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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 327/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
e BE resso il suo Studio, sito in Trento, in Viale San Francesco d'Assisi n. 8, in virtù di procura in atti allegata.
- Attore - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
entat all'Avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale, sito in Trento, in Via Filippo Serafini n. 9, in virtù di procura allegata agli atti.
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di adempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con apposito atto di citazione, l'attore ha dedotto che:
1 - in data 05.08.2022, verso le ore 4:45, si trovava a Milano – Via Alessio de Tocqueville – in compagnia di alcuni amici, allorquando è rimasto vittima di aggressione e rapina per mano di un terzo soggetto;
- intervenivano le Forze dell'ordine che provvedevano ad arrestare il rapinatore e a raccogliere le dichiarazioni del signor Parte_1
- nel recarsi presso la Questura di Milano, al fine sporgere denuncia/querela, cadeva accidentalmente e batteva la mano sinistra contro il muretto di un'aiuola ivi presente, riportando un trauma al dito mignolo;
- successivamente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano ove, a seguito degli accertamenti di rito, gli veniva riscontrata una frattura delle ossa nasali, policontusioni e morsi dovuti all'aggressione subita nel corso della rapina, nonché una frattura con distacco osseo parcellare della base della falange uguale del quinto raggio della mano sinistra, dovuta alla caduta e all'impatto con il muretto dell'aiuola, con posizionamento “splint (baseball) per 15 gg”, (come risulta dal Verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022 (cfr. doc. 1);
- a causa della suddetta caduta, si è dovuto sottoporre ad ulteriori esami e cure mediche, a seguito delle quali l'iniziale prognosi relativa alla frattura del dito mignolo della mano sinistra si è prolungata per un totale di 87 giorni di infortunio, come emerge dalla documentazione medica prodotta;
- in data 10.08.2022, ha provveduto ad effettuare regolare denuncia del sinistro, in quanto assicurato con Polizza Assicurazione Infortuni Globale n. 620/025/910586 presso a seguito della Controparte_1 quale veniva aperto il sinistr
- in data 11.10.2022, ha respinto la richiesta di Controparte_1 indennizzo, asseren qualificabile come infortunio in forza della definizione contenuta nelle condizioni generali di polizza per assenza di causa fortuita” (cfr. doc. 12);
- in data 09.02.2023, a mezzo del difensore ha contestato recisamente i motivi di reiezione del sinistro e ha ribadito la richiesta di indennizzo, evidenziando come avesse sin da subito dichiarato che la caduta accidentale di cui era stato vittima (in data 05.08.2022) era avvenuta successivamente all'arrivo delle forze dell'ordine e all'arresto del rapinatore e che, dunque, non fosse in alcun modo causalmente ricollegata e/o riconducibile alla rapina subita e che tale circostanza, risulta confermata sia dal verbale di Pronto Soccorso ove si legge: “successivamente all'arrivo delle FFOO caduta accidentale con trauma mono compartimentale del V dito della mano sinistra, sia dalle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dal signor ivi presente durante l'avvenimento dei fatti, secondo Parte_2 il qual del rapinatore il inciampava cadendo e battendo la Parte_1 mano sinistra contro il muretto di un'aiuola: tale fatto però non è connesso in alcun modo alla precedente rapina;
a seguito della caduta il lamentava dolore al Parte_1 mignolo della mano sinistra” (cfr. doc. 15);
2 - in data 07.03.2023, riscontrando la Controparte_1 comunicazione di data 09.02.2023, ha comunicato che: “Vista l'assenza di specifiche indicazioni, riportate nella dichiarazione rilasciata agli agenti della Questura di Milano, non riteniamo chiarita l'esatta causa delle lamentate lesioni” (cfr. doc. 16);
- in data 04.05.2023, ha ribadito nuovamente la dinamica del sinistro e ha quantificato il relativo danno nella misura dell'8% con riferimento all'invalidità permanente, e per quanto riguarda l'inabilità temporanea in giorni 50 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% in relazione all'indennità da frattura ossea (cfr. doc. 17, doc. 18, doc. 19). Infine, quantificava le spese mediche in euro 762,05= ed Euro 610,00= per la redazione dell'elaborato peritale di parte;
- in data 10.05.2023, riscontrando la predetta Controparte_1 comunicazione, ha comunicato che: “non emergono elementi ulteriori e diversi rispetto a quanto sinora accertato. Per quanto sopra detto, […] Le significhiamo che non sussistono i presupposti per ammettere l'evento a beneficio di indennizzo in quanto
[…] lo stesso non rientra in garanzia di polizza poiché non è configurabile come infortunio per mancanza della causa fortuita”;
- sono state inutilmente espletate la negoziazione assistita in data 07.06.2023, e in data 23.10.2023, la mediazione;
Sulla scorta di tali assunti, la parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'indennizzabilità del sinistro per cui è causa in forza della polizza Infortuni Globale n. 620/025/910586 e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni in favore del signor Controparte_1 Parte_1 così come indicati e quantificati in narrativa del presente atto di citazione per
[...] essivi € 23.030,34= (di cui € 18.237,05= a titolo di indennizzo quantificato in base alle previsioni di polizza;
€ 610,00= a titolo di spese per la perizia medico legale ed € 4.183,29= quale riconoscimento delle spese legali sostenute e sostenende da parte dell'odierno attore nella fase anta causam), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo e la rivalutazione monetaria, nonché agli interessi ex art. 1284, comma 4 CC ed a quelli anatocistici dalla data della domanda al saldo;
- condannare a versare all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato una somm doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010; - condannare al pagamento in favore dell'attrice di una Controparte_1 somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010; in ogni caso:- condannare
[...] al pagamento delle spese di lite e compensi di avvocato, Controparte_1 spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ss.mm.ii., ad IVA e 4% CNPA, precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre alle
3 spese legali relative all'attività stragiudiziale posta in essere, alla procedura di negoziazione assistita e di mediazione attivata nell'interesse dell'attore”.
2. Si costituiva la Società contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione, sost
- in via preliminare, la totale inoperatività nel caso di specie della Polizza Infortuni Vittoria n. 16200250000910586 azionata dall'attore, in quanto l'evento occorso a non poteva considerarsi in alcun modo un Parte_1 infortunio second one prevista dalla precitata polizza, come risulta dal glossario (doc. 1 all., pag. 4), infatti, l'infortunio è definito
“l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”;
- l'esclusione della copertura assicurativa, che si desume dall'art.
4.1 rubricato ESCLUSIONI (doc. 1 all. pag. 21), laddove viene prescritto che
“sono esclusi gli infortuni derivanti in modo diretto od indiretto da azioni dolose compiute o tentate dall'ASSICURATO”, nonché quelli “causati, direttamente o indirettamente, da partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'ASSICURATO per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Nel caso di specie, le lesioni subite dall'attore, sono state riportate in seguito ad inseguimento del rapinatore e partecipazione attiva alla colluttazione con il medesimo, nel tentativo di recuperare la refurtiva e quindi fattispecie non previste in polizza;
- né, in denuncia-querela di data 05.08.2022 (doc. 2 all.) e neppure nell'integrazione della stessa (integrazione presentata alla medesima Questura di Milano lo stesso giorno 05.08.2022 alle ore 19,10), il signor ha Parte_1 fatto menzione di una caduta accidentale e di consegu
- nel verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022, la frattura del quinto dito della mano sinistra viene inclusa nell'alveo delle lesioni subite dal sig.
quale conseguenza della aggressione/rapina; Parte_1 tificazione dell'indennizzo effettuata ex adverso risulta manifestamente eccessiva e totalmente priva di fondamento, poiché la quantificazione del danno biologico (6-8%) accertato nella relazione medico -legale di parte, infatti, non si riferisce soltanto al danno riportato dall'attore al dito della mano, ma comprende tutte le lesioni;
- la quantificazione operata dal CTP, incorpora anche un danno mai accertato dai medici del Pronto Soccorso e, pertanto, assolutamente non ricollegabile causalmente con l'evento per cui si discute (“trauma distorsivo della caviglia destra con distrazione del comparto legamentoso esterno” (doc. 42 allegato all'atto di citazione, pag. 3);
- in denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile ad indennizzo la sola frattura al dito mignolo della mano sinistra, questa dovrà essere oggetto di autonomo accertamento medico legale;
- il numero dei giorni di prognosi, da ridimensionare esclusivamente in ragione di tale postumo e non da valutare su tutte le lesioni subite dall'attore;
4 - la spesa sostenuta da parte attrice per visita e relazione medico-legale, evidenziando in ogni l'assenza di copertura assicurativa della singola voce;
- il divieto di cumulo esistente tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo relativo ad un medesimo fatto dannoso (Cass. Sez. Unite n. 12565/2018);
- la domanda di condanna della convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria – non dovuta, non trattandosi di debito di valore
– e degli interessi anatocistici, palesemente infondata nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi in cui può essere applicato l'anatocismo. Sulla scorta di tali assunti, la parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, in ordine alle lesioni lamentate dall'attore
in atto di citazione, l'inoperatività della polizza Infortuni Vittoria Parte_1
n. 16200250000910586 con rigetto della domanda;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree, ridurre, in ogni caso, l'entità delle stesse a quella minore somma risultante di giustizia, dovuta e provata in corso di causa, con conseguente riduzione della domanda alle sole voci di danno eventualmente accertate come indennizzabili secondo le previsioni di polizza, escluse in ogni caso le lesioni derivanti da comportamento volontario dell'attore e detratto quanto eventualmente già percepito aliunde a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno;
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge e rimborso spese generali”.
3 La causa è stata istruita solo mediante produzione documentale. Con ordinanza del 6 Agosto 2024 sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti per le ragioni ivi esposte e cui si rimanda per relationem ed è stato disposto rinvio all'udienza del 29 Gennaio 2025, assegnandosi alle parti i termini decorrenti a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
3.1. In comparsa conclusionale e nelle successive memorie di replica l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande, riducendo il quantum dell'indennizzo ad Euro 11.187,05, determinato in base alle previsioni di polizza, limitandolo al solo danno riportato al dito mignolo della mano sinistra, insistendo sulle istanze istruttorie come formulate nelle memorie 171-ter c.p.c., mentre la Compagnia assicuratrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
4. Ciò posto, le domande attoree risultano infondate e, come tali, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
4.1. Orbene, la pretesa azionata da parte attorea concerne l'operatività delle condizioni della polizza assicurativa conclusa con la controparte. La parte convenuta ha sollevato una serie di obiezioni che investono tanto il profilo dell'an debeaur, atteso che il fatto storico è contestato sotto il profilo della verificazione storica, quanto l'eventuale sussunzione
5 dell'evento dannoso nelle condizioni previste dalla polizza, nonché il quantum. Nella prospettazione difensiva dell'attore, la frattura al dito mignolo sinistro costituirebbe un evento distinto e indipendente dalla rapina, accaduto successivamente, un evento accidentale avulso dall'antecedente fattuale. Anche il verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022 (doc. 1) confermerebbe tale circostanza sub pag. 1, alla voce Anamnesi,
“Successivamente all'arrivo delle FFOO caduta accidentale con trauma mono compartimentale del V dito della mano sinistra”. A sua volta, la convenuta ha eccepito che tutte le lesioni riportate dall'attore, tra le quali anche quella al dito mignolo della mano sinistra, sono frutto della aggressione/rapina e non di una caduta accidentale, e ciò troverebbe conferma nello stesso referto P.S. 05.08.2022, a pag. 6
“Diagnosi conclusiva frattura ossa nasali, policontusioni, morsi, DISTACCO PARCELLARE COMPOSTO BASE F3 V SI per riferita Parte_3
AGGRESSIONE” (si v. doc. 5 allegato alla c osta). Anche il consulente tecnico di parte dell'attore, nell'integrazione di perizia ha sostenuto che “non emerge alcun dubbio circa la possibilità di ricondurre in nesso di causa di tali lesioni con l'aggressione occorsa in data 05.08.2022”. Ciò posto, occorre considerare che il referto del Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza. Solo le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse restano, invece, non coperte da fede privilegiata (cfr. Cass. Civ. sentt. nn. 27288/2022,16572/2024). Nel caso di specie l'attore si è limitato a narrare di essere caduto accidentalmente contro il muretto di un marciapiede e di aver riportato in tale frangente la lesione del dito mignolo della mano sinistra. Tuttavia, egli non descrive in modo puntuale lo stato dei luoghi, indicandone l'esatta posizione geografica, né li documenta mediante riproduzione fotografica, né colloca temporalmente l'evento, riportando solo una descrizione generica del fatto, peraltro solo in atto di citazione. Non è utile, ai fini della delimitazione spaziale e temporale dell'evento, la dichiarazione testimoniale del sig. di cui al doc. 15 del fascicolo Pt_2 attoreo, il quale riferisce che: “Il giorno 5 agosto il sig. subiva Parte_1 un'aggressione; dopo l'arresto del rapinatore il endo e Parte_1 battendo la mano sinistra contro il muretto di un' atto però non è connesso in alcun modo alla precedente rapina;
a seguito della caduta il lamentava Parte_1 dolore al dito mignolo”. Né sovviene la perizia medico legale del dott. che, anche Per_1 nell'integrazione di perizia scrive “non emerge alcun du possibilità di ricondurre in nesso di causa tali lesioni con l'aggressione occorsa in data 05.08.2022” 6 (doc. 44 allegato prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. attore, integrazione di perizia, pag. 4), riconducendo l'evento alla rapina e non già alla caduta sul muretto dell'aiuola. Neppure nell'integrazione di querela, sporta dall'attore la sera dell'aggressione ossia il 05.08.2022, viene riportato l'accadimento della caduta e la lesione del dito mignolo è ricondotta, ancora una volta, all'aggressione in quanto è riportata la medesima diagnosi del Pronto Soccorso. Né può porsi in dubbio la valutazione medica contenuta nella diagnosi laddove il personale sanitario ha ritenuto che anche la lesione del dito mignolo sia riconducibile all'aggressione, né l'attore l'ha impugnata con querela di falso, ne l'ha contestata. Del resto, anche dalla dinamica dei fatti, evincibili dalla querela, risulta che l'aggressore dopo aver strappato la collana, si allontanava e, ciò nonostante, l'attore lo rincorreva (per recuperare il ciondolo della collana), scaturendone una violenta colluttazione. Di tal guisa, dalla descrizione della dinamica degli eventi non emergono elementi di riscontro sul piano probatorio che facciano presumere che la lesone subita alla mano dall'attore si riconducibile ad una caduta accidentale. Alla luce di questa analisi non sussistono elementi unitari che consentono di ritenere l'evento accaduto sussumibile nella nozione di infortunio, come indicata nelle condizioni di polizza della convenuta, secondo cui “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o una INVALIDITA”. Tale nozione di infortunio fa riferimento alla definizione in auge in ambito assicurativo di evento traumatico e violento dovuto a causa fortuita ed esterna che procura lesioni fisiche oggettivamente constatabili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'infortunio rilevante ai sensi di polizza “è un fatto accidentale (o fortuito) esterno all'organismo umano e violento” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 5080 del 2000). Se da un lato l'attore non ha provato che la lesione lamentata è collegabile a un evento accidentale, il cui onere è a suo carico, dall'altro non ha neppure provato il fatto costituente infortunio ai sensi del contratto di polizza nei suoi concorrenti aspetti di evento fortuito, violento ed esterno, oltre che del nesso eziologico tra l'evento e la patologia lamentata. Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.237,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva Euro 840,00 per quella istruttoria, in misura dimidiata, poiché limitata a produzione documentale ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle 7 controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 31 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 327/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
e BE resso il suo Studio, sito in Trento, in Viale San Francesco d'Assisi n. 8, in virtù di procura in atti allegata.
- Attore - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
entat all'Avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale, sito in Trento, in Via Filippo Serafini n. 9, in virtù di procura allegata agli atti.
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di adempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con apposito atto di citazione, l'attore ha dedotto che:
1 - in data 05.08.2022, verso le ore 4:45, si trovava a Milano – Via Alessio de Tocqueville – in compagnia di alcuni amici, allorquando è rimasto vittima di aggressione e rapina per mano di un terzo soggetto;
- intervenivano le Forze dell'ordine che provvedevano ad arrestare il rapinatore e a raccogliere le dichiarazioni del signor Parte_1
- nel recarsi presso la Questura di Milano, al fine sporgere denuncia/querela, cadeva accidentalmente e batteva la mano sinistra contro il muretto di un'aiuola ivi presente, riportando un trauma al dito mignolo;
- successivamente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano ove, a seguito degli accertamenti di rito, gli veniva riscontrata una frattura delle ossa nasali, policontusioni e morsi dovuti all'aggressione subita nel corso della rapina, nonché una frattura con distacco osseo parcellare della base della falange uguale del quinto raggio della mano sinistra, dovuta alla caduta e all'impatto con il muretto dell'aiuola, con posizionamento “splint (baseball) per 15 gg”, (come risulta dal Verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022 (cfr. doc. 1);
- a causa della suddetta caduta, si è dovuto sottoporre ad ulteriori esami e cure mediche, a seguito delle quali l'iniziale prognosi relativa alla frattura del dito mignolo della mano sinistra si è prolungata per un totale di 87 giorni di infortunio, come emerge dalla documentazione medica prodotta;
- in data 10.08.2022, ha provveduto ad effettuare regolare denuncia del sinistro, in quanto assicurato con Polizza Assicurazione Infortuni Globale n. 620/025/910586 presso a seguito della Controparte_1 quale veniva aperto il sinistr
- in data 11.10.2022, ha respinto la richiesta di Controparte_1 indennizzo, asseren qualificabile come infortunio in forza della definizione contenuta nelle condizioni generali di polizza per assenza di causa fortuita” (cfr. doc. 12);
- in data 09.02.2023, a mezzo del difensore ha contestato recisamente i motivi di reiezione del sinistro e ha ribadito la richiesta di indennizzo, evidenziando come avesse sin da subito dichiarato che la caduta accidentale di cui era stato vittima (in data 05.08.2022) era avvenuta successivamente all'arrivo delle forze dell'ordine e all'arresto del rapinatore e che, dunque, non fosse in alcun modo causalmente ricollegata e/o riconducibile alla rapina subita e che tale circostanza, risulta confermata sia dal verbale di Pronto Soccorso ove si legge: “successivamente all'arrivo delle FFOO caduta accidentale con trauma mono compartimentale del V dito della mano sinistra, sia dalle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dal signor ivi presente durante l'avvenimento dei fatti, secondo Parte_2 il qual del rapinatore il inciampava cadendo e battendo la Parte_1 mano sinistra contro il muretto di un'aiuola: tale fatto però non è connesso in alcun modo alla precedente rapina;
a seguito della caduta il lamentava dolore al Parte_1 mignolo della mano sinistra” (cfr. doc. 15);
2 - in data 07.03.2023, riscontrando la Controparte_1 comunicazione di data 09.02.2023, ha comunicato che: “Vista l'assenza di specifiche indicazioni, riportate nella dichiarazione rilasciata agli agenti della Questura di Milano, non riteniamo chiarita l'esatta causa delle lamentate lesioni” (cfr. doc. 16);
- in data 04.05.2023, ha ribadito nuovamente la dinamica del sinistro e ha quantificato il relativo danno nella misura dell'8% con riferimento all'invalidità permanente, e per quanto riguarda l'inabilità temporanea in giorni 50 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% in relazione all'indennità da frattura ossea (cfr. doc. 17, doc. 18, doc. 19). Infine, quantificava le spese mediche in euro 762,05= ed Euro 610,00= per la redazione dell'elaborato peritale di parte;
- in data 10.05.2023, riscontrando la predetta Controparte_1 comunicazione, ha comunicato che: “non emergono elementi ulteriori e diversi rispetto a quanto sinora accertato. Per quanto sopra detto, […] Le significhiamo che non sussistono i presupposti per ammettere l'evento a beneficio di indennizzo in quanto
[…] lo stesso non rientra in garanzia di polizza poiché non è configurabile come infortunio per mancanza della causa fortuita”;
- sono state inutilmente espletate la negoziazione assistita in data 07.06.2023, e in data 23.10.2023, la mediazione;
Sulla scorta di tali assunti, la parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'indennizzabilità del sinistro per cui è causa in forza della polizza Infortuni Globale n. 620/025/910586 e, per l'effetto, condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni in favore del signor Controparte_1 Parte_1 così come indicati e quantificati in narrativa del presente atto di citazione per
[...] essivi € 23.030,34= (di cui € 18.237,05= a titolo di indennizzo quantificato in base alle previsioni di polizza;
€ 610,00= a titolo di spese per la perizia medico legale ed € 4.183,29= quale riconoscimento delle spese legali sostenute e sostenende da parte dell'odierno attore nella fase anta causam), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà provata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo e la rivalutazione monetaria, nonché agli interessi ex art. 1284, comma 4 CC ed a quelli anatocistici dalla data della domanda al saldo;
- condannare a versare all'entrata del bilancio Controparte_1 dello Stato una somm doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010; - condannare al pagamento in favore dell'attrice di una Controparte_1 somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010; in ogni caso:- condannare
[...] al pagamento delle spese di lite e compensi di avvocato, Controparte_1 spese generali 15% ex DM n. 55/2014 ss.mm.ii., ad IVA e 4% CNPA, precisando che rispetto ai parametri di cui al citato DM 55/2014 dovrà essere applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre alle
3 spese legali relative all'attività stragiudiziale posta in essere, alla procedura di negoziazione assistita e di mediazione attivata nell'interesse dell'attore”.
2. Si costituiva la Società contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione, sost
- in via preliminare, la totale inoperatività nel caso di specie della Polizza Infortuni Vittoria n. 16200250000910586 azionata dall'attore, in quanto l'evento occorso a non poteva considerarsi in alcun modo un Parte_1 infortunio second one prevista dalla precitata polizza, come risulta dal glossario (doc. 1 all., pag. 4), infatti, l'infortunio è definito
“l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”;
- l'esclusione della copertura assicurativa, che si desume dall'art.
4.1 rubricato ESCLUSIONI (doc. 1 all. pag. 21), laddove viene prescritto che
“sono esclusi gli infortuni derivanti in modo diretto od indiretto da azioni dolose compiute o tentate dall'ASSICURATO”, nonché quelli “causati, direttamente o indirettamente, da partecipazioni ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'ASSICURATO per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Nel caso di specie, le lesioni subite dall'attore, sono state riportate in seguito ad inseguimento del rapinatore e partecipazione attiva alla colluttazione con il medesimo, nel tentativo di recuperare la refurtiva e quindi fattispecie non previste in polizza;
- né, in denuncia-querela di data 05.08.2022 (doc. 2 all.) e neppure nell'integrazione della stessa (integrazione presentata alla medesima Questura di Milano lo stesso giorno 05.08.2022 alle ore 19,10), il signor ha Parte_1 fatto menzione di una caduta accidentale e di consegu
- nel verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022, la frattura del quinto dito della mano sinistra viene inclusa nell'alveo delle lesioni subite dal sig.
quale conseguenza della aggressione/rapina; Parte_1 tificazione dell'indennizzo effettuata ex adverso risulta manifestamente eccessiva e totalmente priva di fondamento, poiché la quantificazione del danno biologico (6-8%) accertato nella relazione medico -legale di parte, infatti, non si riferisce soltanto al danno riportato dall'attore al dito della mano, ma comprende tutte le lesioni;
- la quantificazione operata dal CTP, incorpora anche un danno mai accertato dai medici del Pronto Soccorso e, pertanto, assolutamente non ricollegabile causalmente con l'evento per cui si discute (“trauma distorsivo della caviglia destra con distrazione del comparto legamentoso esterno” (doc. 42 allegato all'atto di citazione, pag. 3);
- in denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile ad indennizzo la sola frattura al dito mignolo della mano sinistra, questa dovrà essere oggetto di autonomo accertamento medico legale;
- il numero dei giorni di prognosi, da ridimensionare esclusivamente in ragione di tale postumo e non da valutare su tutte le lesioni subite dall'attore;
4 - la spesa sostenuta da parte attrice per visita e relazione medico-legale, evidenziando in ogni l'assenza di copertura assicurativa della singola voce;
- il divieto di cumulo esistente tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo relativo ad un medesimo fatto dannoso (Cass. Sez. Unite n. 12565/2018);
- la domanda di condanna della convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria – non dovuta, non trattandosi di debito di valore
– e degli interessi anatocistici, palesemente infondata nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi in cui può essere applicato l'anatocismo. Sulla scorta di tali assunti, la parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, in ordine alle lesioni lamentate dall'attore
in atto di citazione, l'inoperatività della polizza Infortuni Vittoria Parte_1
n. 16200250000910586 con rigetto della domanda;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree, ridurre, in ogni caso, l'entità delle stesse a quella minore somma risultante di giustizia, dovuta e provata in corso di causa, con conseguente riduzione della domanda alle sole voci di danno eventualmente accertate come indennizzabili secondo le previsioni di polizza, escluse in ogni caso le lesioni derivanti da comportamento volontario dell'attore e detratto quanto eventualmente già percepito aliunde a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno;
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad accessori di legge e rimborso spese generali”.
3 La causa è stata istruita solo mediante produzione documentale. Con ordinanza del 6 Agosto 2024 sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti per le ragioni ivi esposte e cui si rimanda per relationem ed è stato disposto rinvio all'udienza del 29 Gennaio 2025, assegnandosi alle parti i termini decorrenti a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
3.1. In comparsa conclusionale e nelle successive memorie di replica l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande, riducendo il quantum dell'indennizzo ad Euro 11.187,05, determinato in base alle previsioni di polizza, limitandolo al solo danno riportato al dito mignolo della mano sinistra, insistendo sulle istanze istruttorie come formulate nelle memorie 171-ter c.p.c., mentre la Compagnia assicuratrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
4. Ciò posto, le domande attoree risultano infondate e, come tali, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
4.1. Orbene, la pretesa azionata da parte attorea concerne l'operatività delle condizioni della polizza assicurativa conclusa con la controparte. La parte convenuta ha sollevato una serie di obiezioni che investono tanto il profilo dell'an debeaur, atteso che il fatto storico è contestato sotto il profilo della verificazione storica, quanto l'eventuale sussunzione
5 dell'evento dannoso nelle condizioni previste dalla polizza, nonché il quantum. Nella prospettazione difensiva dell'attore, la frattura al dito mignolo sinistro costituirebbe un evento distinto e indipendente dalla rapina, accaduto successivamente, un evento accidentale avulso dall'antecedente fattuale. Anche il verbale di Pronto Soccorso di data 05.08.2022 (doc. 1) confermerebbe tale circostanza sub pag. 1, alla voce Anamnesi,
“Successivamente all'arrivo delle FFOO caduta accidentale con trauma mono compartimentale del V dito della mano sinistra”. A sua volta, la convenuta ha eccepito che tutte le lesioni riportate dall'attore, tra le quali anche quella al dito mignolo della mano sinistra, sono frutto della aggressione/rapina e non di una caduta accidentale, e ciò troverebbe conferma nello stesso referto P.S. 05.08.2022, a pag. 6
“Diagnosi conclusiva frattura ossa nasali, policontusioni, morsi, DISTACCO PARCELLARE COMPOSTO BASE F3 V SI per riferita Parte_3
AGGRESSIONE” (si v. doc. 5 allegato alla c osta). Anche il consulente tecnico di parte dell'attore, nell'integrazione di perizia ha sostenuto che “non emerge alcun dubbio circa la possibilità di ricondurre in nesso di causa di tali lesioni con l'aggressione occorsa in data 05.08.2022”. Ciò posto, occorre considerare che il referto del Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza. Solo le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse restano, invece, non coperte da fede privilegiata (cfr. Cass. Civ. sentt. nn. 27288/2022,16572/2024). Nel caso di specie l'attore si è limitato a narrare di essere caduto accidentalmente contro il muretto di un marciapiede e di aver riportato in tale frangente la lesione del dito mignolo della mano sinistra. Tuttavia, egli non descrive in modo puntuale lo stato dei luoghi, indicandone l'esatta posizione geografica, né li documenta mediante riproduzione fotografica, né colloca temporalmente l'evento, riportando solo una descrizione generica del fatto, peraltro solo in atto di citazione. Non è utile, ai fini della delimitazione spaziale e temporale dell'evento, la dichiarazione testimoniale del sig. di cui al doc. 15 del fascicolo Pt_2 attoreo, il quale riferisce che: “Il giorno 5 agosto il sig. subiva Parte_1 un'aggressione; dopo l'arresto del rapinatore il endo e Parte_1 battendo la mano sinistra contro il muretto di un' atto però non è connesso in alcun modo alla precedente rapina;
a seguito della caduta il lamentava Parte_1 dolore al dito mignolo”. Né sovviene la perizia medico legale del dott. che, anche Per_1 nell'integrazione di perizia scrive “non emerge alcun du possibilità di ricondurre in nesso di causa tali lesioni con l'aggressione occorsa in data 05.08.2022” 6 (doc. 44 allegato prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. attore, integrazione di perizia, pag. 4), riconducendo l'evento alla rapina e non già alla caduta sul muretto dell'aiuola. Neppure nell'integrazione di querela, sporta dall'attore la sera dell'aggressione ossia il 05.08.2022, viene riportato l'accadimento della caduta e la lesione del dito mignolo è ricondotta, ancora una volta, all'aggressione in quanto è riportata la medesima diagnosi del Pronto Soccorso. Né può porsi in dubbio la valutazione medica contenuta nella diagnosi laddove il personale sanitario ha ritenuto che anche la lesione del dito mignolo sia riconducibile all'aggressione, né l'attore l'ha impugnata con querela di falso, ne l'ha contestata. Del resto, anche dalla dinamica dei fatti, evincibili dalla querela, risulta che l'aggressore dopo aver strappato la collana, si allontanava e, ciò nonostante, l'attore lo rincorreva (per recuperare il ciondolo della collana), scaturendone una violenta colluttazione. Di tal guisa, dalla descrizione della dinamica degli eventi non emergono elementi di riscontro sul piano probatorio che facciano presumere che la lesone subita alla mano dall'attore si riconducibile ad una caduta accidentale. Alla luce di questa analisi non sussistono elementi unitari che consentono di ritenere l'evento accaduto sussumibile nella nozione di infortunio, come indicata nelle condizioni di polizza della convenuta, secondo cui “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o una INVALIDITA”. Tale nozione di infortunio fa riferimento alla definizione in auge in ambito assicurativo di evento traumatico e violento dovuto a causa fortuita ed esterna che procura lesioni fisiche oggettivamente constatabili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'infortunio rilevante ai sensi di polizza “è un fatto accidentale (o fortuito) esterno all'organismo umano e violento” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 5080 del 2000). Se da un lato l'attore non ha provato che la lesione lamentata è collegabile a un evento accidentale, il cui onere è a suo carico, dall'altro non ha neppure provato il fatto costituente infortunio ai sensi del contratto di polizza nei suoi concorrenti aspetti di evento fortuito, violento ed esterno, oltre che del nesso eziologico tra l'evento e la patologia lamentata. Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 4.237,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva Euro 840,00 per quella istruttoria, in misura dimidiata, poiché limitata a produzione documentale ed Euro 1.701,00 per quella decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle 7 controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.237,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 31 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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