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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 488/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Sandro Parte_1
Cannalire, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro contumace;
CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: NEL MERITO: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) assumere – occorrendo - sommarie informazioni, ex art. 473-bis.44, sui fatti indicati in narrativa dai pagina 1 di 4 signori:
- attualmente dimorante in Legnano via P. Micca 23 presso i nonni Parte_2
materni;
- (figlia della ricorrente), residente in [...]; CP_2
- (genero), residente in [...]; Controparte_3
- sig. c/o supermercato Tigros S.p.a. di Arluno;
CP_4
- , residente in [...]; CP_5
2) ammettere - occorrendo - prova per interrogatorio formale del resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
A) vero che il 25.12.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
B) vero che in data 8.1.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
C) vero che in data 10.1.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
D) vero che il giorno 8.1.2025 la moglie si recava, con il figlio, presso l'abitazione dei propri genitori in Legnano;
Si indicano a testi:
- Parte_2
e (genero), residenti in [...]; CP_2 Controparte_3
- Carabinieri di Legnano intervenuti presso l'abitazione coniugale il 25.12.2024;
- agenti della Polizia di Legnano intervenuti presso l'abitazione coniugale in data 8 e 10.1.2025;
- , residente in [...]; CP_5
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il disinteresse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve accogliersi la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito.
Di regola, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (sentenza del 28/05/2019 n 14591) grava sulla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è pagina 2 di 4 onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l'accertata violazione.
Tuttavia, con la recente ordinanza n. 5171 del 27.02.2024 la Cassazione ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018;
Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016); con una successiva sentenza (n. 22294 del 2024) la
Cassazione ha poi chiarito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione. Nel caso concreto, sufficienti elementi di prova a sostegno della domanda diretta a conseguire l'addebito della separazione al marito sono desumibili dalla produzione documentale in atti, con particolare riguardo al referto del Pronto Soccorso del 10/01/2025 ed alle sommarie informazioni rese alla P.G. dal figlio della coppia, , che ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo dal padre e di aver Pt_2
assistito a vai episodi di aggressione quanto meno verbale del verso la madre. CP_1
Ad ulteriore supporto della credibilità delle doglianze della ricorrente si rileva come lo stesso CP_1
abbia ammesso di aver compiuto atti di aggressione fisica nei confronti della moglie quanto meno in passato, come si può desumere dalla lettura dell'annotazione di servizio redatto il 07/01/2025 dai
Carabinieri di Legnano, che così recita:
pagina 3 di 4 Alla pronunzia di addebito della separazione in capo al consegue il suo obbligo di rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dalla controparte come da quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi con addebito al convenuto;
Parte_3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di euro
4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 488/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Sandro Parte_1
Cannalire, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro contumace;
CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: NEL MERITO: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) assumere – occorrendo - sommarie informazioni, ex art. 473-bis.44, sui fatti indicati in narrativa dai pagina 1 di 4 signori:
- attualmente dimorante in Legnano via P. Micca 23 presso i nonni Parte_2
materni;
- (figlia della ricorrente), residente in [...]; CP_2
- (genero), residente in [...]; Controparte_3
- sig. c/o supermercato Tigros S.p.a. di Arluno;
CP_4
- , residente in [...]; CP_5
2) ammettere - occorrendo - prova per interrogatorio formale del resistente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
A) vero che il 25.12.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
B) vero che in data 8.1.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
C) vero che in data 10.1.2025 aggrediva verbalmente e fisicamente la moglie all'interno CP_1
dell'abitazione coniugale sita in Legnano via Zara 1;
D) vero che il giorno 8.1.2025 la moglie si recava, con il figlio, presso l'abitazione dei propri genitori in Legnano;
Si indicano a testi:
- Parte_2
e (genero), residenti in [...]; CP_2 Controparte_3
- Carabinieri di Legnano intervenuti presso l'abitazione coniugale il 25.12.2024;
- agenti della Polizia di Legnano intervenuti presso l'abitazione coniugale in data 8 e 10.1.2025;
- , residente in [...]; CP_5
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la mancata costituzione del resistente dimostrano in modo evidente il disinteresse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve accogliersi la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito.
Di regola, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (sentenza del 28/05/2019 n 14591) grava sulla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è pagina 2 di 4 onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l'accertata violazione.
Tuttavia, con la recente ordinanza n. 5171 del 27.02.2024 la Cassazione ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. n. 27324/2022 Cass. 3925/2018;
Cass. n. 7388/2017 e Cass. n. 433/2016); con una successiva sentenza (n. 22294 del 2024) la
Cassazione ha poi chiarito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione. Nel caso concreto, sufficienti elementi di prova a sostegno della domanda diretta a conseguire l'addebito della separazione al marito sono desumibili dalla produzione documentale in atti, con particolare riguardo al referto del Pronto Soccorso del 10/01/2025 ed alle sommarie informazioni rese alla P.G. dal figlio della coppia, , che ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo dal padre e di aver Pt_2
assistito a vai episodi di aggressione quanto meno verbale del verso la madre. CP_1
Ad ulteriore supporto della credibilità delle doglianze della ricorrente si rileva come lo stesso CP_1
abbia ammesso di aver compiuto atti di aggressione fisica nei confronti della moglie quanto meno in passato, come si può desumere dalla lettura dell'annotazione di servizio redatto il 07/01/2025 dai
Carabinieri di Legnano, che così recita:
pagina 3 di 4 Alla pronunzia di addebito della separazione in capo al consegue il suo obbligo di rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dalla controparte come da quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi con addebito al convenuto;
Parte_3
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di euro
4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4