Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. Dr. Nicola Pesce, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U TUPINI 133, presso l'Avv. ROBERTO BRAGAGLIA, difeso dall'avvocato ERRICO SANTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA NI OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3317/01 del GIUDICE DI PACE MANDAMENTO DI NOCERA INFERIORE, Prima Sezione Civile emessa il 21/09/2001, depositata il 28/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato CRETELLA MARIO (per delega Avv. Santonicola Errico);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per accoglimento p.q.r. con riferimento al 1^ ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato dei consumi di acqua e del nolo del contatore, nonché del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
L'utente ha convenuto in giudizio il comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo l'accertamento che il comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunziato una sentenza non definitiva, con cui ha affermato la propria giurisdizione, ed una sentenza di merito con cui ha accolto integralmente la domanda attorea. Contro le due sentenze il comune ha proposto ricorso per Cassazione, a cui l'utente ha resistito con controricorso.
Le Sezioni unite di questa Corte, a cui è stata rimessa la decisione sulla questione di giurisdizione e sulle questioni ad essa pregiudiziali relative alla validità dell'atto di citazione, hanno, con sentenza emessa il 7 novembre 2002, dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e di depurazione, ed hanno perciò accolto il primo motivo di ricorso;
hanno invece rigettato il settimo, che poneva questioni pregiudiziali a quella di giurisdizione;
hanno, di conseguenza, cassato la sentenza non definitiva ed anche quella definitiva, nella parte in cui ha accolto la domanda concernente il servizio di fognatura e di depurazione;
hanno rimesso alla sezione semplice l'esame degli altri motivi di ricorso, relativi al servizio di fornitura di acqua ed al nolo del contatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno esaminate le censure proposte contro la sentenza definitiva diverse da quelle già decise dalla sentenza delle Sezioni unite in precedenza richiamata.
2. È pregiudiziale l'esame del terzo motivo di ricorso, con cui il comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 274 c.p.c., censurando il rigetto della sua istanza di riunione del presente giudizio con numerosi altri giudizi pendenti presso lo stesso ufficio del giudice di pace, istanza che è stata decisa dalla sentenza impugnata senza che essa venisse rimessa al giudice coordinatore dell'ufficio, secondo la procedura prevista dal citato art. 274. Il ricorrente rileva, poi, che la motivazione con cui è stata respinta la sua istanza di riunione è palesemente contraddittoria ed incoerente.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già affermato proprio con riferimento ad un processo svoltosi davanti al giudice di pace, la violazione dell'art. 274, secondo comma, c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al capo dell'ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). Per quanto concerne, infine, la motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di riunione, va riaffermato l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in Cassazione, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (v., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15706).
3. Va a questo punto esaminato l'ottavo motivo, col quale il ricorrente si duole - deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione" in punto di tardività della domanda (dell'attore, esclusa in sentenza) - che il giudice di pace abbia "fatto solo riferimento ad una normativa ormai inapplicabile nello specifico caso senza nulla argomentare in ordine al richiamo effettuato in comparsa (punto 3^) dall'Ente convenuto".
3. Il motivo è inammissibile: per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione in relazione alla dedotta violazione di norme di diritto, non essendo consentito illustrare il motivo di ricorso mediante il riferimento ad argomentazioni svolte in un diverso atto processuale;
e per l'inconfigurabilità stessa del vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni di diritto svolte nella sentenza impugnata, volta che l'art. 360, n. 5, c.p.c. è esclusivamente riferibile all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito.
4. Dei motivi che concernono la pronunzia di merito della sentenza definitiva qui impugnata (per la parte non cassata dalle Sezioni unite di questa Corte), è pregiudiziale l'esame del nono motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dei principi generali dell'ordinamento e la contraddittorietà della motivazione "in relazione al riconoscimento del debito dell'utente", esclusivamente affermando che "su quest'ultimo punto il G.d.P. è stato vago, impreciso e per nulla ha motivato la sua scelta, anzi si è palesemente contraddetto con quanto asserito in altra parte della sentenza".
Il motivo è inammissibile in riferimento al prospettato vizio di motivazione in quanto, a fronte dell'affermazione del giudice di pace che il pagamento era "mirato ad evitare danni ulteriori e non ad esprimere adesione all'altrui pretesa" (pagina 9 della sentenza impugnata, in fine), il ricorrente non offre indicazioni di sorta circa la parte della sentenza che si porrebbe in contraddizione con l'affermazione suddetta. Non soddisfa dunque i requisiti di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.. È invece inammissibile in relazione alla dedotta violazione dei principi generali dell'ordinamento, peraltro neanch'essi indicati, per l'assorbente ragione che, nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 c.p.c., il vizio di violazione di norme di legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è configurabile solo con riguardo a norme poste dalla Costituzione, ovvero a norme di diritto comunitario, se di rango superiore a quello della legge ordinaria.
5.1. Vanno a questo punto congiuntamente esaminati, per la connessione delle questioni che pongono, il quarto ed il quinto motivo (contrassegnati entrambi dalla lettera "D", riportata due volte in ricorso), con esclusione della doglianza relativa al rilievo dato dal giudice di pace a testimonianze rese in. altri processi non riuniti (prima parte del quarto motivo), che sarà presa in considerazione più avanti.
Con il quarto motivo (nella parte qui scrutinata) il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia laddove il giudice di pace per un verso evidenzia che "il canone per il consumo di acqua ... è senz'altro dovuto da parte di chi usufruisce del relativo servizio", affermando anche la legittimità della pretesa impositiva, e per altro verso stabilisce che nulla sia dovuto, obliterando sia la tariffa allegata al regolamento approvato con delibera n. 36 del 1989 (da "ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione"), sia gli aggiornamenti successivi della stessa in relazione al costo per metro cubo ed alla quantità d'acqua da pagarsi anche se non consumata (determinata all'epoca nella misura di 36 metri cubi per persona, ovvero 144 metri cubi per nucleo familiare). Si sostiene dunque che il calcolo effettuato al minimo contrattuale era stato correttamente rapportato alla composizione numerica del nucleo familiare e che le somme richieste dovevano, proprio per questo, essere necessariamente diverse per ogni utente.
Viene inoltre rappresentato che la fornitura d'acqua costituisce un servizio di pubblica necessità e che le norme di contabilità pubblica e quelle regolamentari prescrivono che deve essere garantito al somministrante un corrispettivo minimo che costituisca il minore aggravio possibile per l'utente e al contempo garantisca all'ente l'equilibrio di bilancio in ossequio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Con il quinto motivo è ribadito che il criterio del minimo contrattuale è imposto da precise disposizioni normative che tassativamente impongono alle amministrazioni comunali, quali enti somministranti, di occuparsi della gestione secondo criteri di economicità, con l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico- finanziario della gestione ed un livello di efficienza ed affidabilità.
5.2. I due motivi di ricorso sono fondati.
Il giudice di pace, nell'esaminare preventivamente la tesi del comune che ha invocato le disposizioni del regolamento comunale (pag.
5-6 della sentenza definitiva impugnata), ha ritenuto "pienamente legittimo ed in vigore" il regolamento comunale, di cui ha trascritto gli artt. 41 e 42, i quali prevedono che "l'utente è obbligato al pagamento dei consumi per come calcolati sul minimo contrattuale stabilito con specifiche deliberazioni adottate dall'organo consiliare" e che il minimo contrattuale (è) da pagare ancorché non consumato". Successivamente, però, a conclusione dell'esame del merito della domanda dell'utente (pag. 8 della stessa sentenza), il giudice di pace ha ritenuto di accoglierla sulla base della considerazione essenziale che "il comune ha proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi effettivi".
È facile rilevare che il minimo contrattuale previsto dal citato regolamento costituisce un criterio presuntivo che non fa riferimento ai consumi effettivi, i quali sono i soli che, secondo il giudice di pace, sono legittimi. Ma tale essenziale affermazione della sentenza impugnata si pone in radicale ed insanabile contrasto con la prima parte della stessa sentenza, ove il regolamento che prevede il minimo contrattuale è stato considerato "pienamente legittimo ed in vigore".
E, d'altro canto, se il giudicante avesse fatto applicazione dei citati artt. 41 e 42 del regolamento comunale, avrebbe dovuto non accogliere integralmente la domanda attorea, affermando che nulla la parte attrice deve pagare per il consumo dell'acqua fornitale dal comune, ma ridurre la somma chiesta dal comune a quella prevista come minimo contrattuale dal regolamento stesso. La citata sentenza delle Sezioni unite n. 716/99 ha condivisibilmente affermato che comporta inesistenza della motivazione il "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi" della pronunzia di equità. È quanto si riscontra nella sentenza impugnata, la quale, come è stato esattamente denunziato dal ricorrente, esprime una ratio decidendi intrinsecamente contraddittoria: legittimità della previsione regolamentare del minimo contrattuale, da un lato;
illegittimità di criteri di pagamento che non si riferiscano ai consumi effettivi e statuizione che nulla è dovuto per il consumo dell'acqua, dall'altro.
5.3. Devesi aggiungere che, secondo la sentenza impugnata, il comune ha violato i citati artt. 41 e 42 del regolamento, perché non ha applicato il minimo contrattuale previsto dai detti articoli, avendo esso stabilito "una somma forfettaria in base al consumo medio per ciascun nucleo familiare". Tale affermazione è, però, desunta esclusivamente dalla considerazione che le somme richieste dal comune "sono diverse da utente ad utente", mentre "se fosse stato applicato il solo minimo contrattuale tutti avrebbero dovuto pagare la stessa somma".
A tale considerazione il ricorrente ribatte che, essendo il minimo contrattuale riferito al nucleo familiare, esso varia in relazione al numero dei componenti dello stesso, con la conseguente diversità delle somme chieste in relazione ai vari nuclei familiari (e nel ricorso vengono indicati anche i dati quantitativi del consumo minimo per ogni componente del nucleo familiare).
La considerazione critica esposta nel ricorso rende del tutto generica e priva di sostegno argomentativo l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il comune non ha applicato il minimo contrattuale ed ha invece fatto riferimento ad "un consumo medio di acqua" per ogni nucleo familiare. La motivazione di tale accertamento della sentenza impugnata, fondata soltanto sul rilievo che sono diverse le somme chieste ai nuclei familiari (fatto invece giustificato dal comune in relazione alla diversità del numero dei componenti di ogni nucleo), deve ritenersi sostanzialmente assente, onde anche su questo aspetto la sentenza impugnata va considerata priva di motivazione.
L'affermazione della sentenza impugnata, comunque, non elimina la radicale contraddizione qui rilevata nel 5.2. perché, come si è detto, il giudicante avrebbe dovuto, in coerenza con il proprio accertamento, ridurre l'entità della somma chiesta dal comune a quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal regolamento (considerato espressamente legittimo ed applicabile), anziché ritenere inesistente l'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo della fornitura di acqua effettuata dal comune.
5.4. Il riferimento del ricorrente alla natura di servizio di pubblica necessità della fornitura di acqua potabile ed al dovere dell'ente pubblico territoriale di rispettare i criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa consente, pur in difetto di una formale denuncia di violazione dell'art. 97, comma 1^, Cost., di ritenere che sia stato evocato il contrasto del criterio equitativo posto dal giudice di pace a fondamento della decisone con il principio di buona amministrazione enunciato dalla norma citata.
E tale contrasto certamente sussiste nella parte in cui il giudice di pace - che al rispetto delle norme costituzionali e di rango superiore alla legge ordinaria è tenuto anche nelle sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2^, c.p.c. - ha ritenuto che, in difetto di rilevazione del consumo effettivo, non sia comunque consentito in materia far ricorso a criteri di consumo presuntivo minimo rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare, così in definitiva parificando la mancata rilevazione del consumo alla mancanza di consumo ed escludendo che sia dovuta qualunque somma da chi pure abbia usufruito del relativo servizio. L.' infatti evidente la inconciliabilità tra la obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti delle spese, e la esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di approvvigionarsi, nel rispetto delle esigenze di pareggio del bilancio, dalle somme necessario per assicurare l'efficienza dell'attività cui è tenuta. Il criterio equitativo adottato dal giudice di pace non è dunque conforme al principio di buona amministrazione posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.
6. Rimane assorbito il sesto motivo, col quale è dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale sul consumo effettivo di acqua da parte dell'utente, sul minimo concordato e sulla manutenzione della rete idrica da parte del comune.
7.1. Vanno ora esaminati il secondo e la prima parte del quarto motivo del ricorso, con cui il comune, rispettivamente deducendo violazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice di pace abbia escluso che fosse dovuta alcuna somma per il canone del contatore sulla base di testimonianze "raccolte in altri giudizi di identica natura", cui le parti in causa non avevano partecipato e dei quali non erano indicati neppure gli estremi identificativi. Aveva, inoltre, contraddittoriamente dato rilievo alle emergenze processuali raccolte in giudizi dei quali aveva tuttavia rifiutato la riunione ritenendone "necessario il frazionamento", così evidentemente riconoscendo a ciascuno di essi una propria specificità "anche ai fini probatori. 7,2. Anche tali censure sono fondate sotto l'aspetto di un'assenza di motivazione che non sia meramente apparente.
Il canone chiesto dal comune è correlato alla manutenzione dei contatori e dei relativi accessori incombente sul comune, onde è irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non vi sia stata la lettura degli stessi contatori "fino al 1999". Per quanto attiene alla manutenzione, il giudice di pace ha affermato che alla stessa hanno provveduto gli utenti, e non il comune. Ma tale accertamento, costituente la ratio decidendi del capo della sentenza censurata,, è fondato esclusivamente sulle risultanze di "deposizioni testimoniali raccolte, in altri giudizi di identica natura".
Il contenuto specifico delle deposizioni testimoniali poste a fondamento esclusivo della decisione non viene indicato nella sentenza impugnata, la quale non offre neanche elementi idonei ad identificare i giudizi in cui le dette deposizioni sono state rese, onde l'indicazione dell'unico elemento probatorio su cui si fonda la pronunzia non è sufficiente ad accertarne il contenuto. Consegue la sostanziale assenza di motivazione.
8. In conclusione, la sentenza definitiva qui impugnata va cassata sia perché la sua motivazione sulle decisioni di merito rientranti nella giurisdizione del giudice adito è, in parte, insanabilmente contraddittoria e, in parte, meramente apparente, sia perché il criterio equitativo adottato dal giudice di pace non è conforme al principio di buona amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione. La causa va rinviata al giudice di pace di Nocera Inferiore che, nella persona di diverso giudicante, emanerà una nuova decisione relativa al canone per il consumo di acqua e per il "nolo contatore". Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza definitiva impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al giudice di pace di Nocera Inferiore anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004