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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice deIGnato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1655 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Salvatore Prattichizzo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 343 2023 00016714 63 000, notificatole in data 11.1.2024 in forza del preteso, mancato versamento della complessiva somma di euro 2.438,06, a titolo di contributi
CP_ e relative somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dell' per il periodo da marzo a dicembre del 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sussistenza di vizi formali asseritamente inficianti la validità dell'avviso di addebito opposto.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo, in particolare, di non esercitare alcuna attività lavorativa e di essersi limitata a rivestire la qualifica di socia al
50% della Facilita s.r.l.s., quale società che – nel periodo di riferimento – era rimasta del tutto inattiva, non avendo neppure iniziato a svolgere l'attività rientrante nel proprio oggetto sociale. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 343 2023 00016714
63 000 opposto, ricorrendone i motivi richiesti dalla legge;
b) ancora in via preliminare in rito, dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di addebito n. 343 2023 00016714 63 000 opposto, per i motivi innanzi esposti;
c) nel merito, accogliere la spiegata opposizione e, per
l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 343
2023 00016714 63 000, e dichiarare non dovute le relative somme richieste in pagamento dall' per i motivi sopra esposti;
d) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché CP_1 inammissibile in fatto e in diritto;
e) emettere ogni consequenziale pronuncia”.
Respinta l'istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente ed instauratosi il
CP_ contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'odierna opposizione – proposta con ricorso depositato in data 20.2.2024, ossia nel termine decadenziale di giorni 40, quale previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999 (a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato in data 11.1.2024) – è fondata e va accolta, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, passando subito al merito, in virtù del principio della ragione più liquida, occorre richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte (si veda, in motivazione,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018) secondo cui, ai sensi dell'art. 1, comma
203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'iscrizione nella gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti ivi previsti, e cioè: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
3) la Pt_2
partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso si veda Cass. n. 5444 del 2013).
Non basta, quindi, lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre, invece, che esistano, congiuntamente, i due requisiti dell'abitualità e della prevalenza.
E', tuttavia, opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari CP_ per l'iscrizione nella gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a
2 dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n.
23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
E' stato pure opportunamente chiarito (si veda, in motivazione, Cass., Sez. L, Ordinanza n.
10426 del 02/05/2018) che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto nella gestione separata;
occorre distinguere, perciò, tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza, posto che la legge, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre, qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, dovrà essere iscritto nella gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico-giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o
3 autonomi (per tali argomentazioni, richiamate ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., cfr., Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1925 del 19.10.2018).
2.2. L'applicazione degli enucleati principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, secondo quanto espressamente affermato dall' a fondamento dell'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, la ricorrente – socia al 50% della
Facilita s.r.l.s. (quale società esercente, in via prevalente, l'attività di “noleggio carrozzine, deambulatori ed ausili medici elettromedicali, senza operatore”: cfr. visura C.C.I.A., doc. 5, fascicolo dell' ) – “non svolge altra attività soggetta ad obbligo contributivo”, laddove Pt_3
“…la società non occupa lavoratori dipendenti, …l'attività sociale non è svolta da personale munito di funzioni apicali o dirigenziali, …l'intera attività aziendale non risulta affidata a soggetto terzo e… l'amministratrice unica della società, , non è Parte_4
iscrivibile alla gestione commercianti in quanto lavoratrice dipendente full-time presso altra ditta” (così, testualmente, nella Delibera n. 1078/2022, resa dal Comitato Provinciale dell'Ente e reiettiva del ricorso amministrativo spiegato dalla odierna opponente: cfr. doc. 3).
Sennonchè, dalla valutazione integrata del tenore della documentazione versata in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa traspaiono IGnificativi elementi di riscontro probatorio circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1
nella gestione commercianti in relazione al periodo controverso.
Difatti, emerge per tabulas come la Facilita s.r.l.s., nel periodo d'imposta 2022, non abbia generato alcun volume d'affari, come si desume dal modello IVA e dalla dichiarazione reddituale della società (docc. 5-6, fascicolo di parte ricorrente).
Dalla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente risulta, invece, che quest'ultima abbia conseguito, nel suddetto periodo d'imposta, soltanto redditi derivanti dalla locazione di immobili, per un importo di euro 2.613,00 (doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
La circostanza che la società non abbia mai, di fatto, iniziato ad operare trova, inoltre, riscontro nella deposizione di (amministratrice unica della Testimone_1
Facilita), la quale ha dichiarato: “ADR: Preliminarmente rappresento di aver cambiato cognome, da ADR: Non ho rapporti di parentela con Parte_4 Testimone_1
CP_ la ricorrente. ADR: Confermo il capitolo 1) della memoria dell' Tanto posso dire in quanto anche io ero socia della FACILITA S.R.L.S., società ora non più esistente. ADR: La
FACILITA si occupava della vendita e del noleggio di ausili elettromedicali, carrozzine e letti sanitari. ADR: La società non è mai stata attiva, anche perché vi era solo la sede legale, mentre non avevamo una sede operativa. ADR: Non vi erano dipendenti. ADR: Nel 2022 ho lavorato full time alle dipendenze di , mia madre, svolgendo Controparte_2
4 attività di commessa. Si trattava di un negozio di articoli ortopedici e sanitari in
Torremaggiore. ADR: Non ricordo dove si trovasse la sede legale della FACILITA. Ribadisco che la società non ha mai operato e che la IG.ra non ha mai svolto alcuna Pt_1 attività all'interno della FACILITA” (verbale di udienza del 23.10.2024).
Nel senso della totale inattività della Facilita s.r.l.s. e, in ogni caso, dell'assenza di qualsivoglia partecipazione all'attività d'impresa da parte dell'odierna opponente conduce, poi, la testimonianza di , il quale ha reso una deposizione del seguente Testimone_2 tenore: “ADR: Esercito la professione di dottore commercialista. ADR: Conosco la ricorrente in quanto ha partecipato alla costituzione della Facilita s.r.l., rivestendo la qualifica di socia sin dalla data della costituzione. Tuttora riveste detta qualifica. ADR: Ho curato l'aspetto contabile e fiscale della società. ADR: La società venne costituita per la commercializzazione di articoli sanitari. ADR: La Facilita, pur essendo ancora formalmente iscritta nel registro delle imprese, non ha mai, di fatto, avviato la propria attività. ADR: Non ha mai avuto una sede operativa, né, tantomeno, un punto vendita, ed ha sempre conseguito ricavi pari a zero.
ADR: L'altra socia della Facilita, nominata quale amministratrice in sede di costituzione, è la IG.ra , la quale, peraltro, ha pure cambiato cognome di recente. Parte_4
Adesso si chiama ADR: La IG.ra non ha mai svolto alcuna attività Tes_1 Pt_1 all'interno della società” (verbale di udienza del 29.1.2025).
2.3. Com'è evidente, non v'è prova circa l'apporto fornito dalla in favore della Pt_1
Facilita s.r.l.s., né, a ben vedere, può sostenersi che detta società abbia effettivamente esercitato, nel periodo cui si riferisce l'avviso di addebito, l'attività delineata nell'oggetto sociale, dovendo - anzi - una siffatta circostanza recisamente escludersi, alla luce delle testimonianze raccolte in corso di causa.
CP_ Deve, pertanto, ritenersi che l' non abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa contribuiva, sicchè, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di addebito va annullato, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, introdotta dalle parti.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la
CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice deIGnato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00016714
63 000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre contributo unificato, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice deIGnato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1655 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Salvatore Prattichizzo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 343 2023 00016714 63 000, notificatole in data 11.1.2024 in forza del preteso, mancato versamento della complessiva somma di euro 2.438,06, a titolo di contributi
CP_ e relative somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti dell' per il periodo da marzo a dicembre del 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la sussistenza di vizi formali asseritamente inficianti la validità dell'avviso di addebito opposto.
Contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo, in particolare, di non esercitare alcuna attività lavorativa e di essersi limitata a rivestire la qualifica di socia al
50% della Facilita s.r.l.s., quale società che – nel periodo di riferimento – era rimasta del tutto inattiva, non avendo neppure iniziato a svolgere l'attività rientrante nel proprio oggetto sociale. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 343 2023 00016714
63 000 opposto, ricorrendone i motivi richiesti dalla legge;
b) ancora in via preliminare in rito, dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di addebito n. 343 2023 00016714 63 000 opposto, per i motivi innanzi esposti;
c) nel merito, accogliere la spiegata opposizione e, per
l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 343
2023 00016714 63 000, e dichiarare non dovute le relative somme richieste in pagamento dall' per i motivi sopra esposti;
d) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché CP_1 inammissibile in fatto e in diritto;
e) emettere ogni consequenziale pronuncia”.
Respinta l'istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente ed instauratosi il
CP_ contraddittorio, si costituiva l' il quale resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'odierna opposizione – proposta con ricorso depositato in data 20.2.2024, ossia nel termine decadenziale di giorni 40, quale previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999 (a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato in data 11.1.2024) – è fondata e va accolta, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, passando subito al merito, in virtù del principio della ragione più liquida, occorre richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte (si veda, in motivazione,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018) secondo cui, ai sensi dell'art. 1, comma
203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'iscrizione nella gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti ivi previsti, e cioè: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
3) la Pt_2
partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso si veda Cass. n. 5444 del 2013).
Non basta, quindi, lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre, invece, che esistano, congiuntamente, i due requisiti dell'abitualità e della prevalenza.
E', tuttavia, opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari CP_ per l'iscrizione nella gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a
2 dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n.
23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
E' stato pure opportunamente chiarito (si veda, in motivazione, Cass., Sez. L, Ordinanza n.
10426 del 02/05/2018) che la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto nella gestione separata;
occorre distinguere, perciò, tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza, posto che la legge, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre, qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, dovrà essere iscritto nella gestione separata.
Non possono perciò confondersi, già sul piano logico-giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o, al limite, di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione e l'espletamento di un'attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e, sotto certi aspetti, la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o
3 autonomi (per tali argomentazioni, richiamate ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., cfr., Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1925 del 19.10.2018).
2.2. L'applicazione degli enucleati principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento CP_ del ricorso, atteso che, secondo quanto espressamente affermato dall' a fondamento dell'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, la ricorrente – socia al 50% della
Facilita s.r.l.s. (quale società esercente, in via prevalente, l'attività di “noleggio carrozzine, deambulatori ed ausili medici elettromedicali, senza operatore”: cfr. visura C.C.I.A., doc. 5, fascicolo dell' ) – “non svolge altra attività soggetta ad obbligo contributivo”, laddove Pt_3
“…la società non occupa lavoratori dipendenti, …l'attività sociale non è svolta da personale munito di funzioni apicali o dirigenziali, …l'intera attività aziendale non risulta affidata a soggetto terzo e… l'amministratrice unica della società, , non è Parte_4
iscrivibile alla gestione commercianti in quanto lavoratrice dipendente full-time presso altra ditta” (così, testualmente, nella Delibera n. 1078/2022, resa dal Comitato Provinciale dell'Ente e reiettiva del ricorso amministrativo spiegato dalla odierna opponente: cfr. doc. 3).
Sennonchè, dalla valutazione integrata del tenore della documentazione versata in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa traspaiono IGnificativi elementi di riscontro probatorio circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_1
nella gestione commercianti in relazione al periodo controverso.
Difatti, emerge per tabulas come la Facilita s.r.l.s., nel periodo d'imposta 2022, non abbia generato alcun volume d'affari, come si desume dal modello IVA e dalla dichiarazione reddituale della società (docc. 5-6, fascicolo di parte ricorrente).
Dalla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente risulta, invece, che quest'ultima abbia conseguito, nel suddetto periodo d'imposta, soltanto redditi derivanti dalla locazione di immobili, per un importo di euro 2.613,00 (doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
La circostanza che la società non abbia mai, di fatto, iniziato ad operare trova, inoltre, riscontro nella deposizione di (amministratrice unica della Testimone_1
Facilita), la quale ha dichiarato: “ADR: Preliminarmente rappresento di aver cambiato cognome, da ADR: Non ho rapporti di parentela con Parte_4 Testimone_1
CP_ la ricorrente. ADR: Confermo il capitolo 1) della memoria dell' Tanto posso dire in quanto anche io ero socia della FACILITA S.R.L.S., società ora non più esistente. ADR: La
FACILITA si occupava della vendita e del noleggio di ausili elettromedicali, carrozzine e letti sanitari. ADR: La società non è mai stata attiva, anche perché vi era solo la sede legale, mentre non avevamo una sede operativa. ADR: Non vi erano dipendenti. ADR: Nel 2022 ho lavorato full time alle dipendenze di , mia madre, svolgendo Controparte_2
4 attività di commessa. Si trattava di un negozio di articoli ortopedici e sanitari in
Torremaggiore. ADR: Non ricordo dove si trovasse la sede legale della FACILITA. Ribadisco che la società non ha mai operato e che la IG.ra non ha mai svolto alcuna Pt_1 attività all'interno della FACILITA” (verbale di udienza del 23.10.2024).
Nel senso della totale inattività della Facilita s.r.l.s. e, in ogni caso, dell'assenza di qualsivoglia partecipazione all'attività d'impresa da parte dell'odierna opponente conduce, poi, la testimonianza di , il quale ha reso una deposizione del seguente Testimone_2 tenore: “ADR: Esercito la professione di dottore commercialista. ADR: Conosco la ricorrente in quanto ha partecipato alla costituzione della Facilita s.r.l., rivestendo la qualifica di socia sin dalla data della costituzione. Tuttora riveste detta qualifica. ADR: Ho curato l'aspetto contabile e fiscale della società. ADR: La società venne costituita per la commercializzazione di articoli sanitari. ADR: La Facilita, pur essendo ancora formalmente iscritta nel registro delle imprese, non ha mai, di fatto, avviato la propria attività. ADR: Non ha mai avuto una sede operativa, né, tantomeno, un punto vendita, ed ha sempre conseguito ricavi pari a zero.
ADR: L'altra socia della Facilita, nominata quale amministratrice in sede di costituzione, è la IG.ra , la quale, peraltro, ha pure cambiato cognome di recente. Parte_4
Adesso si chiama ADR: La IG.ra non ha mai svolto alcuna attività Tes_1 Pt_1 all'interno della società” (verbale di udienza del 29.1.2025).
2.3. Com'è evidente, non v'è prova circa l'apporto fornito dalla in favore della Pt_1
Facilita s.r.l.s., né, a ben vedere, può sostenersi che detta società abbia effettivamente esercitato, nel periodo cui si riferisce l'avviso di addebito, l'attività delineata nell'oggetto sociale, dovendo - anzi - una siffatta circostanza recisamente escludersi, alla luce delle testimonianze raccolte in corso di causa.
CP_ Deve, pertanto, ritenersi che l' non abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa contribuiva, sicchè, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di addebito va annullato, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, introdotta dalle parti.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la
CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice deIGnato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1655/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 343 2023 00016714
63 000; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre contributo unificato, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 09/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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