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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
16 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 16/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 30/06/2018 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BIANCHI FILIPPO e dall' avv.
PRACUCCI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/01/2024, i coniugi suddetti chiedevano anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 23/05/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
30/06/2018 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – Atto
n. 16 P. 2 S. A Anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/01/2024, che integralmente si riportano:
2 1) la casa familiare sita a Cesenatico, P. Borsellino n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è già stata venduta a terzi ed il ricavato dalla vendita, al netto della parte residua del mutuo che oggetto di accollo da parte dell'acquirente, è già stato ripartito fra i coniugi in misura proporzionale agli iniziali conferimenti erogati dall'uno e/o dall'altra per l'acquisto dell'immobile e/o degli arredi o degli eventuali interventi di natura straordinaria che sia stato necessario sostenere, oltre che dei versamenti eseguiti ai sensi del successivo art. 3.
3) i coniugi si sono accordati in autonomia circa la suddivisione e ripartizione tra gli stessi dei beni mobili e delle dotazioni della casa coniugale;
6) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a richieste reciproche di assegno divorzile;
7) ogni altra e diversa questione di natura economica e patrimoniale è stata risolta dai coniugi in separata sede;
8) le spese della presente procedura saranno interamente compensate;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 16/01/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 16/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data 30/06/2018 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BIANCHI FILIPPO e dall' avv.
PRACUCCI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/01/2024, i coniugi suddetti chiedevano anche dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione personale omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 23/05/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENATICO in data
30/06/2018 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENATICO – Atto
n. 16 P. 2 S. A Anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
04/01/2024, che integralmente si riportano:
2 1) la casa familiare sita a Cesenatico, P. Borsellino n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è già stata venduta a terzi ed il ricavato dalla vendita, al netto della parte residua del mutuo che oggetto di accollo da parte dell'acquirente, è già stato ripartito fra i coniugi in misura proporzionale agli iniziali conferimenti erogati dall'uno e/o dall'altra per l'acquisto dell'immobile e/o degli arredi o degli eventuali interventi di natura straordinaria che sia stato necessario sostenere, oltre che dei versamenti eseguiti ai sensi del successivo art. 3.
3) i coniugi si sono accordati in autonomia circa la suddivisione e ripartizione tra gli stessi dei beni mobili e delle dotazioni della casa coniugale;
6) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a richieste reciproche di assegno divorzile;
7) ogni altra e diversa questione di natura economica e patrimoniale è stata risolta dai coniugi in separata sede;
8) le spese della presente procedura saranno interamente compensate;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENATICO per quanto di competenza.
Forlì, 16/01/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)