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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana EL, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1829/2023 pendente tra:
Parte_1
(C.F. con sede legale in Treviso, Viale Della Repubblica
[...] P.IVA_1
194/A, con il patrocinio dell'Avv. Trevisin Chiara, presso cui è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Marangona N. 74/A, con il patrocinio dell'Avv. Fois Fulvia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Giuliani n. 74;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni: parte opponente concludeva come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nota depositata per l'udienza del 24.9.2024; parte opposta concludeva come da nota depositata in data 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La società a proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 606/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 10.7.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, nei confronti di , della somma complessiva CP_1
di Euro 27.485,19=, di cui Euro 26.644,07= in sorte capitale, ed euro 841,12= per interessi legali maturati dalla diffida alla notifica del ricorso, oltre Euro 286,00= per anticipazioni, ed Euro 1.370,00= per compensi professionali.
Deduceva in fatto l'opponente:
-che in data 5.5.2017 , e Persona_1 CP_1 CP_2
conferivano collettivamente incarico a Persona_2 [...]
al fine di assisterli, rappresentarli e tutelarli nell'ambito della pratica di Parte_1
risarcimento dei danni patiti in seguito all'erroneo trattamento sanitario presso l'.
[...]
di Forlì, dal loro congiunto , deceduto presso tale Controparte_3 Persona_3
nosocomio in data 18.5.2010;
-che l'art. 2 del contratto di mandato prevedeva espressamente il compenso a
[...]
pari al 20% oltre IVA sulle somme complessive effettivamente risarcite, al Parte_1
netto delle spese anticipate dalla mandante;
-che, stante l'impossibilità di risolvere la controversia in via extragiudiziale, previa autorizzazione dei mandanti, veniva dato mandato all'Avv. Sonia Marian al fine di depositare il ricorso ex art. 669bis c.p.c. nei confronti dell' ; Parte_3
- che all'esito, l' offriva, a titolo di risarcimento, la somma di euro Parte_3
210.000,00= omnicomprensiva, offerta formalizzata nell'atto di transazione, che prevedeva l'accredito della somma sul c/c intestato a , giusta Parte_1
procura notarile all'incasso conferitale in data 20.12.2019; -che in pari data, veniva sottoscritta una dichiarazione in forza della quale
[...]
- quale delegata all'incasso della somma erogata dall' Parte_1 Parte_4
in via transattiva giusta procura notarile rilasciata in data 20.12.2019 - si
[...]
impegnava a pagare agli eredi la somma di Euro 34.000,00 ciascuno, ovvero la CP_1
quota pro capite di quanto riconosciuto dall'Ente responsabile a titolo di risarcimento del danno (Euro 210.000,00 : 4 = 52.500,00), al netto delle somme spettanti alla società mandataria a titolo di rimborso e competenze, come da contratto di mandato del 5.5.2017;
-che il 3.2.2020 l' effettuava n. 3 bonifici di euro 52.500,00= Parte_5
ciascuno sul c/c di e, in pari data, quest'ultima versava Parte_1
l'importo di 34.000,00= a ciascuno dei quattro eredi , presumendo che a breve CP_1
sarebbe arrivata la quarta tranche del pagamento (ulteriori Euro 52.500,00=);
-che l'operazione effettuata nei confronti di -sulle coordinate da lui CP_1
indicate- non andava a buon fine e la somma tornava indietro;
-che l'azienda sanitaria creditrice tardava al versamento dell'ultima tranche di pagamento;
-che tale ritardo era dovuto all'esistenza di una pendenza nei confronti dell'Erario di una degli eredi, ; Persona_4
-che, infatti, in forza dell'art. 48 Bis del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, le
Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di accertare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari all'importo che deve erogare e, qualora l'esito della verifica sia positivo, l'ente è tenuto a sospendere il pagamento per 60 giorni e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte al ruolo: solo se, allo spirare del predetto termine, l'Ente Pubblico non riceve alcuna notifica da parte dell'esattore, può procedere con l'erogazione delle somme di denaro;
Parte_
-che pertanto ALL ASSISTANCE sospendeva ogni ulteriore attività in attesa che definisse la propria posizione con il Fisco e l'Ente pubblico CP_2
procedesse con l'erogazione dell'ultima tranche di pagamento;
-che il 17.2.2020 l' effettuava l'ultimo bonifico di euro 25.855,93, pari alla Parte_5
differenza tra il dovuto (Euro 52.500,00=) e il debito portato dalle cartelle esattoriali emesse in danno di (Euro 26.644,07=); Persona_4
-che il giorno successivo provvedeva a versare a l'importo di Euro CP_1
7.355,93=, pari alla differenza tra quanto erogato dall'Ente e le spese anticipate dalla società infortunistica e il compenso contrattualmente dovuto;
-che pertanto eseguiva correttamente il mandato conferitole;
Parte_1
-che infatti dava seguito al versamento dell'intera somma erogata dall'Ente pubblico, al tetto dei compensi contrattualmente spettanti, oltre spese sostenute;
-che il bonifico nei confronti dell'odierno opponente non veniva eseguito a causa della mancata indicazione delle corrette coordinate bancarie;
-che, pertanto, una volta erogata la minor somma da parte dell' Parte_3 [...]
procedeva a corrisponderla a essendo le altre Parte_1 CP_1
parti già destinatarie dei precedenti bonifici;
-che , in quanto soggetto incaricato all'incasso, non avrebbe Parte_1
potuto erogare una somma più elevata di quella corrisposta dall'ente, titolare dell'obbligazione;
-che pertanto nessuna pretesa può essere avanzata nei propri confronti, dovendo rivolgere le pretese restitutorie nei confronti di CP_1 CP_2
destinataria della cartella esattoriale, ovvero gli eredi tutti nei confronti
[...]
dell'azienda sanitaria;
-che ottaceva la notifica di cartelle esattoriali per Euro 26.644,07=, CP_2
circostanza che, se opportunamente conosciuta, avrebbe determinato una diversa gestione del pagamento delle quote agli eredi;
CP_1
-che, stante la natura di mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ., gli eredi hanno CP_1
assunto, in via solidale, l'obbligazione di pagamento dei compensi e rimborso spese nei confronti della mandante;
-che l'atto del 20.12.2019, mediante cui si impegnava, in qualità Parte_1
di delegata all'incasso, a versare agli eredi l'importo di euro 34.000,00= ciascuno, CP_1
-pari alla quota del ristoro dei danni riconosciuti a somma già al netto Persona_3 delle somme spettanti alla società mandataria a titolo di rimborso spese e competenze maturate in forza del mandato, non costituisce promessa di pagamento, bensì atto ricognitivo delle somme dovute a ciascun erede -quale quota del totale riconosciuto a titolo di risarcimento- al netto di spese e compensi;
-che, erogata una minor somma da parte dell'ente, giocoforza anche il successivo versamento da parte di doveva essere corrispondentemente Parte_1
ridotto;
-che pertanto nessuna pretesa può essere avanzata nei propri confronti.
Per gli esposti motivi, concludeva domandando, in via Parte_1
preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa di , nonché di CP_2
respingere la domanda di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
subordinatamente, di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2
, ; nel merito, in via principale,
[...] Persona_2 Persona_1
annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 606/2023, ovvero dichiarare CP_2
esponsabile e condannarla a corrispondere dovute a in via
[...] CP_1
ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare le terze chiamate CP_2
, , tenute al pagamento delle somme dovute Persona_2 Persona_1
a a titolo di compensi e spese, nonché a titolo del risarcimento Parte_1
dei danni patiti, e condannarle in solido a corrispondere direttamente tutte le somme dovuto a . Con vittoria di spese e compensi professionali. CP_1
***
Si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
-che con la procura speciale del 20.12.2019 l'opponente si obbligava a pagare, nei confronti dell'opposto e degli altri mandanti, la somma di euro 34.000,00= cadauno, quale ristoro dei danni patiti in seguito alla vertenza contro l' Parte_5
-che tale atto costituiva una promessa di pagamento della somma ivi indicata nei confronti di ciascuno degli eredi;
CP_1
-che la mandante non attendeva il pagamento dell'intera somma e non effettuava le verifiche preventive sulle pendenze di ciascuna parte;
-che l'errore nella disposizione del bonifico nei confronti di è CP_1
riconducibile all'opponente, che avrebbe dovuto diligentemente informare i mandanti che, qualora il conto corrente non fosse stato loro intestato, doveva essere prodotta una delega a persona diversa;
-che in ogni caso la società opponente decurtava indebitamente dall'importo dovuto da una somma dovuta da altro mandante;
CP_1
-che non sussiste mandato collettivo, atteso che il mandato è stato conferito a
[...]
con contratti distinti e la singolarità di ciascuna posizione è stata rimarcata Parte_1
ulteriormente con il successivo accordo sottoscritto in data 20.12.2019;
-che la regola della solidarietà è superata dalla circostanza che i compensi e le spese dell'infortunistica venivano decurtate ab origine in base a quanto previsto nell'atto
20.12.2019;
-di non essere dunque tenuta a recuperare la somma nei confronti di CP_2
ma nei confronti della promittente, la quale poi potrà rivalersi sull'obbligata;
-che, pur ritenendo tenuta al pagamento nei confronti di Parte_1
venga condannata ex art. 2041 c.c. al CP_1 CP_2
pagamento di Euro 26.644,07=, oltre interessi legali maturati dalla diffida e di mora maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
Per tali motivi, concludeva domandando, in via principale, accertato CP_1
e dichiarato l'inadempimento di , confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 606/2023, emesso il 10.7.2023 dal Tribunale di Rovigo;
condannare l'opponente al pagamento di Euro 27.485,10=, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo;
in via subordinare, accertato che abbia percepito somme a lei non dovute, condannarla a CP_2
indennizzarlo ex art. 2041 cod. civ. della diminuzione patrimoniale patita, pari ad Euro
26.664,07=, oltre interessi legali maturati e di mora maturandi alla data della domanda al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze patrimoniali, oltre alla liquidazione di una somma determinata dal giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
*** Disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281udecies
c.p.c., il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo all'udienza CP_2
del 20.3.2024, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, concedeva alle parti i termini ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c. All'esito, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione, a mente degli artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale, ex art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§§§
Anzitutto va dichiarata la contumacia della terza chiamata, la quale, CP_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1. Il rapporto obbligatorio tra e Parte_1 [...]
CP_1
Non è contestato che tra le parti, , da un lato, e Parte_1 CP_1
, dall'altro,
[...] CP_2 Persona_2 Persona_1
veniva stipulato un negozio di mandato in data 5.5.2017 (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In forza del mandato, veniva conferito a il potere di Parte_1
rappresentanza e assistenza nel compimento delle attività necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di
Forlì nei confronti di . Persona_3
Il contratto va pertanto correttamente inquadrato nel tipo del mandato, regolato dagli artt.
1703 e ss. cod. civ. L'art. 2 regolamentava i compensi spettanti a : Parte_1
Nel caso di specie, risulta documentato agli atti e confermato da entrambe le parti che:
-la vertenza tra i mandanti e l' si concludeva con l'accettazione, da parte Parte_3
degli eredi , della somma omnicomprensiva di euro 210.000,00= a titolo di CP_1
risarcimento del danno patito dal de cuius ; Persona_5
-nella transazione, gli eredi acconsentivano che la somma fosse versata sul c/c intestato a
; Parte_1
-veniva conferita a , da parte di tutti i mandanti, procura Parte_1
speciale all'incasso della somma di euro 210.000,00= dovuta dall' a titolo Parte_3
di risarcimento del danno (doc. 4 allegato all'atto di citazione);
-in forza della procura, gli eredi davano incarico all'opponente di riscuotere la CP_1
somma omnicomprensiva di euro 210.000,00=, a titolo di risarcimento di qualsivoglia danno di cui alla vertenza contro l' mediante bonifico sul Parte_5
conto di;
Parte_1
-contestualmente al conferimento della procura speciale all'incasso,
[...]
, in qualità di delegata all'incasso, si impegnava a pagare nei confronti di Parte_1 , CP_2 Persona_2 CP_1 [...]
, la somma di Euro 34.000,00= cadauno, di cui all'atto Per_1 CP_1
di quietanza, già al netto delle somme a lei spettanti a titolo di rimborso delle spese e competenze in forza del contratto.
I fatti che hanno determinato il pagamento, nei confronti degli eredi , della minor CP_1
somma di Euro 183.355,93= sono pacifici e non contestati:
-l'azienda sanitaria si impegnava al versamento della somma di Euro 210.000,00=, mediante accredito sul c/c di;
Parte_1
-in data 3.2.2020 l'Azienda sanitaria versava n. 3 tranche da Euro 52.500,00=, per un totale di Euro 157.000.00=;
disponeva i quattro bonifici nei confronti dei mandanti per Parte_1
l'intera somma pattuita di Euro 136.000,00= (Euro 34.000,00= x 4) pur avendo ricevuto la minor somma di euro 157.000,00=, in luogo di Euro 210.000,00=;
-tuttavia, il bonifico nei confronti di non andava a buon fine in CP_1
quanto l'IBAN si riferiva a un conto corrente intestato alla di lui moglie;
-nelle more, il pagamento dell'ultima tranche rimaneva sospesa all'esito della verifica dell'esistenza di cartelle esattoriali nei confronti di taluno degli eredi;
-all'esito della verifica, l'Ente pubblico, versava la minor somma pari ad Euro 183.355,93=, data dalla differenza tra quanto pattuito, Euro 210.000,00=, e quanto dovuto da in forza delle cartelle esattoriali notificatele, pari ad Euro CP_2
26.644,07=.
Allegava parte opposta che sarebbe stata inadempiente Parte_1
all'obbligazione assunta con la dichiarazione del 20.12.2019, non avendo proceduto a versare, nei confronti di la somma di 34.000,00= promessa, bensì CP_1
la minor somma di Euro 7.355,93=, data dalla differenza tra quanto incassato dall'Ente
(Euro 25.855,30=) e quanto dovuto a titolo di compenso pro quota.
Ebbene, tale conclusione è errata.
Il rapporto tra le parti, e era infatti CP_1 Parte_1
regolato dal contratto di mandato 5.5.2017. Con tale contratto, l'opponente si è obbligata al compimento di una pluralità di atti giuridici per conto dei mandanti, ossia alla rappresentanza e gestione delle attività necessarie ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell' Parte_6
Per quanto concerne la natura del mandato conferito, ritiene questo giudice trattarsi di mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ.
In particolare, è collettivo il mandato conferito da una pluralità di mandanti, con atto unico, per un affare di interesse comune ed indivisibile.
Ebbene, tutti requisiti risultano invero presenti nel mandato conferito dagli eredi CP_1
a . Parte_1
Secondo la dottrina, il requisito dell'unicità dell'atto può ritenersi integrato anche quando materialmente non si abbia un unico documento, o contestualità dei documenti, purché sia certo che le manifestazioni di tutti i mandanti si unifichino in un solo negozio di mandato.
È indubitabile che, nel caso di specie, le volontà di tutti i mandati si unificavano nel conferimento, nei confronti di , di un unitario negozio di Parte_1
mandato, per il compimento di un'attività giuridica per il raggiungimento di un risultato unitario e non frazionato.
Non è contestato l'adempimento, da parte di , al contratto di Parte_1
mandato e il relativo diritto al compenso calcolato ai sensi dell'art. 2 del menzionato contratto, sulla somma erogata a titolo di risarcimento.
Dalla natura collettiva del mandato, discende la solidarietà passiva tra i mandanti per il pagamento dei compensi dovuti al mandatario.
La successiva procura all'incasso rappresenta un atto unilaterale con cui le parti conferivano il potere a di incassare le somme pervenute Parte_1
dall' a titolo di risarcimento. Parte_3
Con la dichiarazione del 20.12.2020 si impegnava al Parte_1
versamento, nei confronti dei mandanti, delle somme erogate dall'azienda Sanitaria e incassate in forza della procura all'incasso, al netto delle somme a lei dovute a titolo di compenso.
Tale atto non costituisce promessa di pagamento, ma un atto con cui, gli eredi CP_1
acconsentivano a trattenere, dalla somma che avrebbe dovuto Parte_1 versare loro (euro 210.000,00=), quanto dagli stessi dovuto a Parte_1
a titolo di compenso e spese in forza del contratto di mandato 5.5.2017.
Questa seconda dichiarazione, infatti, non avrebbe avuto ragion d'essere, in assenza di tale scopo perseguito dalle parti, atteso che le somme versate dall'Ente in forza della transazione erano già di titolarità degli eredi , poichè CP_1 Parte_1
era mera incaricata all'incasso e dunque già obbligata al versamento nei confronti dei mandanti (titolari della provvista).
Dunque, tale atto non assumeva la natura di promessa di pagamento, dal momento che le somme erogate dall'ente e incassate da in forza della procura Parte_1
notarile del 20.12.2025 erano già di titolarità degli eredi , in virtù della transazione CP_1
stipulata con l'Ente pubblico.
Infatti, la promessa di pagamento disciplinata dall'art. 1988 cod. civ. presuppone l'esistenza di una causa debendi, realizzando la c.d. astrazione processuale e dispensando colui a favore della quale è fatta la promessa dall'onere di provare il rapporto giuridico fondamentale.
Nel caso di specie, poiché era mera incaricata all'incasso delle Parte_1
somme dovute da un soggetto diverso -l'Ente pubblico- agli eredi , titolari della CP_1
provvista in forza della transazione stipulata con l' , non sussisteva alcuna Parte_3
causa debendi in virtù della quale l'odierna opponente avrebbe dovuto promettere il pagamento nei confronti degli eredi.
Tale dichiarazione, regolamentava semplicemente il pagamento del compenso dovuto dagli eredi nei confronti di , scomputandolo CP_1 Parte_1
direttamente dalla somma ricevuta a titolo di risarcimento.
Da ciò discende che in alcun modo è stata inadempiente al Parte_1
mandato assunto, nonché alla dichiarazione del 20.12.2019, avendo la società provveduto all'integrale versamento delle somme incassate, al netto dei compensi pattuiti e mai contestati.
2. Sulla domanda di condanna ex art. 2041 cod. civ. rivolta da
[...]
contro CP_1 CP_2 L'opponente ha domandato, nell'ambito comparsa di costituzione, in via subordinata, la condanna di , al pagamento, nei propri confronti, della somma di CP_2
euro 26.644,07= a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La domanda, ammissibile in rito, può trovare accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, comma 2 c.p.c., e, dunque, anche l'art. 183, comma 5 c.p.c.- è ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento con la comparsa di costituzione dell'opposto soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza giusta causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice
(Cass. S.U. 26128/2010).
Nel caso di specie, la chiamata in casa di da parte dell'opponente e CP_2
la domanda svolta nei suoi confronti quale soggetto realmente tenuto al pagamento verso l'opposto, attore in senso sostanziale, ha reso legittima e ammissibile la domanda, svolta dall'opposto, di ingiustificato arricchimento nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata risulta parte del contratto di mandato conferito nei confronti di
[...]
del 5.5.2017, nonché della procura all'incasso e della successiva Parte_1
dichiarazione del 20.12.2019.
Risulta documentalmente provato che abbia ricevuto, con bonifico CP_2
del 3.2.2020, la somma di Euro 34.000,00= da parte dell'odierna opponente (pari alla differenza tra 52.500,00= dovuti dall' a titolo di risarcimento e quanto Parte_3
dovuto a titolo di compenso nei confronti di ). Parte_1
È altresì documentalmente provato che la medesima sia stata destinataria di cartelle esattoriali per un importo complessivo di Euro 26.644,07=.
Risulta poi pacifica e non contestata la circostanza l' , in virtù dell'art. 48 Bis Parte_5
del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, bloccava l'importo di Euro 26.644,07= corrispondente alle somme portate dalle cartelle esattoriali - importo poi coattivamente riscosso dall'Agenzia competente per territorio. Pertanto, oltre ad aver incassato l'intera somma di euro 34.000,00=, CP_2
ha estinto il proprio debito nei confronti dell'Erario, atteso che la somma dovuta in forza delle cartelle esattoriali citate, veniva versata direttamente dall' . Parte_3
Di conseguenza, ha complessivamente ricevuto la somma di euro CP_2
60.644,07= in luogo di euro 34.0000,00=, laddove, invece ha CP_1
percepito esclusivamente la somma di euro 7.355,93=, in luogo di Euro 34.000,00=-
L'art. 2041 cod. civ. recita che: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Tale norma esprime un principio generale del nostro ordinamento. L'ingiustificato arricchimento rientra tra le fonti dell'obbligazione e si pone quale fonte generale, che si colloca, in funzione di chiusura del sistema, al di là delle specifiche previsioni normative attinenti a fattispecie tipiche di ingiustificato arricchimento.
L'azione generale ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto, non è legittimo invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il contratto o il rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria.
Trattasi di azione residuale, che può essere esercitata quando il danneggiato può esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito, che sia obbligato nei suoi confronti ex lege o in virtù di un contratto.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 cod. civ.:
-l'ingiustificato arricchimento, inteso quale incremento patrimoniale di CP_2
in forza dell'incasso dell'intera somma di euro 34.000,00=, in luogo della minor
[...]
somma dovuta in seguito all'estinzione del suo debito con l'Erario;
-il danno, ovvero la diminuzione patrimoniale, patita da altro soggetto, CP_1
[...]
-la correlazione tra arricchimento e danno, ossia l'esistenza del nesso causale tra l'arricchimento di e l'impoverimento di dal CP_2 CP_1 momento che dall'unico atto generativo, dato dal versamento dell'intera somma di Euro
34.000,00= a è derivato il versamento della minor somma, rispetto CP_2
a quella spettante a CP_1
-l'assenza di giusta causa, ossia di un titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale;
-la residualità, atteso che l'opponente non dispone di alcuna altra azione per il recupero delle somme versate in eccesso a CP_2
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
La domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente va conseguentemente rigettata.
La terza chiamata va condannata al pagamento, nei confronti di ai CP_1
sensi dell'art. 2041 cod. civ. della somma di euro 26.644,07= (pari alla differenza tra Euro
34.000,00= e Euro 7.355,93=) a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte opponente e parte opposta,
e poste a carico di quest'ultima e liquidate come in dispositivo, in base al DM 55/2014 per le cause di valore sino ad euro 52.000,00= secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in relazione all'attività effettivamente espletata. Nei rapporti tra opponente e terza chiamata, le spese vengono poste a carico di quest'ultima, liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014 per le cause di valore sino ad euro 52.000,00= secondo i valori minimi, attese le attività effettivamente espletate e il comportamento processuale della terza chiamata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 10.7.2023;
-ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di CP_1 CP_2
e, per l'effetto, NN l pagamento, nei confronti
[...] CP_2
di della somma di Euro 26.644,07= a titolo di indennizzo ex art. CP_1
2041 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
-NN al pagamento, nei confronti di CP_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.261,00= a titolo di Parte_1
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
-NN al pagamento, nei confronti di CP_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.809,00= a titolo di
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 4 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana EL, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1829/2023 pendente tra:
Parte_1
(C.F. con sede legale in Treviso, Viale Della Repubblica
[...] P.IVA_1
194/A, con il patrocinio dell'Avv. Trevisin Chiara, presso cui è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Marangona N. 74/A, con il patrocinio dell'Avv. Fois Fulvia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Giuliani n. 74;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Conclusioni: parte opponente concludeva come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nota depositata per l'udienza del 24.9.2024; parte opposta concludeva come da nota depositata in data 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La società a proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 606/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 10.7.2023, con cui le veniva intimato il pagamento, nei confronti di , della somma complessiva CP_1
di Euro 27.485,19=, di cui Euro 26.644,07= in sorte capitale, ed euro 841,12= per interessi legali maturati dalla diffida alla notifica del ricorso, oltre Euro 286,00= per anticipazioni, ed Euro 1.370,00= per compensi professionali.
Deduceva in fatto l'opponente:
-che in data 5.5.2017 , e Persona_1 CP_1 CP_2
conferivano collettivamente incarico a Persona_2 [...]
al fine di assisterli, rappresentarli e tutelarli nell'ambito della pratica di Parte_1
risarcimento dei danni patiti in seguito all'erroneo trattamento sanitario presso l'.
[...]
di Forlì, dal loro congiunto , deceduto presso tale Controparte_3 Persona_3
nosocomio in data 18.5.2010;
-che l'art. 2 del contratto di mandato prevedeva espressamente il compenso a
[...]
pari al 20% oltre IVA sulle somme complessive effettivamente risarcite, al Parte_1
netto delle spese anticipate dalla mandante;
-che, stante l'impossibilità di risolvere la controversia in via extragiudiziale, previa autorizzazione dei mandanti, veniva dato mandato all'Avv. Sonia Marian al fine di depositare il ricorso ex art. 669bis c.p.c. nei confronti dell' ; Parte_3
- che all'esito, l' offriva, a titolo di risarcimento, la somma di euro Parte_3
210.000,00= omnicomprensiva, offerta formalizzata nell'atto di transazione, che prevedeva l'accredito della somma sul c/c intestato a , giusta Parte_1
procura notarile all'incasso conferitale in data 20.12.2019; -che in pari data, veniva sottoscritta una dichiarazione in forza della quale
[...]
- quale delegata all'incasso della somma erogata dall' Parte_1 Parte_4
in via transattiva giusta procura notarile rilasciata in data 20.12.2019 - si
[...]
impegnava a pagare agli eredi la somma di Euro 34.000,00 ciascuno, ovvero la CP_1
quota pro capite di quanto riconosciuto dall'Ente responsabile a titolo di risarcimento del danno (Euro 210.000,00 : 4 = 52.500,00), al netto delle somme spettanti alla società mandataria a titolo di rimborso e competenze, come da contratto di mandato del 5.5.2017;
-che il 3.2.2020 l' effettuava n. 3 bonifici di euro 52.500,00= Parte_5
ciascuno sul c/c di e, in pari data, quest'ultima versava Parte_1
l'importo di 34.000,00= a ciascuno dei quattro eredi , presumendo che a breve CP_1
sarebbe arrivata la quarta tranche del pagamento (ulteriori Euro 52.500,00=);
-che l'operazione effettuata nei confronti di -sulle coordinate da lui CP_1
indicate- non andava a buon fine e la somma tornava indietro;
-che l'azienda sanitaria creditrice tardava al versamento dell'ultima tranche di pagamento;
-che tale ritardo era dovuto all'esistenza di una pendenza nei confronti dell'Erario di una degli eredi, ; Persona_4
-che, infatti, in forza dell'art. 48 Bis del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, le
Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di accertare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari all'importo che deve erogare e, qualora l'esito della verifica sia positivo, l'ente è tenuto a sospendere il pagamento per 60 giorni e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte al ruolo: solo se, allo spirare del predetto termine, l'Ente Pubblico non riceve alcuna notifica da parte dell'esattore, può procedere con l'erogazione delle somme di denaro;
Parte_
-che pertanto ALL ASSISTANCE sospendeva ogni ulteriore attività in attesa che definisse la propria posizione con il Fisco e l'Ente pubblico CP_2
procedesse con l'erogazione dell'ultima tranche di pagamento;
-che il 17.2.2020 l' effettuava l'ultimo bonifico di euro 25.855,93, pari alla Parte_5
differenza tra il dovuto (Euro 52.500,00=) e il debito portato dalle cartelle esattoriali emesse in danno di (Euro 26.644,07=); Persona_4
-che il giorno successivo provvedeva a versare a l'importo di Euro CP_1
7.355,93=, pari alla differenza tra quanto erogato dall'Ente e le spese anticipate dalla società infortunistica e il compenso contrattualmente dovuto;
-che pertanto eseguiva correttamente il mandato conferitole;
Parte_1
-che infatti dava seguito al versamento dell'intera somma erogata dall'Ente pubblico, al tetto dei compensi contrattualmente spettanti, oltre spese sostenute;
-che il bonifico nei confronti dell'odierno opponente non veniva eseguito a causa della mancata indicazione delle corrette coordinate bancarie;
-che, pertanto, una volta erogata la minor somma da parte dell' Parte_3 [...]
procedeva a corrisponderla a essendo le altre Parte_1 CP_1
parti già destinatarie dei precedenti bonifici;
-che , in quanto soggetto incaricato all'incasso, non avrebbe Parte_1
potuto erogare una somma più elevata di quella corrisposta dall'ente, titolare dell'obbligazione;
-che pertanto nessuna pretesa può essere avanzata nei propri confronti, dovendo rivolgere le pretese restitutorie nei confronti di CP_1 CP_2
destinataria della cartella esattoriale, ovvero gli eredi tutti nei confronti
[...]
dell'azienda sanitaria;
-che ottaceva la notifica di cartelle esattoriali per Euro 26.644,07=, CP_2
circostanza che, se opportunamente conosciuta, avrebbe determinato una diversa gestione del pagamento delle quote agli eredi;
CP_1
-che, stante la natura di mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ., gli eredi hanno CP_1
assunto, in via solidale, l'obbligazione di pagamento dei compensi e rimborso spese nei confronti della mandante;
-che l'atto del 20.12.2019, mediante cui si impegnava, in qualità Parte_1
di delegata all'incasso, a versare agli eredi l'importo di euro 34.000,00= ciascuno, CP_1
-pari alla quota del ristoro dei danni riconosciuti a somma già al netto Persona_3 delle somme spettanti alla società mandataria a titolo di rimborso spese e competenze maturate in forza del mandato, non costituisce promessa di pagamento, bensì atto ricognitivo delle somme dovute a ciascun erede -quale quota del totale riconosciuto a titolo di risarcimento- al netto di spese e compensi;
-che, erogata una minor somma da parte dell'ente, giocoforza anche il successivo versamento da parte di doveva essere corrispondentemente Parte_1
ridotto;
-che pertanto nessuna pretesa può essere avanzata nei propri confronti.
Per gli esposti motivi, concludeva domandando, in via Parte_1
preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa di , nonché di CP_2
respingere la domanda di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
subordinatamente, di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2
, ; nel merito, in via principale,
[...] Persona_2 Persona_1
annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 606/2023, ovvero dichiarare CP_2
esponsabile e condannarla a corrispondere dovute a in via
[...] CP_1
ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare le terze chiamate CP_2
, , tenute al pagamento delle somme dovute Persona_2 Persona_1
a a titolo di compensi e spese, nonché a titolo del risarcimento Parte_1
dei danni patiti, e condannarle in solido a corrispondere direttamente tutte le somme dovuto a . Con vittoria di spese e compensi professionali. CP_1
***
Si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
-che con la procura speciale del 20.12.2019 l'opponente si obbligava a pagare, nei confronti dell'opposto e degli altri mandanti, la somma di euro 34.000,00= cadauno, quale ristoro dei danni patiti in seguito alla vertenza contro l' Parte_5
-che tale atto costituiva una promessa di pagamento della somma ivi indicata nei confronti di ciascuno degli eredi;
CP_1
-che la mandante non attendeva il pagamento dell'intera somma e non effettuava le verifiche preventive sulle pendenze di ciascuna parte;
-che l'errore nella disposizione del bonifico nei confronti di è CP_1
riconducibile all'opponente, che avrebbe dovuto diligentemente informare i mandanti che, qualora il conto corrente non fosse stato loro intestato, doveva essere prodotta una delega a persona diversa;
-che in ogni caso la società opponente decurtava indebitamente dall'importo dovuto da una somma dovuta da altro mandante;
CP_1
-che non sussiste mandato collettivo, atteso che il mandato è stato conferito a
[...]
con contratti distinti e la singolarità di ciascuna posizione è stata rimarcata Parte_1
ulteriormente con il successivo accordo sottoscritto in data 20.12.2019;
-che la regola della solidarietà è superata dalla circostanza che i compensi e le spese dell'infortunistica venivano decurtate ab origine in base a quanto previsto nell'atto
20.12.2019;
-di non essere dunque tenuta a recuperare la somma nei confronti di CP_2
ma nei confronti della promittente, la quale poi potrà rivalersi sull'obbligata;
-che, pur ritenendo tenuta al pagamento nei confronti di Parte_1
venga condannata ex art. 2041 c.c. al CP_1 CP_2
pagamento di Euro 26.644,07=, oltre interessi legali maturati dalla diffida e di mora maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
Per tali motivi, concludeva domandando, in via principale, accertato CP_1
e dichiarato l'inadempimento di , confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 606/2023, emesso il 10.7.2023 dal Tribunale di Rovigo;
condannare l'opponente al pagamento di Euro 27.485,10=, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo;
in via subordinare, accertato che abbia percepito somme a lei non dovute, condannarla a CP_2
indennizzarlo ex art. 2041 cod. civ. della diminuzione patrimoniale patita, pari ad Euro
26.664,07=, oltre interessi legali maturati e di mora maturandi alla data della domanda al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze patrimoniali, oltre alla liquidazione di una somma determinata dal giudice in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
*** Disposta la conversione del rito in semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281udecies
c.p.c., il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo all'udienza CP_2
del 20.3.2024, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, concedeva alle parti i termini ex art. 281duodecies comma 4 c.p.c. All'esito, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione, a mente degli artt. 281quinquies e 281sexies c.p.c. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale, ex art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§§§
Anzitutto va dichiarata la contumacia della terza chiamata, la quale, CP_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1. Il rapporto obbligatorio tra e Parte_1 [...]
CP_1
Non è contestato che tra le parti, , da un lato, e Parte_1 CP_1
, dall'altro,
[...] CP_2 Persona_2 Persona_1
veniva stipulato un negozio di mandato in data 5.5.2017 (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In forza del mandato, veniva conferito a il potere di Parte_1
rappresentanza e assistenza nel compimento delle attività necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dei trattamenti sanitari erogati dall'Ospedale di
Forlì nei confronti di . Persona_3
Il contratto va pertanto correttamente inquadrato nel tipo del mandato, regolato dagli artt.
1703 e ss. cod. civ. L'art. 2 regolamentava i compensi spettanti a : Parte_1
Nel caso di specie, risulta documentato agli atti e confermato da entrambe le parti che:
-la vertenza tra i mandanti e l' si concludeva con l'accettazione, da parte Parte_3
degli eredi , della somma omnicomprensiva di euro 210.000,00= a titolo di CP_1
risarcimento del danno patito dal de cuius ; Persona_5
-nella transazione, gli eredi acconsentivano che la somma fosse versata sul c/c intestato a
; Parte_1
-veniva conferita a , da parte di tutti i mandanti, procura Parte_1
speciale all'incasso della somma di euro 210.000,00= dovuta dall' a titolo Parte_3
di risarcimento del danno (doc. 4 allegato all'atto di citazione);
-in forza della procura, gli eredi davano incarico all'opponente di riscuotere la CP_1
somma omnicomprensiva di euro 210.000,00=, a titolo di risarcimento di qualsivoglia danno di cui alla vertenza contro l' mediante bonifico sul Parte_5
conto di;
Parte_1
-contestualmente al conferimento della procura speciale all'incasso,
[...]
, in qualità di delegata all'incasso, si impegnava a pagare nei confronti di Parte_1 , CP_2 Persona_2 CP_1 [...]
, la somma di Euro 34.000,00= cadauno, di cui all'atto Per_1 CP_1
di quietanza, già al netto delle somme a lei spettanti a titolo di rimborso delle spese e competenze in forza del contratto.
I fatti che hanno determinato il pagamento, nei confronti degli eredi , della minor CP_1
somma di Euro 183.355,93= sono pacifici e non contestati:
-l'azienda sanitaria si impegnava al versamento della somma di Euro 210.000,00=, mediante accredito sul c/c di;
Parte_1
-in data 3.2.2020 l'Azienda sanitaria versava n. 3 tranche da Euro 52.500,00=, per un totale di Euro 157.000.00=;
disponeva i quattro bonifici nei confronti dei mandanti per Parte_1
l'intera somma pattuita di Euro 136.000,00= (Euro 34.000,00= x 4) pur avendo ricevuto la minor somma di euro 157.000,00=, in luogo di Euro 210.000,00=;
-tuttavia, il bonifico nei confronti di non andava a buon fine in CP_1
quanto l'IBAN si riferiva a un conto corrente intestato alla di lui moglie;
-nelle more, il pagamento dell'ultima tranche rimaneva sospesa all'esito della verifica dell'esistenza di cartelle esattoriali nei confronti di taluno degli eredi;
-all'esito della verifica, l'Ente pubblico, versava la minor somma pari ad Euro 183.355,93=, data dalla differenza tra quanto pattuito, Euro 210.000,00=, e quanto dovuto da in forza delle cartelle esattoriali notificatele, pari ad Euro CP_2
26.644,07=.
Allegava parte opposta che sarebbe stata inadempiente Parte_1
all'obbligazione assunta con la dichiarazione del 20.12.2019, non avendo proceduto a versare, nei confronti di la somma di 34.000,00= promessa, bensì CP_1
la minor somma di Euro 7.355,93=, data dalla differenza tra quanto incassato dall'Ente
(Euro 25.855,30=) e quanto dovuto a titolo di compenso pro quota.
Ebbene, tale conclusione è errata.
Il rapporto tra le parti, e era infatti CP_1 Parte_1
regolato dal contratto di mandato 5.5.2017. Con tale contratto, l'opponente si è obbligata al compimento di una pluralità di atti giuridici per conto dei mandanti, ossia alla rappresentanza e gestione delle attività necessarie ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell' Parte_6
Per quanto concerne la natura del mandato conferito, ritiene questo giudice trattarsi di mandato collettivo ex art. 1726 cod. civ.
In particolare, è collettivo il mandato conferito da una pluralità di mandanti, con atto unico, per un affare di interesse comune ed indivisibile.
Ebbene, tutti requisiti risultano invero presenti nel mandato conferito dagli eredi CP_1
a . Parte_1
Secondo la dottrina, il requisito dell'unicità dell'atto può ritenersi integrato anche quando materialmente non si abbia un unico documento, o contestualità dei documenti, purché sia certo che le manifestazioni di tutti i mandanti si unifichino in un solo negozio di mandato.
È indubitabile che, nel caso di specie, le volontà di tutti i mandati si unificavano nel conferimento, nei confronti di , di un unitario negozio di Parte_1
mandato, per il compimento di un'attività giuridica per il raggiungimento di un risultato unitario e non frazionato.
Non è contestato l'adempimento, da parte di , al contratto di Parte_1
mandato e il relativo diritto al compenso calcolato ai sensi dell'art. 2 del menzionato contratto, sulla somma erogata a titolo di risarcimento.
Dalla natura collettiva del mandato, discende la solidarietà passiva tra i mandanti per il pagamento dei compensi dovuti al mandatario.
La successiva procura all'incasso rappresenta un atto unilaterale con cui le parti conferivano il potere a di incassare le somme pervenute Parte_1
dall' a titolo di risarcimento. Parte_3
Con la dichiarazione del 20.12.2020 si impegnava al Parte_1
versamento, nei confronti dei mandanti, delle somme erogate dall'azienda Sanitaria e incassate in forza della procura all'incasso, al netto delle somme a lei dovute a titolo di compenso.
Tale atto non costituisce promessa di pagamento, ma un atto con cui, gli eredi CP_1
acconsentivano a trattenere, dalla somma che avrebbe dovuto Parte_1 versare loro (euro 210.000,00=), quanto dagli stessi dovuto a Parte_1
a titolo di compenso e spese in forza del contratto di mandato 5.5.2017.
Questa seconda dichiarazione, infatti, non avrebbe avuto ragion d'essere, in assenza di tale scopo perseguito dalle parti, atteso che le somme versate dall'Ente in forza della transazione erano già di titolarità degli eredi , poichè CP_1 Parte_1
era mera incaricata all'incasso e dunque già obbligata al versamento nei confronti dei mandanti (titolari della provvista).
Dunque, tale atto non assumeva la natura di promessa di pagamento, dal momento che le somme erogate dall'ente e incassate da in forza della procura Parte_1
notarile del 20.12.2025 erano già di titolarità degli eredi , in virtù della transazione CP_1
stipulata con l'Ente pubblico.
Infatti, la promessa di pagamento disciplinata dall'art. 1988 cod. civ. presuppone l'esistenza di una causa debendi, realizzando la c.d. astrazione processuale e dispensando colui a favore della quale è fatta la promessa dall'onere di provare il rapporto giuridico fondamentale.
Nel caso di specie, poiché era mera incaricata all'incasso delle Parte_1
somme dovute da un soggetto diverso -l'Ente pubblico- agli eredi , titolari della CP_1
provvista in forza della transazione stipulata con l' , non sussisteva alcuna Parte_3
causa debendi in virtù della quale l'odierna opponente avrebbe dovuto promettere il pagamento nei confronti degli eredi.
Tale dichiarazione, regolamentava semplicemente il pagamento del compenso dovuto dagli eredi nei confronti di , scomputandolo CP_1 Parte_1
direttamente dalla somma ricevuta a titolo di risarcimento.
Da ciò discende che in alcun modo è stata inadempiente al Parte_1
mandato assunto, nonché alla dichiarazione del 20.12.2019, avendo la società provveduto all'integrale versamento delle somme incassate, al netto dei compensi pattuiti e mai contestati.
2. Sulla domanda di condanna ex art. 2041 cod. civ. rivolta da
[...]
contro CP_1 CP_2 L'opponente ha domandato, nell'ambito comparsa di costituzione, in via subordinata, la condanna di , al pagamento, nei propri confronti, della somma di CP_2
euro 26.644,07= a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
La domanda, ammissibile in rito, può trovare accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, comma 2 c.p.c., e, dunque, anche l'art. 183, comma 5 c.p.c.- è ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento con la comparsa di costituzione dell'opposto soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza giusta causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice
(Cass. S.U. 26128/2010).
Nel caso di specie, la chiamata in casa di da parte dell'opponente e CP_2
la domanda svolta nei suoi confronti quale soggetto realmente tenuto al pagamento verso l'opposto, attore in senso sostanziale, ha reso legittima e ammissibile la domanda, svolta dall'opposto, di ingiustificato arricchimento nei confronti della terza chiamata.
La terza chiamata risulta parte del contratto di mandato conferito nei confronti di
[...]
del 5.5.2017, nonché della procura all'incasso e della successiva Parte_1
dichiarazione del 20.12.2019.
Risulta documentalmente provato che abbia ricevuto, con bonifico CP_2
del 3.2.2020, la somma di Euro 34.000,00= da parte dell'odierna opponente (pari alla differenza tra 52.500,00= dovuti dall' a titolo di risarcimento e quanto Parte_3
dovuto a titolo di compenso nei confronti di ). Parte_1
È altresì documentalmente provato che la medesima sia stata destinataria di cartelle esattoriali per un importo complessivo di Euro 26.644,07=.
Risulta poi pacifica e non contestata la circostanza l' , in virtù dell'art. 48 Bis Parte_5
del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche, bloccava l'importo di Euro 26.644,07= corrispondente alle somme portate dalle cartelle esattoriali - importo poi coattivamente riscosso dall'Agenzia competente per territorio. Pertanto, oltre ad aver incassato l'intera somma di euro 34.000,00=, CP_2
ha estinto il proprio debito nei confronti dell'Erario, atteso che la somma dovuta in forza delle cartelle esattoriali citate, veniva versata direttamente dall' . Parte_3
Di conseguenza, ha complessivamente ricevuto la somma di euro CP_2
60.644,07= in luogo di euro 34.0000,00=, laddove, invece ha CP_1
percepito esclusivamente la somma di euro 7.355,93=, in luogo di Euro 34.000,00=-
L'art. 2041 cod. civ. recita che: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Tale norma esprime un principio generale del nostro ordinamento. L'ingiustificato arricchimento rientra tra le fonti dell'obbligazione e si pone quale fonte generale, che si colloca, in funzione di chiusura del sistema, al di là delle specifiche previsioni normative attinenti a fattispecie tipiche di ingiustificato arricchimento.
L'azione generale ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto, non è legittimo invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il contratto o il rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria.
Trattasi di azione residuale, che può essere esercitata quando il danneggiato può esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito, che sia obbligato nei suoi confronti ex lege o in virtù di un contratto.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli elementi per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 cod. civ.:
-l'ingiustificato arricchimento, inteso quale incremento patrimoniale di CP_2
in forza dell'incasso dell'intera somma di euro 34.000,00=, in luogo della minor
[...]
somma dovuta in seguito all'estinzione del suo debito con l'Erario;
-il danno, ovvero la diminuzione patrimoniale, patita da altro soggetto, CP_1
[...]
-la correlazione tra arricchimento e danno, ossia l'esistenza del nesso causale tra l'arricchimento di e l'impoverimento di dal CP_2 CP_1 momento che dall'unico atto generativo, dato dal versamento dell'intera somma di Euro
34.000,00= a è derivato il versamento della minor somma, rispetto CP_2
a quella spettante a CP_1
-l'assenza di giusta causa, ossia di un titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale;
-la residualità, atteso che l'opponente non dispone di alcuna altra azione per il recupero delle somme versate in eccesso a CP_2
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
La domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente va conseguentemente rigettata.
La terza chiamata va condannata al pagamento, nei confronti di ai CP_1
sensi dell'art. 2041 cod. civ. della somma di euro 26.644,07= (pari alla differenza tra Euro
34.000,00= e Euro 7.355,93=) a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte opponente e parte opposta,
e poste a carico di quest'ultima e liquidate come in dispositivo, in base al DM 55/2014 per le cause di valore sino ad euro 52.000,00= secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e istruttoria e decisionale, in relazione all'attività effettivamente espletata. Nei rapporti tra opponente e terza chiamata, le spese vengono poste a carico di quest'ultima, liquidate come in dispositivo in base al DM
55/2014 per le cause di valore sino ad euro 52.000,00= secondo i valori minimi, attese le attività effettivamente espletate e il comportamento processuale della terza chiamata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2023, emesso dall'intestato Tribunale il 10.7.2023;
-ACCOGLIE la domanda svolta da nei confronti di CP_1 CP_2
e, per l'effetto, NN l pagamento, nei confronti
[...] CP_2
di della somma di Euro 26.644,07= a titolo di indennizzo ex art. CP_1
2041 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-RIGETTA le ulteriori domande delle parti;
-NN al pagamento, nei confronti di CP_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.261,00= a titolo di Parte_1
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
-NN al pagamento, nei confronti di CP_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.809,00= a titolo di
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 4 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana EL