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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8102 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4226/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4226/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 43023/2020 del
19.12.2020, depositata il 23.12.2020 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. / P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Iacomino, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona CP_1 C.F._1
Potenza e dall'Avv. Marco Muscariello pec: e Email_2
Email_3
Appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Piazza Municipio -Palazzo Controparte_2 P.IVA_2
San Giacomo -80133- CP_2
Appellato contumace pagina 1 di 11 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Piazza del Plebiscito - Controparte_3 P.IVA_3
80132- CP_2
Appellato contumace
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del presente atto revocare e riformare parzialmente la sentenza n. 43023/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli II^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Stefano Massa, depositata in data 23.12.2020, non notificata, resa nel giudizio tra le parti recante numero di r.g. 55495/2019 e conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado ed inoltre: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda dell'appellato in quanto l'ingiunzione è divenuta definitiva a seguito della regolare e provata notifica delle cartelle n.ri
07120140062036142000,07120150066256608000,07120150069790204000,07120160071593470000
n. 07120160074727772001 e quindi non più contestabili per quanto detto nel corpo dell'atto; confermare parzialmente la sentenza soltanto per quanto concerne la dichiarata inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione, per le cartelle esattoriali n.ri 07120140044518275000 e
07120140106109751000, in quanto provata documentalmente la corretta notifica da parte dell' ; accertare e dichiarare che la società di riscossione non può essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese per tutto quanto dedotto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori…”;
Conclusioni per l'appellato: ” … l'Ecc.mo Tribunale di Napoli adito voglia così provvedere: - rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto tenere fermi i capi della sentenza dalla stessa impugnati, confermando per intero la sentenza gravata n. 43020/2020, depositata in data 23/12/2019, nel giudizio avente r.g.
55495/2019, Giudice di Pace di Dott. Massa, Sez. II, con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_2 giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_1 conveniva in giudizio l' , nonché il e la Parte_1 Controparte_2 pagina 2 di 11 onde ottenere l'annullamento dell' intimazione di pagamento recante Controparte_3
n. 07120199019874590000, per l'importo complessivo di € 14.354,08, notificatagli in data
02/07/2019 ed avente ad oggetto una serie di cartelle esattoriali derivanti da presunte infrazioni al Codice della strada, ed in particolare: cartella n. 07120140044518275000, presuntivamente notificata in data 16/09/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal e per un importo pari ad € 1.560,11; cartella n. Controparte_2
07120140062036142000, presuntivamente notificata in data 03/07/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal e per un importo pari ad € 112,66; Controparte_2 cartella n. 07120140106109751000, presuntivamente notificata in data 11/10/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari Controparte_2
ad € 273,40; cartella n. 07120150066256608000, presuntivamente notificata in data
16/11/2015, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla Controparte_3
per un importo pari ad € 3.907,69; cartella n. 07120150069790204000, presuntivamente notificata in data 16/11/2015, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 4.765,36; cartella n. 07120160071593470000, Controparte_2
presuntivamente notificata in data 22/11/2016, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 610,27; cartella n. Controparte_2
07120160074727772001, presuntivamente notificata in data 22/11/2016, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 3.048,18. Controparte_2
Lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali presupposti, concludeva chiedendo dichiararsi la prescrizione del diritto di credito vantato dagli enti impositori, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alle spese di lite.
Il giudizio veniva assegnato al Giudice di Pace Dott. Massa con R.G. n. 55495/2019 il quale, all'esito del giudizio, con sentenza n. 43020/2020, depositata in data 23/12/2020, così disponeva “ …dichiara la contumacia del rigetta l'opposizione in relazione alle Controparte_2 cartelle esattoriali n. 07120140044518275000 importo richiesto euro 1.560,11 e n.
07120140106109751000 importo richiesto euro 273,40; accoglie l'opposizione ed annulla
l'intimazione di pagamento n. n. 07120199019874590000 in relazione alle sole cartelle esattoriali n.
07120140062036142000 importo richiesto euro 112,66 n. n. 07120150066256608000 importo richiesto euro 3.907,69 n. 07120150069790204000, importo richiesto euro 4.765,36 n.
07120160071593470000, importo richiesto euro 610,27 n. 07120160074727772001 importo richiesto pagina 3 di 11 euro 3.048,18. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 compensate in ragione del 30% tra le parti e liquidate per la parte da corrispondere in complessivi euro 875,00 (ottocentosettacinque/00) di cui € 290,00 per spese (somma che include il 30% del costo del contributo unificato) ed € 585,00 per onorari oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario sui soli onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese di giudizio nei confronti del
[...]
.;”. CP_4
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 16.02.2021, reiterando tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, chiedeva la Parte_1
parziale riforma della suddetta sentenza. L'appellante in particolare eccepiva la rituale notifica di tutte le cartelle oggetto dell'intimazione opposta, deducendo, dunque,
l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto.
Concludeva come in atti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'appellato , contestando l'ammissibilità dell'appello, ai sensi degli CP_1
articoli 342 e 348 bis c.p.c. e, assumendo la correttezza della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata e con vittoria di spese di lite.
Il e la sebbene ritualmente citati in giudizio, Controparte_2 Controparte_3
rimanevano contumaci.
All'udienza del 19.06.2025, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*****
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_2 CP_3
i quali non si sono costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo.
[...]
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis cpc sollevata dall'appellato in sede di costituzione nel presente giudizio.
L'eccezione è infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che, con la sentenza n.
7675/2019, ha affermato che: “…il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art.
434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve pagina 4 di 11 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata…”. Orbene l'appello risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, come interpretato dalla S.C., atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che ha inteso impugnare ed i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure; così come neppure sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cpc, in quanto non è riscontrabile la manifesta infondatezza del gravame che, al contrario, risulta sorretto da motivi meritevoli di una approfondita e specifica disamina.
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in primo grado riguardava, primariamente,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali prodromici.
Orbene, in ordine alle cartelle esattoriali n.07120140062036142000, 07120150066256608000,
07120150069790204000, 07120160071593470000, 07120160074727772001, sottese all' impugnata intimazione di pagamento, si osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall' emerge la regolare notifica delle stesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. CP_5
602/73.
Per quanto attiene la regolarità della notifica della cartella esattoriale, effettuata a mezzo messo notificatore o a mezzo servizio postale, con consegna dell'atto in busta chiusa a familiare convivente (nel caso de quo alla moglie), il Tribunale evidenzia che la notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, mediante consegna nelle mani del portiere o di familiare convivente, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c., comma 4, (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393).
Tuttavia, sempre il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, prevede pagina 5 di 11 esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass.,
Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento non richiesto ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139
c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi
3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma
4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n.
10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765;
Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della l. 20 novembre 1982 n. 890, la Cassazione ha affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. 20 novembre 1982, 890, art. 8 e dall'art. 140 c.p.c. - connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale) - e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, - in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante pagina 6 di 11 l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando
(C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez.
Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n.
20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021; Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201).
Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la
"ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del cit. art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
- cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive pagina 7 di 11 fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Ciò comporta che, essendo nel caso in esame stata eseguita la notifica delle cartelle in contestazione a mani della moglie, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto.
Infatti, dall'elenco delle spedizioni delle raccomandate spedite a mezzo Controparte_6 prodotto in giudizio da è dato ricavare sia la data di spedizione sia il collegamento tra CP_5
la raccomandata e la cartella oggetto di notifica (della quale viene riportato il numero identificativo), mentre resta irrilevante che non venga indicato l'indirizzo completo del destinatario, ma solo il comune di residenza (v. Corte d'appello di Milano, sent. n.
692/2022).
In ogni caso, anche qualora si volesse prescindere dalla prova in atti della regolare notifica delle predette cartelle, si osserva che la doglianza di mancata notifica di detti atti impositivi appare tardiva, atteso che la relativa opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. doveva essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento (tra le altre Cass.12412/2016; Cass. ord. 22094/2019). Nel caso di specie, invece, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuta oltre tale termine (25.07.2019), rispetto alla data di ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (02.07.2019).
Quanto all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria, l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione che il contribuente non ha potuto esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione. In ordine alle contestazioni, relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta in primo grado è stata correttamente qualificata pagina 8 di 11 come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza, avendo l'odierno appellato eccepito un fatto estintivo, successivo alla formazione del titolo esecutivo: la prescrizione quinquennale, sul presupposto della omessa notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa. tuttavia ha fornito la prova di aver proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali, CP_5
sottese all'intimazione di pagamento oggetto di causa, a mezzo del servizio postale nazionale, con la produzione delle rispettive relate di notifica, contenenti l'indicazione del numero delle cartelle di pagamento, la data di notifica e dalle quali risulta che il plico è stato ricevuto da persona convivente con l'appellato, ossia dalla moglie e di aver poi Per_1
provveduto alla spedizione della raccomandata informativa, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni relativo alle singole raccomandate, spedite ai sensi degli articoli 139 e 140 c.p.c. da Controparte_6
Pertanto, dalla data di notifica delle cartelle di pagamento in parola - ossia 1) la cartella n.
07120140062036142000, per contravvenzioni al CDS anno 2010, notificata il 03/07/2014; 2) la cartella esattoriale n. 07120150066256608000, per contravvenzioni al CDS anno 2010, notificata il 18/11/2015; 3) la cartella esattoriale n. 07120150069790204000 per contravvenzioni al CDS anno 2011, notificata 18/11/2015; 4) la cartella esattoriale n.
07120160071593470000 per contravvenzioni al CDS anno 2012, notificata il 22/11/2016; 5) la cartella esattoriale n. 07120160074727772001 per contravvenzioni al CDS anno 2012, notificata il 22/11/2016 - alla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento
(02.07.2019), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, la prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 non è maturata.
A fronte della prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali per cui è causa, appare tardivamente proposta anche l'opposizione relativa alla mancata notifica dei verbali prodromici, dovendo la stessa essere istaurata entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora, emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in pagina 9 di 11 quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però,
l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui
“Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, nonché Cass. Sent. n. 9180/06; Cass. Sez. II, Sent. n. 21793 del 22 ottobre
2010; Cass. Sez. III, Sent. n. 6565 del 14 marzo 2013).
Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito, sul punto, che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione al codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” ( Cass. S.U. Sent. n. 22080 del
22.09.2017).
Di conseguenza, doveva essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento n. 07120140062036142000, n.
07120150066256608000, n. 07120150069790204000, n. 07120160071593470000 e n.
07120160074727772001, attesa la mancata proposizione entro i termini di cui all'art. 7 del decreto legislativo 150/2011.
§4. Alla luce di quanto sopra enucleato, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, si impone il rigetto dell'opposizione proposta dal anche in CP_1 riferimento alle cartelle di pagamento sopra elencate.
§5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'Appello, nella causa R.G.A.C. n. 4226/2021 promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_3
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199019874590000, proposta da nei confronti dell' , del CP_1 Parte_1 CP_2
e della anche in relazione alle cartelle di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140062036142000, n. 07120150066256608000, n. 07120150069790204000, n.
07120160071593470000 e n. 07120160074727772001;
c) Condanna alla refusione integrale delle spese del giudizio di primo CP_1
grado, in favore dell , che si liquidano in euro 700,00 Controparte_7 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) Condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, in CP_1
favore dell , che si liquidano in euro 1.500,00 per Controparte_7
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4226/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 43023/2020 del
19.12.2020, depositata il 23.12.2020 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. / P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Iacomino, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona CP_1 C.F._1
Potenza e dall'Avv. Marco Muscariello pec: e Email_2
Email_3
Appellato
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Piazza Municipio -Palazzo Controparte_2 P.IVA_2
San Giacomo -80133- CP_2
Appellato contumace pagina 1 di 11 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Piazza del Plebiscito - Controparte_3 P.IVA_3
80132- CP_2
Appellato contumace
Conclusioni per l'appellante: “… in accoglimento del presente atto revocare e riformare parzialmente la sentenza n. 43023/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli II^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Stefano Massa, depositata in data 23.12.2020, non notificata, resa nel giudizio tra le parti recante numero di r.g. 55495/2019 e conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado ed inoltre: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda dell'appellato in quanto l'ingiunzione è divenuta definitiva a seguito della regolare e provata notifica delle cartelle n.ri
07120140062036142000,07120150066256608000,07120150069790204000,07120160071593470000
n. 07120160074727772001 e quindi non più contestabili per quanto detto nel corpo dell'atto; confermare parzialmente la sentenza soltanto per quanto concerne la dichiarata inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione, per le cartelle esattoriali n.ri 07120140044518275000 e
07120140106109751000, in quanto provata documentalmente la corretta notifica da parte dell' ; accertare e dichiarare che la società di riscossione non può essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese per tutto quanto dedotto;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori…”;
Conclusioni per l'appellato: ” … l'Ecc.mo Tribunale di Napoli adito voglia così provvedere: - rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, e per l'effetto tenere fermi i capi della sentenza dalla stessa impugnati, confermando per intero la sentenza gravata n. 43020/2020, depositata in data 23/12/2019, nel giudizio avente r.g.
55495/2019, Giudice di Pace di Dott. Massa, Sez. II, con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_2 giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_1 conveniva in giudizio l' , nonché il e la Parte_1 Controparte_2 pagina 2 di 11 onde ottenere l'annullamento dell' intimazione di pagamento recante Controparte_3
n. 07120199019874590000, per l'importo complessivo di € 14.354,08, notificatagli in data
02/07/2019 ed avente ad oggetto una serie di cartelle esattoriali derivanti da presunte infrazioni al Codice della strada, ed in particolare: cartella n. 07120140044518275000, presuntivamente notificata in data 16/09/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal e per un importo pari ad € 1.560,11; cartella n. Controparte_2
07120140062036142000, presuntivamente notificata in data 03/07/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal e per un importo pari ad € 112,66; Controparte_2 cartella n. 07120140106109751000, presuntivamente notificata in data 11/10/2014, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari Controparte_2
ad € 273,40; cartella n. 07120150066256608000, presuntivamente notificata in data
16/11/2015, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla Controparte_3
per un importo pari ad € 3.907,69; cartella n. 07120150069790204000, presuntivamente notificata in data 16/11/2015, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 4.765,36; cartella n. 07120160071593470000, Controparte_2
presuntivamente notificata in data 22/11/2016, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 610,27; cartella n. Controparte_2
07120160074727772001, presuntivamente notificata in data 22/11/2016, per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal per un importo pari ad € 3.048,18. Controparte_2
Lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali presupposti, concludeva chiedendo dichiararsi la prescrizione del diritto di credito vantato dagli enti impositori, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alle spese di lite.
Il giudizio veniva assegnato al Giudice di Pace Dott. Massa con R.G. n. 55495/2019 il quale, all'esito del giudizio, con sentenza n. 43020/2020, depositata in data 23/12/2020, così disponeva “ …dichiara la contumacia del rigetta l'opposizione in relazione alle Controparte_2 cartelle esattoriali n. 07120140044518275000 importo richiesto euro 1.560,11 e n.
07120140106109751000 importo richiesto euro 273,40; accoglie l'opposizione ed annulla
l'intimazione di pagamento n. n. 07120199019874590000 in relazione alle sole cartelle esattoriali n.
07120140062036142000 importo richiesto euro 112,66 n. n. 07120150066256608000 importo richiesto euro 3.907,69 n. 07120150069790204000, importo richiesto euro 4.765,36 n.
07120160071593470000, importo richiesto euro 610,27 n. 07120160074727772001 importo richiesto pagina 3 di 11 euro 3.048,18. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1 compensate in ragione del 30% tra le parti e liquidate per la parte da corrispondere in complessivi euro 875,00 (ottocentosettacinque/00) di cui € 290,00 per spese (somma che include il 30% del costo del contributo unificato) ed € 585,00 per onorari oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario sui soli onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese di giudizio nei confronti del
[...]
.;”. CP_4
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 16.02.2021, reiterando tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, chiedeva la Parte_1
parziale riforma della suddetta sentenza. L'appellante in particolare eccepiva la rituale notifica di tutte le cartelle oggetto dell'intimazione opposta, deducendo, dunque,
l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto, stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento, il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto.
Concludeva come in atti, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'appellato , contestando l'ammissibilità dell'appello, ai sensi degli CP_1
articoli 342 e 348 bis c.p.c. e, assumendo la correttezza della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza appellata e con vittoria di spese di lite.
Il e la sebbene ritualmente citati in giudizio, Controparte_2 Controparte_3
rimanevano contumaci.
All'udienza del 19.06.2025, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
*****
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del e della Controparte_2 CP_3
i quali non si sono costituiti nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo.
[...]
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis cpc sollevata dall'appellato in sede di costituzione nel presente giudizio.
L'eccezione è infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che, con la sentenza n.
7675/2019, ha affermato che: “…il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art.
434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve pagina 4 di 11 contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata…”. Orbene l'appello risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, come interpretato dalla S.C., atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che ha inteso impugnare ed i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure; così come neppure sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cpc, in quanto non è riscontrabile la manifesta infondatezza del gravame che, al contrario, risulta sorretto da motivi meritevoli di una approfondita e specifica disamina.
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in primo grado riguardava, primariamente,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali prodromici.
Orbene, in ordine alle cartelle esattoriali n.07120140062036142000, 07120150066256608000,
07120150069790204000, 07120160071593470000, 07120160074727772001, sottese all' impugnata intimazione di pagamento, si osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall' emerge la regolare notifica delle stesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. CP_5
602/73.
Per quanto attiene la regolarità della notifica della cartella esattoriale, effettuata a mezzo messo notificatore o a mezzo servizio postale, con consegna dell'atto in busta chiusa a familiare convivente (nel caso de quo alla moglie), il Tribunale evidenzia che la notificazione della cartella esattoriale eseguita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, mediante consegna nelle mani del portiere o di familiare convivente, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c., comma 4, (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393).
Tuttavia, sempre il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, prevede pagina 5 di 11 esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass.,
Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento non richiesto ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139
c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi
3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma
4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n.
10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765;
Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della l. 20 novembre 1982 n. 890, la Cassazione ha affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. 20 novembre 1982, 890, art. 8 e dall'art. 140 c.p.c. - connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale) - e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, - in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante pagina 6 di 11 l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo.
La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando
(C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez.
Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n.
20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021; Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201).
Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la
"ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del cit. art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
- cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive pagina 7 di 11 fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Ciò comporta che, essendo nel caso in esame stata eseguita la notifica delle cartelle in contestazione a mani della moglie, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto.
Infatti, dall'elenco delle spedizioni delle raccomandate spedite a mezzo Controparte_6 prodotto in giudizio da è dato ricavare sia la data di spedizione sia il collegamento tra CP_5
la raccomandata e la cartella oggetto di notifica (della quale viene riportato il numero identificativo), mentre resta irrilevante che non venga indicato l'indirizzo completo del destinatario, ma solo il comune di residenza (v. Corte d'appello di Milano, sent. n.
692/2022).
In ogni caso, anche qualora si volesse prescindere dalla prova in atti della regolare notifica delle predette cartelle, si osserva che la doglianza di mancata notifica di detti atti impositivi appare tardiva, atteso che la relativa opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. doveva essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento (tra le altre Cass.12412/2016; Cass. ord. 22094/2019). Nel caso di specie, invece, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuta oltre tale termine (25.07.2019), rispetto alla data di ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (02.07.2019).
Quanto all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria, l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione che il contribuente non ha potuto esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione. In ordine alle contestazioni, relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione proposta in primo grado è stata correttamente qualificata pagina 8 di 11 come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza, avendo l'odierno appellato eccepito un fatto estintivo, successivo alla formazione del titolo esecutivo: la prescrizione quinquennale, sul presupposto della omessa notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa. tuttavia ha fornito la prova di aver proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali, CP_5
sottese all'intimazione di pagamento oggetto di causa, a mezzo del servizio postale nazionale, con la produzione delle rispettive relate di notifica, contenenti l'indicazione del numero delle cartelle di pagamento, la data di notifica e dalle quali risulta che il plico è stato ricevuto da persona convivente con l'appellato, ossia dalla moglie e di aver poi Per_1
provveduto alla spedizione della raccomandata informativa, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni relativo alle singole raccomandate, spedite ai sensi degli articoli 139 e 140 c.p.c. da Controparte_6
Pertanto, dalla data di notifica delle cartelle di pagamento in parola - ossia 1) la cartella n.
07120140062036142000, per contravvenzioni al CDS anno 2010, notificata il 03/07/2014; 2) la cartella esattoriale n. 07120150066256608000, per contravvenzioni al CDS anno 2010, notificata il 18/11/2015; 3) la cartella esattoriale n. 07120150069790204000 per contravvenzioni al CDS anno 2011, notificata 18/11/2015; 4) la cartella esattoriale n.
07120160071593470000 per contravvenzioni al CDS anno 2012, notificata il 22/11/2016; 5) la cartella esattoriale n. 07120160074727772001 per contravvenzioni al CDS anno 2012, notificata il 22/11/2016 - alla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento
(02.07.2019), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, la prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 non è maturata.
A fronte della prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali per cui è causa, appare tardivamente proposta anche l'opposizione relativa alla mancata notifica dei verbali prodromici, dovendo la stessa essere istaurata entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora, emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in pagina 9 di 11 quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però,
l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata (cfr. Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui
“Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, nonché Cass. Sent. n. 9180/06; Cass. Sez. II, Sent. n. 21793 del 22 ottobre
2010; Cass. Sez. III, Sent. n. 6565 del 14 marzo 2013).
Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito, sul punto, che “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione al codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” ( Cass. S.U. Sent. n. 22080 del
22.09.2017).
Di conseguenza, doveva essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento n. 07120140062036142000, n.
07120150066256608000, n. 07120150069790204000, n. 07120160071593470000 e n.
07120160074727772001, attesa la mancata proposizione entro i termini di cui all'art. 7 del decreto legislativo 150/2011.
§4. Alla luce di quanto sopra enucleato, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, si impone il rigetto dell'opposizione proposta dal anche in CP_1 riferimento alle cartelle di pagamento sopra elencate.
§5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'Appello, nella causa R.G.A.C. n. 4226/2021 promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_3
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120199019874590000, proposta da nei confronti dell' , del CP_1 Parte_1 CP_2
e della anche in relazione alle cartelle di pagamento n.
[...] Controparte_3
07120140062036142000, n. 07120150066256608000, n. 07120150069790204000, n.
07120160071593470000 e n. 07120160074727772001;
c) Condanna alla refusione integrale delle spese del giudizio di primo CP_1
grado, in favore dell , che si liquidano in euro 700,00 Controparte_7 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) Condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, in CP_1
favore dell , che si liquidano in euro 1.500,00 per Controparte_7
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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