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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2019 + 1889/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1622/2019 promossa da:
ed quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 con il patrocinio degli avv.ti Settimio Chelli e Barbara Chelli ed
[...] elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in GR, via Adige n.
51
APPELLANTE contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di con il patrocinio Controparte_4 Persona_2 dell'avv. Corrado Brilli e dell'avv. Paolo Vagnoni, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabiana Di Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso e nello studio degli avv.ti Corrado Brilli e Paolo Vagnoni sito in Arezzo, viale Matteotti n. 12
APPELLATO
La Corte, nelle cause come sopra riunite, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante nel fascicolo n. R.G. 1622/2019 ed Parte_1 quali eredi di Parte_2 Persona_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di GR appellata, così provvedere: a) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione degli artt. 164 in relazione all'art. 163 n.
3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350 n. 11 c.c.. b) In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in Capalbio-Scalo Via Toscana n. 40, due lotti degli immobili posti in località RE ZI, previa collazione delle donazioni fatte in vita da , Parte_3
e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. c) Riconoscere e dichiarare che le disponibilità finanziarie di percepite da non Parte_3 Persona_1 ammontano ad € 90.134,369, come ritenuto dal Tribunale ma ad € 62.623,10, in quanto l'importo di € 55.022,93 relativo ai titoli ed ai depositi (buoni postali e libretti postali e bancari) appartenevano per la metà, pari ad € 27.511,16, a Persona_1 che ne era cointestatario con pari facoltà. Riconoscere e dichiarare che le spese effettuate per la madre da ammontano, quanto meno, ad € Persona_1
65.473,00, come riconosciuto dal CTU Dr. , e non ad € 53.084,00 come Per_3 indicato in sentenza, con un ulteriore credito di verso l'eredità di € Persona_1
12.389,00, di cui la metà (€ 6.194,50) a carico di . Voglia, Persona_2 conseguentemente stabilire che non è debitore del coerede Persona_1 Per_2
di € 21.193,78, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, ma suo
[...] creditore per i titoli sopra detti di € 33.705,66 (€ 27.511,16+6.194,50) da conguagliare nell'assegnazione dei lotti. d) Accogliere la domanda riconvenzionale svolta da , così come riconosciuto in sentenza, e condannare Persona_1 Per_2
a corrispondere a la somma di € 13.528,97, con gli
[...] Persona_1 interessi dal giorno del dovuto al saldo. e) Condannare a rifondere Persona_2
a le spese dei due gradi del giudizio nonché del procedimento per Persona_1 sequestro giudiziario e porre definitivamente a carico di le spese di Persona_2 tutte le CTU dallo stesso richieste, o, quanto meno, le spese relative alla CTU espletata dalla Dr.ssa . Persona_4
CONCLUSIONI INTEGRATE ALL'UDIENZA DEL 28.01.2025: “Atteso il mancato raggiungimento di un accordo transattivo chiede che le due cause (la presente e la n.
R.G. 1756/2019) vengano trattenute in decisione, separatamente assegnando nella causa iscritta al n. R.G. 1756/2019 i beni in proprietà esclusiva ai condividendi secondo le risultanze della CTU mentre nella causa iscritta al n. R.G. 1622/2019, qualora i beni non siano ritenuti comodamente divisibili, chiede che si procede alla vendita al miglior offerente e alla suddivisione del ricavato del 50% alle parti”. per parte appellata nel fascicolo n. R.G. 1622/2019 , Controparte_1
, e quali successori universali di CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, disporre preliminarmente la riunione al presente giudizio di appello n. 1889/2019 R.G. promosso da avverso la medesima sentenza n. 414/2019, emessa Persona_2 dal Tribunale di GR, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data
31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, così come corretta dalla ordinanza del
18.12.2019 pronunciata dal Tribunale di GR, nella persona del Giudice
Dott.ssa Paola Caporali a definizione del procedimento n. 23284/2003 R.G.A.C. che per comodità è stata prodotta, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze,
Sezione Prima Civile, - Giudice Dott.ssa Daniela Lococo -, ove è stata fissata l'udienza
a trattazione scritta in data 21.03.2023 ad ore 12,00 per connessione fra i due giudizi
e ragioni di economia processuale;
respingere integralmente l'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 414/2019, emessa dal Tribunale di GR, Persona_1 in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data 31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, così come corretta dalla ordinanza del 18.12.2019 pronunciata dal
Tribunale di GR, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali a definizione del procedimento n. 23284/2003 R.G.A.C. che per comodità è stata prodotta, perché inammissibile e/o del tutto infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese, compensi professionali del presente grado del giudizio. Denegato il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.”; per parte appellante nel fascicolo riunito n. R.G. 1889/2019 CP_1
, e quali
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 successori universali di Persona_2
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di appello adito, ogni contraria eccezione, difesa, ragione, deduzione e domanda avversaria disattesa e reietta In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 414/2019 pubbl. il 03.06.2019 RG n. 23284/2003
Tribunale Civile di GR, notificata in data 24 luglio 2019 e confermato i capi relativi 1) alla Dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria inter partes, 2) alla divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva, salvo
l'ipotesi di conguaglio per la quale è espressamente interposto appello (come segue),
e quindi, ogni diversa domanda di parte convenuta disattesa e reietta Persona_1 respingere comunque tutte le domande ed eccezioni processuali e di merito proposte dal perché improcedibili, inammissibili, tardive, infondate in fatto ed Persona_1 in diritto e non provate, per i motivi tutti meglio esposti ed indicati nella narrativa dell'atto di impugnazione ed in accoglimento delle ulteriori domande dell'attore odierno appellante sig. , di cui a seguire all'effetto riformare la Persona_2 sentenza 414 del 2019 accogliendo le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, difesa ed istanza avversaria disattesa e reietta, preliminarmente disposta la riunione del presente fascicolo con il procedimento n. 1756/2019 R.G. pendente dinanzi alla
Corte di Appello di Firenze promosso dal sig. contro il sig. Persona_1 Per_2
relativamente alla stessa sentenza impugnata, ovvero la sentenza n.
[...]
414/2019 del Tribunale di GR, e disposta altresì per connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione dei suddetti fascicoli con il procedimento n. 1757/2019 R.G. promosso da contro il sig. relativamente alla Persona_1 Persona_2 impugnazione della sentenza n. 415/2019 del Tribunale di GR, dichiarati gli appelli promossi dal sig. improcedibili ed inammissibili, Persona_1 confermare gli scioglimenti della comunione e la divisione del compendio immobiliare tra i comparenti limitatamente e per come segue: 1)a Persona_2 appartamento al primo piano di GR via Cosa, oltre alle due soffitte sub 14,15, diritti sui terreni in loc. CC e conguaglio in denaro da versarsi in suo favore da parte del convenuto di euro 11.930,00; immobili in Capalbio Scalo;
2) a Per_1 appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub
[...]
10,11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana, immobile RE ZI, il tutto come integrato in conseguenza della istanza di correzione attualmente pendente dinanzi al Tribunale di GR (cfr doc. n. 3 ns fasc.), con l'indicazione dei dati catastali che contraddistinguono gli immobili oggetto di divisione e precisamente:
1) a Persona_2
a) appartamento al primo piano di GR via Cosa, appartamento di GR via
Cosa piano primo n. 5 censito al NCEU del Comune di GR F. 88 partic. 550 sub
4, cat. A/4 classe 3 vani 5, oltre alle due soffitte sub 14, 15; b) diritti sui terreni in loc. CC Diritti pari ad 1/303 dei terreni in località 'La Sacra' censiti al catasto terreni alla partita 1801 al foglio 20 p.lle 13-25- 26 -27 -28 -29 -84 -88 -90, foglio 21 p.lle 13 -14 -15 -16 -17 -18 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -52 - 54 -56, foglio 27
p.lle 17 -27. Foglio 34 p.lle 6 - 7 -17 -18 -28 -122, foglio 35 p.lle 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 -
28 -145, foglio 37 p.lle 4 - 5 - 9 -31, foglio 39 p.lle 1 - 7 -11 -15, foglio 48 p.lle 26 -27
-108 (Terreni CC) e conguaglio in denaro da versarsi in suo favore da parte del convenuto di euro € 11.930,00; c) immobili in Capalbio Scalo, palazzina sita in
Capalbio Scalo composta da n. 3 appartamenti e garage (A/2 foglio44 particella 133 subalterno 3, A/2 foglio 44 particella 133 subalterno 4, A/2 foglio 44 particella 133 subalterno 5, C/6 foglio 44 particella 133 subalterno 6), costruita negli anni 80 dai condividenti su terreno edificabile pervenuto per una quota pari ad 1/3 ciascuno dall'eredità paterna, per una ulteriore quota pari ad 1/6 ciascuno per donazione della nuda proprietà (trascrizione del 11.10.1977, Reg. Part. 7319 e Reg. Gen. 9693) dalla madre e ricongiungimento dell'usufrutto alla morte della stessa Parte_3
2) a a) appartamento a piano terra di GR via Cosa n. 5, con Persona_1 garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana, censito al
NCEU del Comune di GR F. 88 partic. 550 sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5 garage in GR, via Cosa piano terra n. 5 censito al NCEU del Comune di GR
F. 88 part. 2086 cat. C/6 classe 8) b) immobile RE ZI (Podere M. 528 in località
'Pratini e Corno' censito al catasto fabbricati al foglio 36 p.lla 3 e foglio 22 p.lla 140) pervenuto ai condividenti per una quota pari ad 1/2 ciascuno per donazione della nuda proprietà (trascrizione del 29.04.1993, Reg. Part. 3185 e Reg. Gen. 4525) dalla madre e ricongiungimento dell'usufrutto alla morte della stessa. Come Parte_3 da c.t.u. Dott.ssa Con ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari Per_4 di GR di trascrivere con esonero da sua responsabilità, ovvero in subordine in caso di indivisibilità a procedere alla vendita ai sensi di legge e comunque preliminarmente 1) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti la violazione degli obblighi e dei doveri gravanti sul sig. in virtù del suo ufficio di Persona_1 procuratore generale prima e tutore provvisorio poi nei confronti di , ed Parte_3 ex articolo 377 c.c., annullare gli atti di depauperamento compiuti dal sig. Per_1
meglio descritti in citazione, dichiarando l'illegittimità delle appropriazioni
[...] meglio descritte in citazione commesse dal sig. , sempre ai danni della Persona_1 signora , e conseguentemente disporre a carico del sig. Parte_3 Persona_1
l'obbligo della restituzione alla massa delle somme indebitamente percepite, il tutto per un totale di € 132.023,00 (centotrentaduemilaventitre euro) salvo il più o il meno che sarà provato in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'apprensione fino all'effettivo soddisfo;
2) accertare, dichiarare e determinare così, detratto quanto necessario per il mantenimento della signora dal mese di aprile 2000 Parte_3 alla fine del mese di novembre 2002, l'ammontare del patrimonio in danaro relitto della fu nella somma di €102.023,00 salvo il più o il meno che sarà Parte_3 provato in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'apprensione fino all'effettivo soddisfo e, quindi, riformato l'importo del conguaglio da versarsi in favore del sig. da parte dell'appellante , disporlo Persona_1 Persona_2 in tesi in €63.960,00 (detratti ulteriori €28.090,00) ed in subordine (detratti ulteriori €21.627,82) in €70.422,18, e non già in euro 92.050,00, e quindi, stante
l'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. riguardo alle altre domande di parte attrice odierna appellata, od in subordine valutato dalla Corte il rigetto implicito, ed in tale caso in chiara riforma della sentenza n. 414 del 2019,1) accogliere la domanda del sig. e disporre la condanna contro al pagamento Persona_2 Persona_1 in favore del sig. di €10.000,00 per il danno causato dalla Persona_2 illegittima ritenzione ed appropriazione operata da questi dei proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 cointestato al sig. per la Persona_2 ragione di 1/3, la illegittima ritenzione ed appropriazione dei canoni di locazione delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5, incassati direttamente dal (fino Persona_1 ad un preciso momento temporale), nonché dell'affitto del podere di RE ZI e dei frutti dei fondi vicini e dei contributi statali, nonché la illegittima gestione dei beni in comunione senza l'autorizzazione dell'attore, per i motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi, 2) accogliere la domanda del sig. Per_2
e, disporre la condanna contro al pagamento in favore del
[...] Persona_1 sig. della somma di €250,00 (duecentocinquanta) mensili a titolo di Persona_2 quota dell'indennità di occupazione del fabbricato e degli annessi medesimi, dal mese di dicembre 2002 fino al giorno del rilascio, ovvero del giudicato sul punto dell'assegnazione della divisione del compendio, oltre gli interessi legali decorrenti dal mese di dicembre 2002 all'effettivo saldo, salvo il più o il meno che sarà provato in corso di causa conseguente alla richiesta di accertamento dell'illegittima ritenzione ed appropriazione operata dal sig. della chiave del fabbricato di RE Persona_1
ZI, e, quindi, del fabbricato tutto di RE ZI e dei suoi annessi, per i motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi;
3) accogliere la domanda del sig. e per l'effetto costituire ex lege servitù e/o diritto di Persona_2 passaggio pedonale e carrabile non inferiore a metri 5 di larghezza che congiunga la strada comunale di via RE ZI in favore della particella n. 654 foglio 36
Agenzia del Territorio del Comune di Capalbio di esclusiva proprietà del sig. Per_2
e contro la particella 656 foglio 36 Agenzia del Territorio Comune di
[...]
Capalbio stante l'attribuzione della stessa, in virtù della divisione, al sig. Per_1
insieme al resto del compendio immobiliare di RE ZI, in quanto già
[...] gravata di fatto da tale servitù per destinazione del padre di famiglia a favore come accertato in c.t.u. Dott.sa per i motivi tutti di cui al presente atto di appello ed Per_4 agli altri scritti difensivi ed in ulteriore riforma 4) accogliere la domanda del sig.
e disporre la condanna contro al pagamento in Persona_2 Persona_1 favore del sig. di €25.000,00 a titolo di risarcimento per grave Persona_2 violazione degli obblighi di tutore e di procuratore generale di , per i Parte_3 motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi 5) accogliere la domanda del sig. e disporre la condanna contro al Persona_2 Persona_1 pagamento in favore del sig. delle spese di lite di primo grado come Persona_2 indicate nella nota spese, 6) accogliere la domanda del sig. e Persona_2 disporre la condanna contro al pagamento delle spese di c.t.u., Persona_1 ponendole definitivamente a carico di parte convenuta appellata , con Persona_1 diritto per l'appellante alla ripetizione contro l'appellato , di quanto Persona_1 pagato in conseguenza del decreto di liquidazione provvisorio (che le aveva poste a carico di entrambe le parti). Comunque, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, CNA ed IVA, nonché il rimborso delle spese per tutte le c.t.u. sostenute. Denegato il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie”. per parte appellata nel fascicolo riunito n. R.G. 1889/2019 Parte_1 ed quali eredi di Parte_2 Persona_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da Per_2 avverso la sentenza n. 414/2019 del Tribunale di GR, perché infondato.
[...]
“Voglia, invece, dichiarare fondato l'appello proposto da anche Persona_1 incidentalmente, avverso la stessa sentenza iscritto al n. 1622/2019 al quale è stata chiesta da entrambe le parti la riunione della presente causa iscritta al n. 1889/19, accogliendone le conclusioni che seguono: a) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione degli artt. 164 in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350 n. 11 c.c.. b) In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in Capalbio-Scalo Via Toscana n. 40, due lotti degli immobili posti in località RE ZI, previa collazione delle donazioni fatte in vita da , e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. c) Riconoscere Parte_3
e dichiarare che le disponibilità finanziarie di percepite da Parte_3 Per_1
non ammontano ad € 90.134,369, come ritenuto dal Tribunale di GR,
[...] ma ad € 62.623,10, in quanto l'importo di € 55.022,93 relativo ai titoli ed ai depositi
(buoni postali e libretti postali e bancari) appartenevano per la metà, pari ad €
27.511,16, a che ne era cointestatario con pari facoltà. Riconoscere Persona_1
e dichiarare che le spese effettuate per la madre da ammontano, Persona_1 quanto meno, ad € 65.473,00, come riconosciuto dal CTU Dr. , e non ad € Per_3
53.084,00 come indicato in sentenza, con un ulteriore credito di verso Persona_1
l'eredità di € 12.389,00, di cui la metà (€ 6.194,50) a carico di . Persona_2
Voglia, conseguentemente stabilire che non è debitore del coerede Persona_1
di € 21.193,78, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, Persona_2 ma suo creditore per i titoli sopra detti di € 33.705,66 (€ 27.511,16+6.194,50) da conguagliare nell'assegnazione dei lotti. d) Accogliere la domanda riconvenzionale svolta da , così come riconosciuto in sentenza, e condannare Persona_1 Per_2
a corrispondere a la somma di € 13.528,97, con gli
[...] Persona_1 interessi dal giorno del dovuto al saldo. e) Condannare a rifondere Persona_2
a le spese dei due gradi del giudizio nonché del procedimento per Persona_1 sequestro giudiziario e porre definitivamente a carico di le spese di Persona_2 tutte le CTU dallo stesso richieste, o, quanto meno, le spese relative alla CTU espletata dalla Dr.ssa Persona_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di GR, con sentenza n. 414/2019, pubblicata il 3 giugno 2019, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 23284/2003 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: • Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes;
• In parziale accoglimento delle domande attrice ed in parziale accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, dispone la divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva;
• Respinge nel resto;
• Dichiara interamente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
• Pone le spese di CTU;
• Dispone che l'Agenzia del Territorio-Conservatoria dei RR.II. competente per territorio provveda alle conseguenti formalità di legge (N.D.R. come da ordinanza di accoglimento della istanza di correzione di errore materiale):
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue: conveniva in giudizio e In Persona_2 Persona_1 Parte_1 ordine alla posizione di quest'ultima, la domanda di accertamento di atti di appropriazione indebita di beni della defunta madre con conseguente condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni era stata definita con sentenza parziale di rigetto n. 718/2016. Per quanto concerneva l'attore chiedeva Persona_1
l'annullamento degli atti di depauperamento dallo stesso asseritamente commessi nella qualità di procuratore generale e tutore provvisorio della defunta madre e conseguentemente chiedeva la restituzione di quanto Parte_3 indebitamente acquisito oltre al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'art. 643 c.p.c.. Chiedeva inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello convenuto, derivante dalla morte della madre e contestuale scioglimento di quella pregressa sussistente con il fratello. Infine, l'attore chiedeva che venisse dichiarata l'illegittima ritenzione da parte del convenuto della chiave del fabbricato in comune sito in RE ZI, con condanna alla disponibilità della comproprietà oltre al pagamento dell'indennità di occupazione. Si costituiva Persona_1 aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e per il resto contestava tutto quanto ex adverso proposto, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del padre insieme alla metà di quelle sostenute per la realizzazione di un capannone nel terreno comune. La causa veniva istruita documentalmente, tramite consulenze tecniche d'ufficio e prove testimoniali e all'esito della sentenza parziale sopramenzionata veniva rimessa sul ruolo e disposta la separazione della domanda relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre dalla causa inerente alla divisione ereditaria derivante dalla morte del padre.
Preliminarmente il giudice di primo grado inquadrava l'oggetto della causa nello scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre nonché lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto immobili pervenuti alle parti in forza di donazione da parte della medesima de cuius, rilevando la mancata contestazione, da entrambe le parti, in ordine allo scioglimento della comunione e alle rispettive quote di spettanza di ½ ciascuno. Ciò posto, richiamando il principio
“communio est mater rixarum” per cui la divisibilità dei beni in comunione costituisce la regola e la indivisibilità l'eccezione, accoglieva la domanda di scioglimento di entrambe le comunioni inter partes riguardanti beni tra loro diversi e distinti. In particolare, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante quante sono i titoli di provenienza dei beni con la conseguenza che, in caso di divisione, si avranno tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre. Nel caso di specie, il giudice rilevava che la comunione ordinaria tra le parti era costituita da donazioni fatte in vita dalla de cuius in parti uguali e pro indiviso ai figli con la conseguente applicabilità della collazione per cui i beni donati dovevano essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti come da costante orientamento giurisprudenziale. Dunque, l'obbligo della collazione era sorto automaticamente a seguito dell'apertura della successione dovendo i beni donati essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, bastando a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni oggetto di pregressa donazione. Da questa premessa il primo giudice faceva conseguire l'assunto per cui lo scioglimento non sarebbe stato di due distinte comunioni ma di un'unica, tenendo conto della collazione delle donazioni di beni effettuate dalla de cuius, con relativo scioglimento da effettuarsi nell'ambito della stessa divisione della massa ereditaria. Procedendo con la formazione delle quote ereditarie, affrontava la questione relativa alle spese che la convenuta affermava di avere effettuato nell'interesse della de cuius sia prima che dopo la morte e alle somme che, secondo parte attrice, il convenuto avrebbe indebitamente sottratto alla madre: tali poste andavano ad integrare debiti e crediti nei confronti della massa ereditaria. In particolare, dall'esame della documentazione e da quanto evidenziato dal ctu in sede di ricostruzione contabile si evinceva che Persona_1 aveva riscosso € 90.134,96 per pensioni, libretti, canoni e altri emolumenti spettanti alla madre prima della sua morte ed € 2.668,30 in relazione a buoni e libretti postali, somma spettante al fratello. invece ha effettuato Persona_1 delle spese nell'interesse della madre per una somma complessiva di € 53.084,00.
Non computava poi ai fini della definizione della massa ereditaria il danno da intervenuta circonvenzione di incapace non essendo questo stato provato.
Tuttalpiù la condotta posta in essere dal convenuto integrava una appropriazione indebita il cui danno coincideva con la differenza tra quanto speso e quanto prelevato o percepito, somma di cui il primo giudice teneva conto ai fini della formazione delle quote ereditarie, non residuando ulteriore posta di danno. Operata la compensazione, il primo giudice dava atto che l'importo di cui tenere conto ai fini della formazione delle quote ereditarie tra i due fratelli era pari ad € 21.193,78, somma che andava ad accrescere la quota di non potendosi Persona_2 dunque parlare di quote uguali considerato che le percentuali di ½ originariamente spettanti a ciascuna parte dovevano appunto essere integrate con la suddetta somma. Per quanto riguarda la formazione delle quote ereditarie, il giudice teneva conto non solo degli immobili ereditati dalla madre (appartamenti in GR via
Cosa, terreni agricoli in Capalbio loc. CC) ma anche di quelli dalla stessa donati ai figli e odierne parti pro indiviso (immobile loc RE ZI, quota immobile Capalbio via Toscana 40 donato dalla madre a seguito della eredità della stessa dal padre premorto). Il primo giudice, facendo proprie le indicazioni del CTU, divideva il compendio immobiliare come da sentenza e come successivamente corretto.
Ciò posto, liquidava le spese di lite e di CTU e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
• Impugna nel fascicolo rg n. 1622/2019, preliminarmente Persona_1 ricostruendo i fatti (pp. 1 – 23), per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 1350, 1111, 1112
e 1114 c.c.
L'odierno appellante, al fine di illustrare le suddette violazioni, specifica la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari. In particolare:
1. N. 3 appartamenti con garage, soffitte e resede di terreno circostante posti in
Capalbio – Scalo, via Toscana n. 40, censiti al C.F. del Comune di Capalbio al f. 44, part. 133 il terreno di mq. 440, ed al f. 44 particelle 133 sub 3, 133 sub 4, 133 sub 5 e 133 sub 6 i fabbricati di proprietà di e Persona_1
per ½ ciascuno, il terreno di mq 440 era pervenuto per 1/3 Per_2 ciascuno a e ai fratelli alla morte del padre e Parte_3 Per_1 successivamente donava ai due figli la nuda proprietà della Parte_3 sua quota di 1/3 del suddetto terreno su cui i fratelli hanno costruito Per_1
a propria cura e spese la palazzina composta dai tre appartamenti sopra menzionati, garage e soffitte, con nulla osta ottenuto nell'anno 1976 e successivi titoli edificatori, agli stessi intestata e di proprietà per ½ ciascuno.
Dunque, secondo l'odierno appellante se tale complesso edilizio (tre appartamenti, garage e soffitte) si considera una pertinenza è da considerare proveniente dalla eredità di e non dalla donazione di Controparte_2 Pt_3
come invece ha ritenuto il Tribunale. Se invece si ritiene che i
[...] fabbricati abbiano titolo e provenienza originari propri allora trattasi di comunione ordinaria, non rientrante in quella ereditaria di e Parte_3 pertanto per gli stessi devono essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio;
2. Diritti di comproprietà pari alla metà su 2 appartamenti, garage, soffitte e piccoli resede di terreno posti in GR Via Cosa n. 5, censiti l C.F. del detto Comune al f. 88, part. 550 sub 1, 550 sub 2 e part. 2086 sub 5 pervenuti ai condividenti per successione di per 1/6 ciascuno e per Per_1 successione della madre per 2/6 ciascuno e giustamente Parte_3 assegnati ed attribuiti in proprietà esclusiva ai condividenti per ½ ciascuno;
3. Fabbricato rurale su due piani in località RE ZI (f. 36, part. 655) con relativa corte (part. 655) e annessi agricoli costituiti dalla ex porcilaia e capannone prefabbricato, realizzato da , nonché terreni di Persona_1 mq. 7.700 (f. 36, part.lle 655, 46 e 656) pervenuti ai condividenti per ½ ciascuno con atto di donazione da parte di;
Parte_3
4. Alla morte di sono caduti in successione i diritti di proprietà Parte_3 pari a 4/6 sugli immobili posti in GR via Cosa n. 5 sopra menzionati e per la quota di 1/303 sull'intero i diritti di proprietà su ettari 892.24.60 di terreni agricoli costituenti la . Parte_4 Ciò posto, secondo l'odierno appellante, visti gli artt. 1350 e 2646 c.c., Per_2
non poteva chiedere con una unica domanda la divisione di beni
[...] immobili aventi titolo e provenienza diversi ma doveva proporre una domanda di divisione degli immobili per ogni titolo e provenienza e dovevano essere formati due lotti per gli immobili di ciascun titolo. Il giudice di primo grado ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che appunto impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi che ha poi successivamente disatteso applicandolo in maniera errata e dunque provvedendo ad una divisione unitaria delle stesse, ritenendo che la comunione ordinaria fra le parti fosse costituita da donazione fatta in vita ai propri figli da
. Inoltre, con riferimento ai tre appartamenti di Capalbio-Scalo, Parte_3 possono essere divisi unicamente quello in cui abitava , il garage Parte_3 interrato e le soffitte mentre quello posto al primo piano deve essere assegnato all'odierno appellante e a controparte quello posto al secondo piano ai sensi dell'art. 1112 c.c. in quanto lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratti di cose che se divise cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate. In particolare, l'odierno appellante rileva che tra le parti vi sarebbe un tacito accordo in forza del quale ognuno ha posseduto e goduto in maniera esclusiva il proprio appartamento per cui, in ordine al complesso immobiliare di Capalbio-Scalo via Toscana n.40, proporrebbe la seguente divisione, anche nel rispetto dell'art. 1114 c.c.: assegnazione a Persona_1 dell'appartamento sito al primo piano e a quello del secondo Persona_2 piano e poi ad uno dei due condividenti l'appartamento dove abitava la madre e all'altro garage, soffitte, con eventuale conguaglio. L'odierno appellante aderisce alla divisione degli immobili siti in GR così come effettuata in primo grado ma ad una delle quote dovrebbe essere aggiunta per intero quella di 1/303 del terreno della Comunione con conguaglio della metà del Parte_4 suo valore stimato in € 3.000,00 proveniente dalla eredità di . Parte_3
Con particolare riferimento agli immobili costituenti la comunione di RE
ZI, pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993 con una sproporzione pari circa a € 20.000,00, il Tribunale non ne ha tenuto conto accreditandola a L'odierno appellante propone la seguente Persona_1 divisione ex art. 1114 c.c.: attribuzione ad uno degli eredi del piano terreno del fabbricato rurale, magazzino prefabbricato realizzato sulla particella 655 e la metà della corte di mq. 1.690 (part. 655) e del terreno adiacente e all'altro il primo piano del fabbricato, la porcilaia e l'altra metà della corte e del terreno adiacente, anche con conguaglio.
2) Violazione e/o falsa applicazione e errata applicazione degli artt. 737,
724, 725, 727 e 713 c.c.
L'odierno appellante sostiene che, ai sensi dell'art. 713 c.c., Persona_2 con un solo atto avrebbe potuto chiedere unicamente la divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre e non anche quella dei beni in comunione ordinaria né di quelli provenienti dalla successione del padre né dalla donazione della madre, rientrando tra quelli che ai sensi dell'art. 1350 n.
11 c.c. devono essere per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità, dovendo, stante il dissenso del , proporre una domanda di Persona_1 divisione per ogni compendio immobiliare avente lo stesso titolo e provenienza.
Per tali motivi, avendo il giudice accolto la domanda di di Persona_2 formazione di una unica massa, la sentenza è nulla per violazione dell'art. 1350
c.c.. Inoltre, il Tribunale non ha applicato gli artt. 724, 737 e 726 c.c. poiché, avendo ricevuto donazioni di immobili da parte di , le parti in Parte_3 qualità di figli erano tenuti alla collazione. Dunque, successivamente il giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla stima della massa ereditaria, comprendente anche le donazioni fatte in vita dalla de cuius, secondo il valore venale dei singoli beni e procedere poi alla formazione dei lotti in proporzione alle quote dei condividenti (così facendo dalla quota di sarebbe Persona_2 stato detratto il valore del terreno donatogli in più dalla madre rispetto a quello del fratello). Nel caso in cui la nullità non dovesse essere pronunciata, l'odierno appellante chiede di procedere alla attribuzione a ciascun condividente della rispettiva quota, assegnando ad ognuno un lotto rispettivamente degli immobili di Capalbio-Scalo, via Toscana n. 40, degli immobili di GR via Cosa n. 5 e degli immobili di RE ZI, previa collazione e conguagli delle donazioni ricevute in vita da;
Parte_3
3) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 164, in relazione all'art.
163 n. 3 e 4, c.p.c.
L'odierno appellante chiede la nullità dell'atto di citazione per mancanza della determinazione della cosa oggetto della domanda avendo controparte chiesto la divisione di alcuni immobili aventi titolo e provenienza diversi e poiché per tale divisione occorre l'atto pubblico o la scrittura privata, in mancanza del consenso scritto dell'altro condividente, era necessario separare le varie domande.
4) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Infine, evidenzia come i titoli e i depositi accesi presso uffici Persona_1 postali e bancari, quantificati in € 55.022,90, erano cointestati a Parte_3
e a e dunque attribuiti alla de cuius solo per la metà mentre per Persona_1 quanto riguarda le pensioni e le indennità conteggiate per l'importo di €
42.695,92, deve essere effettuata una rideterminazione in quanto l'indennità di accompagnamento è stata corrisposta per un arco di 20 mesi e non di 30, con una differenza in meno di € 4.131,66 e comunque andrebbero conteggiate fino alla morte della de cuius avvenuto il 25.11.2002. Con riferimento ai mobili e alle suppellettili (valore di € 2.230,00) ha rinunciato alla sua quota Persona_2 come risulta dal verbale del ctu sottoscritto anche dal suddetto. Dunque, tenendo conto del fatto che era intestatario dei titoli suddetti, Persona_1 risulta che è creditore del fratello di € 10.358,94. Il Persona_1 Per_2
Tribunale ha ritenuto che abbia riscosso pensioni, libretti, Persona_1 canoni ed altri emolumenti spettanti alla madre per l'importo complessivo di €
90.134,96 di poco inferiore alla somma di € 99.778,04 indicata dal ctu mentre ha ritenuto effettuate dallo stesso spese nell'interesse della madre per €
53.084,00 nonostante il ctu le avesse accertate nella somma di € 84.425,00 e ritenute congrue per € 65.473,00, senza motivare sul punto. Peraltro, l'importo di € 17.075,90 spettante a dai titoli e i depositi esistenti al Parte_3 momento della morte, sono stati riscossi dall'amministratore giudiziale che ha provveduto a consegnare la rispettiva quota ad ogni avente diritto.
• Si costituisce nel fascicolo n. rg 1622/2019, Persona_2 preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., così motivando: in ordine al primo motivo di appello, l'odierno appellato rileva come il giudice di primo grado ha effettivamente operato una diversificazione tra la comunione ereditaria derivanti dalla morte del padre e quella derivante dalla morte della madre, comprensiva delle donazioni eseguite dalla medesima in parti eguali e pro indiviso, evidenziando proprio tale peculiarità che consentirebbe di considerare tale comunione derivante da un unico titolo. Peraltro, l'odierno appellante nulla ha obiettato in corso di causa circa la decisione del giudice di procedere alla divisione in tal modo, neppure nel parallelo giudizio (rg n. 752/2017), in particolare aderendo alla decisione del giudice nella ordinanza del 25.10.2017 che aveva ritenuto necessario appunto formare “due lotti distinti, da assegnare ai condividenti,
l'uno per il presente giudizio e l'altro per la causa 23284/03”. L'odierno appellante censura il progetto divisione del ctu con considerazioni che avrebbero dovuto avere luogo in sede di osservazioni e che sono comunque infondate come la asserita indivisibilità degli appartamenti posti in Capalbio-Scalo. Fermo quanto esposto circa la correttezza dell'operato del primo giudice, comunque bisogna tenere in considerazione il fatto che i due eredi vantano quote identiche rispetto alle due masse ereditarie e dunque il risultato resterebbe identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato;
in ordine al secondo motivo di appello non si comprende il motivo per cui la domanda del non poteva avere ad oggetto la Persona_2 divisione di tutti i beni in comunione con il fratello. È vero che, in difetto di formale consenso di uno dei condividenti, non si può addivenire ad una divisione unitaria e infatti così è stato posto che il giudice ha proceduto con due divisioni che hanno poi dato vita a due procedimenti paralleli. Peraltro, l'odierno appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato gli artt. 724, 737 e 726 c.c. in quanto le parti erano tenute alla collazione, avendo ricevuto donazioni di immobili da parte della madre quando così è stato fatto in sentenza. Parimenti infondato il terzo motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione per i medesimi motivi esposti sopra circa l'oggetto della domanda e la divisione operata dal primo giudice. Infine, circa il quarto motivo di appello, l'importo di € 90.134,96 indicato dal giudice è addirittura inferiore rispetto a quello indicato dal ctu dunque non si comprende la doglianza (mi sembra che non dica nulla nell'atto di appello circa questo importo) mentre con riferimento alle spese sostenute da Per_1 nell'interesse della madre accertate in € 53.084,00 la motivazione che
[...] secondo odierno appellante difetterebbe è indiretta nel senso che il primo giudice ha attinto dalle risultanze della ctu che nella relazione ha fornito una giustificazione della sua conclusione che a tal fine richiama (v. p. 16) e dalla quale emerge come sia lo stesso ad essere pregiudicato dal criterio Persona_2 valutativo e di accertamento operato dal perito e non controparte.
• Impugna parzialmente nel fascicolo riunito rg n. Persona_2
1889/2019, preliminarmente ricostruendo i fatti (pp. 1 – 16), per i seguenti motivi: 1) Omessa pronuncia sulle domande dell'attore, violazione dell'art. 112
c.p.c., 118 disp. Attuaz.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su alcune domande che Persona_2 ripropone in questa sede:
- condanna di al pagamento di € 10.000 per il danno Persona_1 causato dalla illegittima ritenzione e appropriazione dei proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 cointestato a Per_2 per la ragione di 1/3; illegittima ritenzione e appropriazione dei
[...] canoni di locazioni delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5, incassati direttamente da affitto del podere di RE ZI e dei Persona_1 frutti dei fondi vicini e dei contributi statali nonché la illegittima gestione dei beni in comunione senza l'autorizzazione del presente.
In particolare, secondo è provato che a seguito della morte della Persona_2 madre, controparte ha continuato indebitamente e senza titolo ad incassare i frutti dei terreni di cui la de cuius era usufruttuaria e si è appropriato di somme di in ragione di un terzo per un totale di 5.000.000 lire di cui al Persona_2 buono fruttifero n. 36). Peraltro, come confermato dai testimoni escussi in primo grado, ha affittato senza consenso del fratello il podere di RE ZI riscuotendo i relativi affitti anche delle case di GR in via Cosa, sottraendo a Per_2 la quota di ½ dei canoni di affitto e dei frutti dei terreni nonché l'affitto del
[...] podere di RE ZI in Capalbio. Questo comportamento è stato interrotto con la nomina dell'amministratore della comunione ereditaria, nomina richiesta da risultando così provata la riscossione degli affitti dal maggio Persona_2
2000 fino al momento della nomina del rag. da parte del Tribunale. Nel Per_5 tentativo di difendersi, controparte, in primo grado, ha affermato che le somme relative agli affitti di GR erano già state richieste in un altro giudizio conclusosi con la sentenza n. 37/12 del 23 maggio 2012 poi impugnata da Per_1
L'odierno appellante ha prodotto la sentenza n. 462/2019 della Corte di
[...]
Appello di Firenze che ha confermato la sopramenzionata sentenza che aveva a sua volta confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore di Ciò Persona_2 posto, non vi è dubbio sul diritto dell'odierno appellante di ottenere la metà degli importi riscossi dal fratello nella misura di € 3.736,55 oltre interessi legali e rivalutazione. Parimenti dimostrato l'importo di € 2.582,28 corrispondente ad un 1/3 del buono fruttifero n. 36 e le altre somme di cui l'importo non è noto. Per tali motivi chiede la somma di cui sopra.
- condanna di al pagamento in favore di Persona_1 Persona_2 della somma di € 250,00 mensili a titolo di quota dell'indennità di occupazione del fabbricato e degli annessi medesimi dal mese di dicembre
2002 fino al giorno del rilascio oltre gli interessi legali decorrenti dal mese di dicembre 2002 all'effettivo saldo salvo il più o meno che sarà provato in corso di causa conseguente alla richiesta di accertamento operata da della chiave del fabbricato di RE ZI e quindi del Persona_1 fabbricato tutto di RE ZI e dei suoi annessi
In particolare, secondo è provato quanto sopra riportato sia Persona_2 documentalmente che tramite le testimonianze assunte in primo grado e sul punto
è stata disposta ctu che ha accertato l'occupazione arbitraria dell'immobile, individuando il valore della indennità di occupazione in € 400 mensili dunque 200 ciascuno, errando però in ordine alla durata, collocando la fine della indebita occupazione al momento della nomina dell'amministratore della comunione. In realtà vi è la prova che mentre le chiavi della abitazione sono state consegnate a nell'estate 2014 a seguito di denuncia, quelle dei magazzini e del Persona_2 capannone le possiede ancora controparte (si parla di RE ZI) come dimostrato dal fatto che, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, solo aveva potuto aprire i fondi suddetti e il ctu ha rinvenuto moltissimi Persona_1 beni di proprietà dello stesso.
- condanna di alla restituzione immediata anche nella Persona_1 disponibilità del sig. della metà del fabbricato e degli Persona_2 annessi di RE ZI a mezzo consegna di copia della suddetta chiave riconosce che su questa domanda non vi è una omissione del Persona_2 giudice ma un rigetto implicito alla luce di quanto dallo stesso deciso riguardo alla divisione dei beni in comunione, dunque, ripropone la domanda unicamente in via subordinata, nel caso in cui la Corte dovesse modificare le conclusioni relative alla divisione delle comunioni.
- riconoscimento del diritto di passo in favore del fondo di proprietà sig.
Persona_2
L'odierno appellante evidenzia come già in primo grado aveva precisato, anche alla luce dell'esito della ctu che sulla particella 656 del suddetto grava una servitù per destinazione del buon padre di famiglia a favore di e dunque il Persona_2 giudice avrebbe dovuto darne atto nella assegnazione ed espressamente costituirla ex lege in virtù della divisione.
2) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
Impugna poi la parte della sentenza che non ha ritenuto provato il danno da intervenuta circonvenzione di incapace in quanto è dimostrato che Persona_1
e passavano molto tempo con la signora e che il primo si Parte_1 Pt_3 era fatto nominare procuratore generale dalla madre, senza comunicare nulla al fratello e che la signora si alimentava poco, non aveva animali da compagnia Pt_3
e non aveva spese particolari, non trovando fondamento la tesi per cui i soldi sono stati utilizzati per il mantenimento della madre e dei suoi gatti da cortile. Peraltro,
nel procedimento di interdizione, non aveva mai inventariato i beni Persona_1 della madre e che, a seguito di invito formale, non ha fornito la documentazione relativa. Le uniche spese documentabili conducono ad una somma di € 9.293,00.
Dunque, ha compiuto una serie di atti in violazione delle norme Persona_1 contenute negli articoli 424 e ss. che richiamano gli articoli 357 e ss. c.c. non avendo avuto cura della interdicenda non avendo svolto l'inventario Parte_5 dei suoi beni o investito i beni della signora, non avendo convertito i titoli e avendo riscosso, senza l'autorizzazione obbligatoria del giudice tutelare, capitali e concluso contratti.
3) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
premettendo di condividere la ipotesi di assegnazione operata Persona_2 dal primo giudice, censura la ricostruzione dell'asse relitto della de cuius e dunque la ipotesi di conguaglio indicata a favore di procedendo ad esporre Persona_1 nuovamente le motivazioni per cui sarebbero ingiustificate le spese asseritamente sostenuto dal fratello stante la situazione di salute della madre e le conseguenti necessità ridotte. L'odierno appellante sottolinea che, come risulta dagli atti, lo stesso ha accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario a differenza del fratello che peraltro non ha dichiarato, al momento della redazione dell'inventario eseguito dal Cancelliere del Tribunale di GR, alcun credito verso la madre.
Ciò posto, elenca tutto ciò che la madre possedeva al momento Persona_2 dell'ictus avvenuto il 18 aprile 2000 (v. pp. 38-41). Dunque, dall'ictus al decesso la aveva un patrimonio liquido di lire 206.000.000 (N.B. dopo scrive Parte_3
206.800.000) che ha disperso e che va reintegrato. L'odierno Persona_1 appellante infatti rileva che nel caso in cui non si ritenessero, le indebite operazioni, quali ipotesi di circonvenzione di incapace, comunque gli atti di depauperamento compiuti da controparte devono essere annullati ex art. 377 c.c.. L'inesistenza di un titolo giustificativo di questi atti dispositivi è stata riscontrata nell'elaborato peritale del ctu . Nel periodo in cui è stato procuratore Per_3 Persona_1 generale e tutore provvisorio è stato accertato dal ctu che la de cuius ha percepito un totale di € 116.853,68 e dunque, secondo il prospetto del perito, Persona_1 ha avuto a disposizione € 99.778,04 e le spese documentate sarebbero solo di €
9.293,00 e non € 53.000 come affermato dal ctu. Da questo errore è poi conseguito quello del primo giudice sul conguaglio di € 92.050,00 che deve essere riformato.
In particolare, non si trova giustificazione alcuna circa i movimenti compiuti da per € 90.485,00 e dunque per ristabilire la parità con la quota da Persona_1 attribuire a quella di controparte dovrà essere rettificata in Persona_2 quanto dovrà restituire al fratello € 45.242,52 (la metà di € Controparte_5
90.485,04). In subordine, se il Collegio riterrà necessario considerare come effettuate anche le spese per le badanti, la differenza non provata sarà di €
77.560,68 e dunque la somma da disporre sarà la metà di quest'ultima e di conseguenza il conguaglio in favore di sarà in tesi di € 63.960,00 e Persona_1 in subordine di € 70.422,18.
4) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali, errore di diritto articolo 91 c.p.c.
Infine, l'odierno appellante impugna la statuizione sulle spese di lite e dunque la parziale reciproca soccombenza poiché in realtà con riferimento alle domande proposte, stante la omessa pronuncia sulle questioni sopraesposte, la soccombenza riguarderebbe unicamente il risarcimento del danno causato da in Persona_1 qualità di tutore e procuratore della de cuius.
• Si costituisce nel fascicolo n. RG. 1889/2019, così Persona_1 motivando:
L'odierno appellato ritiene che non possa formare oggetto del presente giudizio la improcedibilità degli appelli alle sentenze n. 414 e 415 del 2019 richiesta da così come le richieste di risarcimento danni per circonvenzione di Persona_2 incapace e di omissione dei doveri. In ordine all'annullamento ex art. 377 c.c. degli atti di depauperamento compiuti da con conseguente obbligo di Persona_1 restituzione alla massa delle somme percepite per € 132.023,00, quest'ultimo evidenzia come per l'accoglimento della richiesta era necessaria la chiamata in causa di quale litisconsorte necessario poiché gli atti di CP_6 depauperamento erano in realtà atti estintivi di libretti e titoli postali quindi atti di risoluzione del contratto di deposito e di riscossione di capitoli in cui CP_6
è parte. Comunque, controparte in primo grado, nel verbale della udienza del
02.11.2016, ha precisato che non intendeva annullare gli atti estintivi dei libretti postali e dei buoni postali infruttiferi ma che chiedeva la restituzione di quanto riscosso e non destinato alla madre. A tal fine si dovranno dunque esaminare l'ammontare delle spettanze della madre su detti titoli, delle somme riscosse dal presente, delle spese sostenute per l'assistenza alla madre, per la manutenzione della sua abitazione e del pagamento di tutte le tasse gravanti su terreni e appartamenti. L'odierno appellato rileva che la ctu dott.ssa atteso che non Per_4 sono stati più rinvenuti n. 265 documenti di spesa che risultavano dal presente depositati, ha riconfermato le risultanze contabili della relazione del dott. Per_3
e dunque a queste dovrà farsi riferimento. In particolare, a pag. 18 della relazione di quest'ultimo, le disponibilità facenti capo alla de cuius vengono quantificate in €
55.022,93 costituite da titoli e depositi accesi presso uffici postali e bancari. Tali titoli e depositi erano cointestati a e pertanto, solo Parte_3 Persona_1 metà devono essere attribuiti alla de cuius, spettando l'altra metà al cointestatario.
Per quanto riguarda le pensioni e le indennità varie, devono essere rideterminate in quanto l'indennità di accompagnamento è stata conteggiata per un arco di 30 mesi e non di 20 mesi con una differenza in meno di € 4.131,66 e comunque sia le pensioni che le indennità vanno conteggiate fino al decesso della de cuius. In ordine ai mobili e le suppellettili, dal verbale del ctu risulta che Per_3 Persona_2 ha rinunciato alla sua quota sulle spese. Dunque, anche tenendo conto del fatto che l'odierno appellato, come sopra affermato, era cointestatario con la madre dei titoli suddetti, risulta che è creditore del fratello di € 10.358,94 e Persona_1 non debitore di € 17.152,52. Il Tribunale, a differenza di quanto accertato dal ctu circa le spese effettuate per la madre da (€ 84.425,00 e riconosciute Persona_1 congrue per € 65.473,00) ha ritenuto effettuate dallo stesso spese per € 53.084,00, non motivando circa il discostamento da quanto accertato in perizia. Con riferimento ai titoli e depositi esistenti al momento del decesso di , Parte_3 questi sono stati riscossi dall'amministratore giudiziale che ha provveduto a consegnare la rispettiva quota ad ogni avente diritto mentre gli altri buoni postali sono stati riscossi dai vari cointestatari senza nulla corrispondere alla cointestataria Ciò posto, dalla documentazione non si evince alcun Parte_5 credito di verso il fratello, semmai il contrario con la conseguenza Persona_2 che il Tribunale ha errato nella valutazione delle prove e dei documenti.
Contrariamente a quanto affermato dall'odierno appellante nel primo motivo di appello, il Tribunale si è pronunciato sulle domande dallo stesso proposte, motivandole nella parte della sentenza in cui ha affrontato la divisione della comunione ereditaria (pp. 7-8). Per quanto concerne la asserita erronea lettura delle istanze istruttorie e la mancata valutazione delle prove documentali, la censura dovrebbe essere letta nel senso di un mancato accredito a favore di Per_1 per le somme sopramenzionate e meglio indicate nell'atto di appello della
[...] causa n. 1622/2019.
Alla udienza del 21 marzo 2023 la Corte riuniva la causa RG n. 1889/2019 alla n.
1622/2019 e le cause così come riunite venivano trattenute in decisione. Con ordinanza pubblicata il 22 marzo 2024 la Corte, rilevato che nella causa n.
1756/2019 era stata disposta la convocazione delle parti a fini conciliativi e ritenendolo opportuno anche per le cause riunite n. 1622/2019 e 1889/2019, rimetteva la causa sul ruolo anche per la discussione del progetto di divisione. Si costituivano volontariamente ed quali eredi di Parte_1 Parte_2
facendo proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte Persona_1 dal loro dante causa. Parimenti si costituivano , Controparte_1 CP_2
e quali successori universali di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Alla udienza del 15 ottobre 2024 le parti non approvavano il Persona_2 progetto né percorrevano diverse ipotesi transattive. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva presa in decisione alla udienza del 28 gennaio 2025 dalla Presidente delegata per l'incombente con termini per deposito di note conclusionali.
Con la memoria di replica del 7 marzo 2025, gli appellati nel fascicolo rg n.
1622/2019 eccepivano la inammissibilità delle conclusioni rassegnate il
28.01.2025 in quanto nuove rispetto a quelle già in atti e la rinuncia delle altre domande non avendo le parti formulato alcuna conclusione rispetto a quelle del
28.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico, si procederà previamente alla analisi dei motivi di appello nn. 1-2-3 formulati da nel fascicolo n. 1622/2019, Persona_1 posizione nella quale sono succedute ed in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi che hanno fatto proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte dal loro dante causa. In particolare, dopo aver specificato la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado avendo il giudice provveduto ad una divisione unitaria degli stessi non considerando l'orientamento giurisprudenziale, seppur dallo stesso richiamato (Cass. n. 3512/2019), che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi. Alcuni cespiti, come si dirà meglio infra, formano tra i fratelli oggetto di comunione ereditaria mentre altri di comunione ordinaria.
Diversamente, il primo giudice ha operato un unico scioglimento della comunione ereditaria della tenendo conto non solo della collazione delle Parte_3 donazioni di beni effettuata dalla de cuius nei confronti di e Per_1 Per_2 ma anche di immobili facenti parte della comunione ordinaria tra i fratelli.
[...]
Ciò posto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale univoco che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi (Cass. n.
3512/2019), si procederà in tal senso. In particolare, alla morte di , Parte_3 intervenuta dopo il decesso del di lei marito e Controparte_2 Per_2 Per_1 hanno ereditato la quota posseduta dalla madre (4/6) sui due appartamenti
[...] siti in via Cosa n.5, del garage e delle soffitte nonché l'intera proprietà, per ½ ciascuno, della quota indivisa pari a 1/303 di terreni agricoli denominati
Comunione Immobiliare “CC”. Quanto alle donazioni in vita effettuate dalla madre, a e a è pervenuto il compendio composto da Per_2 Persona_1 terreni e fabbricati a RE ZI per la quota di ½ ciascuno e la nuda proprietà, ciascuno per 1/6, del lotto edificabile sito nel comune di Capalbio (i restanti 2/6 erano stati dai fratelli ereditati alla morte del padre per la quota di 1/3 ciascuno) su cui successivamente essi hanno realizzato l'immobile di cui è causa. Prima di procedere alla ricostruzione delle masse da dividere, si enunciano i seguenti principi ricavati dalla giurisprudenza da applicare al caso di specie che, stante la presenza dei beni donati anzidetti, prevede l'istituto della collazione di cui all'art. 737 c.c.: 1. La collazione ereditaria, per legge, può avvenire o per conferimento del bene in natura o per imputazione e “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass.
17409 2023) con la conseguenza per cui, non avendo le parti proceduto ad una scelta in tal senso, verrà imputato il valore della quota di spettanza dei beni donati come sopra descritti;
2. Peraltro, “la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicchè, ove il condividente abbia optato per la prima (N.d.r.: o nel caso in cui non abbia effettuato la scelta e comunque la collazione dovrà farsi per imputazione), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato (…)” (Cass. 9177 2018).
Partendo da questi presupposti, devono venire imputati alla massa attiva del patrimonio ereditario le somme di denaro corrispondenti al valore dei beni donati dalla madre ed in particolare la quota di 1/6 ciascuno del lotto edificabile sito in
Capalbio Scalo e la totalità del compendio sito in RE ZI per la quota di ½ ciascuno. Di fatto le donazioni sono state effettuate dalla madre ai due figli in parti uguali per cui le stesse si devono ritenere neutre nei calcoli rispetto alla ricostruzione della massa poiché nulla aggiungono e nulla tolgono al patrimonio ereditario. I beni oggetto di donazione, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato sub 2, rimangono di proprietà dei fratelli e come tali Per_1 costituiscono oggetto di comunione ordinaria unitamente all'immobile sito in
Capalbio Scalo, già di proprietà dei medesimi.
Posto quanto sopra statuito, le masse da dividere si presentano come segue:
• La comunione nascente dalla eredità della madre costituita dalla totalità di
CC (quota di ½ ciascuno) e dai 4/6 degli appartamenti siti in
GR (quota di 2/6 ciascuno) unitamente al valore dei beni donati stante l'applicazione dell'istituto della collazione per imputazione con gli effetti di cui si è detto sopra;
• La comunione ordinaria costituita dai beni di proprietà dei fratelli quali il compendio composto da terreni e fabbricati a RE ZI (che per effetto della collazione per imputazione, rimane di proprietà dei e l'immobile Per_1 costruito dagli stessi sito in Capalbio Scalo.
Quanto alla formazione della massa ereditaria della de cuius, ai fini della ricostruzione e della successiva divisione delle quote ereditarie di spettanza, bisogna tenere conto delle altre somme di denaro che andrebbero ad accrescere o a diminuire le rispettive quote ereditarie, secondo le allegazioni delle parti. In primo grado è stata operata, con perizia del 28.09.2017, una ricostruzione contabile volta ad accertare:
a) le somme che avrebbe riscosso in virtù della nomina a Persona_1 procuratore generale fino alla data della morte della madre;
Parte_3
b) le spese necessarie al mantenimento della stessa da aprile 2000 a fine novembre
2002;
c) l'esistenza di denari liquidi, buoni fruttiferi e frutti dipendenti dalle proprietà di
GR al momento della morte di e le spese di successione e infine Parte_3
d) l'importo, per il fabbricato di RE ZI e annessi, dell'indennità di occupazione da dicembre 2002 fino al giorno del rilascio.
Tale ricostruzione, come affermato dalla ctu, è stata operata sia sulla base della documentazione in atti, sia, quando quest'ultima era manchevole, sulla base della analisi della precedente perizia del dottor . Per_3
Il quarto motivo di appello proposto da censura proprio tale Persona_1 ricostruzione contabile e deve sul punto ritenersi quanto segue:
a) Quanto alle somme asseritamente riscosse da quale Persona_1 procuratore generale di ed in particolare: Parte_3
- buoni postali fruttiferi e libretti postali: la ctu, grazie alla documentazione in atti, ha rilevato la presenza di n. 56 buoni fruttiferi postali e n.6 libretti di deposito postali intestati alla de cuius e ad altri familiari come da allegato n.2 alla perizia. Di questi, ai fini del periodo oggetto di causa, sono stati presi in considerazione n. 23 buoni postali fruttiferi e n. 2 libretti postali posto che i restanti non risultavano estinti nel periodo di riferimento. Il totale degli importi di ciascun buono e libretto era di € 65.042,59. nel Persona_1 quarto motivo di appello, contesta questo importo semplicemente affermando che nella ctu del dottor le disponibilità facenti capo a Per_3 Parte_3 costituite da buoni postali e libretti bancari erano indicate nel totale di €
55.022,93 e che dunque alla de cuius doveva essere attribuita solo la metà di tale importo per la somma di € 27.511,46. si limita Persona_1 genericamente ad affermare la discrepanza tra la somma indicata dal dottor e quella della dott.ssa senza specificare per quale motivo Per_3 Per_4 quest'ultima sarebbe errata. È opportuno sottolineare come la seconda ctu non è una mera riproposizione della relazione del dottor che è stata Per_3 utilizzata dal giudice di primo grado solo laddove assente una ricostruzione più attuale. Nella fattispecie è la stessa dott.ssa ad affermare di essere Per_4 in possesso di adeguata documentazione, non censurata specificatamente da
Per tali motivi si conferma l'importo pari ad € 26.309,34, Persona_1 ferme le ulteriori quote di pari ad € 2.021,87 ed € 4.762,59 Parte_3
(totale di € 33.093,80) e la quota di spettanza di pari ad € Persona_2
2668,30 non contestate;
- pensioni ed altre indennità: nel chiedere la rideterminazione Persona_1 del conteggio effettuato in perizia richiama la ctu del dottor (€ Per_3
42.695,96) mentre il giudice di primo grado ha fatto riferimento alle risultanze della ctu della dott.ssa (€ 40.549,19). Per_4 Persona_1 contesta in particolare il periodo di 30 mesi (la ctu si riferisce in realtà ad un periodo di 28 mesi) preso in considerazione per il calcolo dell'indennità di accompagnamento a fronte degli asseriti 20 mesi di corresponsione. Tuttavia, non indica da quale elemento di fatto si tragga il minor numero delle mensilità rimanendo sul punto la censura inammissibile con conseguente conferma dell'importo totale già stabilito in perizia quale quello di €
40.549,19.
- Quanto a € 2.230,00 relativo a mobili e suppellettili della de cuius, è opportuno evidenziare che eccepisce la rinuncia da parte del Persona_1 fratello della sua quota ma tale somma comunque non è stata Per_2 presa in considerazione nella ricostruzione contabile della dott.ssa e Per_4 dunque non ricompresa nel totale di cui chiede la Persona_1 rideterminazione.
- Nulla contesta poi circa i punti 3, 4 e 6 della perizia (v. p. Persona_1
12), di talché le relative somme sono da confermarsi ed in particolare €
12.823,62 per i canoni di locazione immobili, € 3.151,89 per le sovvenzioni agricole da lui incassate ed € 516,46 quale importo restituito dall'amministrazione comunale di Capalbio a seguito di controversia.
Ciò posto il totale delle somme di spettanza della de cuius, riscosse da Per_1
è stato correttamente determinato in € 90.134,96 parimenti quella di
[...] spettanza del fratello in € 2668,30. Confermando l'importo che deve essere riconosciuto a e pari a € 47.735,78 (quale metà di € 90.134,96 Persona_2 comprensiva di € 2668,30).
- Quanto alla somma di € 53.084,00 riconosciuta dal giudice di primo grado a titolo di spese poste in essere da nell'interesse della madre, Persona_1 quest'ultimo ne contesta l'ammontare sostenendo che non è presente in sentenza adeguata motivazione circa il riconoscimento di tale importo, avendo il primo giudice disatteso quanto accertato dal ctu (n.d.r. Santoro).
Con ciò ignora che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la perizia della dott.ssa In particolare, dalla lettura della detta ctu si Per_4 evince in maniera chiara ed esplicita il ragionamento sotteso al riconoscimento di tale importo fatto proprio dal giudice di primo grado;
la sentenza non è stata resa dunque in assenza di motivazione, motivazione che non ha contestato, incorrendo nella valutazione Persona_1
d'inammissibilità della censura. In particolare, la dott.ssa ha Per_4 analizzato le somme che sarebbero state pagate da Persona_1 nell'interesse della madre per un importo di € 8.896,91 riferibile a spese documentate in atti (spese funebri, tasse da modelli unici), € 9.293,00 relativo alle spese documentate nella relazione del dott. (v. elenco p. Per_3
17) ed infine un importo di € 34.894,90 per una serie di spese non documentate ma che la ctu ragionevolmente riteneva essere state sostenute da e quindi nel suo interesse. Questo totale deve essere Persona_1 sottratto da quanto da lui riscosso (€ 90.134,96) con una differenza dunque di € 37.050,96. La dott.ssa teneva conto della metà di tale importo e Per_4 aggiungeva la quota di spettanza del solo riconosciuta in € 2668,30 Per_2
(come già sopra riportata), correttamente riconoscendo un conguaglio totale di € 21.193,78 in favore di Persona_2
b) Quanto all'esistenza di denari liquidi, buoni fruttiferi e frutti dipendenti dalle proprietà di GR al momento della morte di e le spese di Parte_3 successione, la ctu, stante la inesistenza di denari liquidi, con riferimento ai buoni fruttiferi e titoli non riscossi, richiamando l'allegato 2 di cui sopra, rilevava la presenza di n. 33 buoni fruttiferi postali e n.2 libretti postali.
Quanto agli importi, non avendo ricevuto risposta da in merito CP_6 al valore degli stessi al 25.11.2002 utilizzava come riferimento il valore alla data richiesta nella perizia del dottor (27.03.2006) ed in particolare Per_3
€ 47.944,02 per i buoni postali fruttiferi ed € 666,40 per i libretti postali.
Risultavano poi € 3.088,41 quali rate residue di un contratto di locazione stipulato da relativo alle proprietà di GR ed € 2.530 per Persona_1 spese di successione sostenute da Il giudice di primo grado Persona_2 non ha tenuto conto di tali importi che invece devono essere considerati per un totale di € 51.698,83 e di € 2.530 a titolo di spese di successione, aderendo alle conclusioni della più volte menzionata perizia.
c) Quanto alla indennità di occupazione di RE ZI, ci si soffermerà infra al momento della disamina dell'appello proposto da Persona_2
Si procede adesso alla analisi dei motivi di appello formulati da Persona_2 nel fascicolo n. 1889/2019, riunito al presente, e dunque da , Controparte_1
, e in qualità di suoi eredi che hanno CP_2 CP_3 Controparte_4 fatto proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte dal loro dante causa.
Quanto al primo motivo di appello, sostiene che il primo giudice Persona_2 ha omesso di pronunciarsi su alcune domande da lui svolte ed in particolare:
a) Sulla domanda di condanna di al pagamento di € 10.000 Persona_1 relativi ai proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 per la ragione di 1/3, alla illegittima ritenzione ed appropriazione dei canoni di locazioni delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5 nonché all'affitto del podere di RE ZI, dei frutti dei fondi vicini e dei contributi statali e alla illegittima gestione dei beni in comunione senza autorizzazione dello stesso
. Per_2
Invero, quanto alle somme di cui al buono fruttifero n. 36 e ai canoni delle abitazioni site in GR il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi avendo considerato tali somme, in adesione alle conclusioni della ctu, nel conguaglio che deve corrispondere al fratello. In particolare, al punto a) “somme Persona_1 riscosse dal convenuto (n.d.r. ” la ctu ha tenuto conto del buono Persona_1 fruttifero n. 36 per l'importo di € 2.668,30 e dei canoni di locazione immobili per € 12.823,62, somme poi ricomprese nel totale già soprariportato di € 90.134,96 di cui poi si è ovviamente proceduto al dimezzamento e alla differenza in base ai conteggi relativi alle spese sostenute da In relazione a RE Persona_1
ZI, in primo luogo manca la prova scritta del contratto di locazione e in secondo luogo si limita genericamente a sostenere che la Persona_2 circostanza dedotta sia provata da testimoni escussi in primo grado. In particolare, le uniche testimonianze cui fa richiamo (verbali di udienza del 25 luglio 2012 teste e del 12 novembre 2013 teste ) sono ascrivibili agli Testimone_1 Testimone_2 appartamenti siti in via Cosa n. 5, GR posto che nel primo verbale vi si fa esplicito riferimento e nel secondo si accenna ad un “contratto di locazione di un garage regolarmente registrato”, garage non presente nell'immobile di RE ZI
e il cui contratto, non presente in atti, ben poteva essere prodotto o comunque ne poteva essere chiesta la produzione. La censura manca di specificità e per le motivazioni sovraesposte è da rigettare.
b) Sulla domanda di condanna al pagamento per indennità di occupazione del fabbricato di RE ZI
Pur rilevando la mancata espressa pronuncia da parte del giudice sul punto, dovendosi questa ritenere quale rigetto implicito della domanda, Persona_2 nel proporre appello, avrebbe dovuto dimostrare l'an debeatur anziché censurare unicamente il periodo di cui la ctu ha tenuto conto ai fini della eventuale determinazione del quantum, incorrendo così nella valutazione di inammissibilità con conseguente rigetto della domanda.
c) Sulla domanda di condanna al rilascio di RE ZI e su quella accertativa del diritto di servitù di passo nei suoi confronti
Quanto alla domanda di condanna al rilascio di RE ZI lo stesso Per_2 afferma di riproporla in via subordinata e cioè nella ipotesi in cui, in riforma
[...] della sentenza di primo grado, venisse assegnato l'immobile di RE ZI al medesimo in luogo di Quanto alla domanda accertativa del diritto Persona_1 di servitù, asserisce che il primo giudice avrebbe dovuto espressamente costituirla ex lege in virtù della assegnazione al fratello. Su entrambe le domande si statuirà nel prosieguo della parte motiva.
In ordine al secondo motivo di appello, censura la sentenza nella Persona_2 parte in cui ha respinto la richiesta di condanna di al pagamento Persona_1 di € 25.000,00 a titolo di risarcimento per grave violazione degli obblighi di tutore e di procuratore generale di . La domanda proposta in questa sede Parte_3 non appare più prospettata quale risarcimento del danno da reato bensì come una violazione del principio generale del neminem laedere e dei doveri assunti dal fratello in qualità di tutore. Ciò posto, insiste limitandosi ad Persona_2 allegare fatti quali ad esempio le abitudini della madre nel periodo di riferimento che non giustificherebbero le spese sostenute dal fratello. La censura è da ritenersi generica poiché limitarsi a sostenere che non c'è corrispondenza tra quanto necessario per l'assistenza alla madre e quanto speso a nulla rileva, soprattutto in considerazione del fatto che, a prescindere dalle somme documentate (che appunto sono documentate), quelle che non lo sono riguardano principalmente spese fisse
(Enel, telefono, utenze, tasse immobiliari) che non riguardano la cura della de cuius. Quanto alle spese asseritamente sostenute per le badanti, stante le condizioni della madre, è da ritenersi congruo l'importo stabilito in perizia. Peraltro, nel motivo di censura fa riferimento anche agli incassi dei buoni Persona_2 fruttiferi, degli affitti, PAC etc. ma di tutti questi importi si è già tenuto conto nel totale (dimezzato) che deve al fratello. Ciò posto la domanda è da rigettarsi Per_1 non essendo stata provata la sussistenza del danno per le ragioni anzidette.
Trattandosi evidentemente di responsabilità extracontrattuale, era onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi Persona_2 dell'illecito aquiliano;
onere che invece non è stato assolto.
Il terzo motivo di appello relativo alla asserita erroneità del conguaglio riconosciuto a suo carico di € 92.050,00 da versarsi in favore del fratello è assorbito in parte dalle considerazioni espresse nella parte motiva laddove si procede alla divisione e determinazione del conguaglio. La domanda, proposta in via preliminare, di annullamento degli atti di depauperamento ai sensi dell'art. 377 c.c con conseguente obbligo di restituzione alla massa delle somme indebitamente percepite (€ 132.023,00) da è assorbita dalla decisione adottata in Persona_1 questa sede che ne ha tenuto conto nella formazione delle quote ereditarie, seppur con un differente quantum.
Tanto deciso, si procede alla divisione delle masse. L'art. 789 c.p.c. così prevede:
“Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per
l'estrazione a sorte dei lotti.”
Nel caso di specie, le cause riunite e trattenute in decisione con ordinanza del 21 marzo 2023, sono state rimesse sul ruolo, con ordinanza del 19 marzo 2024, proprio al fine di convocare le parti per l'esame, a fini conciliativi, del progetto divisionale atteso che nel parallelo fascicolo (rg n. 1756/2019) si era proceduto in tal senso. Alla udienza del 15 ottobre 2024, fissata per comparizione delle parti e alla presenza della ctu i procuratori hanno espresso le loro osservazioni Per_4 circa il progetto divisionale dalla stessa predisposto e la Corte ha formulato una proposta transattiva poi disattesa. Come sopra indicato, le cause, rinviate alla udienza del 28 gennaio 2025, sono state trattenute in decisione attesa la mancata approvazione del progetto divisionale e di ulteriori proposte. È stato pertanto disposto il prosieguo del procedimento come descritto nello svolgimento del fatto.
Sul punto vedi comunque le sentenze della Cassazione nn. 2063/2024,
13621/2017, 27405/2013, 242/2010: “Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 789
c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non
è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto, quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (…), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria”.
Occorre pertanto procedere allo scioglimento del compendio ereditario relativo alla successione materna. Il compendio immobiliare andrà così suddiviso, con conseguente assegnazione:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 4/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 4/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1; diritti sui terreni in loc CC censiti al CT del Comune di Capalbio (GR) al foglio 20 p.lle 13, classe 4°- 25, classe 4° - 26, classe 4° -
27, classe 4° - 28, classe U° - 29, classe 2° - 84, classe 4° - 88, classe 4° -
90, classe U°; al foglio 21 p.lle 13 classe 3° – 14, classe 2° - 15, classe 2° -
16, classe U° - 17, classe 4° - 18, classe 3° - 21, classe U° - 22, classe 1° -
23, classe 2° - 24, classe 2° - 25, classe 2° - 26, classe 3° - 52, classe 1°- 54, classe 2° - 54, classe 4° - 56, classe 3° - 95, classe 3° - 226, cat, D/10; al foglio 27 p.lle 17, classe 4° - 27, classe 5°; al foglio 34 p.lle 6, classe 4° - 6, classe 3° - 7, classe 4° – 7, classe 3° - 17, classe 3°- 17, classe 2°- 18, classe
2° - 23, classe 2°- 122, classe 4°; al foglio 35 p.lle 1, classe 4°- 2, classe 3°-
3, classe 3°- 5, classe U°- 6, classe 2°- 7, classe 2° -7, classe 3°- 28, classe
2° - 145, classe 4°- 424, cat. D/10; al foglio 37 p.lle 4, classe 3° - 5, classe
4°- 9, classe 3°- 31, classe 2°; al foglio 39 p.lle 1, classe 4° -7, classe 4° - 11, classe 4° - 15, classe 4° - 188, classe 4°- 207, classe 4-208, classe 3°- 209, classe 4° - 210, classe 4° - 211, classe 3°; al foglio 48 p.lle 27, classe 2°- 108, classe 2°;
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
8.100,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1
La ragione che è sottesa l'attribuzione dei singoli immobili alle due parti condividenti è la seguente: quanto al compendio sito in via Cosa n.5, GR si rileva la mancata contestazione delle parti circa la assegnazione disposta in primo grado che viene fatta propria anche dalla Corte: Inoltre alle parti sono pervenuti dalla successione materna i 4/6 del compendio immobiliare sito in GR, via Cosa n. 5 che corrispondono, aderendo alla stima del patrimonio immobiliare disposta dalla ctu (totale di € 223.060,00) ad € 148.707,00 totali per una quota per ciascuno pari ad € 74.354,00. Assegnando a quanto sopra Persona_1 riportato, lo stesso riceve una quota pari ad € 69.306,00 e una Persona_2 quota pari ad € 79.400 più € 3000 relativi ai diritti sui terreni in loc. CC.
La scelta divisionale operata trova la sua giustificazione nel fatto che Per_1
per quanto precedentemente motivato, è debitore di per
[...] Persona_2
l'importo di € 21.194,00. Operando la compensazione tra questo importo e quanto eccede dalla quota di deve corrispondere al Persona_2 Persona_1 fratello una somma pari ad € 8.100,00.
Quanto alla somma di € 51.698,83 relativa a denari, titoli e affitti esistenti al momento del decesso di , essa deve essere assegnata per un mezzo Parte_3 ciascuno ai due condividenti, (€ 25.849,42) somma alla quale , a favore di Per_2
deve essere aggiunta la metà di quanto da lui pagato a titolo di spese di
[...] successione (€ 2530). Pertanto, ha diritto alla assegnazione di Persona_2 una quota pari ad € 27.114,5. A viene assegnata una quota pari Persona_1 ad € 24.584,5.
Deve poi procedersi allo scioglimento del compendio immobiliare relativo alla comunione ordinaria che andrà così assegnato:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) immobili in Capalbio Scalo censiti tutti al CF nel foglio 44 del
Comune di Capalbio (GR) p.lla 133: appartamento piano terra sub. 3, cat.
A/2, classe 3°, vani 6; appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/2, classe
3°, vani 6,5; appartamento piano secondo, sub. 5, cat. A/2, classe 3°, vani
6,5; garage piano seminterrato, sub. 6, cat. C/6, classe 4°, mq. 110, corte scoperta al piano terra e vano scale comune, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e
6; soffitte piano sottotetto, sub. 2, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e 6;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) immobili RE Controparte_3 Controparte_4
ZI così censiti: magazzino al piano terra del fabbricato rurale, capannone e ex porcilaia al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR),
p.lla 655, sub. 2, cat. D/10; appartamento al primo piano del fabbricato rurale al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 3, cat.
A/4, classe 3°, vani 9,5; corte di pertinenza al CF al foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla.655, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 2 e 3; terreni censiti al CT nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 656, seminativo, classe 3° e foglio 36, p.lla 46, seminativo, classe 3°.
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
92.050,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1
La Corte è edotta dell'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la somma stabilita a conguaglio deve essere la più ridotta possibile. Rileva tuttavia che in primo luogo la somma di 92.050,00 deve rapportarsi all'intero patrimonio immobiliare che è pari ad oltre un milione e mezzo di euro. Osserva poi che la ipotesi alternativa che potrebbe prevedere un minor conguaglio, mediante attribuzione dell'immobile di più basso valore (garage di Capalbio Scalo) assomma in sé vari motivi di inopportunità: intanto scorporare il garage degli appartamenti significa interrompere un rapporto pertinenziale sussistente tra il garage e gli appartamenti sovrastanti e dunque la funzionalità dell'uso dei beni immobili da ritenersi invece preminente. D'altra parte, deve rilevarsi la non comune conflittualità esistente tra le parti che ha generato un procedimento che si trascina dal 2003 con ripetuti incombenti istruttori e tentativi di conciliazione con conseguente aggravio dell'attività giurisdizionale e delle spese delle parti private che impone quale migliore soluzione la totale divisione del compendio e la eliminazione di qualsiasi rapporto anche di fatto tra le parti. L'attribuzione a a RE ZI si giustifica con la esistenza a suo favore di un Persona_2 diritto di servitù che viene così a cessare unificandosi nel totale diritto di proprietà.
Ciò posto, si statuisce come da dispositivo, ogni altra questione assorbita. In particolare, la domanda, proposta da di condanna di Persona_2 Per_1 alla restituzione immediata della metà del fabbricato e degli annessi di
[...]
RE ZI a mezzo consegna della chiave è superata dallo scioglimento della comunione e conseguente assegnazione del suddetto immobile agli eredi di
Parimenti assorbita dalla assegnazione di RE ZI agli eredi Persona_2 di la domanda accertativa del diritto di servitù di passo. Persona_2
Gli interessi sulle somme stabilite a conguaglio decorrono dallo scioglimento della comunione ( Corte d'Appello Napoli, Sez. II, 13/04/2022, n. 1552 ). La rivalutazione non è stata oggetto di domanda. In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la complessità oggettiva della causa e la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio, del primo grado e del cautelare, attesa la natura del conflitto e la resistenza da parte di entrambe le parti alla conciliazione della lite. Per le medesime motivazioni le spese di ctu del primo grado sono tutte poste a carico delle due parti processuali per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 414/2019 del Tribunale Ordinario di GR
DISPONE la divisione della massa derivante dalla comunione ereditaria come segue:
ASSEGNA
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 4/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 4/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1; diritti sui terreni in loc CC censiti al CT del Comune di Capalbio (GR) al foglio 20 p.lle 13, classe 4°- 25, classe 4° - 26, classe 4° -
27, classe 4° - 28, classe U° - 29, classe 2° - 84, classe 4° - 88, classe 4° - 90, classe U°; al foglio 21 p.lle 13 classe 3° – 14, classe 2° - 15, classe 2° -
16, classe U° - 17, classe 4° - 18, classe 3° - 21, classe U° - 22, classe 1° -
23, classe 2° - 24, classe 2° - 25, classe 2° - 26, classe 3° - 52, classe 1°- 54, classe 2° - 54, classe 4° - 56, classe 3° - 95, classe 3° - 226, cat, D/10; al foglio 27 p.lle 17, classe 4° - 27, classe 5°; al foglio 34 p.lle 6, classe 4° - 6, classe 3° - 7, classe 4° – 7, classe 3° - 17, classe 3°- 17, classe 2°- 18, classe
2° - 23, classe 2°- 122, classe 4°; al foglio 35 p.lle 1, classe 4°- 2, classe 3°-
3, classe 3°- 5, classe U°- 6, classe 2°- 7, classe 2° -7, classe 3°- 28, classe
2° - 145, classe 4°- 424, cat. D/10; al foglio 37 p.lle 4, classe 3° - 5, classe
4°- 9, classe 3°- 31, classe 2°; al foglio 39 p.lle 1, classe 4° -7, classe 4° - 11, classe 4° - 15, classe 4° - 188, classe 4°- 207, classe 4-208, classe 3°- 209, classe 4° - 210, classe 4° - 211, classe 3°; al foglio 48 p.lle 27, classe 2°- 108, classe 2°; condanna
3) (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) a corrispondere a (e per lui a , Persona_2 Controparte_1
e in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi) conguaglio di € 8.100,00 . con interessi dallo scioglimento della comunione al saldo.
DISPONE altresì la divisione della massa derivante dalla comunione ordinaria come segue:
ASSEGNA
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) immobili in Capalbio Scalo censiti tutti al CF nel foglio 44 del
Comune di Capalbio (GR) p.lla 133: appartamento piano terra sub. 3, cat.
A/2, classe 3°, vani 6; appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/2, classe
3°, vani 6,5; appartamento piano secondo, sub. 5, cat. A/2, classe 3°, vani
6,5; garage piano seminterrato, sub. 6, cat. C/6, classe 4°, mq. 110, corte scoperta al piano terra e vano scale comune, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e
6; soffitte piano sottotetto, sub. 2, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e 6;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) immobili siti in RE Controparte_3 Controparte_4
ZI così censiti: magazzino al piano terra del fabbricato rurale, capannone e ex porcilaia al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 2, cat. D/10; appartamento al primo piano del fabbricato rurale al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 3, cat.
A/4, classe 3°, vani 9,5; corte di pertinenza al CF al foglio 36 del Comune di
Capalbio (GR), p.lla.655, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 2 e 3; terreni censiti al CT nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 656, seminativo, classe 3° e foglio 36, p.lla 46, seminativo, classe 3°.
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
92.050,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1 con interessi dalla scioglimento della comunione al saldo.
ACCERTA la esistenza nel patrimonio ereditario di della somma di Parte_3
€ 51.698,83 nonché della somma di € 2530,00 a titolo di spese di successione e che pertanto devono essere assegnate come segue:
1) A (e per lui a ed in Persona_1 Parte_1 Parte_2 qualità di eredi) la somma di € 24.584,5;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) la somma di € Controparte_3 Controparte_4
27.114,5;
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
PONE le spese di ctu del primo grado a carico di entrambe le parti per ½ ciascuno.
Firenze 20 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1622/2019 promossa da:
ed quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 con il patrocinio degli avv.ti Settimio Chelli e Barbara Chelli ed
[...] elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in GR, via Adige n.
51
APPELLANTE contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali eredi di con il patrocinio Controparte_4 Persona_2 dell'avv. Corrado Brilli e dell'avv. Paolo Vagnoni, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabiana Di Vincenzo ed elettivamente domiciliati presso e nello studio degli avv.ti Corrado Brilli e Paolo Vagnoni sito in Arezzo, viale Matteotti n. 12
APPELLATO
La Corte, nelle cause come sopra riunite, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante nel fascicolo n. R.G. 1622/2019 ed Parte_1 quali eredi di Parte_2 Persona_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di GR appellata, così provvedere: a) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione degli artt. 164 in relazione all'art. 163 n.
3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350 n. 11 c.c.. b) In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in Capalbio-Scalo Via Toscana n. 40, due lotti degli immobili posti in località RE ZI, previa collazione delle donazioni fatte in vita da , Parte_3
e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. c) Riconoscere e dichiarare che le disponibilità finanziarie di percepite da non Parte_3 Persona_1 ammontano ad € 90.134,369, come ritenuto dal Tribunale ma ad € 62.623,10, in quanto l'importo di € 55.022,93 relativo ai titoli ed ai depositi (buoni postali e libretti postali e bancari) appartenevano per la metà, pari ad € 27.511,16, a Persona_1 che ne era cointestatario con pari facoltà. Riconoscere e dichiarare che le spese effettuate per la madre da ammontano, quanto meno, ad € Persona_1
65.473,00, come riconosciuto dal CTU Dr. , e non ad € 53.084,00 come Per_3 indicato in sentenza, con un ulteriore credito di verso l'eredità di € Persona_1
12.389,00, di cui la metà (€ 6.194,50) a carico di . Voglia, Persona_2 conseguentemente stabilire che non è debitore del coerede Persona_1 Per_2
di € 21.193,78, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, ma suo
[...] creditore per i titoli sopra detti di € 33.705,66 (€ 27.511,16+6.194,50) da conguagliare nell'assegnazione dei lotti. d) Accogliere la domanda riconvenzionale svolta da , così come riconosciuto in sentenza, e condannare Persona_1 Per_2
a corrispondere a la somma di € 13.528,97, con gli
[...] Persona_1 interessi dal giorno del dovuto al saldo. e) Condannare a rifondere Persona_2
a le spese dei due gradi del giudizio nonché del procedimento per Persona_1 sequestro giudiziario e porre definitivamente a carico di le spese di Persona_2 tutte le CTU dallo stesso richieste, o, quanto meno, le spese relative alla CTU espletata dalla Dr.ssa . Persona_4
CONCLUSIONI INTEGRATE ALL'UDIENZA DEL 28.01.2025: “Atteso il mancato raggiungimento di un accordo transattivo chiede che le due cause (la presente e la n.
R.G. 1756/2019) vengano trattenute in decisione, separatamente assegnando nella causa iscritta al n. R.G. 1756/2019 i beni in proprietà esclusiva ai condividendi secondo le risultanze della CTU mentre nella causa iscritta al n. R.G. 1622/2019, qualora i beni non siano ritenuti comodamente divisibili, chiede che si procede alla vendita al miglior offerente e alla suddivisione del ricavato del 50% alle parti”. per parte appellata nel fascicolo n. R.G. 1622/2019 , Controparte_1
, e quali successori universali di CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, disporre preliminarmente la riunione al presente giudizio di appello n. 1889/2019 R.G. promosso da avverso la medesima sentenza n. 414/2019, emessa Persona_2 dal Tribunale di GR, in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data
31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, così come corretta dalla ordinanza del
18.12.2019 pronunciata dal Tribunale di GR, nella persona del Giudice
Dott.ssa Paola Caporali a definizione del procedimento n. 23284/2003 R.G.A.C. che per comodità è stata prodotta, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze,
Sezione Prima Civile, - Giudice Dott.ssa Daniela Lococo -, ove è stata fissata l'udienza
a trattazione scritta in data 21.03.2023 ad ore 12,00 per connessione fra i due giudizi
e ragioni di economia processuale;
respingere integralmente l'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 414/2019, emessa dal Tribunale di GR, Persona_1 in persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali, in data 31.05.2019, depositata in data 03.06.2019, così come corretta dalla ordinanza del 18.12.2019 pronunciata dal
Tribunale di GR, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Caporali a definizione del procedimento n. 23284/2003 R.G.A.C. che per comodità è stata prodotta, perché inammissibile e/o del tutto infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese, compensi professionali del presente grado del giudizio. Denegato il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie.”; per parte appellante nel fascicolo riunito n. R.G. 1889/2019 CP_1
, e quali
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 successori universali di Persona_2
“Voglia l'Ecc.mo Giudice di appello adito, ogni contraria eccezione, difesa, ragione, deduzione e domanda avversaria disattesa e reietta In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 414/2019 pubbl. il 03.06.2019 RG n. 23284/2003
Tribunale Civile di GR, notificata in data 24 luglio 2019 e confermato i capi relativi 1) alla Dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria inter partes, 2) alla divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva, salvo
l'ipotesi di conguaglio per la quale è espressamente interposto appello (come segue),
e quindi, ogni diversa domanda di parte convenuta disattesa e reietta Persona_1 respingere comunque tutte le domande ed eccezioni processuali e di merito proposte dal perché improcedibili, inammissibili, tardive, infondate in fatto ed Persona_1 in diritto e non provate, per i motivi tutti meglio esposti ed indicati nella narrativa dell'atto di impugnazione ed in accoglimento delle ulteriori domande dell'attore odierno appellante sig. , di cui a seguire all'effetto riformare la Persona_2 sentenza 414 del 2019 accogliendo le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, difesa ed istanza avversaria disattesa e reietta, preliminarmente disposta la riunione del presente fascicolo con il procedimento n. 1756/2019 R.G. pendente dinanzi alla
Corte di Appello di Firenze promosso dal sig. contro il sig. Persona_1 Per_2
relativamente alla stessa sentenza impugnata, ovvero la sentenza n.
[...]
414/2019 del Tribunale di GR, e disposta altresì per connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione dei suddetti fascicoli con il procedimento n. 1757/2019 R.G. promosso da contro il sig. relativamente alla Persona_1 Persona_2 impugnazione della sentenza n. 415/2019 del Tribunale di GR, dichiarati gli appelli promossi dal sig. improcedibili ed inammissibili, Persona_1 confermare gli scioglimenti della comunione e la divisione del compendio immobiliare tra i comparenti limitatamente e per come segue: 1)a Persona_2 appartamento al primo piano di GR via Cosa, oltre alle due soffitte sub 14,15, diritti sui terreni in loc. CC e conguaglio in denaro da versarsi in suo favore da parte del convenuto di euro 11.930,00; immobili in Capalbio Scalo;
2) a Per_1 appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub
[...]
10,11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana, immobile RE ZI, il tutto come integrato in conseguenza della istanza di correzione attualmente pendente dinanzi al Tribunale di GR (cfr doc. n. 3 ns fasc.), con l'indicazione dei dati catastali che contraddistinguono gli immobili oggetto di divisione e precisamente:
1) a Persona_2
a) appartamento al primo piano di GR via Cosa, appartamento di GR via
Cosa piano primo n. 5 censito al NCEU del Comune di GR F. 88 partic. 550 sub
4, cat. A/4 classe 3 vani 5, oltre alle due soffitte sub 14, 15; b) diritti sui terreni in loc. CC Diritti pari ad 1/303 dei terreni in località 'La Sacra' censiti al catasto terreni alla partita 1801 al foglio 20 p.lle 13-25- 26 -27 -28 -29 -84 -88 -90, foglio 21 p.lle 13 -14 -15 -16 -17 -18 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -52 - 54 -56, foglio 27
p.lle 17 -27. Foglio 34 p.lle 6 - 7 -17 -18 -28 -122, foglio 35 p.lle 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 -
28 -145, foglio 37 p.lle 4 - 5 - 9 -31, foglio 39 p.lle 1 - 7 -11 -15, foglio 48 p.lle 26 -27
-108 (Terreni CC) e conguaglio in denaro da versarsi in suo favore da parte del convenuto di euro € 11.930,00; c) immobili in Capalbio Scalo, palazzina sita in
Capalbio Scalo composta da n. 3 appartamenti e garage (A/2 foglio44 particella 133 subalterno 3, A/2 foglio 44 particella 133 subalterno 4, A/2 foglio 44 particella 133 subalterno 5, C/6 foglio 44 particella 133 subalterno 6), costruita negli anni 80 dai condividenti su terreno edificabile pervenuto per una quota pari ad 1/3 ciascuno dall'eredità paterna, per una ulteriore quota pari ad 1/6 ciascuno per donazione della nuda proprietà (trascrizione del 11.10.1977, Reg. Part. 7319 e Reg. Gen. 9693) dalla madre e ricongiungimento dell'usufrutto alla morte della stessa Parte_3
2) a a) appartamento a piano terra di GR via Cosa n. 5, con Persona_1 garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana, censito al
NCEU del Comune di GR F. 88 partic. 550 sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5 garage in GR, via Cosa piano terra n. 5 censito al NCEU del Comune di GR
F. 88 part. 2086 cat. C/6 classe 8) b) immobile RE ZI (Podere M. 528 in località
'Pratini e Corno' censito al catasto fabbricati al foglio 36 p.lla 3 e foglio 22 p.lla 140) pervenuto ai condividenti per una quota pari ad 1/2 ciascuno per donazione della nuda proprietà (trascrizione del 29.04.1993, Reg. Part. 3185 e Reg. Gen. 4525) dalla madre e ricongiungimento dell'usufrutto alla morte della stessa. Come Parte_3 da c.t.u. Dott.ssa Con ordine al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari Per_4 di GR di trascrivere con esonero da sua responsabilità, ovvero in subordine in caso di indivisibilità a procedere alla vendita ai sensi di legge e comunque preliminarmente 1) accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti la violazione degli obblighi e dei doveri gravanti sul sig. in virtù del suo ufficio di Persona_1 procuratore generale prima e tutore provvisorio poi nei confronti di , ed Parte_3 ex articolo 377 c.c., annullare gli atti di depauperamento compiuti dal sig. Per_1
meglio descritti in citazione, dichiarando l'illegittimità delle appropriazioni
[...] meglio descritte in citazione commesse dal sig. , sempre ai danni della Persona_1 signora , e conseguentemente disporre a carico del sig. Parte_3 Persona_1
l'obbligo della restituzione alla massa delle somme indebitamente percepite, il tutto per un totale di € 132.023,00 (centotrentaduemilaventitre euro) salvo il più o il meno che sarà provato in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'apprensione fino all'effettivo soddisfo;
2) accertare, dichiarare e determinare così, detratto quanto necessario per il mantenimento della signora dal mese di aprile 2000 Parte_3 alla fine del mese di novembre 2002, l'ammontare del patrimonio in danaro relitto della fu nella somma di €102.023,00 salvo il più o il meno che sarà Parte_3 provato in corso di causa, oltre gli interessi legali maturati dall'apprensione fino all'effettivo soddisfo e, quindi, riformato l'importo del conguaglio da versarsi in favore del sig. da parte dell'appellante , disporlo Persona_1 Persona_2 in tesi in €63.960,00 (detratti ulteriori €28.090,00) ed in subordine (detratti ulteriori €21.627,82) in €70.422,18, e non già in euro 92.050,00, e quindi, stante
l'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. riguardo alle altre domande di parte attrice odierna appellata, od in subordine valutato dalla Corte il rigetto implicito, ed in tale caso in chiara riforma della sentenza n. 414 del 2019,1) accogliere la domanda del sig. e disporre la condanna contro al pagamento Persona_2 Persona_1 in favore del sig. di €10.000,00 per il danno causato dalla Persona_2 illegittima ritenzione ed appropriazione operata da questi dei proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 cointestato al sig. per la Persona_2 ragione di 1/3, la illegittima ritenzione ed appropriazione dei canoni di locazione delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5, incassati direttamente dal (fino Persona_1 ad un preciso momento temporale), nonché dell'affitto del podere di RE ZI e dei frutti dei fondi vicini e dei contributi statali, nonché la illegittima gestione dei beni in comunione senza l'autorizzazione dell'attore, per i motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi, 2) accogliere la domanda del sig. Per_2
e, disporre la condanna contro al pagamento in favore del
[...] Persona_1 sig. della somma di €250,00 (duecentocinquanta) mensili a titolo di Persona_2 quota dell'indennità di occupazione del fabbricato e degli annessi medesimi, dal mese di dicembre 2002 fino al giorno del rilascio, ovvero del giudicato sul punto dell'assegnazione della divisione del compendio, oltre gli interessi legali decorrenti dal mese di dicembre 2002 all'effettivo saldo, salvo il più o il meno che sarà provato in corso di causa conseguente alla richiesta di accertamento dell'illegittima ritenzione ed appropriazione operata dal sig. della chiave del fabbricato di RE Persona_1
ZI, e, quindi, del fabbricato tutto di RE ZI e dei suoi annessi, per i motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi;
3) accogliere la domanda del sig. e per l'effetto costituire ex lege servitù e/o diritto di Persona_2 passaggio pedonale e carrabile non inferiore a metri 5 di larghezza che congiunga la strada comunale di via RE ZI in favore della particella n. 654 foglio 36
Agenzia del Territorio del Comune di Capalbio di esclusiva proprietà del sig. Per_2
e contro la particella 656 foglio 36 Agenzia del Territorio Comune di
[...]
Capalbio stante l'attribuzione della stessa, in virtù della divisione, al sig. Per_1
insieme al resto del compendio immobiliare di RE ZI, in quanto già
[...] gravata di fatto da tale servitù per destinazione del padre di famiglia a favore come accertato in c.t.u. Dott.sa per i motivi tutti di cui al presente atto di appello ed Per_4 agli altri scritti difensivi ed in ulteriore riforma 4) accogliere la domanda del sig.
e disporre la condanna contro al pagamento in Persona_2 Persona_1 favore del sig. di €25.000,00 a titolo di risarcimento per grave Persona_2 violazione degli obblighi di tutore e di procuratore generale di , per i Parte_3 motivi tutti dedotti in atto di appello ed agli altri scritti difensivi 5) accogliere la domanda del sig. e disporre la condanna contro al Persona_2 Persona_1 pagamento in favore del sig. delle spese di lite di primo grado come Persona_2 indicate nella nota spese, 6) accogliere la domanda del sig. e Persona_2 disporre la condanna contro al pagamento delle spese di c.t.u., Persona_1 ponendole definitivamente a carico di parte convenuta appellata , con Persona_1 diritto per l'appellante alla ripetizione contro l'appellato , di quanto Persona_1 pagato in conseguenza del decreto di liquidazione provvisorio (che le aveva poste a carico di entrambe le parti). Comunque, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, CNA ed IVA, nonché il rimborso delle spese per tutte le c.t.u. sostenute. Denegato il contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie”. per parte appellata nel fascicolo riunito n. R.G. 1889/2019 Parte_1 ed quali eredi di Parte_2 Persona_1
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto da Per_2 avverso la sentenza n. 414/2019 del Tribunale di GR, perché infondato.
[...]
“Voglia, invece, dichiarare fondato l'appello proposto da anche Persona_1 incidentalmente, avverso la stessa sentenza iscritto al n. 1622/2019 al quale è stata chiesta da entrambe le parti la riunione della presente causa iscritta al n. 1889/19, accogliendone le conclusioni che seguono: a) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della sentenza per violazione degli artt. 164 in relazione all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. nonché del disposto dell'art. 1350 n. 11 c.c.. b) In subordine, nel caso di mancata pronuncia di nullità della sentenza, riconoscere, dichiarare e disporre che debbano essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio, degli immobili posti in Capalbio-Scalo Via Toscana n. 40, due lotti degli immobili posti in località RE ZI, previa collazione delle donazioni fatte in vita da , e due lotti di quelli posti in GR Via Cosa n.
5. c) Riconoscere Parte_3
e dichiarare che le disponibilità finanziarie di percepite da Parte_3 Per_1
non ammontano ad € 90.134,369, come ritenuto dal Tribunale di GR,
[...] ma ad € 62.623,10, in quanto l'importo di € 55.022,93 relativo ai titoli ed ai depositi
(buoni postali e libretti postali e bancari) appartenevano per la metà, pari ad €
27.511,16, a che ne era cointestatario con pari facoltà. Riconoscere Persona_1
e dichiarare che le spese effettuate per la madre da ammontano, Persona_1 quanto meno, ad € 65.473,00, come riconosciuto dal CTU Dr. , e non ad € Per_3
53.084,00 come indicato in sentenza, con un ulteriore credito di verso Persona_1
l'eredità di € 12.389,00, di cui la metà (€ 6.194,50) a carico di . Persona_2
Voglia, conseguentemente stabilire che non è debitore del coerede Persona_1
di € 21.193,78, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, Persona_2 ma suo creditore per i titoli sopra detti di € 33.705,66 (€ 27.511,16+6.194,50) da conguagliare nell'assegnazione dei lotti. d) Accogliere la domanda riconvenzionale svolta da , così come riconosciuto in sentenza, e condannare Persona_1 Per_2
a corrispondere a la somma di € 13.528,97, con gli
[...] Persona_1 interessi dal giorno del dovuto al saldo. e) Condannare a rifondere Persona_2
a le spese dei due gradi del giudizio nonché del procedimento per Persona_1 sequestro giudiziario e porre definitivamente a carico di le spese di Persona_2 tutte le CTU dallo stesso richieste, o, quanto meno, le spese relative alla CTU espletata dalla Dr.ssa Persona_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di GR, con sentenza n. 414/2019, pubblicata il 3 giugno 2019, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 23284/2003 così disponeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: • Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes;
• In parziale accoglimento delle domande attrice ed in parziale accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, dispone la divisione della massa secondo le quote indicate come in parte motiva;
• Respinge nel resto;
• Dichiara interamente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
• Pone le spese di CTU;
• Dispone che l'Agenzia del Territorio-Conservatoria dei RR.II. competente per territorio provveda alle conseguenti formalità di legge (N.D.R. come da ordinanza di accoglimento della istanza di correzione di errore materiale):
Il Giudice di primo grado premetteva quanto segue: conveniva in giudizio e In Persona_2 Persona_1 Parte_1 ordine alla posizione di quest'ultima, la domanda di accertamento di atti di appropriazione indebita di beni della defunta madre con conseguente condanna alla restituzione o al risarcimento dei danni era stata definita con sentenza parziale di rigetto n. 718/2016. Per quanto concerneva l'attore chiedeva Persona_1
l'annullamento degli atti di depauperamento dallo stesso asseritamente commessi nella qualità di procuratore generale e tutore provvisorio della defunta madre e conseguentemente chiedeva la restituzione di quanto Parte_3 indebitamente acquisito oltre al risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'art. 643 c.p.c.. Chiedeva inoltre lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello convenuto, derivante dalla morte della madre e contestuale scioglimento di quella pregressa sussistente con il fratello. Infine, l'attore chiedeva che venisse dichiarata l'illegittima ritenzione da parte del convenuto della chiave del fabbricato in comune sito in RE ZI, con condanna alla disponibilità della comproprietà oltre al pagamento dell'indennità di occupazione. Si costituiva Persona_1 aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e per il resto contestava tutto quanto ex adverso proposto, chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del padre insieme alla metà di quelle sostenute per la realizzazione di un capannone nel terreno comune. La causa veniva istruita documentalmente, tramite consulenze tecniche d'ufficio e prove testimoniali e all'esito della sentenza parziale sopramenzionata veniva rimessa sul ruolo e disposta la separazione della domanda relativa alla divisione della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre dalla causa inerente alla divisione ereditaria derivante dalla morte del padre.
Preliminarmente il giudice di primo grado inquadrava l'oggetto della causa nello scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte della madre nonché lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto immobili pervenuti alle parti in forza di donazione da parte della medesima de cuius, rilevando la mancata contestazione, da entrambe le parti, in ordine allo scioglimento della comunione e alle rispettive quote di spettanza di ½ ciascuno. Ciò posto, richiamando il principio
“communio est mater rixarum” per cui la divisibilità dei beni in comunione costituisce la regola e la indivisibilità l'eccezione, accoglieva la domanda di scioglimento di entrambe le comunioni inter partes riguardanti beni tra loro diversi e distinti. In particolare, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante quante sono i titoli di provenienza dei beni con la conseguenza che, in caso di divisione, si avranno tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre. Nel caso di specie, il giudice rilevava che la comunione ordinaria tra le parti era costituita da donazioni fatte in vita dalla de cuius in parti uguali e pro indiviso ai figli con la conseguente applicabilità della collazione per cui i beni donati dovevano essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti come da costante orientamento giurisprudenziale. Dunque, l'obbligo della collazione era sorto automaticamente a seguito dell'apertura della successione dovendo i beni donati essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, bastando a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni oggetto di pregressa donazione. Da questa premessa il primo giudice faceva conseguire l'assunto per cui lo scioglimento non sarebbe stato di due distinte comunioni ma di un'unica, tenendo conto della collazione delle donazioni di beni effettuate dalla de cuius, con relativo scioglimento da effettuarsi nell'ambito della stessa divisione della massa ereditaria. Procedendo con la formazione delle quote ereditarie, affrontava la questione relativa alle spese che la convenuta affermava di avere effettuato nell'interesse della de cuius sia prima che dopo la morte e alle somme che, secondo parte attrice, il convenuto avrebbe indebitamente sottratto alla madre: tali poste andavano ad integrare debiti e crediti nei confronti della massa ereditaria. In particolare, dall'esame della documentazione e da quanto evidenziato dal ctu in sede di ricostruzione contabile si evinceva che Persona_1 aveva riscosso € 90.134,96 per pensioni, libretti, canoni e altri emolumenti spettanti alla madre prima della sua morte ed € 2.668,30 in relazione a buoni e libretti postali, somma spettante al fratello. invece ha effettuato Persona_1 delle spese nell'interesse della madre per una somma complessiva di € 53.084,00.
Non computava poi ai fini della definizione della massa ereditaria il danno da intervenuta circonvenzione di incapace non essendo questo stato provato.
Tuttalpiù la condotta posta in essere dal convenuto integrava una appropriazione indebita il cui danno coincideva con la differenza tra quanto speso e quanto prelevato o percepito, somma di cui il primo giudice teneva conto ai fini della formazione delle quote ereditarie, non residuando ulteriore posta di danno. Operata la compensazione, il primo giudice dava atto che l'importo di cui tenere conto ai fini della formazione delle quote ereditarie tra i due fratelli era pari ad € 21.193,78, somma che andava ad accrescere la quota di non potendosi Persona_2 dunque parlare di quote uguali considerato che le percentuali di ½ originariamente spettanti a ciascuna parte dovevano appunto essere integrate con la suddetta somma. Per quanto riguarda la formazione delle quote ereditarie, il giudice teneva conto non solo degli immobili ereditati dalla madre (appartamenti in GR via
Cosa, terreni agricoli in Capalbio loc. CC) ma anche di quelli dalla stessa donati ai figli e odierne parti pro indiviso (immobile loc RE ZI, quota immobile Capalbio via Toscana 40 donato dalla madre a seguito della eredità della stessa dal padre premorto). Il primo giudice, facendo proprie le indicazioni del CTU, divideva il compendio immobiliare come da sentenza e come successivamente corretto.
Ciò posto, liquidava le spese di lite e di CTU e statuiva come da dispositivo sopra riportato.
• Impugna nel fascicolo rg n. 1622/2019, preliminarmente Persona_1 ricostruendo i fatti (pp. 1 – 23), per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 1350, 1111, 1112
e 1114 c.c.
L'odierno appellante, al fine di illustrare le suddette violazioni, specifica la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari. In particolare:
1. N. 3 appartamenti con garage, soffitte e resede di terreno circostante posti in
Capalbio – Scalo, via Toscana n. 40, censiti al C.F. del Comune di Capalbio al f. 44, part. 133 il terreno di mq. 440, ed al f. 44 particelle 133 sub 3, 133 sub 4, 133 sub 5 e 133 sub 6 i fabbricati di proprietà di e Persona_1
per ½ ciascuno, il terreno di mq 440 era pervenuto per 1/3 Per_2 ciascuno a e ai fratelli alla morte del padre e Parte_3 Per_1 successivamente donava ai due figli la nuda proprietà della Parte_3 sua quota di 1/3 del suddetto terreno su cui i fratelli hanno costruito Per_1
a propria cura e spese la palazzina composta dai tre appartamenti sopra menzionati, garage e soffitte, con nulla osta ottenuto nell'anno 1976 e successivi titoli edificatori, agli stessi intestata e di proprietà per ½ ciascuno.
Dunque, secondo l'odierno appellante se tale complesso edilizio (tre appartamenti, garage e soffitte) si considera una pertinenza è da considerare proveniente dalla eredità di e non dalla donazione di Controparte_2 Pt_3
come invece ha ritenuto il Tribunale. Se invece si ritiene che i
[...] fabbricati abbiano titolo e provenienza originari propri allora trattasi di comunione ordinaria, non rientrante in quella ereditaria di e Parte_3 pertanto per gli stessi devono essere fatti due lotti di equivalente valore, anche con conguaglio;
2. Diritti di comproprietà pari alla metà su 2 appartamenti, garage, soffitte e piccoli resede di terreno posti in GR Via Cosa n. 5, censiti l C.F. del detto Comune al f. 88, part. 550 sub 1, 550 sub 2 e part. 2086 sub 5 pervenuti ai condividenti per successione di per 1/6 ciascuno e per Per_1 successione della madre per 2/6 ciascuno e giustamente Parte_3 assegnati ed attribuiti in proprietà esclusiva ai condividenti per ½ ciascuno;
3. Fabbricato rurale su due piani in località RE ZI (f. 36, part. 655) con relativa corte (part. 655) e annessi agricoli costituiti dalla ex porcilaia e capannone prefabbricato, realizzato da , nonché terreni di Persona_1 mq. 7.700 (f. 36, part.lle 655, 46 e 656) pervenuti ai condividenti per ½ ciascuno con atto di donazione da parte di;
Parte_3
4. Alla morte di sono caduti in successione i diritti di proprietà Parte_3 pari a 4/6 sugli immobili posti in GR via Cosa n. 5 sopra menzionati e per la quota di 1/303 sull'intero i diritti di proprietà su ettari 892.24.60 di terreni agricoli costituenti la . Parte_4 Ciò posto, secondo l'odierno appellante, visti gli artt. 1350 e 2646 c.c., Per_2
non poteva chiedere con una unica domanda la divisione di beni
[...] immobili aventi titolo e provenienza diversi ma doveva proporre una domanda di divisione degli immobili per ogni titolo e provenienza e dovevano essere formati due lotti per gli immobili di ciascun titolo. Il giudice di primo grado ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che appunto impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi che ha poi successivamente disatteso applicandolo in maniera errata e dunque provvedendo ad una divisione unitaria delle stesse, ritenendo che la comunione ordinaria fra le parti fosse costituita da donazione fatta in vita ai propri figli da
. Inoltre, con riferimento ai tre appartamenti di Capalbio-Scalo, Parte_3 possono essere divisi unicamente quello in cui abitava , il garage Parte_3 interrato e le soffitte mentre quello posto al primo piano deve essere assegnato all'odierno appellante e a controparte quello posto al secondo piano ai sensi dell'art. 1112 c.c. in quanto lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratti di cose che se divise cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate. In particolare, l'odierno appellante rileva che tra le parti vi sarebbe un tacito accordo in forza del quale ognuno ha posseduto e goduto in maniera esclusiva il proprio appartamento per cui, in ordine al complesso immobiliare di Capalbio-Scalo via Toscana n.40, proporrebbe la seguente divisione, anche nel rispetto dell'art. 1114 c.c.: assegnazione a Persona_1 dell'appartamento sito al primo piano e a quello del secondo Persona_2 piano e poi ad uno dei due condividenti l'appartamento dove abitava la madre e all'altro garage, soffitte, con eventuale conguaglio. L'odierno appellante aderisce alla divisione degli immobili siti in GR così come effettuata in primo grado ma ad una delle quote dovrebbe essere aggiunta per intero quella di 1/303 del terreno della Comunione con conguaglio della metà del Parte_4 suo valore stimato in € 3.000,00 proveniente dalla eredità di . Parte_3
Con particolare riferimento agli immobili costituenti la comunione di RE
ZI, pervenuti alle parti per donazione della madre del 29 marzo 1993 con una sproporzione pari circa a € 20.000,00, il Tribunale non ne ha tenuto conto accreditandola a L'odierno appellante propone la seguente Persona_1 divisione ex art. 1114 c.c.: attribuzione ad uno degli eredi del piano terreno del fabbricato rurale, magazzino prefabbricato realizzato sulla particella 655 e la metà della corte di mq. 1.690 (part. 655) e del terreno adiacente e all'altro il primo piano del fabbricato, la porcilaia e l'altra metà della corte e del terreno adiacente, anche con conguaglio.
2) Violazione e/o falsa applicazione e errata applicazione degli artt. 737,
724, 725, 727 e 713 c.c.
L'odierno appellante sostiene che, ai sensi dell'art. 713 c.c., Persona_2 con un solo atto avrebbe potuto chiedere unicamente la divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre e non anche quella dei beni in comunione ordinaria né di quelli provenienti dalla successione del padre né dalla donazione della madre, rientrando tra quelli che ai sensi dell'art. 1350 n.
11 c.c. devono essere per atto pubblico o scrittura privata a pena di nullità, dovendo, stante il dissenso del , proporre una domanda di Persona_1 divisione per ogni compendio immobiliare avente lo stesso titolo e provenienza.
Per tali motivi, avendo il giudice accolto la domanda di di Persona_2 formazione di una unica massa, la sentenza è nulla per violazione dell'art. 1350
c.c.. Inoltre, il Tribunale non ha applicato gli artt. 724, 737 e 726 c.c. poiché, avendo ricevuto donazioni di immobili da parte di , le parti in Parte_3 qualità di figli erano tenuti alla collazione. Dunque, successivamente il giudice di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla stima della massa ereditaria, comprendente anche le donazioni fatte in vita dalla de cuius, secondo il valore venale dei singoli beni e procedere poi alla formazione dei lotti in proporzione alle quote dei condividenti (così facendo dalla quota di sarebbe Persona_2 stato detratto il valore del terreno donatogli in più dalla madre rispetto a quello del fratello). Nel caso in cui la nullità non dovesse essere pronunciata, l'odierno appellante chiede di procedere alla attribuzione a ciascun condividente della rispettiva quota, assegnando ad ognuno un lotto rispettivamente degli immobili di Capalbio-Scalo, via Toscana n. 40, degli immobili di GR via Cosa n. 5 e degli immobili di RE ZI, previa collazione e conguagli delle donazioni ricevute in vita da;
Parte_3
3) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 164, in relazione all'art.
163 n. 3 e 4, c.p.c.
L'odierno appellante chiede la nullità dell'atto di citazione per mancanza della determinazione della cosa oggetto della domanda avendo controparte chiesto la divisione di alcuni immobili aventi titolo e provenienza diversi e poiché per tale divisione occorre l'atto pubblico o la scrittura privata, in mancanza del consenso scritto dell'altro condividente, era necessario separare le varie domande.
4) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Infine, evidenzia come i titoli e i depositi accesi presso uffici Persona_1 postali e bancari, quantificati in € 55.022,90, erano cointestati a Parte_3
e a e dunque attribuiti alla de cuius solo per la metà mentre per Persona_1 quanto riguarda le pensioni e le indennità conteggiate per l'importo di €
42.695,92, deve essere effettuata una rideterminazione in quanto l'indennità di accompagnamento è stata corrisposta per un arco di 20 mesi e non di 30, con una differenza in meno di € 4.131,66 e comunque andrebbero conteggiate fino alla morte della de cuius avvenuto il 25.11.2002. Con riferimento ai mobili e alle suppellettili (valore di € 2.230,00) ha rinunciato alla sua quota Persona_2 come risulta dal verbale del ctu sottoscritto anche dal suddetto. Dunque, tenendo conto del fatto che era intestatario dei titoli suddetti, Persona_1 risulta che è creditore del fratello di € 10.358,94. Il Persona_1 Per_2
Tribunale ha ritenuto che abbia riscosso pensioni, libretti, Persona_1 canoni ed altri emolumenti spettanti alla madre per l'importo complessivo di €
90.134,96 di poco inferiore alla somma di € 99.778,04 indicata dal ctu mentre ha ritenuto effettuate dallo stesso spese nell'interesse della madre per €
53.084,00 nonostante il ctu le avesse accertate nella somma di € 84.425,00 e ritenute congrue per € 65.473,00, senza motivare sul punto. Peraltro, l'importo di € 17.075,90 spettante a dai titoli e i depositi esistenti al Parte_3 momento della morte, sono stati riscossi dall'amministratore giudiziale che ha provveduto a consegnare la rispettiva quota ad ogni avente diritto.
• Si costituisce nel fascicolo n. rg 1622/2019, Persona_2 preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., così motivando: in ordine al primo motivo di appello, l'odierno appellato rileva come il giudice di primo grado ha effettivamente operato una diversificazione tra la comunione ereditaria derivanti dalla morte del padre e quella derivante dalla morte della madre, comprensiva delle donazioni eseguite dalla medesima in parti eguali e pro indiviso, evidenziando proprio tale peculiarità che consentirebbe di considerare tale comunione derivante da un unico titolo. Peraltro, l'odierno appellante nulla ha obiettato in corso di causa circa la decisione del giudice di procedere alla divisione in tal modo, neppure nel parallelo giudizio (rg n. 752/2017), in particolare aderendo alla decisione del giudice nella ordinanza del 25.10.2017 che aveva ritenuto necessario appunto formare “due lotti distinti, da assegnare ai condividenti,
l'uno per il presente giudizio e l'altro per la causa 23284/03”. L'odierno appellante censura il progetto divisione del ctu con considerazioni che avrebbero dovuto avere luogo in sede di osservazioni e che sono comunque infondate come la asserita indivisibilità degli appartamenti posti in Capalbio-Scalo. Fermo quanto esposto circa la correttezza dell'operato del primo giudice, comunque bisogna tenere in considerazione il fatto che i due eredi vantano quote identiche rispetto alle due masse ereditarie e dunque il risultato resterebbe identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato;
in ordine al secondo motivo di appello non si comprende il motivo per cui la domanda del non poteva avere ad oggetto la Persona_2 divisione di tutti i beni in comunione con il fratello. È vero che, in difetto di formale consenso di uno dei condividenti, non si può addivenire ad una divisione unitaria e infatti così è stato posto che il giudice ha proceduto con due divisioni che hanno poi dato vita a due procedimenti paralleli. Peraltro, l'odierno appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato gli artt. 724, 737 e 726 c.c. in quanto le parti erano tenute alla collazione, avendo ricevuto donazioni di immobili da parte della madre quando così è stato fatto in sentenza. Parimenti infondato il terzo motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione per i medesimi motivi esposti sopra circa l'oggetto della domanda e la divisione operata dal primo giudice. Infine, circa il quarto motivo di appello, l'importo di € 90.134,96 indicato dal giudice è addirittura inferiore rispetto a quello indicato dal ctu dunque non si comprende la doglianza (mi sembra che non dica nulla nell'atto di appello circa questo importo) mentre con riferimento alle spese sostenute da Per_1 nell'interesse della madre accertate in € 53.084,00 la motivazione che
[...] secondo odierno appellante difetterebbe è indiretta nel senso che il primo giudice ha attinto dalle risultanze della ctu che nella relazione ha fornito una giustificazione della sua conclusione che a tal fine richiama (v. p. 16) e dalla quale emerge come sia lo stesso ad essere pregiudicato dal criterio Persona_2 valutativo e di accertamento operato dal perito e non controparte.
• Impugna parzialmente nel fascicolo riunito rg n. Persona_2
1889/2019, preliminarmente ricostruendo i fatti (pp. 1 – 16), per i seguenti motivi: 1) Omessa pronuncia sulle domande dell'attore, violazione dell'art. 112
c.p.c., 118 disp. Attuaz.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su alcune domande che Persona_2 ripropone in questa sede:
- condanna di al pagamento di € 10.000 per il danno Persona_1 causato dalla illegittima ritenzione e appropriazione dei proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 cointestato a Per_2 per la ragione di 1/3; illegittima ritenzione e appropriazione dei
[...] canoni di locazioni delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5, incassati direttamente da affitto del podere di RE ZI e dei Persona_1 frutti dei fondi vicini e dei contributi statali nonché la illegittima gestione dei beni in comunione senza l'autorizzazione del presente.
In particolare, secondo è provato che a seguito della morte della Persona_2 madre, controparte ha continuato indebitamente e senza titolo ad incassare i frutti dei terreni di cui la de cuius era usufruttuaria e si è appropriato di somme di in ragione di un terzo per un totale di 5.000.000 lire di cui al Persona_2 buono fruttifero n. 36). Peraltro, come confermato dai testimoni escussi in primo grado, ha affittato senza consenso del fratello il podere di RE ZI riscuotendo i relativi affitti anche delle case di GR in via Cosa, sottraendo a Per_2 la quota di ½ dei canoni di affitto e dei frutti dei terreni nonché l'affitto del
[...] podere di RE ZI in Capalbio. Questo comportamento è stato interrotto con la nomina dell'amministratore della comunione ereditaria, nomina richiesta da risultando così provata la riscossione degli affitti dal maggio Persona_2
2000 fino al momento della nomina del rag. da parte del Tribunale. Nel Per_5 tentativo di difendersi, controparte, in primo grado, ha affermato che le somme relative agli affitti di GR erano già state richieste in un altro giudizio conclusosi con la sentenza n. 37/12 del 23 maggio 2012 poi impugnata da Per_1
L'odierno appellante ha prodotto la sentenza n. 462/2019 della Corte di
[...]
Appello di Firenze che ha confermato la sopramenzionata sentenza che aveva a sua volta confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore di Ciò Persona_2 posto, non vi è dubbio sul diritto dell'odierno appellante di ottenere la metà degli importi riscossi dal fratello nella misura di € 3.736,55 oltre interessi legali e rivalutazione. Parimenti dimostrato l'importo di € 2.582,28 corrispondente ad un 1/3 del buono fruttifero n. 36 e le altre somme di cui l'importo non è noto. Per tali motivi chiede la somma di cui sopra.
- condanna di al pagamento in favore di Persona_1 Persona_2 della somma di € 250,00 mensili a titolo di quota dell'indennità di occupazione del fabbricato e degli annessi medesimi dal mese di dicembre
2002 fino al giorno del rilascio oltre gli interessi legali decorrenti dal mese di dicembre 2002 all'effettivo saldo salvo il più o meno che sarà provato in corso di causa conseguente alla richiesta di accertamento operata da della chiave del fabbricato di RE ZI e quindi del Persona_1 fabbricato tutto di RE ZI e dei suoi annessi
In particolare, secondo è provato quanto sopra riportato sia Persona_2 documentalmente che tramite le testimonianze assunte in primo grado e sul punto
è stata disposta ctu che ha accertato l'occupazione arbitraria dell'immobile, individuando il valore della indennità di occupazione in € 400 mensili dunque 200 ciascuno, errando però in ordine alla durata, collocando la fine della indebita occupazione al momento della nomina dell'amministratore della comunione. In realtà vi è la prova che mentre le chiavi della abitazione sono state consegnate a nell'estate 2014 a seguito di denuncia, quelle dei magazzini e del Persona_2 capannone le possiede ancora controparte (si parla di RE ZI) come dimostrato dal fatto che, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, solo aveva potuto aprire i fondi suddetti e il ctu ha rinvenuto moltissimi Persona_1 beni di proprietà dello stesso.
- condanna di alla restituzione immediata anche nella Persona_1 disponibilità del sig. della metà del fabbricato e degli Persona_2 annessi di RE ZI a mezzo consegna di copia della suddetta chiave riconosce che su questa domanda non vi è una omissione del Persona_2 giudice ma un rigetto implicito alla luce di quanto dallo stesso deciso riguardo alla divisione dei beni in comunione, dunque, ripropone la domanda unicamente in via subordinata, nel caso in cui la Corte dovesse modificare le conclusioni relative alla divisione delle comunioni.
- riconoscimento del diritto di passo in favore del fondo di proprietà sig.
Persona_2
L'odierno appellante evidenzia come già in primo grado aveva precisato, anche alla luce dell'esito della ctu che sulla particella 656 del suddetto grava una servitù per destinazione del buon padre di famiglia a favore di e dunque il Persona_2 giudice avrebbe dovuto darne atto nella assegnazione ed espressamente costituirla ex lege in virtù della divisione.
2) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
Impugna poi la parte della sentenza che non ha ritenuto provato il danno da intervenuta circonvenzione di incapace in quanto è dimostrato che Persona_1
e passavano molto tempo con la signora e che il primo si Parte_1 Pt_3 era fatto nominare procuratore generale dalla madre, senza comunicare nulla al fratello e che la signora si alimentava poco, non aveva animali da compagnia Pt_3
e non aveva spese particolari, non trovando fondamento la tesi per cui i soldi sono stati utilizzati per il mantenimento della madre e dei suoi gatti da cortile. Peraltro,
nel procedimento di interdizione, non aveva mai inventariato i beni Persona_1 della madre e che, a seguito di invito formale, non ha fornito la documentazione relativa. Le uniche spese documentabili conducono ad una somma di € 9.293,00.
Dunque, ha compiuto una serie di atti in violazione delle norme Persona_1 contenute negli articoli 424 e ss. che richiamano gli articoli 357 e ss. c.c. non avendo avuto cura della interdicenda non avendo svolto l'inventario Parte_5 dei suoi beni o investito i beni della signora, non avendo convertito i titoli e avendo riscosso, senza l'autorizzazione obbligatoria del giudice tutelare, capitali e concluso contratti.
3) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali
premettendo di condividere la ipotesi di assegnazione operata Persona_2 dal primo giudice, censura la ricostruzione dell'asse relitto della de cuius e dunque la ipotesi di conguaglio indicata a favore di procedendo ad esporre Persona_1 nuovamente le motivazioni per cui sarebbero ingiustificate le spese asseritamente sostenuto dal fratello stante la situazione di salute della madre e le conseguenti necessità ridotte. L'odierno appellante sottolinea che, come risulta dagli atti, lo stesso ha accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario a differenza del fratello che peraltro non ha dichiarato, al momento della redazione dell'inventario eseguito dal Cancelliere del Tribunale di GR, alcun credito verso la madre.
Ciò posto, elenca tutto ciò che la madre possedeva al momento Persona_2 dell'ictus avvenuto il 18 aprile 2000 (v. pp. 38-41). Dunque, dall'ictus al decesso la aveva un patrimonio liquido di lire 206.000.000 (N.B. dopo scrive Parte_3
206.800.000) che ha disperso e che va reintegrato. L'odierno Persona_1 appellante infatti rileva che nel caso in cui non si ritenessero, le indebite operazioni, quali ipotesi di circonvenzione di incapace, comunque gli atti di depauperamento compiuti da controparte devono essere annullati ex art. 377 c.c.. L'inesistenza di un titolo giustificativo di questi atti dispositivi è stata riscontrata nell'elaborato peritale del ctu . Nel periodo in cui è stato procuratore Per_3 Persona_1 generale e tutore provvisorio è stato accertato dal ctu che la de cuius ha percepito un totale di € 116.853,68 e dunque, secondo il prospetto del perito, Persona_1 ha avuto a disposizione € 99.778,04 e le spese documentate sarebbero solo di €
9.293,00 e non € 53.000 come affermato dal ctu. Da questo errore è poi conseguito quello del primo giudice sul conguaglio di € 92.050,00 che deve essere riformato.
In particolare, non si trova giustificazione alcuna circa i movimenti compiuti da per € 90.485,00 e dunque per ristabilire la parità con la quota da Persona_1 attribuire a quella di controparte dovrà essere rettificata in Persona_2 quanto dovrà restituire al fratello € 45.242,52 (la metà di € Controparte_5
90.485,04). In subordine, se il Collegio riterrà necessario considerare come effettuate anche le spese per le badanti, la differenza non provata sarà di €
77.560,68 e dunque la somma da disporre sarà la metà di quest'ultima e di conseguenza il conguaglio in favore di sarà in tesi di € 63.960,00 e Persona_1 in subordine di € 70.422,18.
4) Erronea lettura delle risultanze istruttorie e mancata corretta valutazione delle prove documentali, errore di diritto articolo 91 c.p.c.
Infine, l'odierno appellante impugna la statuizione sulle spese di lite e dunque la parziale reciproca soccombenza poiché in realtà con riferimento alle domande proposte, stante la omessa pronuncia sulle questioni sopraesposte, la soccombenza riguarderebbe unicamente il risarcimento del danno causato da in Persona_1 qualità di tutore e procuratore della de cuius.
• Si costituisce nel fascicolo n. RG. 1889/2019, così Persona_1 motivando:
L'odierno appellato ritiene che non possa formare oggetto del presente giudizio la improcedibilità degli appelli alle sentenze n. 414 e 415 del 2019 richiesta da così come le richieste di risarcimento danni per circonvenzione di Persona_2 incapace e di omissione dei doveri. In ordine all'annullamento ex art. 377 c.c. degli atti di depauperamento compiuti da con conseguente obbligo di Persona_1 restituzione alla massa delle somme percepite per € 132.023,00, quest'ultimo evidenzia come per l'accoglimento della richiesta era necessaria la chiamata in causa di quale litisconsorte necessario poiché gli atti di CP_6 depauperamento erano in realtà atti estintivi di libretti e titoli postali quindi atti di risoluzione del contratto di deposito e di riscossione di capitoli in cui CP_6
è parte. Comunque, controparte in primo grado, nel verbale della udienza del
02.11.2016, ha precisato che non intendeva annullare gli atti estintivi dei libretti postali e dei buoni postali infruttiferi ma che chiedeva la restituzione di quanto riscosso e non destinato alla madre. A tal fine si dovranno dunque esaminare l'ammontare delle spettanze della madre su detti titoli, delle somme riscosse dal presente, delle spese sostenute per l'assistenza alla madre, per la manutenzione della sua abitazione e del pagamento di tutte le tasse gravanti su terreni e appartamenti. L'odierno appellato rileva che la ctu dott.ssa atteso che non Per_4 sono stati più rinvenuti n. 265 documenti di spesa che risultavano dal presente depositati, ha riconfermato le risultanze contabili della relazione del dott. Per_3
e dunque a queste dovrà farsi riferimento. In particolare, a pag. 18 della relazione di quest'ultimo, le disponibilità facenti capo alla de cuius vengono quantificate in €
55.022,93 costituite da titoli e depositi accesi presso uffici postali e bancari. Tali titoli e depositi erano cointestati a e pertanto, solo Parte_3 Persona_1 metà devono essere attribuiti alla de cuius, spettando l'altra metà al cointestatario.
Per quanto riguarda le pensioni e le indennità varie, devono essere rideterminate in quanto l'indennità di accompagnamento è stata conteggiata per un arco di 30 mesi e non di 20 mesi con una differenza in meno di € 4.131,66 e comunque sia le pensioni che le indennità vanno conteggiate fino al decesso della de cuius. In ordine ai mobili e le suppellettili, dal verbale del ctu risulta che Per_3 Persona_2 ha rinunciato alla sua quota sulle spese. Dunque, anche tenendo conto del fatto che l'odierno appellato, come sopra affermato, era cointestatario con la madre dei titoli suddetti, risulta che è creditore del fratello di € 10.358,94 e Persona_1 non debitore di € 17.152,52. Il Tribunale, a differenza di quanto accertato dal ctu circa le spese effettuate per la madre da (€ 84.425,00 e riconosciute Persona_1 congrue per € 65.473,00) ha ritenuto effettuate dallo stesso spese per € 53.084,00, non motivando circa il discostamento da quanto accertato in perizia. Con riferimento ai titoli e depositi esistenti al momento del decesso di , Parte_3 questi sono stati riscossi dall'amministratore giudiziale che ha provveduto a consegnare la rispettiva quota ad ogni avente diritto mentre gli altri buoni postali sono stati riscossi dai vari cointestatari senza nulla corrispondere alla cointestataria Ciò posto, dalla documentazione non si evince alcun Parte_5 credito di verso il fratello, semmai il contrario con la conseguenza Persona_2 che il Tribunale ha errato nella valutazione delle prove e dei documenti.
Contrariamente a quanto affermato dall'odierno appellante nel primo motivo di appello, il Tribunale si è pronunciato sulle domande dallo stesso proposte, motivandole nella parte della sentenza in cui ha affrontato la divisione della comunione ereditaria (pp. 7-8). Per quanto concerne la asserita erronea lettura delle istanze istruttorie e la mancata valutazione delle prove documentali, la censura dovrebbe essere letta nel senso di un mancato accredito a favore di Per_1 per le somme sopramenzionate e meglio indicate nell'atto di appello della
[...] causa n. 1622/2019.
Alla udienza del 21 marzo 2023 la Corte riuniva la causa RG n. 1889/2019 alla n.
1622/2019 e le cause così come riunite venivano trattenute in decisione. Con ordinanza pubblicata il 22 marzo 2024 la Corte, rilevato che nella causa n.
1756/2019 era stata disposta la convocazione delle parti a fini conciliativi e ritenendolo opportuno anche per le cause riunite n. 1622/2019 e 1889/2019, rimetteva la causa sul ruolo anche per la discussione del progetto di divisione. Si costituivano volontariamente ed quali eredi di Parte_1 Parte_2
facendo proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte Persona_1 dal loro dante causa. Parimenti si costituivano , Controparte_1 CP_2
e quali successori universali di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Alla udienza del 15 ottobre 2024 le parti non approvavano il Persona_2 progetto né percorrevano diverse ipotesi transattive. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva presa in decisione alla udienza del 28 gennaio 2025 dalla Presidente delegata per l'incombente con termini per deposito di note conclusionali.
Con la memoria di replica del 7 marzo 2025, gli appellati nel fascicolo rg n.
1622/2019 eccepivano la inammissibilità delle conclusioni rassegnate il
28.01.2025 in quanto nuove rispetto a quelle già in atti e la rinuncia delle altre domande non avendo le parti formulato alcuna conclusione rispetto a quelle del
28.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico, si procederà previamente alla analisi dei motivi di appello nn. 1-2-3 formulati da nel fascicolo n. 1622/2019, Persona_1 posizione nella quale sono succedute ed in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi che hanno fatto proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte dal loro dante causa. In particolare, dopo aver specificato la provenienza e la consistenza dei diversi cespiti immobiliari, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado avendo il giudice provveduto ad una divisione unitaria degli stessi non considerando l'orientamento giurisprudenziale, seppur dallo stesso richiamato (Cass. n. 3512/2019), che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi. Alcuni cespiti, come si dirà meglio infra, formano tra i fratelli oggetto di comunione ereditaria mentre altri di comunione ordinaria.
Diversamente, il primo giudice ha operato un unico scioglimento della comunione ereditaria della tenendo conto non solo della collazione delle Parte_3 donazioni di beni effettuata dalla de cuius nei confronti di e Per_1 Per_2 ma anche di immobili facenti parte della comunione ordinaria tra i fratelli.
[...]
Ciò posto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale univoco che impone la diversificazione delle operazioni divisionali in virtù di titoli diversi (Cass. n.
3512/2019), si procederà in tal senso. In particolare, alla morte di , Parte_3 intervenuta dopo il decesso del di lei marito e Controparte_2 Per_2 Per_1 hanno ereditato la quota posseduta dalla madre (4/6) sui due appartamenti
[...] siti in via Cosa n.5, del garage e delle soffitte nonché l'intera proprietà, per ½ ciascuno, della quota indivisa pari a 1/303 di terreni agricoli denominati
Comunione Immobiliare “CC”. Quanto alle donazioni in vita effettuate dalla madre, a e a è pervenuto il compendio composto da Per_2 Persona_1 terreni e fabbricati a RE ZI per la quota di ½ ciascuno e la nuda proprietà, ciascuno per 1/6, del lotto edificabile sito nel comune di Capalbio (i restanti 2/6 erano stati dai fratelli ereditati alla morte del padre per la quota di 1/3 ciascuno) su cui successivamente essi hanno realizzato l'immobile di cui è causa. Prima di procedere alla ricostruzione delle masse da dividere, si enunciano i seguenti principi ricavati dalla giurisprudenza da applicare al caso di specie che, stante la presenza dei beni donati anzidetti, prevede l'istituto della collazione di cui all'art. 737 c.c.: 1. La collazione ereditaria, per legge, può avvenire o per conferimento del bene in natura o per imputazione e “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza” (Cass.
17409 2023) con la conseguenza per cui, non avendo le parti proceduto ad una scelta in tal senso, verrà imputato il valore della quota di spettanza dei beni donati come sopra descritti;
2. Peraltro, “la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicchè, ove il condividente abbia optato per la prima (N.d.r.: o nel caso in cui non abbia effettuato la scelta e comunque la collazione dovrà farsi per imputazione), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato (…)” (Cass. 9177 2018).
Partendo da questi presupposti, devono venire imputati alla massa attiva del patrimonio ereditario le somme di denaro corrispondenti al valore dei beni donati dalla madre ed in particolare la quota di 1/6 ciascuno del lotto edificabile sito in
Capalbio Scalo e la totalità del compendio sito in RE ZI per la quota di ½ ciascuno. Di fatto le donazioni sono state effettuate dalla madre ai due figli in parti uguali per cui le stesse si devono ritenere neutre nei calcoli rispetto alla ricostruzione della massa poiché nulla aggiungono e nulla tolgono al patrimonio ereditario. I beni oggetto di donazione, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato sub 2, rimangono di proprietà dei fratelli e come tali Per_1 costituiscono oggetto di comunione ordinaria unitamente all'immobile sito in
Capalbio Scalo, già di proprietà dei medesimi.
Posto quanto sopra statuito, le masse da dividere si presentano come segue:
• La comunione nascente dalla eredità della madre costituita dalla totalità di
CC (quota di ½ ciascuno) e dai 4/6 degli appartamenti siti in
GR (quota di 2/6 ciascuno) unitamente al valore dei beni donati stante l'applicazione dell'istituto della collazione per imputazione con gli effetti di cui si è detto sopra;
• La comunione ordinaria costituita dai beni di proprietà dei fratelli quali il compendio composto da terreni e fabbricati a RE ZI (che per effetto della collazione per imputazione, rimane di proprietà dei e l'immobile Per_1 costruito dagli stessi sito in Capalbio Scalo.
Quanto alla formazione della massa ereditaria della de cuius, ai fini della ricostruzione e della successiva divisione delle quote ereditarie di spettanza, bisogna tenere conto delle altre somme di denaro che andrebbero ad accrescere o a diminuire le rispettive quote ereditarie, secondo le allegazioni delle parti. In primo grado è stata operata, con perizia del 28.09.2017, una ricostruzione contabile volta ad accertare:
a) le somme che avrebbe riscosso in virtù della nomina a Persona_1 procuratore generale fino alla data della morte della madre;
Parte_3
b) le spese necessarie al mantenimento della stessa da aprile 2000 a fine novembre
2002;
c) l'esistenza di denari liquidi, buoni fruttiferi e frutti dipendenti dalle proprietà di
GR al momento della morte di e le spese di successione e infine Parte_3
d) l'importo, per il fabbricato di RE ZI e annessi, dell'indennità di occupazione da dicembre 2002 fino al giorno del rilascio.
Tale ricostruzione, come affermato dalla ctu, è stata operata sia sulla base della documentazione in atti, sia, quando quest'ultima era manchevole, sulla base della analisi della precedente perizia del dottor . Per_3
Il quarto motivo di appello proposto da censura proprio tale Persona_1 ricostruzione contabile e deve sul punto ritenersi quanto segue:
a) Quanto alle somme asseritamente riscosse da quale Persona_1 procuratore generale di ed in particolare: Parte_3
- buoni postali fruttiferi e libretti postali: la ctu, grazie alla documentazione in atti, ha rilevato la presenza di n. 56 buoni fruttiferi postali e n.6 libretti di deposito postali intestati alla de cuius e ad altri familiari come da allegato n.2 alla perizia. Di questi, ai fini del periodo oggetto di causa, sono stati presi in considerazione n. 23 buoni postali fruttiferi e n. 2 libretti postali posto che i restanti non risultavano estinti nel periodo di riferimento. Il totale degli importi di ciascun buono e libretto era di € 65.042,59. nel Persona_1 quarto motivo di appello, contesta questo importo semplicemente affermando che nella ctu del dottor le disponibilità facenti capo a Per_3 Parte_3 costituite da buoni postali e libretti bancari erano indicate nel totale di €
55.022,93 e che dunque alla de cuius doveva essere attribuita solo la metà di tale importo per la somma di € 27.511,46. si limita Persona_1 genericamente ad affermare la discrepanza tra la somma indicata dal dottor e quella della dott.ssa senza specificare per quale motivo Per_3 Per_4 quest'ultima sarebbe errata. È opportuno sottolineare come la seconda ctu non è una mera riproposizione della relazione del dottor che è stata Per_3 utilizzata dal giudice di primo grado solo laddove assente una ricostruzione più attuale. Nella fattispecie è la stessa dott.ssa ad affermare di essere Per_4 in possesso di adeguata documentazione, non censurata specificatamente da
Per tali motivi si conferma l'importo pari ad € 26.309,34, Persona_1 ferme le ulteriori quote di pari ad € 2.021,87 ed € 4.762,59 Parte_3
(totale di € 33.093,80) e la quota di spettanza di pari ad € Persona_2
2668,30 non contestate;
- pensioni ed altre indennità: nel chiedere la rideterminazione Persona_1 del conteggio effettuato in perizia richiama la ctu del dottor (€ Per_3
42.695,96) mentre il giudice di primo grado ha fatto riferimento alle risultanze della ctu della dott.ssa (€ 40.549,19). Per_4 Persona_1 contesta in particolare il periodo di 30 mesi (la ctu si riferisce in realtà ad un periodo di 28 mesi) preso in considerazione per il calcolo dell'indennità di accompagnamento a fronte degli asseriti 20 mesi di corresponsione. Tuttavia, non indica da quale elemento di fatto si tragga il minor numero delle mensilità rimanendo sul punto la censura inammissibile con conseguente conferma dell'importo totale già stabilito in perizia quale quello di €
40.549,19.
- Quanto a € 2.230,00 relativo a mobili e suppellettili della de cuius, è opportuno evidenziare che eccepisce la rinuncia da parte del Persona_1 fratello della sua quota ma tale somma comunque non è stata Per_2 presa in considerazione nella ricostruzione contabile della dott.ssa e Per_4 dunque non ricompresa nel totale di cui chiede la Persona_1 rideterminazione.
- Nulla contesta poi circa i punti 3, 4 e 6 della perizia (v. p. Persona_1
12), di talché le relative somme sono da confermarsi ed in particolare €
12.823,62 per i canoni di locazione immobili, € 3.151,89 per le sovvenzioni agricole da lui incassate ed € 516,46 quale importo restituito dall'amministrazione comunale di Capalbio a seguito di controversia.
Ciò posto il totale delle somme di spettanza della de cuius, riscosse da Per_1
è stato correttamente determinato in € 90.134,96 parimenti quella di
[...] spettanza del fratello in € 2668,30. Confermando l'importo che deve essere riconosciuto a e pari a € 47.735,78 (quale metà di € 90.134,96 Persona_2 comprensiva di € 2668,30).
- Quanto alla somma di € 53.084,00 riconosciuta dal giudice di primo grado a titolo di spese poste in essere da nell'interesse della madre, Persona_1 quest'ultimo ne contesta l'ammontare sostenendo che non è presente in sentenza adeguata motivazione circa il riconoscimento di tale importo, avendo il primo giudice disatteso quanto accertato dal ctu (n.d.r. Santoro).
Con ciò ignora che il primo giudice ha posto a fondamento della decisione la perizia della dott.ssa In particolare, dalla lettura della detta ctu si Per_4 evince in maniera chiara ed esplicita il ragionamento sotteso al riconoscimento di tale importo fatto proprio dal giudice di primo grado;
la sentenza non è stata resa dunque in assenza di motivazione, motivazione che non ha contestato, incorrendo nella valutazione Persona_1
d'inammissibilità della censura. In particolare, la dott.ssa ha Per_4 analizzato le somme che sarebbero state pagate da Persona_1 nell'interesse della madre per un importo di € 8.896,91 riferibile a spese documentate in atti (spese funebri, tasse da modelli unici), € 9.293,00 relativo alle spese documentate nella relazione del dott. (v. elenco p. Per_3
17) ed infine un importo di € 34.894,90 per una serie di spese non documentate ma che la ctu ragionevolmente riteneva essere state sostenute da e quindi nel suo interesse. Questo totale deve essere Persona_1 sottratto da quanto da lui riscosso (€ 90.134,96) con una differenza dunque di € 37.050,96. La dott.ssa teneva conto della metà di tale importo e Per_4 aggiungeva la quota di spettanza del solo riconosciuta in € 2668,30 Per_2
(come già sopra riportata), correttamente riconoscendo un conguaglio totale di € 21.193,78 in favore di Persona_2
b) Quanto all'esistenza di denari liquidi, buoni fruttiferi e frutti dipendenti dalle proprietà di GR al momento della morte di e le spese di Parte_3 successione, la ctu, stante la inesistenza di denari liquidi, con riferimento ai buoni fruttiferi e titoli non riscossi, richiamando l'allegato 2 di cui sopra, rilevava la presenza di n. 33 buoni fruttiferi postali e n.2 libretti postali.
Quanto agli importi, non avendo ricevuto risposta da in merito CP_6 al valore degli stessi al 25.11.2002 utilizzava come riferimento il valore alla data richiesta nella perizia del dottor (27.03.2006) ed in particolare Per_3
€ 47.944,02 per i buoni postali fruttiferi ed € 666,40 per i libretti postali.
Risultavano poi € 3.088,41 quali rate residue di un contratto di locazione stipulato da relativo alle proprietà di GR ed € 2.530 per Persona_1 spese di successione sostenute da Il giudice di primo grado Persona_2 non ha tenuto conto di tali importi che invece devono essere considerati per un totale di € 51.698,83 e di € 2.530 a titolo di spese di successione, aderendo alle conclusioni della più volte menzionata perizia.
c) Quanto alla indennità di occupazione di RE ZI, ci si soffermerà infra al momento della disamina dell'appello proposto da Persona_2
Si procede adesso alla analisi dei motivi di appello formulati da Persona_2 nel fascicolo n. 1889/2019, riunito al presente, e dunque da , Controparte_1
, e in qualità di suoi eredi che hanno CP_2 CP_3 Controparte_4 fatto proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni proposte dal loro dante causa.
Quanto al primo motivo di appello, sostiene che il primo giudice Persona_2 ha omesso di pronunciarsi su alcune domande da lui svolte ed in particolare:
a) Sulla domanda di condanna di al pagamento di € 10.000 Persona_1 relativi ai proventi conseguenti all'incasso del buono fruttifero n. 36 per la ragione di 1/3, alla illegittima ritenzione ed appropriazione dei canoni di locazioni delle abitazioni di GR, via Cosa n. 5 nonché all'affitto del podere di RE ZI, dei frutti dei fondi vicini e dei contributi statali e alla illegittima gestione dei beni in comunione senza autorizzazione dello stesso
. Per_2
Invero, quanto alle somme di cui al buono fruttifero n. 36 e ai canoni delle abitazioni site in GR il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi avendo considerato tali somme, in adesione alle conclusioni della ctu, nel conguaglio che deve corrispondere al fratello. In particolare, al punto a) “somme Persona_1 riscosse dal convenuto (n.d.r. ” la ctu ha tenuto conto del buono Persona_1 fruttifero n. 36 per l'importo di € 2.668,30 e dei canoni di locazione immobili per € 12.823,62, somme poi ricomprese nel totale già soprariportato di € 90.134,96 di cui poi si è ovviamente proceduto al dimezzamento e alla differenza in base ai conteggi relativi alle spese sostenute da In relazione a RE Persona_1
ZI, in primo luogo manca la prova scritta del contratto di locazione e in secondo luogo si limita genericamente a sostenere che la Persona_2 circostanza dedotta sia provata da testimoni escussi in primo grado. In particolare, le uniche testimonianze cui fa richiamo (verbali di udienza del 25 luglio 2012 teste e del 12 novembre 2013 teste ) sono ascrivibili agli Testimone_1 Testimone_2 appartamenti siti in via Cosa n. 5, GR posto che nel primo verbale vi si fa esplicito riferimento e nel secondo si accenna ad un “contratto di locazione di un garage regolarmente registrato”, garage non presente nell'immobile di RE ZI
e il cui contratto, non presente in atti, ben poteva essere prodotto o comunque ne poteva essere chiesta la produzione. La censura manca di specificità e per le motivazioni sovraesposte è da rigettare.
b) Sulla domanda di condanna al pagamento per indennità di occupazione del fabbricato di RE ZI
Pur rilevando la mancata espressa pronuncia da parte del giudice sul punto, dovendosi questa ritenere quale rigetto implicito della domanda, Persona_2 nel proporre appello, avrebbe dovuto dimostrare l'an debeatur anziché censurare unicamente il periodo di cui la ctu ha tenuto conto ai fini della eventuale determinazione del quantum, incorrendo così nella valutazione di inammissibilità con conseguente rigetto della domanda.
c) Sulla domanda di condanna al rilascio di RE ZI e su quella accertativa del diritto di servitù di passo nei suoi confronti
Quanto alla domanda di condanna al rilascio di RE ZI lo stesso Per_2 afferma di riproporla in via subordinata e cioè nella ipotesi in cui, in riforma
[...] della sentenza di primo grado, venisse assegnato l'immobile di RE ZI al medesimo in luogo di Quanto alla domanda accertativa del diritto Persona_1 di servitù, asserisce che il primo giudice avrebbe dovuto espressamente costituirla ex lege in virtù della assegnazione al fratello. Su entrambe le domande si statuirà nel prosieguo della parte motiva.
In ordine al secondo motivo di appello, censura la sentenza nella Persona_2 parte in cui ha respinto la richiesta di condanna di al pagamento Persona_1 di € 25.000,00 a titolo di risarcimento per grave violazione degli obblighi di tutore e di procuratore generale di . La domanda proposta in questa sede Parte_3 non appare più prospettata quale risarcimento del danno da reato bensì come una violazione del principio generale del neminem laedere e dei doveri assunti dal fratello in qualità di tutore. Ciò posto, insiste limitandosi ad Persona_2 allegare fatti quali ad esempio le abitudini della madre nel periodo di riferimento che non giustificherebbero le spese sostenute dal fratello. La censura è da ritenersi generica poiché limitarsi a sostenere che non c'è corrispondenza tra quanto necessario per l'assistenza alla madre e quanto speso a nulla rileva, soprattutto in considerazione del fatto che, a prescindere dalle somme documentate (che appunto sono documentate), quelle che non lo sono riguardano principalmente spese fisse
(Enel, telefono, utenze, tasse immobiliari) che non riguardano la cura della de cuius. Quanto alle spese asseritamente sostenute per le badanti, stante le condizioni della madre, è da ritenersi congruo l'importo stabilito in perizia. Peraltro, nel motivo di censura fa riferimento anche agli incassi dei buoni Persona_2 fruttiferi, degli affitti, PAC etc. ma di tutti questi importi si è già tenuto conto nel totale (dimezzato) che deve al fratello. Ciò posto la domanda è da rigettarsi Per_1 non essendo stata provata la sussistenza del danno per le ragioni anzidette.
Trattandosi evidentemente di responsabilità extracontrattuale, era onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi Persona_2 dell'illecito aquiliano;
onere che invece non è stato assolto.
Il terzo motivo di appello relativo alla asserita erroneità del conguaglio riconosciuto a suo carico di € 92.050,00 da versarsi in favore del fratello è assorbito in parte dalle considerazioni espresse nella parte motiva laddove si procede alla divisione e determinazione del conguaglio. La domanda, proposta in via preliminare, di annullamento degli atti di depauperamento ai sensi dell'art. 377 c.c con conseguente obbligo di restituzione alla massa delle somme indebitamente percepite (€ 132.023,00) da è assorbita dalla decisione adottata in Persona_1 questa sede che ne ha tenuto conto nella formazione delle quote ereditarie, seppur con un differente quantum.
Tanto deciso, si procede alla divisione delle masse. L'art. 789 c.p.c. così prevede:
“Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per
l'estrazione a sorte dei lotti.”
Nel caso di specie, le cause riunite e trattenute in decisione con ordinanza del 21 marzo 2023, sono state rimesse sul ruolo, con ordinanza del 19 marzo 2024, proprio al fine di convocare le parti per l'esame, a fini conciliativi, del progetto divisionale atteso che nel parallelo fascicolo (rg n. 1756/2019) si era proceduto in tal senso. Alla udienza del 15 ottobre 2024, fissata per comparizione delle parti e alla presenza della ctu i procuratori hanno espresso le loro osservazioni Per_4 circa il progetto divisionale dalla stessa predisposto e la Corte ha formulato una proposta transattiva poi disattesa. Come sopra indicato, le cause, rinviate alla udienza del 28 gennaio 2025, sono state trattenute in decisione attesa la mancata approvazione del progetto divisionale e di ulteriori proposte. È stato pertanto disposto il prosieguo del procedimento come descritto nello svolgimento del fatto.
Sul punto vedi comunque le sentenze della Cassazione nn. 2063/2024,
13621/2017, 27405/2013, 242/2010: “Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 789
c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non
è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto, quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (…), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria”.
Occorre pertanto procedere allo scioglimento del compendio ereditario relativo alla successione materna. Il compendio immobiliare andrà così suddiviso, con conseguente assegnazione:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 4/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 4/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1; diritti sui terreni in loc CC censiti al CT del Comune di Capalbio (GR) al foglio 20 p.lle 13, classe 4°- 25, classe 4° - 26, classe 4° -
27, classe 4° - 28, classe U° - 29, classe 2° - 84, classe 4° - 88, classe 4° -
90, classe U°; al foglio 21 p.lle 13 classe 3° – 14, classe 2° - 15, classe 2° -
16, classe U° - 17, classe 4° - 18, classe 3° - 21, classe U° - 22, classe 1° -
23, classe 2° - 24, classe 2° - 25, classe 2° - 26, classe 3° - 52, classe 1°- 54, classe 2° - 54, classe 4° - 56, classe 3° - 95, classe 3° - 226, cat, D/10; al foglio 27 p.lle 17, classe 4° - 27, classe 5°; al foglio 34 p.lle 6, classe 4° - 6, classe 3° - 7, classe 4° – 7, classe 3° - 17, classe 3°- 17, classe 2°- 18, classe
2° - 23, classe 2°- 122, classe 4°; al foglio 35 p.lle 1, classe 4°- 2, classe 3°-
3, classe 3°- 5, classe U°- 6, classe 2°- 7, classe 2° -7, classe 3°- 28, classe
2° - 145, classe 4°- 424, cat. D/10; al foglio 37 p.lle 4, classe 3° - 5, classe
4°- 9, classe 3°- 31, classe 2°; al foglio 39 p.lle 1, classe 4° -7, classe 4° - 11, classe 4° - 15, classe 4° - 188, classe 4°- 207, classe 4-208, classe 3°- 209, classe 4° - 210, classe 4° - 211, classe 3°; al foglio 48 p.lle 27, classe 2°- 108, classe 2°;
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
8.100,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1
La ragione che è sottesa l'attribuzione dei singoli immobili alle due parti condividenti è la seguente: quanto al compendio sito in via Cosa n.5, GR si rileva la mancata contestazione delle parti circa la assegnazione disposta in primo grado che viene fatta propria anche dalla Corte: Inoltre alle parti sono pervenuti dalla successione materna i 4/6 del compendio immobiliare sito in GR, via Cosa n. 5 che corrispondono, aderendo alla stima del patrimonio immobiliare disposta dalla ctu (totale di € 223.060,00) ad € 148.707,00 totali per una quota per ciascuno pari ad € 74.354,00. Assegnando a quanto sopra Persona_1 riportato, lo stesso riceve una quota pari ad € 69.306,00 e una Persona_2 quota pari ad € 79.400 più € 3000 relativi ai diritti sui terreni in loc. CC.
La scelta divisionale operata trova la sua giustificazione nel fatto che Per_1
per quanto precedentemente motivato, è debitore di per
[...] Persona_2
l'importo di € 21.194,00. Operando la compensazione tra questo importo e quanto eccede dalla quota di deve corrispondere al Persona_2 Persona_1 fratello una somma pari ad € 8.100,00.
Quanto alla somma di € 51.698,83 relativa a denari, titoli e affitti esistenti al momento del decesso di , essa deve essere assegnata per un mezzo Parte_3 ciascuno ai due condividenti, (€ 25.849,42) somma alla quale , a favore di Per_2
deve essere aggiunta la metà di quanto da lui pagato a titolo di spese di
[...] successione (€ 2530). Pertanto, ha diritto alla assegnazione di Persona_2 una quota pari ad € 27.114,5. A viene assegnata una quota pari Persona_1 ad € 24.584,5.
Deve poi procedersi allo scioglimento del compendio immobiliare relativo alla comunione ordinaria che andrà così assegnato:
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) immobili in Capalbio Scalo censiti tutti al CF nel foglio 44 del
Comune di Capalbio (GR) p.lla 133: appartamento piano terra sub. 3, cat.
A/2, classe 3°, vani 6; appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/2, classe
3°, vani 6,5; appartamento piano secondo, sub. 5, cat. A/2, classe 3°, vani
6,5; garage piano seminterrato, sub. 6, cat. C/6, classe 4°, mq. 110, corte scoperta al piano terra e vano scale comune, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e
6; soffitte piano sottotetto, sub. 2, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e 6;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) immobili RE Controparte_3 Controparte_4
ZI così censiti: magazzino al piano terra del fabbricato rurale, capannone e ex porcilaia al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR),
p.lla 655, sub. 2, cat. D/10; appartamento al primo piano del fabbricato rurale al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 3, cat.
A/4, classe 3°, vani 9,5; corte di pertinenza al CF al foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla.655, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 2 e 3; terreni censiti al CT nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 656, seminativo, classe 3° e foglio 36, p.lla 46, seminativo, classe 3°.
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
92.050,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1
La Corte è edotta dell'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la somma stabilita a conguaglio deve essere la più ridotta possibile. Rileva tuttavia che in primo luogo la somma di 92.050,00 deve rapportarsi all'intero patrimonio immobiliare che è pari ad oltre un milione e mezzo di euro. Osserva poi che la ipotesi alternativa che potrebbe prevedere un minor conguaglio, mediante attribuzione dell'immobile di più basso valore (garage di Capalbio Scalo) assomma in sé vari motivi di inopportunità: intanto scorporare il garage degli appartamenti significa interrompere un rapporto pertinenziale sussistente tra il garage e gli appartamenti sovrastanti e dunque la funzionalità dell'uso dei beni immobili da ritenersi invece preminente. D'altra parte, deve rilevarsi la non comune conflittualità esistente tra le parti che ha generato un procedimento che si trascina dal 2003 con ripetuti incombenti istruttori e tentativi di conciliazione con conseguente aggravio dell'attività giurisdizionale e delle spese delle parti private che impone quale migliore soluzione la totale divisione del compendio e la eliminazione di qualsiasi rapporto anche di fatto tra le parti. L'attribuzione a a RE ZI si giustifica con la esistenza a suo favore di un Persona_2 diritto di servitù che viene così a cessare unificandosi nel totale diritto di proprietà.
Ciò posto, si statuisce come da dispositivo, ogni altra questione assorbita. In particolare, la domanda, proposta da di condanna di Persona_2 Per_1 alla restituzione immediata della metà del fabbricato e degli annessi di
[...]
RE ZI a mezzo consegna della chiave è superata dallo scioglimento della comunione e conseguente assegnazione del suddetto immobile agli eredi di
Parimenti assorbita dalla assegnazione di RE ZI agli eredi Persona_2 di la domanda accertativa del diritto di servitù di passo. Persona_2
Gli interessi sulle somme stabilite a conguaglio decorrono dallo scioglimento della comunione ( Corte d'Appello Napoli, Sez. II, 13/04/2022, n. 1552 ). La rivalutazione non è stata oggetto di domanda. In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la complessità oggettiva della causa e la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite del presente grado del giudizio, del primo grado e del cautelare, attesa la natura del conflitto e la resistenza da parte di entrambe le parti alla conciliazione della lite. Per le medesime motivazioni le spese di ctu del primo grado sono tutte poste a carico delle due parti processuali per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 414/2019 del Tribunale Ordinario di GR
DISPONE la divisione della massa derivante dalla comunione ereditaria come segue:
ASSEGNA
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) i 4/6 dell'appartamento a piano terra di GR via Cosa, con garage e corti sub 10, 11, ripostiglio e corridoio piano terra e area urbana censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano terra, sub 1, cat. A/4 classe 3 vani 5; garage e corte scoperta, sub 10, cat. C/6 classe 6; corte di pertinenza sub. 11, b.c.n.c. ai sub. 1, 4, 10 e 13; ripostiglio/corridoio al piano terra, sub. 13, cat. C/2, classe 4; corte scoperta censita quale area urbana, sub. 9;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) i 4/6 Controparte_3 Controparte_4 dell'appartamento al primo piano di GR via Cosa oltre alle due soffitte sub 14, 15, censiti tutti al CF del Comune di GR F. 88 partic. 559: appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/4, classe 3; soffitta al piano secondo, sub. 14, cat. C/2, classe 1; soffitta al piano secondo, sub. 15, cat.
C/2, classe 1; diritti sui terreni in loc CC censiti al CT del Comune di Capalbio (GR) al foglio 20 p.lle 13, classe 4°- 25, classe 4° - 26, classe 4° -
27, classe 4° - 28, classe U° - 29, classe 2° - 84, classe 4° - 88, classe 4° - 90, classe U°; al foglio 21 p.lle 13 classe 3° – 14, classe 2° - 15, classe 2° -
16, classe U° - 17, classe 4° - 18, classe 3° - 21, classe U° - 22, classe 1° -
23, classe 2° - 24, classe 2° - 25, classe 2° - 26, classe 3° - 52, classe 1°- 54, classe 2° - 54, classe 4° - 56, classe 3° - 95, classe 3° - 226, cat, D/10; al foglio 27 p.lle 17, classe 4° - 27, classe 5°; al foglio 34 p.lle 6, classe 4° - 6, classe 3° - 7, classe 4° – 7, classe 3° - 17, classe 3°- 17, classe 2°- 18, classe
2° - 23, classe 2°- 122, classe 4°; al foglio 35 p.lle 1, classe 4°- 2, classe 3°-
3, classe 3°- 5, classe U°- 6, classe 2°- 7, classe 2° -7, classe 3°- 28, classe
2° - 145, classe 4°- 424, cat. D/10; al foglio 37 p.lle 4, classe 3° - 5, classe
4°- 9, classe 3°- 31, classe 2°; al foglio 39 p.lle 1, classe 4° -7, classe 4° - 11, classe 4° - 15, classe 4° - 188, classe 4°- 207, classe 4-208, classe 3°- 209, classe 4° - 210, classe 4° - 211, classe 3°; al foglio 48 p.lle 27, classe 2°- 108, classe 2°; condanna
3) (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) a corrispondere a (e per lui a , Persona_2 Controparte_1
e in qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi) conguaglio di € 8.100,00 . con interessi dallo scioglimento della comunione al saldo.
DISPONE altresì la divisione della massa derivante dalla comunione ordinaria come segue:
ASSEGNA
1) A (e per lui a ed in qualità Persona_1 Parte_1 Parte_2 di eredi) immobili in Capalbio Scalo censiti tutti al CF nel foglio 44 del
Comune di Capalbio (GR) p.lla 133: appartamento piano terra sub. 3, cat.
A/2, classe 3°, vani 6; appartamento piano primo, sub. 4, cat. A/2, classe
3°, vani 6,5; appartamento piano secondo, sub. 5, cat. A/2, classe 3°, vani
6,5; garage piano seminterrato, sub. 6, cat. C/6, classe 4°, mq. 110, corte scoperta al piano terra e vano scale comune, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e
6; soffitte piano sottotetto, sub. 2, b.c.n.c. ai sub. 3, 4, 5 e 6;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) immobili siti in RE Controparte_3 Controparte_4
ZI così censiti: magazzino al piano terra del fabbricato rurale, capannone e ex porcilaia al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 2, cat. D/10; appartamento al primo piano del fabbricato rurale al CF nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 655, sub. 3, cat.
A/4, classe 3°, vani 9,5; corte di pertinenza al CF al foglio 36 del Comune di
Capalbio (GR), p.lla.655, sub. 1, b.c.n.c. ai sub. 2 e 3; terreni censiti al CT nel foglio 36 del Comune di Capalbio (GR), p.lla 656, seminativo, classe 3° e foglio 36, p.lla 46, seminativo, classe 3°.
3) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) conguaglio di € Controparte_3 Controparte_4
92.050,00 da versarsi in suo favore da parte degli eredi di Persona_1 con interessi dalla scioglimento della comunione al saldo.
ACCERTA la esistenza nel patrimonio ereditario di della somma di Parte_3
€ 51.698,83 nonché della somma di € 2530,00 a titolo di spese di successione e che pertanto devono essere assegnate come segue:
1) A (e per lui a ed in Persona_1 Parte_1 Parte_2 qualità di eredi) la somma di € 24.584,5;
2) A (e per lui a , Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di eredi) la somma di € Controparte_3 Controparte_4
27.114,5;
COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
PONE le spese di ctu del primo grado a carico di entrambe le parti per ½ ciascuno.
Firenze 20 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani