CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LV TE EL ER AN R.G.N. 35689/2025 NI CO GENOVESE SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL ER AN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA MARIA FIORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha disatteso l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale, che era stata presentata da RI RT, soggetto attualmente detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo.
2. Ricorre per cassazione RI RT, con il patrocinio dell’avv. Carlo Dalla Vedova, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 176 cod. pen. in materia di liberazione condizionale. Ci si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale di sorveglianza non abbia attivato il proprio potere istruttorio, volto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicazione - in correlazione con l’art. 27 Cost. - della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 334 del 1988, nonché dell’art. 1 cod. proc. pen. sulla giurisdizione penale e dell’art. 20 cod. proc. pen.; si lamenta, dunque, il mancato rispetto dell’accordo internazionale, con conseguente presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione all’esame di pretese risarcitorie formulate nello Stato estero.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., a causa di una inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di una contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, quanto all’esclusione del profilo del ravvedimento preteso dall’art. 176 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli atti del processo. Dalle relazioni Penale Sent. Sez. 1 Num. 8550 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: AN EL ER Data Udienza: 05/02/2026 trattamentali e dall’osservazione intramuraria, infatti, emergerebbe una costante adesione del condannato ai programmi e alle attività rieducative propostegli, tanto che la stessa equipe ha espresso parere favorevole alla liberazione condizionale, rilevando la sussistenza di una spinta autentica al cambiamento e una forte resilienza psicologica.
3. La difesa ha presentato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale ha inteso evidenziare l’intervento di alcuni fattori sopravvenuti in pendenza del presente giudizio;
in particolare, si è fatto riferimento: - al fatto che, in data 1° dicembre 2025, il ricorrente abbia ottenuto l’approvazione dal Magistrato di sorveglianza, per l’ammissione al programma di lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, presso una azienda agricola;
- al fatto che, in data 24 settembre 2025, sia stata redatta una relazione di sintesi aggiornata inerente al RT, relazione che contempla ipotesi trattamentali improntate all’ammissione del soggetto all’attività lavorativa esterna. Tanto precisato, la difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione. La difesa intende ottenere, infatti, una non consentita rivisitazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza, sulla base dell’attribuzione ai medesimi elementi, già valutati nel corso del giudizio, di significati dimostrativi favorevoli all’assistito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Ampliando la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi che il RT è stato condannato alla pena dell’ergastolo – per esser stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio premeditato, commesso con l’uso di arma da fuoco, in danno di AN DA KE - con sentenza della Corte Suprema della Florida (Stati Uniti d’America) del 20/06/2000. RT è stato tratto in arresto il giorno 11/10/1999 e si trova, da quel tempo, ininterrottamente detenuto;
è giunto in Italia il 18/05/2024, a seguito del riconoscimento – da parte della Corte di appello di Trento, in data 17/04/2024 - della suddetta sentenza straniera di condanna. È attualmente detenuto, quindi, per la prosecuzione dell’esecuzione della pena perpetua inflittagli, secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate (Convenzione ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 334 del 25 luglio 1988). A fondamento della impugnata decisione reiettiva, il Tribunale di sorveglianza ha osservato come - nonostante il raggiungimento della soglia di ammissibilità al beneficio, stante l’avvenuta espiazione della quota di pena richiesta dalla norma – non sussistano i requisiti del sicuro ravvedimento e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ovvero dell'impossibilità di adempierle.
3. Con il primo motivo, ci si duole del vizio di violazione di legge, con specifico riferimento all’art. 176 cod. pen. in materia di liberazione condizionale.
3.1. Rappresenta la difesa come in atti non risulti esser stata pronunciata - a carico di RT - alcuna condanna all’adempimento delle obbligazioni civili;
neanche risulta che siano state poste a carico del condannato spese processuali, oppure che siano stati imposti obblighi risarcitori in favore della persona offesa attualmente esistente, ossia AD KI, fratello della vittima. Aggiunge la difesa come sussistano degli evidenti limiti imposti al giudice italiano, allorquando questi si accinge a valutare atti formati all’estero; l’unica pronuncia alla quale si può fare riferimento, pertanto, è quella della Corte di appello di Trento del 17 aprile 2024, che attiene esclusivamente al procedimento avente ad oggetto il riconoscimento della sentenza penale straniera, in applicazione della richiamata Convenzione. Ma anche da tale 2 sentenza, prosegue la difesa, può evincersi come – non essendoci obbligazioni civili gravanti sul RT – quest’ultimo non possa essere chiamato a offrire alcun pagamento. Il provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - risulterebbe viziato anche nella parte in cui si spinge a valutare il procedimento americano, secondo le leggi dello Stato della Florida, così finendo per compiere una attività preclusa al giudice italiano. Ulteriore errore sarebbe stato commesso dal Tribunale di sorveglianza, quanto alla identificazione degli eredi della vittima, dato che TO KE è deceduto il 24 febbraio 2019; il fratello AD KE, invece, si è detto convinto della innocenza di RT. Ai sensi della succitata Convenzione di Strasburgo, poi, l’esecuzione della condanna deve essere regolata secondo la legge dello Stato di esecuzione. Precisa inoltre la difesa, comunque, che gli eredi della vittima sono ormai decaduti dalla possibilità di coltivare l’azione civile risarcitoria, che negli Stati Uniti va esercitata entro due anni dal decesso della vittima. Non si è ritenuto opportuno fare ricorso, secondo la difesa, al potere istruttorio, che sarebbe stato invece specificamente attivabile dal Tribunale di sorveglianza, onde accertare la disciplina inerente al risarcimento del danno da reato, vigente nello Stato della Florida;
parimenti omessa sarebbe poi restata ogni indagine, in punto di esistenza di statuizioni di tipo risarcitorio.
3.2. La doglianza difensiva sin qui riassunta si sostanzia, in pratica, in una eccezione di violazione della giurisdizione estera;
essa è però il frutto di una incongrua sovrapposizione, tra la normativa statunitense e quella italiana. Il punto nodale del presente procedimento, infatti, non è da ricercare nella mancanza di condanna alle spese e, a monte, di domande risarcitorie, ovvero nella eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno secondo la legge dello Stato estero;
il fulcro della questione, al contrario, inerisce alla sussistenza, o meno, di una spontanea offerta – proveniente dal condannato - di provvedere al risarcimento in danno della persona offesa. Giova infatti ricordare che, a norma dell’art. 738 cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della sentenza straniera, le pene e la confisca sono eseguite secondo la legge italiana, fermo restando il divieto di aggravamento della pena irrogata all’estero, stabilito dall’art. 735 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11425 del 11/02/2004, Sciabica, Rv. 227821 – 01) e salvo il fatto che l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera – in vista dell’esecuzione della stessa nello Stato italiano, a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 - deve essere eseguito considerando eventuali benefici già acquisiti dal condannato, nel corso del periodo di esecuzione trascorso all'estero (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 – 01).
3.3. Premessa allora la non decisività del dedotto errore, afferente all’individuazione soggettiva delle persone offese, il nucleo centrale dell’avversata decisione è da ricercare nella ritenuta assenza di una volontà volta al risarcimento, da parte del RT. Il Tribunale di sorveglianza, seguendo un percorso concettuale di ineccepibile saldezza logica, ha infatti evidenziato che: - i congiunti della vittima sono identificati e reperibili;
- non vi è stata alcuna rinuncia al credito, tale non potendosi certo considerare l’invio di una lettera, da parte del solo fratello della vittima, al Governatore dello Stato della Florida (nemmeno al condannato); - il RT ha la sicura disponibilità di una somma di denaro, pari a trentamila euro, depositata sul suo conto corrente ad opera di un comitato di sostegno, ma in relazione a tale somma – certo sufficiente ad assolvere, almeno parzialmente, ai propri doveri risarcitori – non ha fatto 3 alcuna formale offerta, visto che non risulta che essa sia mai stata posta a disposizione degli aventi diritto. Il tutto, ad avviso del Tribunale di sorveglianza, dimostra plasticamente l’assenza di qualsivoglia impossibilità di procedere all’adempimento e, anzi, la sussistenza di una precisa volontà di non darvi corso. Tale essendo l’argomentare che è alla base dell’ordinanza impugnata, la censura difensiva non può che essere ritenuta distonica, rispetto alla ratio che sorregge il provvedimento aggredito e, in quanto tale, inammissibile per aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour Sami, Rv. 277710).
4. Il secondo motivo è incentrato sul profilo della natura stessa del ravvedimento, rilevante ai fini indicati dall’art. 176 cod. pen.
4.1. L’errore si anniderebbe - attenendosi alla prospettazione difensiva - nell’aver escluso la sussistenza del necessario requisito del sicuro ravvedimento, facendo leva esclusivamente sull’assenza di gesti riparatori provenienti dal condannato e sul mantenimento, da parte di questi, della dichiarazione di innocenza;
non sarebbe stato effettuato, in tal modo, un esame complessivo circa le condotte esteriorizzate dal condannato, atte a dimostrare un effettivo cambiamento nella personalità dello stesso. RR risulterebbe il rilievo attribuito all’assenza di riconciliazione con la famiglia della vittima, che non ha mai inteso avanzare pretese risarcitorie nei riguardi del condannato. Il rigetto della liberazione condizionale, a fronte di ventisei anni di pena già espiati, con una condotta sempre corretta e in carenza di elementi indicativi di pericolosità sociale, finirebbe allora per porsi - secondo la difesa - in una posizione di netto contrasto con la finalità rieducativa della pena.
4.2. Questa Corte ha costantemente affermato che la nozione di «ravvedimento», rilevante in punto di concessione dell’istituto della liberazione condizionale, abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato, entro l’arco temporale coperto dall’espiazione della pena, che siano obiettivamente atti a evocare, anche alla luce del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la sussistenza di una convinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali, nonché idonei a consentire - in termini di certezza, o almeno di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza- la formulazione di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico, in ordine alla pragmatica conformazione della futura condotta di vita del soggetto, all'osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni, in ordine alla valenza del già effettuato percorso trattamentale, sulle relazioni provenienti dagli organi ai quali è demandata l'osservazione del condannato, senza però essere vincolato dal tenore dei pregressi giudizi;
compete quindi al medesimo giudice, dovendosi prescindere da ogni forma di automatismo, la definitiva valutazione, in ordine alla pregnanza e concludenza dell'operato percorso di revisione critica del vissuto criminale (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 4 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 52627 del 14/11/2017, Goti, Rv. 271475; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366). Laddove il carico di pregiudizi, oltre che la gravità dei reati perpetrati dal condannato, non siano intrinsecamente ostativi, in presenza dei presupposti di legge, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi rappresentano il momento iniziale della valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il ravvedimento. Tale rinnovato atteggiamento deve apparire – per espresso dato testuale della norma - «sicuro», circostanza che obbliga al compimento di una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento serbato nel corso dell'espiazione della pena, quanto più vasto si sia rivelato l'allarme sociale determinato dai crimini perpetrati (Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872). Tale valutazione, in definitiva, non deve arrestarsi alla mera verifica, circa la partecipazione del condannato all’iter rieducativo;
deve essere condotto, al contrario, un esame particolarmente attento e approfondito, finalizzato ad accertare tanto l'esistenza di un effettivo e irreversibile mutamento, manifestato a mezzo della totale rivisitazione del proprio pregresso agire illecito, quanto il correlato profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti nel tempo.
4.3. La censura difensiva, in realtà, non coglie proprio l’aspetto fondamentale della problematica in esame, costituito dal fatto che l’adempimento delle obbligazioni civili non rileva in quanto tale, bensì in veste di elemento da inserire in un più ampio quadro valutativo, volto a dimostrare il ravvedimento del condannato e la sua riprovazione per il delitto commesso, oltre che l’esistenza di una fattiva volontà di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Tale accezione del concetto di ravvedimento depotenzia, inevitabilmente, il fatto che nella concreta fattispecie non vi sia stata condanna, negli Stati Uniti, al risarcimento in favore della parte civile;
ciò che davvero rileva, con valenza decisiva, è il fatto – pacificamente ammesso dalla difesa - che RT abbia la sicura disponibilità di una certa somma di denaro, frutto di contributi di solidarietà e non ne abbia fatto uso a fini risarcitori, neppure sotto forma di mera offerta. La dichiarazione proveniente dal fratello della vittima, circa la pretesa innocenza di RT, ovviamente, in alcun modo incide sulla possibilità, per il condannato stesso, di formulare una formale offerta risarcitoria, salvo eventualmente vedersela rifiutare dall’avente diritto.
4.4. Il motivo, in sostanza, resta debole proprio sul versante del mancato utilizzo della sopra detta somma di denaro. La difesa infatti coltiva – in modo cumulativo - argomentazioni tra loro idealmente ben distinte, sostenendo, in primo luogo, non essere intervenuta alcuna condanna risarcitoria;
tale dato, però, non elide certo l’esistenza di obbligazioni civili nascenti dal reato. Contestualmente, si rappresenta l’impossibilità ad adempiere, comunque, per essere il condannato impossidente;
questa asserzione, però, evidentemente pecca sotto il profilo della dimostrazione circa la natura incolpevole di tale impossibilità, visto che non tiene conto proprio della presenza della suddetta somma di trentamila euro.
4.5. In disparte il tema della effettiva praticabilità degli adempimenti di tipo risarcitorio, la difesa trascura anche di evidenziare l’esistenza di una qualsivoglia manifestazione di effettivo interessamento, da parte del condannato, verso la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato;
parimenti privo di confutazione - nell’alveo delle deduzioni difensive - è restato anche l’aspetto dell’inesistenza di un qualunque tentativo, da parte di 5 RT - se non di riparare interamente - almeno di attenuare, nei limiti delle sue possibilità, i danni provocati. Trattasi di profili specificamente posti in rilievo dal Tribunale di sorveglianza e sui quali, quindi, la difesa si sarebbe dovuta soffermare.
4.6. Sono corrette, infine, le ulteriori affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata – non efficacemente contrastate dalla difesa – secondo cui la lettera del fratello dell’ucciso non è assimilabile a una rinuncia al credito, così come tale significazione non può essere attribuita alla non opposizione all’estradizione (quest’ultimo, in particolare, è un profilo comunque radicalmente diverso).
5. Quanto al terzo motivo, viene dedotto un travisamento dell’effettivo contenuto degli atti, con particolare riguardo alle relazioni trattamentali e all’osservazione intramuraria. RR sarebbe inoltre, secondo la difesa, ritenere che RT potesse essere in grado di risarcire il danno cagionato, potendo egli disporre della somma di euro trentamila;
si sarebbe trattato, in realtà, di denaro proveniente da liberalità, ossia di somme versate da terzi, per puro spirito solidaristico, all’associazione “Una chance per CH.
5.1. Quanto all’utilizzo della somma di denaro disponibile, si tratta di un profilo sopra già ampiamente sviscerato e semplicemente riproposto – negli esatti termini – nell’ambito della doglianza ora in esame. Va per il resto evidenziato come la censura si sviluppi sul piano del fatto e sia tesa a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi disponibili, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
5.2. D'altronde, nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata, che è invece congruente e puntuale, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà. Il Tribunale di sorveglianza - con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, in quanto esaustiva e coerente – ha preso in considerazione le relazioni di osservazione inframurarie ed ha valutato come da queste emerga, in primo luogo, l’assenza di un sentimento in qualche modo empatico, verso i familiari della vittima, potendosi desumere, anzi, una totale insensibilità verso il dolore cagionato, tanto alla famiglia della vittima, quanto alla sua. Parimenti assente è risultato - secondo quanto può leggersi nel provvedimento impugnato - il necessario approfondimento, da parte del condannato, circa gli accadimenti per i quali è intervenuta la condanna a suo carico. Saldando tra loro tali elementi, il Tribunale di sorveglianza è giunto alla conclusione che il comportamento corretto e partecipativo serbato dal soggetto in ambiente carcerario – sebbene eventualmente valutabile, in vista della fruizione di altri benefici penitenziari – non sia sufficiente a ritenere ormai formata, nel condannato, una stabile e convinta forma di 6 rivisitazione critica del proprio vissuto e, consequenzialmente, un sicuro ravvedimento. Né difformi lumi sono ricavabili dagli ulteriori elementi addotti dalla difesa, a mezzo della memoria depositata in vista della presente udienza;
come già esposto in parte narrativa, trattasi dell’approvazione – ad opera del Magistrato di sorveglianza – relativa all’ammissione allo svolgimento di un programma di lavoro esterno presso una azienda agricola e, infine, di una nuova ipotesi trattamentale, connotata dall’espletamento di attività lavorativa esterna, contenuta in una relazione di sintesi aggiornata. Trattasi, anzitutto, di elementi non apprezzabili in questa sede, in quanto prodotti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato e, dunque, avulsi dalla valutazione sussunta in questo;
viepiù, pure in tal caso vengono dalla difesa introdotti temi eminentemente attinente al merito, oltre che non in grado di esaltare possibili vizi deducibili nel giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo, in definitiva, deve essere disatteso, in quanto fattuale e rivalutativo.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL ER AN GI OC 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL ER AN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA MARIA FIORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha disatteso l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale, che era stata presentata da RI RT, soggetto attualmente detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo.
2. Ricorre per cassazione RI RT, con il patrocinio dell’avv. Carlo Dalla Vedova, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 176 cod. pen. in materia di liberazione condizionale. Ci si duole, in particolare, del fatto che il Tribunale di sorveglianza non abbia attivato il proprio potere istruttorio, volto a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicazione - in correlazione con l’art. 27 Cost. - della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 334 del 1988, nonché dell’art. 1 cod. proc. pen. sulla giurisdizione penale e dell’art. 20 cod. proc. pen.; si lamenta, dunque, il mancato rispetto dell’accordo internazionale, con conseguente presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione all’esame di pretese risarcitorie formulate nello Stato estero.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., a causa di una inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di una contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, quanto all’esclusione del profilo del ravvedimento preteso dall’art. 176 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli atti del processo. Dalle relazioni Penale Sent. Sez. 1 Num. 8550 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: AN EL ER Data Udienza: 05/02/2026 trattamentali e dall’osservazione intramuraria, infatti, emergerebbe una costante adesione del condannato ai programmi e alle attività rieducative propostegli, tanto che la stessa equipe ha espresso parere favorevole alla liberazione condizionale, rilevando la sussistenza di una spinta autentica al cambiamento e una forte resilienza psicologica.
3. La difesa ha presentato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale ha inteso evidenziare l’intervento di alcuni fattori sopravvenuti in pendenza del presente giudizio;
in particolare, si è fatto riferimento: - al fatto che, in data 1° dicembre 2025, il ricorrente abbia ottenuto l’approvazione dal Magistrato di sorveglianza, per l’ammissione al programma di lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354, presso una azienda agricola;
- al fatto che, in data 24 settembre 2025, sia stata redatta una relazione di sintesi aggiornata inerente al RT, relazione che contempla ipotesi trattamentali improntate all’ammissione del soggetto all’attività lavorativa esterna. Tanto precisato, la difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione. La difesa intende ottenere, infatti, una non consentita rivisitazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di sorveglianza, sulla base dell’attribuzione ai medesimi elementi, già valutati nel corso del giudizio, di significati dimostrativi favorevoli all’assistito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Ampliando la sintesi contenuta in parte narrativa, può dirsi che il RT è stato condannato alla pena dell’ergastolo – per esser stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio premeditato, commesso con l’uso di arma da fuoco, in danno di AN DA KE - con sentenza della Corte Suprema della Florida (Stati Uniti d’America) del 20/06/2000. RT è stato tratto in arresto il giorno 11/10/1999 e si trova, da quel tempo, ininterrottamente detenuto;
è giunto in Italia il 18/05/2024, a seguito del riconoscimento – da parte della Corte di appello di Trento, in data 17/04/2024 - della suddetta sentenza straniera di condanna. È attualmente detenuto, quindi, per la prosecuzione dell’esecuzione della pena perpetua inflittagli, secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate (Convenzione ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 334 del 25 luglio 1988). A fondamento della impugnata decisione reiettiva, il Tribunale di sorveglianza ha osservato come - nonostante il raggiungimento della soglia di ammissibilità al beneficio, stante l’avvenuta espiazione della quota di pena richiesta dalla norma – non sussistano i requisiti del sicuro ravvedimento e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ovvero dell'impossibilità di adempierle.
3. Con il primo motivo, ci si duole del vizio di violazione di legge, con specifico riferimento all’art. 176 cod. pen. in materia di liberazione condizionale.
3.1. Rappresenta la difesa come in atti non risulti esser stata pronunciata - a carico di RT - alcuna condanna all’adempimento delle obbligazioni civili;
neanche risulta che siano state poste a carico del condannato spese processuali, oppure che siano stati imposti obblighi risarcitori in favore della persona offesa attualmente esistente, ossia AD KI, fratello della vittima. Aggiunge la difesa come sussistano degli evidenti limiti imposti al giudice italiano, allorquando questi si accinge a valutare atti formati all’estero; l’unica pronuncia alla quale si può fare riferimento, pertanto, è quella della Corte di appello di Trento del 17 aprile 2024, che attiene esclusivamente al procedimento avente ad oggetto il riconoscimento della sentenza penale straniera, in applicazione della richiamata Convenzione. Ma anche da tale 2 sentenza, prosegue la difesa, può evincersi come – non essendoci obbligazioni civili gravanti sul RT – quest’ultimo non possa essere chiamato a offrire alcun pagamento. Il provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - risulterebbe viziato anche nella parte in cui si spinge a valutare il procedimento americano, secondo le leggi dello Stato della Florida, così finendo per compiere una attività preclusa al giudice italiano. Ulteriore errore sarebbe stato commesso dal Tribunale di sorveglianza, quanto alla identificazione degli eredi della vittima, dato che TO KE è deceduto il 24 febbraio 2019; il fratello AD KE, invece, si è detto convinto della innocenza di RT. Ai sensi della succitata Convenzione di Strasburgo, poi, l’esecuzione della condanna deve essere regolata secondo la legge dello Stato di esecuzione. Precisa inoltre la difesa, comunque, che gli eredi della vittima sono ormai decaduti dalla possibilità di coltivare l’azione civile risarcitoria, che negli Stati Uniti va esercitata entro due anni dal decesso della vittima. Non si è ritenuto opportuno fare ricorso, secondo la difesa, al potere istruttorio, che sarebbe stato invece specificamente attivabile dal Tribunale di sorveglianza, onde accertare la disciplina inerente al risarcimento del danno da reato, vigente nello Stato della Florida;
parimenti omessa sarebbe poi restata ogni indagine, in punto di esistenza di statuizioni di tipo risarcitorio.
3.2. La doglianza difensiva sin qui riassunta si sostanzia, in pratica, in una eccezione di violazione della giurisdizione estera;
essa è però il frutto di una incongrua sovrapposizione, tra la normativa statunitense e quella italiana. Il punto nodale del presente procedimento, infatti, non è da ricercare nella mancanza di condanna alle spese e, a monte, di domande risarcitorie, ovvero nella eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno secondo la legge dello Stato estero;
il fulcro della questione, al contrario, inerisce alla sussistenza, o meno, di una spontanea offerta – proveniente dal condannato - di provvedere al risarcimento in danno della persona offesa. Giova infatti ricordare che, a norma dell’art. 738 cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della sentenza straniera, le pene e la confisca sono eseguite secondo la legge italiana, fermo restando il divieto di aggravamento della pena irrogata all’estero, stabilito dall’art. 735 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11425 del 11/02/2004, Sciabica, Rv. 227821 – 01) e salvo il fatto che l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera – in vista dell’esecuzione della stessa nello Stato italiano, a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 - deve essere eseguito considerando eventuali benefici già acquisiti dal condannato, nel corso del periodo di esecuzione trascorso all'estero (Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584 – 01).
3.3. Premessa allora la non decisività del dedotto errore, afferente all’individuazione soggettiva delle persone offese, il nucleo centrale dell’avversata decisione è da ricercare nella ritenuta assenza di una volontà volta al risarcimento, da parte del RT. Il Tribunale di sorveglianza, seguendo un percorso concettuale di ineccepibile saldezza logica, ha infatti evidenziato che: - i congiunti della vittima sono identificati e reperibili;
- non vi è stata alcuna rinuncia al credito, tale non potendosi certo considerare l’invio di una lettera, da parte del solo fratello della vittima, al Governatore dello Stato della Florida (nemmeno al condannato); - il RT ha la sicura disponibilità di una somma di denaro, pari a trentamila euro, depositata sul suo conto corrente ad opera di un comitato di sostegno, ma in relazione a tale somma – certo sufficiente ad assolvere, almeno parzialmente, ai propri doveri risarcitori – non ha fatto 3 alcuna formale offerta, visto che non risulta che essa sia mai stata posta a disposizione degli aventi diritto. Il tutto, ad avviso del Tribunale di sorveglianza, dimostra plasticamente l’assenza di qualsivoglia impossibilità di procedere all’adempimento e, anzi, la sussistenza di una precisa volontà di non darvi corso. Tale essendo l’argomentare che è alla base dell’ordinanza impugnata, la censura difensiva non può che essere ritenuta distonica, rispetto alla ratio che sorregge il provvedimento aggredito e, in quanto tale, inammissibile per aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour Sami, Rv. 277710).
4. Il secondo motivo è incentrato sul profilo della natura stessa del ravvedimento, rilevante ai fini indicati dall’art. 176 cod. pen.
4.1. L’errore si anniderebbe - attenendosi alla prospettazione difensiva - nell’aver escluso la sussistenza del necessario requisito del sicuro ravvedimento, facendo leva esclusivamente sull’assenza di gesti riparatori provenienti dal condannato e sul mantenimento, da parte di questi, della dichiarazione di innocenza;
non sarebbe stato effettuato, in tal modo, un esame complessivo circa le condotte esteriorizzate dal condannato, atte a dimostrare un effettivo cambiamento nella personalità dello stesso. RR risulterebbe il rilievo attribuito all’assenza di riconciliazione con la famiglia della vittima, che non ha mai inteso avanzare pretese risarcitorie nei riguardi del condannato. Il rigetto della liberazione condizionale, a fronte di ventisei anni di pena già espiati, con una condotta sempre corretta e in carenza di elementi indicativi di pericolosità sociale, finirebbe allora per porsi - secondo la difesa - in una posizione di netto contrasto con la finalità rieducativa della pena.
4.2. Questa Corte ha costantemente affermato che la nozione di «ravvedimento», rilevante in punto di concessione dell’istituto della liberazione condizionale, abbraccia l’insieme dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato, entro l’arco temporale coperto dall’espiazione della pena, che siano obiettivamente atti a evocare, anche alla luce del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la sussistenza di una convinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali, nonché idonei a consentire - in termini di certezza, o almeno di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza- la formulazione di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico, in ordine alla pragmatica conformazione della futura condotta di vita del soggetto, all'osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). Il Tribunale di sorveglianza deve fondare le proprie valutazioni, in ordine alla valenza del già effettuato percorso trattamentale, sulle relazioni provenienti dagli organi ai quali è demandata l'osservazione del condannato, senza però essere vincolato dal tenore dei pregressi giudizi;
compete quindi al medesimo giudice, dovendosi prescindere da ogni forma di automatismo, la definitiva valutazione, in ordine alla pregnanza e concludenza dell'operato percorso di revisione critica del vissuto criminale (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 4 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 52627 del 14/11/2017, Goti, Rv. 271475; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366). Laddove il carico di pregiudizi, oltre che la gravità dei reati perpetrati dal condannato, non siano intrinsecamente ostativi, in presenza dei presupposti di legge, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi rappresentano il momento iniziale della valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il ravvedimento. Tale rinnovato atteggiamento deve apparire – per espresso dato testuale della norma - «sicuro», circostanza che obbliga al compimento di una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento serbato nel corso dell'espiazione della pena, quanto più vasto si sia rivelato l'allarme sociale determinato dai crimini perpetrati (Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872). Tale valutazione, in definitiva, non deve arrestarsi alla mera verifica, circa la partecipazione del condannato all’iter rieducativo;
deve essere condotto, al contrario, un esame particolarmente attento e approfondito, finalizzato ad accertare tanto l'esistenza di un effettivo e irreversibile mutamento, manifestato a mezzo della totale rivisitazione del proprio pregresso agire illecito, quanto il correlato profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti nel tempo.
4.3. La censura difensiva, in realtà, non coglie proprio l’aspetto fondamentale della problematica in esame, costituito dal fatto che l’adempimento delle obbligazioni civili non rileva in quanto tale, bensì in veste di elemento da inserire in un più ampio quadro valutativo, volto a dimostrare il ravvedimento del condannato e la sua riprovazione per il delitto commesso, oltre che l’esistenza di una fattiva volontà di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Tale accezione del concetto di ravvedimento depotenzia, inevitabilmente, il fatto che nella concreta fattispecie non vi sia stata condanna, negli Stati Uniti, al risarcimento in favore della parte civile;
ciò che davvero rileva, con valenza decisiva, è il fatto – pacificamente ammesso dalla difesa - che RT abbia la sicura disponibilità di una certa somma di denaro, frutto di contributi di solidarietà e non ne abbia fatto uso a fini risarcitori, neppure sotto forma di mera offerta. La dichiarazione proveniente dal fratello della vittima, circa la pretesa innocenza di RT, ovviamente, in alcun modo incide sulla possibilità, per il condannato stesso, di formulare una formale offerta risarcitoria, salvo eventualmente vedersela rifiutare dall’avente diritto.
4.4. Il motivo, in sostanza, resta debole proprio sul versante del mancato utilizzo della sopra detta somma di denaro. La difesa infatti coltiva – in modo cumulativo - argomentazioni tra loro idealmente ben distinte, sostenendo, in primo luogo, non essere intervenuta alcuna condanna risarcitoria;
tale dato, però, non elide certo l’esistenza di obbligazioni civili nascenti dal reato. Contestualmente, si rappresenta l’impossibilità ad adempiere, comunque, per essere il condannato impossidente;
questa asserzione, però, evidentemente pecca sotto il profilo della dimostrazione circa la natura incolpevole di tale impossibilità, visto che non tiene conto proprio della presenza della suddetta somma di trentamila euro.
4.5. In disparte il tema della effettiva praticabilità degli adempimenti di tipo risarcitorio, la difesa trascura anche di evidenziare l’esistenza di una qualsivoglia manifestazione di effettivo interessamento, da parte del condannato, verso la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato;
parimenti privo di confutazione - nell’alveo delle deduzioni difensive - è restato anche l’aspetto dell’inesistenza di un qualunque tentativo, da parte di 5 RT - se non di riparare interamente - almeno di attenuare, nei limiti delle sue possibilità, i danni provocati. Trattasi di profili specificamente posti in rilievo dal Tribunale di sorveglianza e sui quali, quindi, la difesa si sarebbe dovuta soffermare.
4.6. Sono corrette, infine, le ulteriori affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata – non efficacemente contrastate dalla difesa – secondo cui la lettera del fratello dell’ucciso non è assimilabile a una rinuncia al credito, così come tale significazione non può essere attribuita alla non opposizione all’estradizione (quest’ultimo, in particolare, è un profilo comunque radicalmente diverso).
5. Quanto al terzo motivo, viene dedotto un travisamento dell’effettivo contenuto degli atti, con particolare riguardo alle relazioni trattamentali e all’osservazione intramuraria. RR sarebbe inoltre, secondo la difesa, ritenere che RT potesse essere in grado di risarcire il danno cagionato, potendo egli disporre della somma di euro trentamila;
si sarebbe trattato, in realtà, di denaro proveniente da liberalità, ossia di somme versate da terzi, per puro spirito solidaristico, all’associazione “Una chance per CH.
5.1. Quanto all’utilizzo della somma di denaro disponibile, si tratta di un profilo sopra già ampiamente sviscerato e semplicemente riproposto – negli esatti termini – nell’ambito della doglianza ora in esame. Va per il resto evidenziato come la censura si sviluppi sul piano del fatto e sia tesa a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi disponibili, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
5.2. D'altronde, nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata, che è invece congruente e puntuale, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà. Il Tribunale di sorveglianza - con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, in quanto esaustiva e coerente – ha preso in considerazione le relazioni di osservazione inframurarie ed ha valutato come da queste emerga, in primo luogo, l’assenza di un sentimento in qualche modo empatico, verso i familiari della vittima, potendosi desumere, anzi, una totale insensibilità verso il dolore cagionato, tanto alla famiglia della vittima, quanto alla sua. Parimenti assente è risultato - secondo quanto può leggersi nel provvedimento impugnato - il necessario approfondimento, da parte del condannato, circa gli accadimenti per i quali è intervenuta la condanna a suo carico. Saldando tra loro tali elementi, il Tribunale di sorveglianza è giunto alla conclusione che il comportamento corretto e partecipativo serbato dal soggetto in ambiente carcerario – sebbene eventualmente valutabile, in vista della fruizione di altri benefici penitenziari – non sia sufficiente a ritenere ormai formata, nel condannato, una stabile e convinta forma di 6 rivisitazione critica del proprio vissuto e, consequenzialmente, un sicuro ravvedimento. Né difformi lumi sono ricavabili dagli ulteriori elementi addotti dalla difesa, a mezzo della memoria depositata in vista della presente udienza;
come già esposto in parte narrativa, trattasi dell’approvazione – ad opera del Magistrato di sorveglianza – relativa all’ammissione allo svolgimento di un programma di lavoro esterno presso una azienda agricola e, infine, di una nuova ipotesi trattamentale, connotata dall’espletamento di attività lavorativa esterna, contenuta in una relazione di sintesi aggiornata. Trattasi, anzitutto, di elementi non apprezzabili in questa sede, in quanto prodotti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato e, dunque, avulsi dalla valutazione sussunta in questo;
viepiù, pure in tal caso vengono dalla difesa introdotti temi eminentemente attinente al merito, oltre che non in grado di esaltare possibili vizi deducibili nel giudizio di legittimità. Anche il terzo motivo, in definitiva, deve essere disatteso, in quanto fattuale e rivalutativo.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL ER AN GI OC 7