Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1921/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA, in Parte_1
data 10/04/1972, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA FRANCESCO
PAOLO DI BLASI N. 16, presso lo studio dell'Avv. CONTRADA GUIDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato nel REGNO UNITO, in data 21/04/1970, Parte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA FRANCESCO PAOLO DI BLASI
N. 16, presso lo studio dell'Avv. CONTRADA GUIDO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20.2.2006;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 14 aprile 2006 (decreto n. 1243/2006, in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Ciminna, in data 30 luglio 1996, da
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA in Parte_1
data 10/04/1972, e da , nato nel REGNO UNITO Parte_2
in data 21/04/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 27/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile