
Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti, è infatti emerso che la notifica del ricorso si è perfezionata - mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica dell' - dopo l'udienza di discussione ex art.437 c.p.c. del 12.12. 2024. CP_1
4 Notifica tardiva effettuata dall'istante in assenza, comunque, di qualsiasi autorizzazione da parte di questa Corte, la quale all'udienza del 12.12.2024 si è limitata ad onerare l'appellante del deposito del ricorso, evidentemente presumendo, in forza di quanto domandato dal difensore della medesima parte a verbale (“chiede termine per depositare il ricorso notificato all' ”), che il CP_1 ricorso fosse stato già notificato all' . Controparte_2
A non diversa conclusione può indurre la considerazione che l'atto di appello, seppur tardivamente, sia stato comunque notificato.
Basti in proposito osservare che la decadenza dalla facoltà di proporre appello discende dall'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato.
Omissione documentale, non altrimenti sanabile attraverso una rinnovazione della notifica, come effettuata dall'istante (in assenza di qualsiasi autorizzazione), per l'impossibilità di procedere a nuova notifica di un atto in precedenza mai notificato, circostanza indirettamente sanzionata dall'art.291 c.p.c. e dalla nuova lettura giurisprudenziale delle disposizioni del codice di rito. Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.3397/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 24 ottobre 2022.
Nulla per le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo
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